SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE TOSCANA SENTENZA RESPONSABILITA' 23/05/2017

Documenti analoghi
ha pronunciato la presente

SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO

Deliberazione n. 2/2009/PAR

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE TOSCANA SENTENZA RESPONSABILITA 23/09/2016

COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

DELIBERA N. 654/12/CONS

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei conti. sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

Giudice di Pace del Mandamento di Cosenza Sentenza n del 05 ottobre 2005 Estensore Panzera

DIPENDENTERepubblica Italiana CITTÀ DI MAZARA DEL VALLO

Deliberazione della Giunta Comunale

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 65 DEL 17 DICEMBRE 2007

CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI. DELIBERAZIONE del SINDACO METROPOLITANO

contro per l'annullamento ha pronunciato la presente

171 c.p.c. Passando al merito, l odierno giudizio è finalizzato all accertamento della fondatezza della pretesa azionata dal Pubblico Ministero

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Tribunale di Udine. - sezione civile -

AUTORITA DI BACINO DELLA BASILICATA

Deliberazione n. 5/2016/PAR. Corte dei conti. Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21 e

COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE Provincia di Caserta

COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA (Prov. Palermo)

C i t t à d i M a r i g l i a n o (Provincia di Napoli)

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

Delibera della Giunta Regionale n. 196 del 24/05/2011

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

Comune di Siena SERVIZIO AVVOCATURA

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA. La Sezione Regionale di Controllo per la Puglia composta dai seguenti magistrati:

Responsabilitàdei pubblici dipendenti alla luce delle recenti. modifiche della disciplina del procedimento amministrativo

N /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI DELIBERAZIONE DEL SINDACO METROPOLITANO. PARERI ex art. 49 D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.

CITTÀ di AVIGLIANA Provincia di TORINO

contro nei confronti di per l'annullamento

Delibera della Giunta Regionale n. 284 del 05/08/2013

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI. Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

COMUNE DI OSTELLATO PROVINCIA DI P.zza Repubblica Nr. 1 COMUNE DI OSTELLATO (FE)

SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE. La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell adunanza del 23 ottobre 2013,

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL INCENTIVO RELATIVO ALL ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO EX ARTICOLO 27 DEL CCNL 14.9.

COMUNE DI TORRECUSO. Provincia di Benevento VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città di Ugento Provincia di Lecce

Università La Sapienza di Roma

ha pronunciato la presente

COMUNE DI GRAGNANO Città Metropolitana di Napoli

COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE Provincia di Caserta VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. n. 5 del

Comune della Città di Arco PROVINCIA DI TRENTO. VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 187 della GIUNTA COMUNALE

Repubblica Italiana. La Corte dei conti. consultiva

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

COMUNE DI TORRECUSO Provincia di Benevento

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

Provincia Regionale di Caltanissetta ora Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (L. R. n. 08/2014)

Del. n. FVG/ 40../2011/FRG

CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI. DELIBERAZIONE del SINDACO METROPOLITANO

DELIBERA N. 236/14/CONS ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI RUSSI PER LA VIOLAZIONE DELL ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N.

REPUBBLICA ITALIANA N /2008 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE

PROVINCIA DI PALERMO TEL FAX AREA AMMINISTRATIVA REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 299 DEL

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda)

Parere n. 3/Par./2005

Deliberazione n. 76/2009/PAR

COMUNE DI NOVAFELTRIA PROVINCIA DI RIMINI

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, D E C I S I O N E

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Latina. N. 1 del DETERMINAZIONE

Pronuncia n. 7 / 2008

ha pronunciato la presente

INDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. 7 Avvertenza...» 9 Abbreviazioni...» 11 PARTE PRIMA LA FASE STRAGIUDIZIALE. del Codice civile...

contro nei confronti di per l'annullamento

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (L.r.15/2015) già Provincia Regionale di Caltanissetta

COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA DIREZIONE Legale e Contenzioso Registro di Servizio: 39 del 10/07/2012

REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

PROCEDURA DI INFRAZIONE CONTRO L ITALIA IN MATERIA DI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO ***

Copia di Delibera della Giunta Municipale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

C O MUNE DI PANTELLERIA Provincia di Trapani

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ATTI del DIRETTORE GENERALE dell anno 2016

contro e con l'intervento di per l'annullamento

TRIBUNALE DI BARI ATTO DI PIGNORAMENTO DI TITOLO DI PROPRIETA INDUSTRIALE

L anno duemilaundici, addì ventiquattro del mese di agosto in Macerata e nella sede Municipale, alle ore 10,30

Transcript:

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE TOSCANA SENTENZA 133 2017 RESPONSABILITA' 23/05/2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA composta dai seguenti magistrati: Amedeo Federici Presidente Angelo Bax Consigliere relatore Adriano Gribaudo Primo Referendario ha emesso la seguente: SENTENZA nel giudizio di responsabilità recante il n.60457/r del registro di segreteria, promosso dal Vice Procuratore Generale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 7 aprile 2016 nei confronti del dott. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx, non costituito in giudizio; Uditi, nella pubblica udienza del 7 dicembre 2016, il consigliere relatore dott. Angelo Bax, il rappresentante del Pubblico Ministero cons. Massimiliano Atelli, non costituita e non comparsa la parte convenuta in giudizio. Visto l atto introduttivo del giudizio ed i documenti tutti del giudizio. FATTO Con atto di citazione depositato il 7 aprile 2016 la Procura contabile ha prospettato un danno erariale causato all erario del Comune di Montescudaio. La questione oggetto del presente giudizio ha origine dalla trasmissione di un esposto del 22 gennaio 2015 inviato dalla dott.ssa Xxxxxxx xxxxxxx, sindaco del Comune di Montescudaio, che segnalava l avvenuto riconoscimento di un debito fuori bilancio derivante da pignoramento presso terzi a seguito di decreto ingiuntivo non opposto (delib. n. 49 del 30 settembre 2014). Emergeva dalle risultanze processuali che, nel settembre 2010, il dr. Xxxxxxx xxxxxxx, sindaco pro tempore del Comune di Montescudaio (dal 2009 2014) dava alle stampe, a spese del Comune da lui amministrato, il volume dal titolo La fiammata rossa. Montescudaio: 1920 1922, scritto dal medesimo sindaco, siccome dichiarato alla stampa, non solo per ragioni politiche di parte, ma anche per ricordare la prima volta che in Italia andarono al governo i poveri e i contadini. Osservava la Procura che in concreto la realizzazione del volume era stata commissionata direttamente dal dr. Xxxxxxx xxxxxxx, autore dello stesso, alla Felici Editore Artigrafiche SRL, senza seguire alcuna procedura formale, sicché la società era stata costretta, ai fini del pagamento, ad adire il giudice per l emissione di un decreto ingiuntivo. Il decreto (n.36/2013) veniva concesso dall autorità giudiziaria e, divenuto definitivo per decorso del termine di opposizione, determinava dapprima un atto di precetto e pignoramento, ed in seguito ordinanza giudiziale di assegnazione delle somme pignorate. La Cassa di Risparmio di Volterra s.p.a., tesoriere dell ente, in data 21 maggio 2014 attestava l avvenuto pagamento - all esito del contenzioso in sede esecutiva - delle somme dovute alla Felici Editore Artigrafiche srl a fronte della realizzazione del libro per complessivi.7.640,34, comprensivi di accessori come per legge. 1

Al fine di effettuare il suddetto pagamento, il Comune di Montescudaio provvedeva con delib. n.49 del 30 settembre 2014, al riconoscimento di un debito fuori bilancio per la corrispondente somma, ai sensi dell art. 194, comma 1, d.lgs. n. 267/2000. Il segretario comunale del Comune di Montescudaio in data 23 ottobre 2014 confermava che non risultavano presso il Comune atti di impegni di spesa inerenti l acquisto del libro di cui si tratta. La Procura pertanto contestava all odierno convenuto un danno erariale pari a.7.640,34 pari al corrispettivo pagato dal Comune di Montescudaio alla Felici Editore Artigrafiche srl - per l ingiustificato ed inammissibile esborso per la realizzazione del libro anzidetto, a lui imputabile sia nella qualità di sindaco autore del volume (e protagonista dello dello scambio di mail con la Felici Editore Artigrafiche srl) sia di soggetto in carica all atto della mancata opposizione al decreto ingiuntivo. A seguito dell invito a dedurre il dott. Xxxxxxx xxxxxxx non faceva pervenire deduzioni né chiedeva di essere sentito, permanendo, pertanto, gli elementi per l esercizio, nei suoi confronti, dell azione di responsabilità amministrativo - contabile. Osservava la Procura che sussistevano tutti gli elementi della responsabilità amministrativa. Infatti oltre al rapporto di servizio ed il nesso di causalità, secondo la parte attorea poteva ravvisarsi anche l elemento della condotta gravemente colposa, essendo la pubblicazione causativa di spesa estranea alle finalità istituzionali dell ente ed essendo, di converso, inquadrabile la stessa in una vera e propria comunicazione politica, chiaramente di parte, ma a spese di tutti i cittadini del Comune di Montescudaio e senza nessuna plausibile utilità per l ente amministrato, rappresentando uno spreco di risorse pubbliche senza creare alcun valore non essendovi stata, nella specie, alcun vantaggio per l Amministrazione o per la comunità amministrata. Sussisteva, quindi, oltre al rapporto di servizio, la condotta e l elemento soggettivo rappresentato da un duplice profilo, sicuramente di colpa grave per omissione del previo impegno di spesa, di per sé fondante la responsabilità contabile, ma anche di dolo, in virtù della chiara circostanza che la spesa per la pubblicazione del volume era stata monocraticamente decisa dal sindaco pro tempore e allo stesso tempo autore del libro, quale atto politico dichiaratamente di parte. Il danno erariale era imputabile al convenuto nelle qualità plurime rivestite all epoca dei fatti, cioè di sindaco autore dello scambio di mail con la Felici Editore Artigrafiche srl (in quanto autore del volume in questione) ed in carica anche all atto di opposizione al decreto ingiuntivo. Sussisteva anche il nesso di causalità tra il danno subito e le condotte tenute dal convenuto, atteso che il danno è la diretta conseguenza del suo comportamento doloso in quanto volto a realizzare un atto politico di parte, e posto finanziariamente a carico del Comune, ma di nessuna utilità per l ente amministrato, sicché il Xxxxxxx xxxxxxx aveva dapprima commissionato in forma diretta alla Felici Editore Artigrafiche srl la realizzazione del volume in questione ed in seguito non evitato la mancata opposizione al decreto ingiuntivo, divenuto così definitivo. Dopo aver richiamato orientamenti giurisprudenziali relativi alla ricognizione di debito della Pubblica Amministrazione ed all azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A., la Procura ribadiva il danno erariale nel riconoscimento di debito fuori bilancio oggetto del presente giudizio, ritenuto che : a) si trattava di somme richieste per prestazioni non collegate all esercizio di funzioni o servizi di competenza dell ente; b) di somme cui non corrispondeva un arricchimento dell ente. Vieppiù il sindaco, in quanto titolare, ai sensi dell art. 36, comma 1, l.142/1990 del potere di conferire al difensore del Comune la procura alle liti, senza necessità di alcuna autorizzazione della Giunta Municipale, non avendo proposto opposizione al decreto ingiuntivo, aveva 2

consolidato l avvio dell azione esecutiva nei confronti del debitore sbagliato, il Comune, in luogo dell amministratore (sig. Xxxxxxx xxxxxxx). Ne derivava un danno nella misura pari a.7.630,34, incrementato della rivalutazione monetaria, degli interessi e delle spese di giustizia. Nella odierna udienza di discussione, non comparsa la parte convenuta, il rappresentante della pubblica accusa insisteva per l accoglimento della domanda; quindi la causa veniva introitata per la decisione. DIRITTO Non essendo state poste questioni preliminari, il Collegio entrando nel merito ritiene che la richiesta di parte attorea sia fondata e sia da accogliere nei sensi di cui in motivazione. La Procura contesta all odierno convenuto di aver assunto una iniziativa estranea alle finalità istituzionali dell ente, con un uso della comunicazione istituzionale che, nella specie, poteva definirsi comunicazione politica. Osserva il Collegio che nell ambito degli indirizzi di modernizzazione delle Amministrazioni Pubbliche assume rilevanza l adozione di iniziative e strumenti di trasparenza, relazione, comunicazione ed informazione diretti a realizzare un rapporto aperto con i cittadini. Alcune iniziative di legge, e tra esse la legge 7 agosto 1990 n.241 e la legge 7 giugno 2000 n.150, nell ottica di tale orientamento, hanno introdotto principi operativi e strutture organizzative volti a questo scopo. Tra le iniziative adottate dalle Amministrazioni vi è quello della rendicontazione sociale che risponde alle esigenze conoscitive dei diversi interlocutori (singoli cittadini, famiglie, imprese, associazioni, altre istituzioni pubbliche e private), cui è consentito di comprendere e valutare gli effetti dell azione amministrativa. Nella specie la base normativa primaria di riferimento è costituita dall art. 1 della l. 7 giugno 2000 n.150 che prevede (comma 5): le attività di formazione e comunicazione sono, in particolare, finalizzate a: a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative al fine di facilitarne l applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento; c) favorire l accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate ed approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati amministrativi nonché la conoscenza dell avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l immagine delle amministrazioni, nonché quella dell Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi di importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale. Date queste finalità, il volume dato alle stampe dal sig. xxxxxxxxxx xxxxxxx non appare certamente sussumibile in una delle tipologie previste dalla normativa e la condotta identifica, secondo la parte attorea, un danno erariale in quanto costituente un atto politico che può dichiararsi di parte e imputato e traslato come costo sul bilancio dell Amministrazione. Osserva il Collegio che senza dubbio non appare sempre agevole lo scrutinio del contenuto della pubblicazione con la individuazione dell assenza della finalità della comunicazione istituzionale e la strumentalizzazione della pubblicazione al fine della propaganda politica atteso che la propaganda (politica) in quanto caratterizzata da una valenza manipolativa e persuasiva - poiché il messaggio che a suo mezzo viene trasmesso ha la finalità di provocare l adesione dei destinatari verso l opzione enunciata dall autore della comunicazione che si distingue concettualmente dall informazione, ma la distinzione, agevole in astratto, può in concreto presentare difficoltà nei casi limite: cfr. Cass. Sez. I Civ. 20 gennaio 1998 n.477. 3

Tuttavia in ogni caso la finalità istituzionale disegnata dal quadro normativo suddetto è stata implementata dal convenuto con un uso scorretto delle risorse finanziarie e con consequenziale danno erariale per avere il soggetto convenuto violato l iter formale giuridico contabile destinato ad esitare nel previo impegno di spesa, siccome è confermato dalla nota del segretario comunale del 23 ottobre 2014, il quale confermava che non risultavano agli atti del Comune impegni di spesa inerenti l acquisto del libro di cui si tratta. In altri termini il convenuto ha assunto, con condotta gravemente colposa, un iniziativa che non solo può qualificarsi estranea alle finalità istituzionali assegnate dalla legge, in conseguenza della decisione di impegnare i fondi pubblici per la pubblicazione del volume in assenza dei presupposti previsti dalla richiamata normativa, ma ha agito anche in assenza di un impegno di spesa violando i doverosi passaggi procedurali giuscontabili comportamento sanzionato sistematicamente dalla giurisprudenza contabile (cfr. Sez. I Centr. 18 gennaio 2016 n.22 e Sez. II Centr. 5 aprile 2002 n.114), con consequenziale assunzione di un debito fuori bilancio causativo di un danno erariale. Pertanto, vista la ritenuta responsabilità per i menzionati motivi, gli oneri sostenuti dal Comune costituiscono danno erariale in quanto i relativi oneri non potevano essere posti a carico del Comune e devono essere rifusi dal convenuto che ha adottato l iniziativa in questione: cfr. Sezione giurisdizionale Trentino Alto Adige 13 maggio 2015 n. 14. Indiscusso il rapporto di servizio sussistente per il sindaco Xxxxxxx xxxxxxx, il danno erariale deriva e si configura definitivamente in forza del decreto ingiuntivo n. 36/2013 la cui cogenza esclude ogni responsabilità di coloro che espressero voto favorevole alla adozione della citata delibera n. 49/2014. Osserva correttamente la parte attorea che il vincolo giuridico derivante dall obbligazione (di pagamento del corrispettivo) contratta nei confronti della Felici Editore Artigrafiche srl, sarebbe gravato, come per legge, sul sig. Xxxxxxx xxxxxxx se vi fosse stata opposizione al decreto ingiuntivo in modo da impedire allo stesso di divenire definitivo con traslazione dei costi sul bilancio pubblico. Infatti nell ordinamento degli enti locali le obbligazioni contratte per acquisto di beni e servizi senza atto di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio ovvero senza attestazione di copertura finanziaria non vincolano l Amministrazione, bensì intercorrono tra il terzo e l amministratore o funzionario che le ha stipulate e/o ne ha consentito l esecuzione (art. 23 D.L. n. 66/1989, riprodotto nell art. 37 D.Lgs. 77/1995 e nell art. 191 D.Lgs. n.267/2000), né vi è una parte riconoscibile o riconosciuta da parte dell Ente che avrebbe potuto sanare l assenza dell atto di impegno con esperibilità da parte del privato di un azione di indebito arricchimento antecedentemente non consentita (cfr. Sez. I Centr. 27 marzo 2008 n. 7966). Va, pertanto, dichiarato danno ingiusto il pagamento a titolo di debito fuori bilancio - delle somme richieste per prestazioni non collegate all esercizio di funzioni o servizi di competenza dell ente e delle somme cui non corrisponda un arricchimento dell ente ai sensi dell art. 2041 c.c.. Il danno erariale, sotto il profilo dell efficienza causale, va attribuito all odierno convenuto in quanto autore della condotta del tutto difforme dalla normativa vigente. Il sig. Xxxxxxx xxxxxxx deve, pertanto, essere condannato al pagamento, in favore del Comune di Montescudaio, della somma sopra indicata, della somma di.7.640,34, oltre rivalutazione monetaria fino alla data di pubblicazione della presente pronuncia, e con gli interessi legali sulla somma così rivalutata decorrenti dalla decisione sino al soddisfo. 4

Le spese del giudizio seguono la soccombenza ed il convenuto deve essere condannato alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese del giudizio che sono liquidate in 296,77.=(Euro duecentonovantasei/77.=) P.Q.M. La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, pronunciando sulla domanda proposta dal Vice Procuratore Generale nei confronti del signor Xxxxxxx xxxxxxx, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, condanna il signor Xxxxxxx xxxxxxx al pagamento in favore dell Erario del Comune di Montescudaio di 7.630,34 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei sensi di cui in motivazione. Le spese giudiziali seguono la soccombenza, e sono da quantificare in 296,77.=(Euro duecentonovantasei/77.=) Manda alla Segreteria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito. Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 7 dicembre 2016. L Estensore Il Presidente F.to cons.angelo Bax F.to pres.amedeo Federici Depositata in Segreteria il 23 MAGGIO 2017 Il Direttore di Segreteria F.to Paola Altini 5