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PARLAMENTO EUROPEO 2014-2019 Commissione giuridica 20.4.2015 2015/2053(INI) PROGETTO DI RELAZIONE sulla possibile estensione della protezione delle indicazioni geografiche dell'unione europea ai prodotti non agricoli 2015/2053(INI). Commissione giuridica Relatore: Virginie Rozière Relatore per parere (*): Nicola Danti commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (*) Procedura con le commissioni associate - Articolo 54 del regolamento PR\1058515.doc PE554.895v01-00 Unita nella diversità

PR_INI INDICE Pagina PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO... 3 MOTIVAZIONI... 7 (*) Procedura con le commissioni associate - Articolo 54 del regolamento PE554.895v01-00 2/7 PR\1058515.doc

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO sulla possibile estensione della protezione delle indicazioni geografiche dell'unione europea ai prodotti non agricoli 2015/2053(INI). Il Parlamento europeo, visto l'accordo dell'organizzazione mondiale per il commercio (OMC) sugli aspetti commerciali relativi ai diritti di proprietà intellettuale (TRIPS), visto il Libro verde della Commissione intitolato "Sfruttare al meglio il know-how tradizionale dell'europa: Verso una possibile estensione della protezione delle indicazioni geografiche dell'unione europea ai prodotti non agricoli" (COM(2014)0469), visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 per i prodotti agricoli e alimentari, detto regolamento "qualità" 1, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 per i prodotti vitivinicoli, detto regolamento "OCM unica" 2, visto il regolamento (UE) n. 110/2008 per le bevande spiritose 3, visto il regolamento (UE) n. 251/2014 per i prodotti vitivinicoli aromatizzati 4, visto il parere del Comitato delle regioni del 12 febbraio 2015, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 febbraio 2015, visto l'articolo 52 del suo regolamento, visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per il commercio internazionale e della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0000/2015), A. considerando che per l'omc, le indicazioni geografiche sono le indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di uno Stato membro o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, reputazione o altra caratteristica del prodotto è attribuibile essenzialmente alla sua origine geografica; B. considerando che i prodotti tradizionali europei di qualità rappresentano un patrimonio culturale dell'unione e sono, quindi, un elemento essenziale della vita economica e sociale di numerose regioni europee in quanto garantiscono la continuazione di 1 GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1. 2 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671. 3 GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16. 4 GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14. PR\1058515.doc 3/7 PE554.895v01-00

determinate attività che presentano un legame diretto con il territorio, in particolare nelle zone rurali; C. considerando che le regioni europee sono estremamente ricche di prodotti non agricoli basati su un insieme di conoscenze specifiche tradizionali di alto livello; D. considerando che la qualità, la reputazione o altre caratteristiche di un prodotto possono determinare l'origine; E. considerando che i prodotti tradizionali dell'ue possono formare oggetto di usurpazione, perché sono di qualità e sono ricercati come tali; F. considerando che un'adeguata protezione a livello europeo delle indicazioni geografiche dei prodotti non agricoli potrebbe contribuire a contrastare la contraffazione e evitare la concorrenza sleale e l'inganno del consumatore; G. considerando che i consumatori manifestano vivo interesse non solo nei confronti della sicurezza degli alimenti, ma anche nei confronti dell'origine e dei metodi di produzione; H. considerando che le legislazioni nazionali esistenti che tutelano i prodotti non agricoli danno luogo a livelli diversi di protezione negli Stati membri e che ciò costituisce un ostacolo a un'efficace protezione sul territorio europeo; I. considerando che una legislazione europea armonizzata in materia non potrà che essere positiva per l'unione europea nei negoziati commerciali internazionali; 1. accoglie positivamente l'iniziativa della Commissione di organizzare una consultazione pubblica su una possibile estensione della protezione delle indicazioni geografiche (IG) dell'unione europea ai prodotti non agricoli; 2. sostiene l'introduzione a livello europeo di uno strumento di tutela, specificamente dedicato ai prodotti non agricoli che consenta di valorizzare le produzioni industriali e artigianali locali e rafforzare la fiducia dei consumatori; 3. chiede alla Commissione di proporre al più presto un siffatto strumento, previa realizzazione di uno studio d'impatto; Campo di applicazione 4. ribadisce che il legame con il territorio è fondamentale per poter identificare un knowhow e designare la qualità del prodotto; 5. sottolinea che questo legame potrebbe assumere diverse forme: laddove sia possibile distinguere tra la produzione nella zona con materie prime provenienti dalla zona protetta e il fatto di limitarsi a produrre nella zona, tale distinzione dovrebbe essere applicata; 6. sostiene una definizione estensiva, che permetterebbe di riconoscere il legame tra il prodotto e la zona geografica coperta dall'ig, aprendo al contempo la protezione alle PE554.895v01-00 4/7 PR\1058515.doc

denominazioni non geografiche, ma che fanno chiaramente riferimento alla zona interessata; 7. sostiene a tale proposito l'inclusione nel regime di protezione dei segni e simboli non testuali inequivocabilmente associati ad una regione; 8. sottolinea che la certificazione/riconoscimento/marchio/logo per le IG non agricole dovrebbe essere semplice, facilmente riconoscibile e scritto nella lingua di origine del prodotto; 9. sottolinea che alcune indicazioni devono essere escluse dalla protezione delle IG, come i termini generici o le indicazioni geografiche omonime; aggiunge che, a tale proposito, le esenzioni di cui all'articolo 6, paragrafi 1, 3 e 4 del regolamento (UE) n. 1151/2012 sulle IG agricole potrebbero servire da esempio; Procedura di registrazione 10. è favorevole a un processo di registrazione obbligatoria, al fine di fornire maggiore certezza, soprattutto per quanto riguarda l applicazione dei diritti in caso di controversia; 11. ritiene che tale registrazione andrebbe effettuata in due fasi: un controllo locale affidato alle amministrazioni nazionali o regionali per assicurarsi del rispetto delle specificità e un sistema di registrazione unico a livello europeo, al fine di garantire il rispetto di criteri comuni a livello dell'unione; 12. propone che la gestione di tale sistema a livello dell'unione sia effettuato dall'uami; 13. sottolinea che tale sistema dovrebbe ridurre i costi e gli oneri amministrativi per le imprese, offrendo al tempo stesso sufficienti garanzie ai consumatori; 14. ritiene che tale sistema dovrebbe lasciare l'iniziativa della creazione dell'ig alle imprese interessate, in particolare per quanto riguarda la definizione del capitolato d'oneri a cui devono rispondere le IG; 15. sostiene un approccio flessibile dei criteri figuranti nel capitolato d'oneri al fine di permettere e favorire lo sviluppo dei processi di produzione e le future innovazioni; 16. ritiene che almeno i criteri seguenti dovrebbero essere inclusi nel capitolato d'oneri: materie prime utilizzate, descrizione del processo di produzione, dimostrazione del legame con il territorio, elementi di responsabilità sociale delle imprese; 17. propone che i produttori, le loro associazioni e le organizzazioni consolari siano i principali soggetti autorizzati a richiedere la registrazione di una IG di prodotti non agricoli; 18. sottolinea che un contributo potrebbe essere richiesto ai produttori al fine dell'ottenimento di una IG, purché si tratti di un contributo una tantum, equo rispetto ai PR\1058515.doc 5/7 PE554.895v01-00

costi sostenuti e applicato in modo omogeneo in tutta l'unione; Coesistenza con i diritti anteriori 19. ribadisce che la coesistenza delle indicazioni geografiche coi diritti anteriori deve essere garantita; 20. sottolinea che il tra i marchi e le IG dovrebbe essere chiaramente stabilito, al fine di evitare i conflitti; 21. propone che gli Stati membri in cui esiste già una tutela dispongano di un periodo di trasposizione adeguato; 22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. o o o PE554.895v01-00 6/7 PR\1058515.doc

MOTIVAZIONI La qualità, la reputazione o altre caratteristiche di un prodotto possono essere determinate con la sua origine. Le indicazioni geografiche sono nomi di luoghi (o anche, in alcuni paesi, parole associate a un luogo) utilizzati per identificare i prodotti di tali luoghi e che presentano tali caratteristiche. L'Unione europea è ricca di prodotti basati su conoscenze e metodi di produzione tradizionali: i coltelli di Laguiole, dal cristallo di Boemia ai tartan scozzesi e dal marmo di Carrara all'arazzo di Aubusson. Tali prodotti sono parte integrante del patrimonio culturale, sociale ed economico di un determinato luogo e dimostrano l'estensione delle competenze e del patrimonio culturale europei. Essi rappresentano una storia, una perizia, dei talenti. Perché sono il risultato di tali competenze e sono prodotti di qualità, ricercati in quanto tali, in quanto sono emblematici di un luogo, di una cultura, tali prodotti possono essere vittime di usurpazione. Tale usurpazione comporta un doppio danno. Pregiudizio per i consumatori, anzitutto, che pensano di acquistare prodotti rappresentativi di capacità locali, di qualità, e infine si ritrovano con prodotti fabbricati ovunque salvo laddove essi devono esserlo, spesso senza rispetto delle tradizioni che hanno contribuito a creare l'immagine. Pregiudizio per le imprese, che subiscono la concorrenza di prodotti che usurpano la loro notorietà, e sono venduti a prezzi più elevati. Con, inoltre, l'effetto collaterale di recare pregiudizio in alcuni casi anche all'immagine e alla reputazione dei prodotti autentici. La questione non si pone per i prodotti agricoli che sono oggetto di una protezione a livello europeo dal 1992. Per contro, non esiste a livello europeo una regolamentazione che protegga la denominazione dei prodotti industriali e artigianali. Di fronte a questa constatazione, 15 Stati membri hanno già istituito meccanismi di protezione delle IG per i prodotti non agricoli. Ma tale protezione è sporadica, le IG sono protette tanto dal reato di frode e dal diritto dei marchi o da dispositivi specifici alle IG. Questa protezione è molto diseguale: ampie variazioni tra Stati membri che assicurano alle IG una tutela specifica, settoriale o transettoriale, ma anche relativamente all'ambito di applicazione, al costo e al grado di protezione offerti da tali specifiche salvaguardie. PR\1058515.doc 7/7 PE554.895v01-00