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OGGETTO: COMUNE DI PISA DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI REV.05 DEL 21/03/16 OSSERVAZIONI CON RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. Nel seguito, con riferimento agli articoli del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., sono riportate osservazioni sul mancato rispetto degli obblighi di cui al Decreto citato, rilevato nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) in oggetto. PUNTO 0.2 FIRME E DATA CERTA L attestazione della data certa deve essere fatta anche mediante firma del RLS (articolo 28, comma 2). PUNTO 2.1 CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI I criteri adottati per la valutazione devono essere contenuti all interno del DVR e non riportati in altro documento (articolo 28, comma 2, lettera a)). PUNTO 3.1 LUOGHI DI LAVORO Si afferma che i luoghi di lavoro dove operano i dipendenti della Polizia Municipale risultano adeguati alla tipologia di mansioni svolte sulla base di semplici considerazioni di carattere del tutto generale e qualitativo. Non è stata eseguita a tale proposito un analisi del rispetto, per tutti i luoghi di lavoro elencati, dei requisiti di cui all allegato IV del Decreto (articolo 28, comma 1, articolo 63, comma 1, articolo 64, comma 1, allegato IV) Pur affermando che personale assegnato alla Polizia Municipale può svolgere la propria attività [...] presso i luoghi di intervento così come specificato nella sezione 1 del presente documento non è stata fatta alcuna valutazione del rischio, nemmeno qualitativa e a carattere generale, relativa a tali luoghi (articolo 28, comma 1). PUNTO 3.2 MICROCLIMA Si afferma che per quanto riguarda le sedi di lavoro distaccate e la sede centrale il microclima è adeguato alla tipologia di mansioni svolte in quanto sono presenti sistemi di climatizzazione e/o riscaldamento/raffrescamento sulla base di semplici considerazioni di carattere del tutto generale e qualitativo. Non è stata condotta alcuna indagine ambientale tramite misurazioni di parametri microclimatici (ad esempio PMV e PPD) per avvalorare tali affermazioni (articolo 28, comma 1, articolo 181). Nonostante si evidenzi che gli addetti della Polizia Municipale svolgono parte della loro attività all esterno e quindi sono esposti alle condizioni climatiche stagionali, si afferma esplicitamente che gli addetti non vengono dotati di adeguati DPI per la protezione dal freddo, dichiarando comunque che il personale è dotato di divisa estiva ed invernale di natura tale da garantire un adeguato confort termico durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, senza però nessuna valutazione di carattere tecnico in merito alle divise che avvalori tale affermazione (articolo 77, comma 1). Inoltre non è stata condotta alcuna indagine ambientale tramite misurazioni di parametri microclimatici (ad esempio PMV e PPD) per individuare la reale entità del rischio da microclima caldo/freddo (articolo 28, comma 1, articolo 181). PUNTO 3.3 ILLUMINAZIONE Si afferma che l illuminazione relativa ai luoghi di lavoro dove operano i dipendenti della Polizia Municipale risulta adeguata alla tipologia di mansioni svolte sulla base di semplici

considerazioni di carattere del tutto generale e qualitativo. Non è stata condotta alcuna indagine ambientale tramite misurazioni di parametri illuminotecnica (ad esempio illuminamento medio mantenuto) per avvalorare tali affermazioni (articolo 28, comma 1 articolo 181). PUNTO 4.2 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Per i DPI indicati non vengono indicate le caratteristiche tecniche così come da relative norme armonizzate, né viene eseguita un analisi relativa all adeguatezza di tali caratteristiche relativamente ai rischi individuati (articolo 77, comma 1, lettere b) e c)). PUNTO 6.1 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE Non viene condotta alcuna analisi relativamente alla adeguatezza della segnaletica orizzontale e verticale da adottare nei cantieri stradali (articolo 28, comma 1). PUNTO 7.1 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ CHE PREVEDONO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI Non vengono riportati i criteri adottati per la valutazione e in particolare le fasce di rischio adottate per la classificazione secondo metodo NIOSH. Inoltre il programma di calcolo adottato per l individuazione degli indici di rischio non è del tutto conforme alla norma ISO 11228-1:2003 (articolo 28, comma 2, lettera a), articolo 168, comma 3, allegato XXXIII). Non viene fatta nessuna considerazione in merito alle attività di traino spinta (articolo 28, comma 1, articolo 168, comma 2, lettera b)). PUNTO 7.2 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ CHE PREVEDONO SOVRACCARICO DEGLI ARTI SUPERIORI In merito a tali attività si afferma che dall analisi delle mansioni svolte non sono stati individuati lavori che espongono ad un sovraccarico degli arti superiori durante il loro svolgimento, senza dare alcuna giustificazione tecnica in merito (articolo 168, comma 2, lettera b)). PUNTO 8.3 CARATTERISTICHE DI ARREDO DELLA POSTAZIONE AL VIDEOTERMINALE Si afferma che le postazioni di lavoro munite di videoterminale, secondo quanto prescritto dalla legislazione applicabile in materia, rispettano i requisiti dell Allegato XXXIV, senza dare alcuna dimostrazione pratica di quanto affermato (ad esempio mediante tabella riportante le dimensioni rilevate, documentazione fotografica, ecc.) (articolo 174). PUNTO 9.1 RUMORE Al documento non è allegata la valutazione specifica del rischio rumore, rimandando ad altro documento (articolo 190). Si afferma esplicitamente che trascorsi 4 anni dalla precedente valutazione, essendo invariate le fonti di esposizione al rumore, ai sensi dell art.181, D.Lgs.81/08, è possibile fare riferimento alle misurazioni ed ai livelli di esposizione precedenti senza dover effettuare nuovamente le misurazioni, in chiaro contrasto con quanto richiesto dall articolo citato che al comma 2 impone: la valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici é programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale (articolo 181, comma 2).

PUNTO 9.2 VIBRAZIONI Al documento non è allegata la valutazione specifica del rischio rumore, rimandando ad altro documento (articolo 202). PUNTO 9.3 CAMPI ELETTROMAGNETICI Non è stata eseguita nessuna valutazione del rischio quantitativa o qualitativa in relazione all utilizzo di radio ricetrasmittenti e telefoni cellulari (articolo 209). PUNTO 9.4 RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI Non viene data alcuna giustificazione alla frase i lavoratori non svolgono attività che possono comportare rischi da esposizione a radiazioni ottiche artificiali (articolo 216). PUNTO 9.5 RADIAZIONI IONIZZANTI Non viene data alcuna giustificazione alla frase i lavoratori non svolgono attività che possono comportare rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti (articolo 181). PUNTO 11.1 AGENTI BIOLOGICI Si afferma i lavoratori vengono dotati di opportuni DPI: tute usa e getta e guanti monouso, senza specificare le caratteristiche tecniche, secondo norme armonizzate, di tali DPI (articolo 77, comma 1, lettera b)). PUNTO 12.1 ATMOSFERE ESPLOSIVE Si afferma esplicitamente che non è stata effettuata una valutazione ATEX, ma ciò nonostante si afferma per armeria e autorimessa che tali situazioni non hanno evidenziato rischio ulteriore se non conseguente un incendio. Non viene giustificata quindi in alcun modo tale affermazione (articolo 290). Per la valutazione del rischio da atmosfere esplosive per le caldaie non vengono riportati i criteri di valutazione del rischio. I criteri adottati per la valutazione devono essere contenuti all interno del DVR e non riportati in altro documento (articolo 28, comma 2, lettera a)). PUNTO 13.1 VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO Per la valutazione del rischio incendio non vengono riportati i criteri di valutazione del rischio. I criteri adottati per la valutazione devono essere contenuti all interno del DVR e non riportati in altro documento (articolo 28, comma 2, lettera a)). PUNTO 14.1 RISCHI COLLEGATI ALLO STRESS LAVORO-CORRELATO Manca la valutazione del rischio da stress lavoro correlato. Tale valutazione deve essere contenuta all interno del documento e non riportata in altra documentazione (articolo 28, comma 1), PUNTO 14.2 RISCHI RIGUARDANTI LE LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA Manca la valutazione del rischio per le lavoratrici in stato di gravidanza. Tale valutazione deve essere contenuta all interno del documento e non riportata in altra documentazione (articolo 28, comma 1),

PUNTO 14.3 RISCHI CONNESSI ALLE DIFFERENZE DI GENERE, ALL ETA E ALLA PROVENIENZA Non viene giustificata in alcun modo in modo qualitativo o quantitativo l affermazione dall analisi delle attività svolte risulta che nessuna delle mansioni presenti ha rischi connessi alle differenze di genere, età e provenienza (articolo 28, comma 1 e comma 2, lettera a)). PUNTO 14.4 RISCHI CONNESSI CON IL LAVORO NOTTURNO Non viene fatta alcuna valutazione sulla presenza effettiva di lavoro notturno, secondo la definizione di cui al D.Lgs. 66/03. Non viene giustificata in alcun modo in modo qualitativo o quantitativo l affermazione si ritiene che lo svolgimento di tale attività durante le ore notturne non comporti rischi particolari e sia pertanto trascurabile (articolo 28, comma 1 e comma 2, lettera a)). PUNTO 14.5 RISCHI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA /SERVIZI PROGRAMMATI Non viene fatta alcuna valutazione specifica, limitandosi al rimando alle procedure operative (peraltro non allegate al documento) (articolo 28, comma 1). PUNTO 14.6 RISCHI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA /SERVIZI NON PROGRAMMATI Non viene fatta alcuna valutazione specifica, limitandosi al rimando alle procedure operative (peraltro non allegate al documento) (articolo 28, comma 1). SEZIONE 15 ANDAMENTO INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI Non è riportato l andamento delle malattie professionali (articolo 28, comma 1). PUNTO 15.1 ANALISI DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI Non è presente l analisi degli infortuni, per la quale si rimanda ad altra documentazione (articolo 28, comma 1). PUNTO 16.1 PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA Nel programma non vengono indicate in maniera chiara le date di attuazione delle misure individuate né procedure per l'attuazione delle misure, né i ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere (articolo 28, comma 2, lettere c) e d)). VALUTAZIONI DEL RISCHIO MANCANTI Non è stata eseguita la valutazione del rischio da radiazioni ottiche naturali, nonostante si affermi che gli addetti della Polizia Municipale svolgono parte della loro attività all esterno (articolo 28, comma 1). Non è stata eseguita la specifica valutazione del rischio connessa alla specifica tipologia contrattuale (articolo 28, comma 1).

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE Ogni volta che viene indicata la stima del rischio in relazione al prodotto PxD, non essendo presenti i criteri di valutazione del rischio (vedi Punto 2.1) e quindi i punteggi assegnati ai parametri P, D, PxD, non è possibile verificare la corretta classificazione del rischio (articolo 28, comma 1). Nessuna delle procedure citate nel documento è allegata al documento stesso (articolo 28, comma 2, lettera d)).