C.A.F. UIL S.P.A. CENTRO ASSISTENZA FISCALE DELLA UNIONE ITALIANA DEL LAVORO SEDE LEGALE VIA DI SAN CRESCENZIANO, 25 00199 ROMA TELEFONO 06/86.22.631 TELEFAX 06/86.22.63.33 E-MAIL cafuil@cafuil.it CAPITALE SOCIALE 120.000 CODICE FISCALE PARTITA IVA 04391911007 SOCIETA PER AZIONI CON SOCIO UNICO UNIONE ITALIANA DEL LAVORO TRIBUNALE DI ROMA N. 9390/92 C.C.I.A.A. N. 761526 ISCRIZIONE ALBO C.A.A.F. DIPENDENTI N. 00021 Prot. n. 329/2011/CDA/SS/GN Roma, 1 luglio 2011 AI CORRISPONDENTI C.A.F. UIL S.p.A. LORO SEDI Circolare n. 25/2011 Oggetto: Circolare n. 20/E dell Agenzia delle Entrate del 13 maggio 2011 Risposte a quesiti in materia di Irpef chiarimenti prima parte. Con la circolare 13 maggio 2011, n. 20/E, portata, fra l altro, alla Vs. conoscenza con il nostro comunicato n. 97/2011, l Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti su vari problemi interpretativi posti all attenzione dell Amministrazione Finanziaria dalla Consulta dei CAF in ordine alla deducibilità ed alla detraibilità di alcune spese. Portiamo alla Vs. attenzione le interpretazioni più significative: 1. Detraibilità degli interessi per i mutui contratti per l acquisto dell abitazione principale A) Detrazione degli interessi a seguito di accollo interno: La circolare stabilisce che gli interessi passivi pagati su un mutuo ipotecario stipulato per l acquisto dell abitazione principale da entrambi i coniugi comproprietari dell immobile possono essere detratti interamente anche dal coniuge che, in seguito a separazione consensuale, sia divenuto proprietario dell immobile e si sia accollato le residue rate di mutuo, ancorchè non sia intervenuta alcuna modifica del contratto di mutuo stipulato con l Istituto di Credito erogante, che continua, quindi, a risultare cointestato ad entrambi i coniugi. E necessario, tuttavia, che l accollo sia formalizzato in un atto pubblico o in un scrittura privata autenticata e che le quietanze di pagamento degli interessi passivi pagati siano integrate dall attestazione che l intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario, anche per la quota riferita all ex coniuge.
B) separazione legale e mancato accollo. Se dalla sentenza di separazione risulta l obbligo di pagamento delle rate del mutuo in capo ad uno dei coniugi, allo stesso sarà riconosciuta la detrazione degli interessi passivi pagati, pur essendo il contratto di mutuo intestato all altro coniuge. Anche in tale fattispecie sarà necessario, tuttavia, che l accollo risulti formalizzato in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata e che le quietanze di pagamento degli interessi siano integrate dall attestazione che l intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario. C) Mutuo cointestato Come precisato nella C.M. 1º giugno 1999, n. 122, in caso di decesso di uno dei due intestatari del mutuo è possibile, per il coniuge superstite, usufruire della detrazione per gli interessi passivi e oneri accessori relativi al mutuo ipotecario contratto per l acquisto dell abitazione principale di cui è contitolare insieme al coniuge deceduto, a condizione che provveda a regolarizzare l accollo del mutuo. Ciò vale anche nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi. Con la circolare n. 20/E del 2011, l Agenzia delle Entrate afferma che la detrazione per interessi passivi potrà essere riconosciuta agli eredi anche nel periodo che precede la regolarizzazione del contratto di mutuo tra gli stessi e la banca. Nell ipotesi in cui uno solo degli eredi provveda al pagamento dell intera quota del mutuo, gli sarà consentito detrarre gli interessi passivi nella misura massima consentita purchè tra gli eredi intervenga un accordo da cui risulti il soggetto che assume l obbligo del pagamento dell intero debito relativo al mutuo. L accordo deve avere la forma dell atto pubblico o della scrittura privata autenticata al fine di documentare in sede fiscale che il mutuo è stato pagato da uno solo degli eredi, dato che in assenza di modifiche contrattuali inerenti l intestazione del mutuo, continuano ad essere debitori tutti gli eredi. D) Mutuo contratto per l acquisto della nuda proprietà. Con la circolare 18 maggio 2006, n. 17/E è stato chiarito che il coniuge che contrae il contratto di mutuo per l acquisto dell abitazione principale in comproprietà con l altro coniuge, il quale non ha contratto il mutuo, può detrarre gli interessi pagati rapportati all intero valore dell immobile.
Allo stesso modo il genitore che contrae il mutuo per l acquisto di un immobile di cui risulti nudo proprietario, avendo concesso l usufrutto al figlio, ha diritto a detrarre gli interessi pagati in relazione all intero valore dell immobile. E) Mutuo contratto da parte del personale delle Forze armate o di polizia. L Agenzia delle Entrate chiarisce che un contribuente in servizio presso le Forze Armate non può usufruire della detrazione degli interessi passivi relativi al mutuo ipotecario contratto per l acquisto dell abitazione principale, se al momento dell acquisto è già proprietario di un altro immobile, a nulla rilevando che su quest ultimo gravi un diritto reale di godimento. 2. Agevolazioni fiscali in favore dei disabili L Agenzia delle Entrate, tra le spese riguardanti i mezzi necessari all accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento dei soggetti portatori di handicap, ai sensi dell art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, esclude la detraibilità delle spese sostenute per l acquisto e la realizzazione di una piscina, ancorchè utilizzata per scopi terapeutici, in quanto l agevolazione può riguardare il trattamento sanitario, ma non anche la realizzazione o l acquisto delle strutture in cui il trattamento può essere svolto. Con riferimento, invece, alle spese mediche sostenute all estero da soggetti fiscalmente residenti in Italia, precisa che esse sono soggette allo stesso regime applicabile a quelle sostenute in Italia. Ai fini della detrazione, però, la documentazione delle spese deve essere corredata da una traduzione giurata in lingua italiana. Se la documentazione è redatta in lingua inglese, francese, tedesca o spagnola può bastare una traduzione eseguita e sottoscritta dallo stesso contribuente. 3. Detrazioni per figli a carico I tecnici del Fisco chiariscono che la detrazione per i figli a carico va considerata unitariamente per tutti i figli dei medesimi genitori, per cui l eventuale attribuzione della detrazione al genitore con reddito più elevato deve interessare necessariamente tutti i figli dei medesimi genitori. La detrazione può essere applicata in misura diversa solo in presenza di figli nati non dai medesimi genitori. 4. Spese di istruzione Con la circolare n. 20/E del 2011, l Amministrazione finanziaria chiarisce che anche le spese sostenute per l iscrizione ai conservatori di musica risultano detraibili al pari delle spese sostenute per l iscrizione ai corsi universitari. Ciò in quanto il Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca ha posto il settore artistico allo stesso livello delle università, qualificando le relative
istituzioni sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale. 5. Detrazione per intermediazione immobiliare L Agenzia delle Entrate ha precisato che: se l immobile e` acquistato da due soggetti e la fattura per intermediazione immobiliare è intestata ad uno solo di essi, al fine di ammettere pro quota al beneficio della detrazione anche il comproprietario non indicato in fattura, va integrato il documento con i dati di quest ultimo; se, invece, l immobile è acquistato da un solo proprietario e la fattura cointestata all acquirente e ad un altro soggetto, al fine di consentire la detrazione dell intero importo all unico proprietario, va integrata la fattura annotando che l onere per l intermediazione è stato sostenuto interamente da quest ultimo; se la fattura è intestata esclusivamente ad un soggetto che non sia proprietario dell immobile, le spese per l intermediazione non possono essere portate in detrazione neanche dal proprietario dell immobile. 6. Spese per attività sportive svolte dai ragazzi tra i 5 e i 18 anni Richiamando l art. 2, comma 1, del Decreto Interministeriale 28 marzo 2007, l Agenzia delle Entrate ha precisato con la circolare in argomento che, in caso di pagamenti effettuati nei confronti di Comuni che abbiano stipulato apposite convenzioni con strutture sportive, ai fini della detrazione, il bollettino bancario o postale intestato al Comune, ovvero la ricevuta rilasciata dall associazione sportiva, devono contenere l indicazione: a) della ditta, denominazione o ragione sociale e della sede legale ovvero, se persona fisica, nome, cognome, residenza e codice fiscale delle associazioni sportive; b) della causale del pagamento; c) dell attività sportiva esercitata; d) dell importo corrisposto per la prestazione resa; e) dei dati anagrafici del praticante l attività sportiva e del codice fiscale del soggetto che ne effettua il pagamento. 7. Spese sanitarie La circolare n. 20/E del 2011 contiene due importanti chiarimenti in materia. la detrazione spetta anche per le prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutica senza prescrizione medica. Ciò in quanto il Ministero della Salute ritiene
equiparabili le prestazioni professionali dello psicologo e dello psicoterapeuta alle prestazioni sanitarie rese da un medico, potendo i cittadini avvalersi di tali prestazioni anche senza prescrizione medica. per quanto concerne i dispositivi medici, è ammessa la detrazione della relativa spesa se dallo scontrino o dalla fattura appositamente richiesta risultino il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico. Inoltre, il contribuente deve comprovare per ciascuna tipologia di prodotto che la spesa sia stata sostenuta per dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura CE che ne attesti la conformità alla normativa comunitaria. Per i dispositivi compresi nell elenco dei Dispositivi Medici e dei Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro fornito dal Ministero della Salute basta, invece, conservare la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE. Cordiali saluti Il Responsabile dell Assistenza Fiscale (Dott. Sergio Scibetta) Il Consiglio d Amministrazione