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POLIZZA CUMULATIVA IN CONVENZIONE Mod.0xx.2014.VQC N. 0xxC BOZZA 24.07.2014 TRA A) CF Assicurazioni S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Viale Erminio Spalla, 9 00142 Roma tel. 06.51.29.46.00 fax 06.51.29.46.50 sito: www.cfassicurazioni.com e-mail: info@cfassicurazioni.com Capitale sociale 33.000.000 i. v., - C.F./P. IVA n. 09395811004 REA CCIAA Roma n. 1160328 Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione n.1.00158 Autorizzazione all esercizio dell attività assicurativa con provv. IVASS (già ISVAP) n. 2545 del 3/08/2007-G.U. n. 195 del 23/08/2007 Capogruppo del Gruppo assicurativo CF Assicurazioni S.p.A., iscritto all Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 042. E B) Contraente Denominazione : ISTITUTO PIE RELIGIOSE Sede legale: VIA Civitavecchia Codice Fiscale o P. Iva: 0.. C) Intermediario Assicurativo Denominazione: Ag. Civitavecchia RUI: A0000xxxxxxxxxxxxxxx PREMESSE 1) La Società CF Assicurazioni S.p.A. è autorizzata ad operare nei settori assicurativi relativi ai rischi Perdite Pecuniarie Ramo 16. 2) Il Contraente svolge nelle sue varie attività anche quella di Istruzione Scolastica riconosciuta dalla Repubblica Italiana a livello di Elementari e Medie ed è incaricato di raccogliere proposte di assicurazione relative al prodotto oggetto della presente Convenzione per la clientela che intende garantirsi per le perdite Pecuniarie derivanti da Perdita d impiego o Riduzione del reddito a favore di tutti i genitori degli alunni iscritti ai propri corsi annuali per garantire loro la tutela del reddito che consenta il regolare corso egli studi annuali senza eventuali imprevisti. Il Contraente recupererà successivamente il costo dei premi ai singoli genitori che quindi assumono il ruolo di effettivi Assicurati della Presente Polizza Cumulativa in Convenzione. 3) L Intermediario Assicurativo è una Persona Giuridica iscritta alla Sezione A del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi o Riassicurativi di cui all Art. 109 del Codice delle Assicurazioni; SI CONVIENE QUANTO SEGUE Art.1- Obblighi a carico della Società La Società si impegna: 1. a fornire al Contraente e all Intermediario tutti i documenti precontrattuali e contrattuali necessari in ottemperanza con quanto previsto dalla legislazione e dalle normative IVASS tempo per tempo in vigore ; 2. a gestire in modo attento e puntuale il rapporto con lo stesso Intermediario e gli Assicurati mediante l invio di tutte le comunicazioni cui la stessa è obbligata, nonché quelle contrattualmente previste; 3. a comunicare per iscritto tempestivamente al Contraente, all Intermediario e agli Assicurati ogni eventuale modifica delle istruzioni originariamente impartite derivanti dalla necessità di uniformarsi a nuove disposizione di legge o dell IVASS; Pag.1 di 8

Art.2 - Obblighi a carico del Contraente Il Contraente si impegna espressamente: 1. a assicurare tutti i Genitori che iscrivono i propri figli all Istituto Contraente le garanzie a fronte della eventuale Riduzione del reddito, sia come riduzione almeno pari al 50% del reddito rispetto al reddito dell annualità fiscale precedente per Liberi professionisti, lavoratori autonomi, che intesa come perdita d impiego che determini la similare riduzione di reddito per i dipendenti, come da condizioni di polizza Convenzione; 2. a non modificare la documentazione precontrattuale e contrattuale predisposta dalla Società; 3. a consegnare e far sottoscrivere il modulo di adesione contenente l estratto delle garanzie completo delle Condizioni di Assicurazioni, che verrà inserito nella Polizza Collettiva in applicazione alla presente Convenzione; 4. a comunicare con apposito elenco tutte le persone da assicurare come da seguente schema: Cognome Assicurato Nome Assicurato C.Fiscale o Partiva Iva Professione Inizio Professione -Lavoro Lib. Prof-Lav. Auto. Dipendente Dipendente da almeno 1 anno di impresa con almeno3 Dip Lib. Prof o Lav. Aut. Con Pat. Iva almeno da 3 anni. Cognome e Nome dell Allievo 5. a sottoporre preventivamente al consenso della Società qualsiasi iniziativa pubblicitaria, anche veicolata sul proprio sito internet, concernente i prodotti da distribuire. Art.3 - Obblighi a carico dell Intermediario L intermediario espressamente si impegna: 1. ad esercitare l attività di intermediazione assicurativa con diligenza, correttezza e trasparenza nel pieno ed integrale rispetto del codice delle assicurazioni e del Regolamento 5/2006; 2. a trasmettere alla Società eventuali variazioni degli Assicurati che dovesse ricevere dalla Contraente al fine di emettere appendici 3. ad incassare i premi della polizza e delle eventuali appendici e di rimetterli nei termini del Mandato, alla Società entro la rispettiva quindicina; 4. Ad aprire nel portale della Compagnia gli avvisi o le denunce di sinistro che dovesse ricevere. Art.4 - Oggetto della Polizza Cumulativa in Convenzione Il Contraente sottoscrive con la Società la presente Convenzione in nome proprio e per conto dei genitori che iscrivono i propri figli al proprio Istituto per gli interessi di cui al punto 2 alle Condizioni di Assicurazioni pattuite nella stessa a loro favore. Art.5 Decorrenza, durata e rinnovo della Polizza Cumulativa in Convenzione. La presente Polizza Collettiva in Convenzione avrà effetto dal 01.09.2014 ed avrà una durata di 12 mesi con scadenza al 01.09.2015. Essa si rinnova tacitamente di anno in anno salvo disdetta di una delle Parti da comunicare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da inviare entro 60 giorni dalla scadenza. Al termine del primo anno di durata della Convenzione, potrà essere proposta una riforma tariffaria applicata alle polizze di cui alla presente Convenzione che Le Società comunicheranno e che decorreranno dopo 90 gg dalla comunicazione. Se il Contraente non dovesse accettare la riforma proposta, la convenzione si intenderà cessata con effetto dalle ore 24 del 60 giorno dalla data della comunicazione. Nelle annualità successive eventuali varianti tariffarie saranno comunicate almeno 60 gg prima di ogni scadenza. In caso di elevata sinistrosità la Società potrà invece risolvere la presente Polizza Convenzione con semplice comunicazione Raccomandata AR al Contraente in qualsiasi momento. L effetto della risoluzione sarà dal 30 giorno successivo alla data di comunicazione. Pag.2 di 8

GARANZIE PRESTATE: OGGETTO DELL ASSICURAZIONE A) Perdita Involontaria impiego (PII) (garanzia operante per Lavoratori Dipendenti Privati assunti a tempo indeterminato in aziende con almeno 3 dipendenti) B) Riduzione Involontaria del Reddito Lordo Annuo almeno pari al 50% (RIR) (garanzia operante per Lavoratori Autonomi e Liberi Professionisti, Ditte Individuali con Partita Iva attiva da almeno 3 anni) SEZ. A : ASSICURAZIONE PER PERDITA INVOLONTARIA D'IMPIEGO (valida per lavoratori Dipendenti Privati o di Enti Pubblici o Statali) ART.1- OGGETTO DELLA COPERTURA Nel caso di Disoccupazione a seguito di licenziamento, la Società corrisponderà all Assicurato l indennizzo di cui al successivo Art."INDENNIZZO" qualora: - si sia verificato un Sinistro, consistente nel sopravvenire dello stato di Disoccupazione a carico dell'assicurato durante il periodo di efficacia della copertura. - la data di invio all Assicurato della lettera di licenziamento sia successiva alle ore 24,00 della data termine del Periodo di Carenza di 90 giorni successivo alla data di decorrenza delle garanzie; - Il sinistro non rientri nelle successive esclusioni di cui al successivo Art.3 ESCLUSIONI ; - L Assicurato abbia adempiuto agli oneri di cui al successivo Art.4 DENUNCIA DI SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI", sia iscritto alla Cassa disoccupazione Inps e percepisca il relativo assegno. ART.2 INDENNIZZO in base alla Copertura per il Caso di Perdita Involontaria d Impiego, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, la Società corrisponde, l importo forfettario a titolo di rimborso delle rette scolastiche annuali per i figli iscritti all Istituto Contraente nel limite dalla partite assicurate di cui al successivo Art. 9 della presente polizza. L indennizzo verrà liquidato all Assicurato entro 30 gg dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta a fronte della denuncia di sinistro. ART.3 ESCLUSIONI Nessun indennizzo verrà corrisposto dalla Società per i casi di Disoccupazione se: - l'assicurato non ha prestato la propria attività lavorativa come Lavoratore Dipendente a Tempo indeterminato in modo continuativo per i 6 mesi immediatamente precedenti la data in cui si è verificato il Sinistro e l impresa di cui era dipendente al momento della decorrenza della polizza aveva meno di 3 Dipendenti. - l Assicurato non si è iscritto nell elenco anagrafico Inps con lo status di disoccupato in Italia e ne percepisca il relativo assegno; - alla data di decorrenza l'assicurato era a conoscenza della prossima Disoccupazione, o comunque gli erano note circostanze che oggettivamente facevano prevedere che tale evento si sarebbe verificato - la Disoccupazione sia conseguenza di licenziamento per giusta causa; - la Disoccupazione sia conseguenza di pensionamento o prepensionamento; - la perdita del posto di lavoro è un evento programmato in base alla natura di rapporto a tempo determinato del contratto di lavoro e se, comunque, il rapporto di lavoro dell Assicurato aveva carattere stagionale e/o temporaneo e/o la relativa perdita e la conseguenza della scadenza di un termine (ad esempio, contratto di formazione e lavoro, apprendistato, ecc.) o dell interruzione di un rapporto di Lavoro a Progetto (ex Collaboratori Coordinatori Continuativi); - l Assicurato svolge la propria Normale Attività Lavorativa all estero, a meno che ciò non avvenga nell ambito di un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana; - l Assicurato ha risolto il rapporto di lavoro per sua volontà; - l'assicurato percepisce il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria. ART.4- DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI Ai fini della denuncia del Sinistro, l'assicurato deve allegare la seguente documentazione: - copia di un documento di identità: - copia della scheda professionale e del contratto di lavoro o in mancanza copia dell ultimo CUD rilasciato dall Impresa da cui dipendeva: - copia della lettera di licenziamento e di ogni altro documento comprovante la cessazione dei rapporto di lavoro; - copia di un documento comprovante l iscrizione negli elenchi anagrafici con lo status di disoccupato in Italia ; - l attestazione del ricevimento e dell importo delle indennità di Disoccupazione. - Copia di almeno una retta scolastica sostenuta nella annualità riguardante l indennizzo da corrispondere. Pag.3 di 8

SEZ. B : ASSICURAZIONE Riduzione Involontaria del Reddito Lordo annuo (valida per Lavoratori Autonomi e Liberi Professionisti, Ditte Individuali) ART.5- OGGETTO DELLA COPERTURA Nel caso di Riduzione Involontaria del Reddito Lordo Annuo riferita ad una annualità in cui ha efficacia l Assicurazione, quindi anche nei successivi rinnovi annuali della polizza, che determini una riduzione del reddito annuale lordo almeno pari al 50% rispetto al reddito annuale lordo della annualità direttamente precedente, intesa come periodo intercorrente tra il 1 gennaio e il 31 dicembre, a quella in cui si verifica l evento sinistro, la Società corrisponderà all Assicurato l indennizzo di cui al successivo Art.6 `INDENNIZZO" qualora: - il Sinistro che ha determinato la Riduzione di Reddito di almeno il 50% si sia verificato durante il periodo in cui la Copertura è efficace; - il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui al successivo Art.7 "ESCLUSIONI"; - l Assicurato o i suoi aventi causa abbiano adempiuto agli oneri di cui al successivo Art.8 DENUNCIA DI SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI" ART.6 INDENNIZZO in base alla Copertura per il Caso di Riduzione involontaria del Reddito Lordo Annuo, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza Art.14, la Società corrisponde l importo forfettario delle rette scolastiche annuali per i figli iscritti all Istituto Contraente nel limite dalla partite assicurate di cui al successivo Art.9 della presente polizza. L indennizzo verrà liquidato all Assicurato entro 30 gg dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta a fronte della denuncia di sinistro. L indennizzo verrà liquidato all Assicurato entro 30 gg dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta a fronte della denuncia di sinistro di cui al successivo Art.8 delle presenti Condizioni di Assicurazione. ART.7 ESCLUSIONI Nessun indennizzo verrà corrisposto dalla Società per il caso di Riduzione Involontaria del Reddito Lordo annuo almeno pari al 50% se: - la Partita Iva relativa alla propria attività non fosse attiva da almeno 3 anni prima della decorrenza della polizza; - l'assicurato non ha prestato la propria attività o non ha prodotto reddito in modo continuativo per i 12 mesi immediatamente precedenti la data in cui si è verificato il Sinistro. - alla data di decorrenza dell Assicurazione l'assicurato era a conoscenza della prossima drastica riduzione del suo reddito o comunque gli erano note circostanze che oggettivamente facevano prevedere che tale evento si sarebbe verificato; - la Riduzione del Reddito sia la conseguenza della chiusura volontaria, senza oggettivo motivo, dell attività; - la Riduzione del Reddito sia la conseguenza di pensionamento, prepensionamento o alla messa in Cassa Integrazione ordinaria o straordinaria; - la Riduzione del Reddito sia un evento programmato in base a contratti a tempo determinato che escludano tassativamente rinnovi di incarichi o di lavori definiti Lavori a Progetto ; - la Riduzione del Reddito sia la conseguenza di procedimenti emanati da autorità giudiziarie che abbiano accertato irregolarità legali od amministrative relative all attività svolta; - la Riduzione del Reddito sia la conseguenza di malagestio, incuria o depauperamento ingiustificato delle attrezzature e mezzi necessari all attività svolta; - l Assicurato svolge la propria Normale Attività Lavorativa all estero, a meno che ciò non avvenga nell ambito di un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana; - l'assicurato percepisce il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria; - I Assicurato, al momento della sottoscrizione della proposta, non presentava i Requisiti di Assicurabilità previsti dalla presente Polizza. ART.8 - DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI Ai fini della denuncia del Sinistro, l'assicurato deve allegare la seguente documentazione: - copia delle denunce dei Redditi rispettivamente dell anno precedente e dell anno in cui si sia verificato l eventosinistro; - dichiarazione scritta dei motivi che hanno determinato la riduzione del reddito - copia del documento di identità, o altro documento per attestazione della data di nascita; - Copia di almeno una retta scolastica sostenuta nella annualità riguardante l indennizzo da corrispondere; Per i casi eccezionali o di particolare difficoltà, la Compagnia potrà chiedere quei documenti strettamente necessari ai fini dell'espletamento delle pratiche di Sinistro. L'Assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie nonché deve consentire alla Compagnia le Indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite Pag.4 di 8

persone di fiducia della Compagnia di Assicurazione stessa. ART.9 Tipo Utenze ed Impegni economici assicurati: Partita unica: rette scolastiche per i figli o nipoti. ART.10- GARANZIE - SOMME ASSICURATE E PREMI ANNUI LORDI. Garanzie Prestate Somma Assicurata annua pro- capite. Euro Premio annuo lordo pro-capite. Euro Perdita d Impiego o Riduzione Reddito oltre 50% Opz. A) 1.700,00 Opz. B) 3.000,00 60,00 100,00 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 11- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del l Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 c.c.. Art. 12 - Pagamento del premio, decorrenza e scadenza della garanzia di ogni Certificato di adesione L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 15 giorno successivo alla data di adesione da parte di ciascun Assicurato, se il premio è stato pagato entro i termini di cui all Art.3.3 delle presenti Condizioni di Assicurazione, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento della quindicina. ART.13 - Proroga dell assicurazione. E facoltà delle parti recedere ad ogni scadenza annuale, mediante comunicazione scritta inviata per raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza annuale dello stesso. Art. 14 - Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 15 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico dell Assicurato. Art. 16 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Art. 17 Foro Competente Per ogni eventuale controversia riguardante l interpretazione, la validità, l esecuzione e lo scioglimento della presente Convenzione le Parti eleggono a foro esclusivo quello di Roma. Art. 18 - Esclusiva Le Parti si danno reciprocamente atto che l attività oggetto della presente Convenzione è esercitata senza vincolo di esclusiva, sia per il Contraente sia per la Società. Art. 19 - Allegati Costituiscono parte integrale e sostanziale della presente Convenzione i seguenti allegati: GLOSSARIO Definizioni Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Carenza: numero di giorni dall inizio della efficacia della polizza durante i quali il Piano Assicurativo non è efficace relativamente agli eventi derivanti da Malattia e Perdita di Impiego. Qualora il sinistro avvenga in tale periodo la Compagnia non corrisponde la prestazione assicurata. Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione. Copertura Assicurativa: la garanzia assicurativa prestata dalla Compagnia dietro versamento di un Premio, a fronte del quale la stessa è obbligata al pagamento dell'indennizzo al verificarsi di un Sinistro. Decorrenza: le coperture assicurative decorrono dalle ore 24,00 del giorno in cui l'assicurato sottoscrive il Certificato di Assicurazione e a condizione che il premio sia stato pagato. Disoccupazione: lo stato dell'assicurato, Lavoratore Dipendente, qualora egli: - abbia cessato, non volontariamente, la sua Normale Attività Lavorativa e non sia impegnato nello svolgimento di qualsiasi altra attività. Pag.5 di 8

- sia iscritto presso il Centro per l impiego (o nelle liste di collocamento o equivalente con status di disoccupato in Italia) o percepisca un indennità derivante da trattamento di mobilità o di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ; - risulti privo di lavoro o comunque non impiegato in qualunque altra occupazione che generi un reddito o un guadagno; - non rifiuti eventuali offerte di lavoro irragionevolmente. Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia, in base alle coperture assicurative di cui alla presente polizza a seguito del verificarsi di un sinistro. Libero Professionista: la persona fisica che abbia presentato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) una dichiarazione all anno precedente, che escluda la percezione di reddito da lavoro dipendente (così come indicata nella definizione di Lavoratore Dipendente di seguito riportata e che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli articoli : 29 (reddito agrario);49 (redditi di lavoro autonomo); 51 (redditi d impresa) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in di persone e continui a svolgere al momento della sottoscrizione della presente Polizza e durante la vigenza del Contratto, le attività, o una dalle attività generative dei redditi di cui sopra. Sono inoltre considerati Lavoratori Autonomi i Lavoratori a Progetto (ex Collaboratori Coordinati Continuativi). Lavoratore Dipendente: la persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 8 ore settimanali. Sono altresì Lavoratori Dipendenti, coloro che godono di redditi di cui all'art. 47, comma 1, D.P.R. 22.12.1986 n. 917, lettere: b) (lavoratori soci di cooperative), c) (borse, assegni o sussidi a fini di studio o di addestramento), d) (remunerazioni dei sacerdoti), e) (indennità parlamentari ed assimilate). Normale Attività Lavorativa: l'attività retribuita o comunque redditizia svolta dall'assicurato immediatamente prima del Sinistro, ovvero una consimile attività retribuita o comunque redditizia tale da non modificare le possibilità economiche dell'assicurato. Perdita Involontaria d'impiego: la perdita da parte dell'assicurato dello stato di Lavoratore Dipendente a seguito di licenziamento, indipendente dalla sua volontà o colpa che generi lo stato di Disoccupazione. Periodo di Riqualificazione: un intervallo di tempo minimo che deve intercorrere tra il verificarsi di un Sinistro e quello successivo ai fini dell indennizzabilità di quest'ultimo. Più precisamente, si intende un periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di Disoccupazione, di Riduzione di Almeno il 50% del Reddito e del Ricovero Ospedaliero, liquidabile ai sensi della Polizza, durante il quale l'assicurato deve ritornare a svolgere la sua Normale Attività prima di poter presentare un'ulteriore denuncia relativa ad un nuovo Sinistro. Riduzione Involontaria del Reddito Lordo Annuo almeno pari al 50%: Riduzione Involontaria del Reddito Lordo Annuo, riferita ad una annualità in cui ha efficacia l Assicurazione, che determini una riduzione del reddito annuale lordo almeno pari al 50% rispetto al reddito annuale lordo della annualità direttamente precedente, intesa come periodo intercorrente tra il 1 gennaio e il 31 dicembre a quella in cui si verifica l evento sinistro. Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per cui è prestata l Assicurazione. Società: la CF Assicurazioni S.p.A. Stato Occupazionale: lo specifico stato lavorativo o meno dell Assicurato al momento del sinistro. Il CONTRAENTE CF ASSICURAZIONI S.P.A. Ai sensi e per gli effetti dell Art.1341 C.C., il Contraente dichiara di ricevere la presente Polizza Convenzione e di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: Art.2 Obblighi a carico del Contraente; Art.5 Decorrenza e durata della Convenzione e rinnovo; Artt.1 e 5 Oggetto della copertura; Artt.3 e 7- Esclusioni; Art.17- Foro competente. Il CONTRAENTE L INTERMEDIARIO Informativa ex art. 13 del Decreto Legislativo 196 del 2003 - assicurato Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 196 del 2003 (di seguito Codice privacy), CF Assicurazioni S.p.A con sede in Viale Erminio Spalla, 9-00142 Roma, Titolare del trattamento, Le fornisce le seguenti informazioni: 1. il trattamento dei dati suoi dati personali è effettuato per : a) fornirle i prodotti e/o servizi assicurativi, ed in particolare al fine di concludere, gestire ed eseguire il contratto di assicurazione nonché gestire e liquidare i sinistri attinenti all esercizio dell attività assicurativa; desideriamo inoltre informarla che CF Assicurazioni S.p.A in occasione delle operazioni di trattamento, potrebbe venire a conoscenza anche di Dati che la Legge definisce sensibili: come ad esempio, dati idonei a rivelare il Suo stato di salute. Anche a tale riguardo, Le confermiamo che i Suoi Dati sensibili verranno trattati con la massima riservatezza; Pag.6 di 8

b) la realizzazione di attività promozionali commerciali, nonché lo svolgimento di ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi ricevuti; tali attività potranno essere realizzate attraverso l invio di e-mail, fax, SMS, posta cartacea o attraverso contatto telefonico; 2. il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati e manuali; 3. il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto a. è obbligatorio e un eventuale rifiuto può comportare l impossibilità di ottemperare agli obblighi derivanti dal contratto; il conferimento dei dati è per le finalità di cui al punto b. è facoltativo e un eventuale rifiuto può comportare l impossibilità di realizzare attività promozionali commerciali, nonché lo svolgimento di ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi ricevuti; 4. i dati personali, che non saranno diffusi, potranno essere comunicati - per le attività di cui al punto a. agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; legali e periti; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero delle Attività produttive, Ministero del Lavoro e della e delle politiche sociali e ad altri soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria; - per le attività di cui al punto b. a società specializzate in promozione commerciale e pubblicitaria, ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti o a società che svolgono compiti di natura tecnica ed organizzativa (p.e. attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni; registrazione, elaborazione ed archiviazione, anche informatica, dei dati) e previo consenso, ad altre società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) per consentirle di ricevere offerte di prodotti e servizi delle medesime; 5. gli incaricati del trattamento che si occupano della gestione dei servizi assicurativi, potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali esclusivamente per le finalità su menzionate; 6. il Responsabile del trattamento è la Protection Trade S.r.l. con sede in Largo G. Marconi 13, Itri (LT); l elenco aggiornato degli altri responsabili può essere richiesto scrivendo all indirizzo e-mail cfassicurazioni@protectiontrade.it. La informiamo, infine che potrà esercitare, i diritti contemplati dall'art. 7 del Codice privacy, tra cui quello di ottenere dal Titolare o dal Responsabile del trattamento, la conferma dell esistenza o meno di Suoi Dati personali e di consentirle, nel caso, la messa a disposizione scrivendo all indirizzo e-mail cfassicurazioni@protectiontrade.it, Lei potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell origine dei dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l integrazione dei dati stessi; di opporsi per motivi legittimi al trattamento oppure opporsi in parte al trattamento degli stessi (per es. opponendosi ad una o più delle modalità di contatto indicate nel punto b della presente informativa). Formula di consenso al trattamento dei dati Acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del Codice privacy, ai sensi dell'articolo 23 del Codice stesso conferisco il consenso al trattamento dei dati sensibili di cui all art. 4 lettera d) del Codice privacy finalizzato alla fornitura dei prodotti e/o servizi assicurativi, ed in particolare al fine di concludere, gestire ed eseguire il contratto di assicurazione nonché gestire e liquidare i sinistri attinenti all esercizio dell attività assicurativa e alla comunicazione, per le stesse finalità, ai soggetti di cui al punto 4) della presente informativa. Firma dei dati finalizzato alla realizzazione di attività promozionali commerciali, nonché per lo svolgimento di ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi ricevuti da parte di CF Assicurazioni S.p.A. (Barrare una o più caselle per indicare la modalità di comunicazione per la realizzazione delle attività menzionate) e-mail telefono fax SMS posta cartacea Firma dei dati finalizzato alla comunicazione ad altre società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) per consentirle di ricevere offerte di prodotti e servizi delle medesime Firma Pag.7 di 8