prot: QB del: 13/09/2017

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Dipartimento Risorse Economiche Direzione per la Gestione dei Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali Il Direttore prot: QB20170622797 del: 13/09/2017 Al Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura Ai Direttori dei Municipi A A.M.A. S.p.A. A Aequa Roma S.p.A. e, p.c. All Assessore al Bilancio Dott. Gianni Lemmetti Al Segretariato Generale All Avvocatura Capitolina Alla Ragioneria Generale Alla Tesoreria Comunale CIRCOLARE Oggetto: Deliberazione dell Assemblea Capitolina n. 45 del 31 agosto 2017 - Approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dall articolo 1, comma 1, Legge 21 giugno 2017, n. 96. Roma Capitale Via Ostiense, 131/L 00154 Roma Tel 06.67103337 fax 06.67103333

1. Premessa L articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dall articolo 1, comma 1, Legge 21 giugno 2017, n. 96, prevede al comma 1-bis la possibilità per gli enti territoriali di stabilire, entro il 31 agosto 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al predetto articolo alle controversie tributarie pendenti in cui è parte il medesimo ente. «1-bis. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 agosto 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente». Avvalendosi di tale facoltà, l Assemblea Capitolina con deliberazione n. 45 del 31 agosto 2017 ha approvato il Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dall articolo 1, comma 1, Legge 21 giugno 2017, n. 96. Di seguito si illustrano le modalità e i termini per l applicazione della definizione agevolata ai tributi di Roma Capitale. 2. Ambito di applicazione della definizione agevolata Le controversie che possono essere oggetto della definizione agevolata sono soltanto quelle attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte Roma Capitale ovvero il soggetto gestore della tassa sui rifiuti (AMA S.p.A). Nello specifico: l imposta comunale sugli immobili (ICI), l imposta municipale propria (IMU), il tributo per il servizi indivisibili (TASI), la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) il canone iniziative pubblicitarie (CIP), il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e la tassa sui rifiuti (TARI). Sono dunque escluse le controversie rimesse a giurisdizioni diverse da quella tributaria, come quelle relative al canone per l occupazione di suolo pubblico (COSAP), di competenza del giudice ordinario, le controversie erroneamente instaurate innanzi alle Commissioni Tributarie e quelle nelle quali è parte unicamente l Agente della riscossione. Rimangono, inoltre, escluse dall agevolazione le liti in cui non è possibile determinare il quantum dovuto dal contribuente e quelle relative, ad esempio, ai dinieghi espressi o taciti di rimborso, come precisato dall Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 22/E del 28 luglio 2017. Si deve trattare di controversia pendente in qualsiasi grado di giudizio, ivi compresa la Corte di Cassazione, il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24 aprile 2017 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. Si segnala che qualora il contribuente abbia manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata dei carichi pendenti affidati agli Agenti della riscossione, di cui all articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, entro il 21 aprile 2017, può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a 2

quella di cui al predetto articolo 6. Pertanto, il contribuente che intende definire la controversia tributaria è comunque tenuto, in ogni caso, ad eseguire il puntuale versamento delle somme dovute per la definizione delle cartelle. 3. Soggetti che possono chiedere la definizione agevolata La domanda per la definizione agevolata può essere presentata dal soggetto che ha proposto l atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha comunque la legittimazione, il quale, ai sensi dell articolo 11 del D.L n. 50 del 2017, intende definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte Roma Capitale ovvero la Società AMA S.p.A., in quanto soggetto gestore del tributo sui rifiuti dal 2003. 4. Termini e modalità di presentazione della domanda La domanda per la definizione agevolata, esente dall imposta di bollo, deve essere presentata, unitamente alla copia della ricevuta del versamento, entro e non oltre il 2 ottobre 2017. Nel caso di impugnazione di più atti, anche in via cumulativa, occorre compilare per ciascun atto di cui si chiede la definizione una domanda separata. Al fine di consentire l adempimento previsto è stato predisposto il modello di domanda, ivi allegato, che può essere reperito gratuitamente in formato elettronico sul sito istituzionale di Roma Capitale alla pagina web del Dipartimento Risorse Economiche. La domanda di definizione agevolata delle controversie relative ai seguenti tributi, ICI, IMU, TASI, TARSU, TOSAP e CIP, può essere presentata: - personalmente, presso il Dipartimento Risorse Economiche - Sportello Tributi, ubicato in via Ostiense 131/L, corpo D, primo piano, nei giorni lun-mar-mer-ven dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e il giovedì dalle ore 8,30 alle ore 17,00, prendendo appuntamento attraverso il sistema TUPASSI ; - a mezzo posta con raccomandata A/R in busta chiusa recante la dicitura Definizione agevolata controversia tributaria indirizzata al Dipartimento Risorse Economiche, Via Ostiense n. 131/L 00154 ROMA, - con posta certificata all indirizzo: protocollo.risorseeconomiche@pec.comune.roma.it La domanda di definizione agevolata delle controversie relative a TARES/TARI dovrà essere presentata alla Società AMA S.p.A., in quanto soggetto gestore del tributo dal 2003, secondo le modalità da questo definite. 5. Importi da versare Aderendo alla definizione agevolata delle controversie tributarie, il contribuente è tenuto a versare solamente il tributo, gli interessi e le spese di notifica indicati nell atto impugnato, nonché gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo di cui all articolo 20 del D.P.R. n. 602/1973 (pari al 4 per cento annuo), calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell atto, ma non più le sanzioni inizialmente applicate e gli interessi di mora di cui all articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973. 3

Se la controversia riguarda esclusivamente interessi di mora o sanzioni non collegate ai tributi, la definizione può, invece, essere effettuata versando il 40 per cento degli importi contestati. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda Dagli importi dovuti devono essere scomputati quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all'articolo 6 del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 225. All importo così calcolato, il contribuente dovrà sommare le eventuali spese di lite riscosse sulla base della sentenza non definitiva. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Qualora l importo totale dovuto per la definizione della controversia, comprensivo degli ulteriori interessi calcolati sino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell atto impugnato, sia pari o inferiore a 2.000,00 (duemila), occorre effettuare il versamento dell intero importo entro e non oltre il 2 ottobre 2017. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano 2.000,00 (duemila). Qualora l importo totale dovuto per la definizione della controversia sia superiore a 2.000,00 (duemila) è previsto il pagamento rateale con le seguenti modalità: - entro il 2 ottobre 2017 pagamento della prima rata, pari al 40% delle somme dovute (copia della ricevuta di versamento deve essere allagata alla domanda); - entro il 30 novembre 2017 pagamento della seconda rata, pari al 40% delle somme dovute; - entro il 2 luglio 2018 pagamento della terza rata, pari al 20% delle somme dovute; Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 3 ottobre 2017. Si evidenzia che, qualora le rate summenzionate non vengano versate alle date indicate, si procederà a recuperare coattivamente gli importi dovuti e non versati applicando le sanzioni previste dall articolo 15- ter del DPR 602/1973. Per il perfezionamento della definizione agevolata occorre effettuare un separato versamento per ogni singolo atto impugnato, anche in caso di ricorsi cumulativi e di riunioni processuali di più ricorsi. Si ricorda che la copia della ricevuta di versamento deve essere allegata alla domanda di definizione agevolata. Il versamento dovrà essere effettuato a favore di Roma Capitale in Tesoreria sul seguente conto: UNICREDIT Banca di Roma filiale 52 Tesoreria Comunale Via di Monte Tarpeo 42 00186 Roma IBAN: IT69P0200805117000400017084 - Swift Code UNCRITM 1O45 intestato a Comune di Roma. Nella causale del versamento deve essere riportata la seguente dicitura: DEFINIZIONE LITE (indicare la sigla del tributo) RG..del... (riportare il numero e l anno di Registro Generale assegnato dall organo giurisdizionale adito). Es.. DEFINIZIONE LITE IMU RG 35201 del 2015 6. Perfezionamento della definizione agevolata 4

La definizione della controversia si perfeziona con il pagamento, entro il 2 ottobre 2017, dell intero importo netto dovuto oppure della prima rata (in caso di dilazione del pagamento), e con la presentazione della domanda entro lo stesso termine. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda, sempre entro il medesimo termine. 7. Sospensione dei giudizi e dei termini di impugnazione Le controversie definibili non sono sospese automaticamente, ma solo su istanza del contribuente rivolta al giudice presso il quale la causa è pendente. Una volta richiesta, la sospensione avrà effetto fino al 10 ottobre 2017 senza che il contribuente sia vincolato alla presentazione della domanda di definizione agevolata e, dunque, all effettiva adesione. Se, successivamente, la controversia diviene oggetto di definizione attraverso la presentazione della domanda e il pagamento dell importo dovuto, o della prima rata, il contribuente ha l onere di richiedere la sospensione del giudizio, che opererà fino al 31 dicembre 2018, attraverso il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento. Per quanto riguarda i termini di impugnazione, anche incidentale, relativi alle controversie definibili, sono sospesi automaticamente per sei mesi quelli delle pronunce giurisdizionali, e di riassunzione, che scadono dalla data di esecutività del presente regolamento e fino al 2 ottobre 2017. Restano esclusi dalla sospensione tutti gli altri termini processuali, come quelli per la proposizione del ricorso in primo grado, per la costituzione nel giudizio di merito e per la notifica del controricorso in Cassazione. 8. Diniego della definizione agevolata L eventuale diniego di definizione è notificato al contribuente entro il termine perentorio del 31 luglio 2018; il provvedimento può essere impugnato, entro 60 giorni dalla notifica, davanti allo stesso giudice presso il quale pende la controversia. Per i giudizi sospesi fino al 31 dicembre 2018 è prevista l estinzione automatica, salvo che la parte (contribuente o ufficio) che ne abbia interesse presenti istanza di trattazione entro il periodo di sospensione. per Il Direttore del Dipartimento Il Dirigente della U.O. Servizi Informativi e Tecnologici al Cittadino Firmato digitalmente da Isabella Cozza 5