TABELLA A Allegata al decreto dirigenziale interministeriale 17 giugno 2010, integrato dal decreto dirigenziale 28 dicembre 2010 (decreto OIC 2011)

Documenti analoghi
TABELLA A Allegata al decreto dirigenziale interministeriale 17 luglio 2012, integrato dal decreto dirigenziale 30 novembre 2016 (decreto OIC 2017)

TABELLA A Allegata al decreto dirigenziale interministeriale 17 luglio 2012, integrato dal decreto dirigenziale 21 dicembre 2012 (decreto OIC 2013)

TABELLA A. IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL REGISTRO DELLE IMPRESE diritto di segreteria

TABELLA A Allegata al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 17 giugno 2010

Diritti di segreteria per il Registro delle Imprese

PRONTUARIO DEI DIRITTI E DELLE IMPOSTE DOVUTI PER L INVIO TELEMATICO DELLE PRATICHE AL REGISTRO DELLE IMPRESE

1. IMPRESE INDIVIDUALI

TABELLA A Allegata al decreto dirigenziale interministeriale 17 giugno 2010 integrato dal decreto dirigenziale 21 dicembre 2009 (decreto OIC 2010)

65 30 Deposito bilancio (con o senza elenco soci) 65 62,70 2 Deposito elenco soci (SPA) separatamente dal bilancio

TABELLA IMPOSTA DI BOLLO E DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE TELEMATICHE NON NOTARILI ADEMPIMENTI SOCIETARI

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 293 A LLEGATO

TABELLA A. IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL REGISTRO DELLE IMPRESE diritto di segreteria

TABELLA ESEMPLIFICATIVA TARIFFA PARTE PRIMA D.P.R. N. 642/1972 D.M. 22 FEBRRAIO 2007 In vigore dal 1 Giugno 2007

IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL REGISTRO DELLE IMPRESE

TABELLA A Allegata al decreto dirigenziale interministeriale 17 luglio 2012 integrato dal decreto dirigenziale 23 dicembre 2013 (decreto OIC 2014)

Allegata al decreto dirigenziale 16 giugno (In vigore dal 1 Luglio 2008)

IMPORTI ATTUALMENTE VIGENTI PER I DIRITTI DI SEGRETERIA (AGGIORNATI AL 01/08/2012) E PER L IMPOSTA DI BOLLO (AGGIORNATI AL 01/01/2008)

IMPORTI ATTUALMENTE VIGENTI PER I DIRITTI DI SEGRETERIA (AGGIORNATI AL 01/08/2012) E PER L IMPOSTA DI BOLLO (AGGIORNATI AL 01/01/2008)

DENUNCE AL REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO (R.E.A.)

DENUNCE AL REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO (R.E.A.)

S1 e INT P (UL, S5) S1 e INT P (UL) + mod C17. S2 e mod C17 S2 (UL, INT P) S2 (UL, INT P) S2 (UL) S2 (UL)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Società cooperative e cooperative sociali

SANZIONI REGISTRO IMPRESE

Menu Principale. Gestione Pratiche FedraPlus. Schede Esemplificative di pratiche FedraPlus. Il deposito di Bilancio. I Codici Istat 2004

SOCIETA' SEMPLICI 1. ISCRIZIONE DI SOCIETA' SEMPLICE COSTITUITA CON CONTRATTO VERBALE

Dm Sviluppo economico 16 giugno 2008 Aggiornamento ed istituzione di diritti di segreteria delle Camere di commercio Testo vigente oggi 17/04/2013

Ufficio Registro delle Imprese Istruzioni per la vidimazione di libri e registri

MODULO S3 Scioglimento, liquidazione, cancellazione dal Registro Imprese AVVERTENZE GENERALI

SOCIETA' SEMPLICI 1. ISCRIZIONE DI SOCIETA' SEMPLICE COSTITUITA CON CONTRATTO VERBALE

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

MODELLO E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE. Il sottoscritto, codice fiscale

ADEMPIMENTI COMUNI PER L ISCRIZIONE E IL DEPOSITO DI ATTI SOCIETARI AL REGISTRO DELLE IMPRESE S.p.A. e società consortili per azioni s.r.l.

Società a responsabilità limitata, semplificata, a capitale ridotto e consortili a R. L.

SOCIETA' COOPERATIVE

ADEMPIMENTI COMUNI PER L ISCRIZIONE E IL DEPOSITO DI ATTI SOCIETARI AL REGISTRO DELLE IMPRESE S.p.A. e società consortili per azioni s.r.l.

Istruzioni per l iscrizione ed il deposito degli atti relativi ai Consorzi, alle Associazioni e alle Società Semplici

ADEMPIMENTI COMUNI PER L ISCRIZIONE E IL DEPOSITO DI ATTI SOCIETARI AL REGISTRO DELLE IMPRESE S.p.A. e società consortili per azioni s.r.l.

provvedimento principio affermato dall'agenzia delle Entrate esemplificazioni

CAMERA DI COMMERCIO DI BIELLA UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE GUIDA ALLA BOLLATURA DEI LIBRI E REGISTRI DI IMPRESA

LA NUMERAZIONE E LA BOLLATURA DEI LIBRI E DELLE SCRITTURE CONTABILI

GLI IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE PER L ANNO 2008

Società a responsabilità limitata, semplificata, a capitale ridotto e consortili a R. L.

CAMERA DI COMMERCIO DI BIELLA

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 293 A LLEGATO

ISTRUZIONI PER IL DEPOSITO AL REGISTRO DELLE IMPRESE DEI BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETA DI CAPITALE E COOPERATIVE

La CANCELLAZIONE di: dal REGISTRO delle IMPRESE e dall ALBO delle IMPRESE ARTIGIANE

Guida agli adempimenti relativi alle imprese individuali ed alle denunce al repertorio economico amministrativo - REA

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI 1 - UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE - CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

TABELLA B Allegata al decreto dirigenziale 22 febbraio 2007

GUIDA ALLA BOLLATURA DEI REGISTRI E LIBRI SOCIALI

A. Normativa di riferimento:

Guida alle sanzioni amministrative del Registro delle Imprese e del Repertorio Economico Amministrativo

REGISTRO DELLE IMPRESE DI TORINO. Nota informativa n. 19

GLI IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE PER L ANNO 2011

Indice generale. Presentazione... pag. 7. Capitolo III. Caratteri generali delle società operanti nell ordinamento italiano

MANUALE OPERATIVO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE

Il modello può essere utilizzato da qualsiasi tipo di impresa, sia in forma individuale che in forma societaria.

SCHEDE SUL NUOVO DIRITTO SOCIETARIO

Le principali novità nella compilazione della modulistica con FEDRAPLUS 6.0

C.C.I.A.A. DI TERNI COMMISSIONE PROVINCIALE PER L ARTIGIANATO DI TERNI MARCA DA BOLLO

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA SOPPRESSIONE DEL LIBRO SOCI (ART. 16 L. 2/09) PRIME INDICAZIONI OPERATIVE

MODULO S1. Iscrizione di società, consorzio, G.E.I.E., ente pubblico economico nel Registro delle Imprese AVVERTENZE GENERALI

MODULO S3 Scioglimento, liquidazione, cancellazione dal Registro Imprese AVVERTENZE GENERALI

ISTRUZIONI OPERATIVE SULLE PROCEDURE CONCORSUALI A SEGUITO DELLA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE

TABELLA B Allegata al decreto dirigenziale interministeriale 2 dicembre 2009

I CONSORZI 1. ISCRIZIONE DEL CONTRATTO DI CONSORZIO

MANUALE OPERATIVO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE

Registri delle Imprese della LIGURIA

Descrizione dettagliata dei servizi BANCHE DATI CCIAA

CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA AREA ANAGRAFICA SERVIZIO ANAGRAFE CAMERALE UFFICIO IMPRESE ARTIGIANE

CAMERA DI COMMERCIO DI BIELLA UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE GUIDA ALLA BOLLATURA DEI LIBRI E REGISTRI DI IMPRESA

Avvertenze per i singoli quadri

TABELLA A Allegata al decreto dirigenziale interministeriale 17 luglio 2012, integrato dal decreto dirigenziale 22 dicembre 2011 (decreto OIC 2012)

CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE UFFICIO REGISTRO IMPRESE MANUALE OPERATIVO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE

Premessa... 5 PARTE PRIMA LA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE VIDIMAZIONE LIBRI E REGISTRI

SOCIETA DI CAPITALI SPA SAPA Soc. Consortili p.a.

PRONTUARIO DEI DIRITTI E DELLE IMPOSTE DOVUTI PER L INVIO TELEMATICO DELLE PRATICHE AL REGISTRO DELLE IMPRESE

Costituzione e successivi adempimenti Venerdì 03 Aprile :47

MODULO INTERCALARE P AVVERTENZE GENERALI

Si applica a tutti gli atti di modificazione non espressamente indicati nella nota di cui al punto 3 (Nota 5).

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 7 agosto 2002

CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA. QUADRO SINOTTICO (domicilio residenza domicilio fiscale) X.3 (dicembre 2011)

CAMERE DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA, ASTI, BIELLA, VERCELLI UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE. Luglio 2010 Rev. 2

Registro Imprese. imprese, studi professionali, associazioni di categoria, cooperative, consumatori.

Versione 1.1 Aggiornato al 5 Novembre A cura di: Donatella Schirosi Orietta Reolfi

TABELLA A Allegata al decreto dirigenziale interministeriale 17 luglio 2012, integrato dal decreto dirigenziale 16 dicembre 2014 (decreto OIC 2015)

Registri delle Imprese della LIGURIA

SANZIONI REGISTRO IMPRESE

Il Sole 24 ORE S.p.A. Sede legale e Amministrazione: via Monte Rosa 91, Milano Redazione: Via G. Patecchio, Milano

Gli adempimenti per la cancellazione

Come creare una società cooperativa Giovedì 01 Dicembre :57

GLI ADEMPIMENTI PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DA PARTE DI UNA SOCIETA COOPERATIVA

Visura storica societa' di capitale

AVVERTENZE GENERALI. Soggetti utilizzatori del modulo Tutti i soggetti iscritti nel R.I. e nel R.E.A.

MODULO I2. Modifica e cancellazione di imprenditore individuale dal registro delle imprese AVVERTENZE GENERALI

IL G.E.I.E 1/2006 marzo

- qualora presso il nuovo indirizzo della sede legale sia già ubicata un unità locale dello stesso soggetto l ufficio provvederà a cessare l unità

ADEMPIMENTI COMUNI PER L ISCRIZIONE E IL DEPOSITO DI ATTI SOCIETARI AL REGISTRO DELLE IMPRESE S.p.A. e società consortili per azioni s.r.l.

Transcript:

TABELLA A Allegata al decreto dirigenziale interministeriale 17 giugno 2010, integrato dal decreto dirigenziale 28 dicembre 2010 (decreto OIC 2011) IMPORTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL REGISTRO DELLE IMPRESE (In vigore dal 1 Gennaio 2011) Con note ministeriali e commento 1-3. SOCIETA ED ENTI COLLETTIVI N. Ord. Adempimento 1. Iscrizione, modificazione e cancellazione Su supporto informatico digitale Con modalità telematica Note Min. 120,00 90,00 1-2-3 1 2. Deposito bilancio ed elenco soci 92,60 62,60 4 5 2 3 50,00 30,00 6 4 3. Dati REA ed altre tipologie di domande PER LE COOPERATIVE SOCIALI ONLUS 1. Iscrizione, modificazione e cancellazione 60,00 45,00 1-2-3 1 2. Deposito bilancio ed elenco soci 47,60 32,60 4 5 2-3 50,00 30,00 6 5 3. Dati REA ed altre tipologie di domande AUTORIPARAZIONE IMPIANTISTICA IMPRESE DI PULIZIA E DI FACCHINAGGIO 6 6 3. Iscrizione e modificazioni 50,00 + 15,00 30,00 + 15,00 Note Ministeriali Nel caso di presentazione di più domande o denunce con il medesimo atto, si applica unicamente il diritto di importo più elevato. Nessun diritto è dovuto per l eventuale autenticazione di firma. Il diritto di prima iscrizione e di iscrizione successiva è comprensivo del costo della visura spedita. A) Nel caso di presentazione contestuale di domande al R.I. e di denunce al R.E.A, ai fini dell applicazione del diritto di segreteria da pagare (che è quello di importo superiore) è anche necessario tener presente le date degli eventi che vengono denunciati. Esemplificando: 1) una società presenta contemporaneamente il Mod. S1 + il Mod. S5 + un Mod. UL: Tuttocamere Camera di Commercio - Diritti di segreteria Tabella A Note e commento 1 Gennaio 2011 Pag. 1 /35

- tutti con la stessa data: va pagato il solo diritto relativo all iscrizione (90,00 euro); - se invece vengono indicate date diverse (es. la data inizio attività indicata nel Mod. S5 è la stessa della data di costituzione ma la data di apertura dell UL indicata nel rispettivo Mod. UL è diversa): vanno pagati tanti diritti quanti sono gli eventi (nel caso specifico: 90,00 euro + 30,00 euro). 2) presentazione del Mod I2 (richiesta di cancellazione dal R.I.), con allegato un Mod UL per chiusura unità locale: - tutti con la stessa data: nessun diritto (solo bollo sul Mod. I2); - con date diverse: diritto dovuto per la cessazione dell unità locale. B) Presentazione contestuale di più denunce Esemplificando: 1) presentazione di due o più Mod. UL: - tutti con la stessa data: un solo diritto (30,00 euro); - con date diverse: più diritti per quanti sono gli eventi denunciati; 2) presentazione del Mod. S5 con allegato uno o più Mod. UL: - tutti con la stessa data: un solo diritto (30,00 euro); - con date diverse: più diritti per quanti sono gli eventi denunciati. 1. I diritti si applicano a tutti i soggetti collettivi iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, con esclusione delle società semplici, costituite ai sensi dell art. 2251 ss. Del C.C. alle quali si applicano i diritti di cui alla Voce 4. Per le cooperative sociali gli importi sono ridotti del 50%. Il diritto si applica anche per l iscrizione di sede secondaria ancorché ubicata in una provincia diversa da quella della sede principale e per gli atti di trasferimento di quote di S.r.l. Si applica a tutti gli atti di modificazione non espressamente indicati nella nota di cui al punto 3 (Nota 5). 2. Tali diritti non sono dovuti esclusivamente nel caso di domande di Comunicazione Unica inviate ai soli fini previdenziali, assistenziali e fiscali. 1) Per modificazione deve intendersi ogni domanda, relativa ad atti o fatti successivi alla prima iscrizione, non espressamente compresa tra quelle indicate al punto 3. A titolo esemplificativo il diritto si applica per: Atti costitutivi società ed enti collettivi iscritti nella sezione ordinaria; Atti modificativi dello statuto o dei patti sociali di società ed enti collettivi iscritti nella sezione ordinaria; Comunicazione di nomina/cessazione amministratori e sindaci di S.p.a, S.r.l. Cooperative e Consorzi ed enti collettivi; Nomina/conferma del revisore o della società di revisione; Comunicazione di sottoscrizione e versamento capitale di s.p.a. e di S.r.l.; Offerta di azioni in opzione; Comunicazione di variazione consorziati; Tuttocamere Camera di Commercio - Diritti di segreteria Tabella A Note e commento 1 Gennaio 2011 Pag. 2 /35

Offerta di obbligazioni convertibili; Avviso anticipata conversione obbligazioni; Comunicazione dell elenco soci, separatamente dal bilancio d esercizio; L emissione di strumenti finanziari; Iscrizione nomina amministratori presentata con Intercalare P separato dal modello base; Deposito patti parasociali; Comunicazione di decesso socio di soc. di persone; Comunicazione socio unico /ricostituzione pluralità dei soci; Comunicazione gruppi di direzione e coordinamento; Costituzione/cessazione di patrimoni destinati; Comunicazioni relative al finanziamento destinato ad uno specifico affare; Emissione di titoli di debito; Comunicazione di variazione di dati anagrafici di persone già in carica, diversi dal domicilio o dalla residenza; Iscrizione/modifica/cessazione di qualifiche R.E.A., non strettamente connesse all attività economica svolta dall impresa, per le quali non è previsto, per legge, l obbligo di denuncia al Repertorio Economico (ad esempio: responsabile L. n. 626/1994; direttore generale, responsabile legge sulla privacy, direttore di stabilimento, ecc); Istituzione/modifica/cessazione di sede secondaria ancorché ubicata in provincia diversa da quella della sede principale; Ogni altra tipologia di domanda o deposito non espressamente indicata al punto 3 Per le cooperative sociali gli importi sono ridotti del 50%. 3. In occasione della presentazione della prima domanda di iscrizione o di modifica o di deposito atti, la Camera di Commercio rilascia gratuitamente ad un legale rappresentante dell impresa una Carta Nazionale dei Servizi (CNS), un dispositivo di firma digitale e provvede alla certificazione del soggetto al quale il dispositivo è rilasciato. 4. Il diritto si applica anche al deposito dei bilanci finale di liquidazione e alle situazioni patrimoniali dei consorzi. Si applica, inoltre, nel caso di deposito dello statuto aggiornato separato dalla iscrizione della relativa delibera di modifica. Per le cooperative sociali gli importi sono ridotti del 50%. Il diritto è unico indipendentemente dal fatto che venga depositato, insieme al bilancio, l elenco dei soci. 2. Il diritto si applica per: Deposito bilancio d esercizio; Deposito bilancio d esercizio ed elenco soci effettuato contestualmente con un unico mod. B Deposito bilancio finale di liquidazione; Situazione patrimoniale dei consorzi; Deposito statuto aggiornato presentato separatamente dall iscrizione della relativa delibera di modifica; Deposito bilancio consolidato; Ogni altro bilancio per il quale la normativa prevede l obbligo di deposito al Registro Tuttocamere Camera di Commercio - Diritti di segreteria Tabella A Note e commento 1 Gennaio 2011 Pag. 3 /35

Imprese. Per le cooperative sociali gli importi sono ridotti del 50%. 5. Gli importi relativi alle pratiche di deposito bilancio sono maggiorati, per l anno 2010, di euro 2,7, ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2009 (articolo 2, comma 86, della legge 24 dicembre 2007, n. 244). 3. a) Per l anno 2008, con il Decreto dirigenziale interministeriale del 28 marzo 2008, è stata stabilita la maggiorazione di 3,00 euro, al fine di finanziare l Organismo Italiano di Contabilità (OIC), nel rispetto del disposto di cui all art. 2, comma 86, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008). Per cui i diritti di 90,00 e di 60,00 euro previsti dalla Tabella passano, rispettivamente, a 93,00 e a 63,00 euro. Il decreto è entrati in vigore dal 7 aprile 2008. b) Per l anno 2009, con il Decreto dirigenziale interministeriale del 19 dicembre 2008, è stata stabilita la maggiorazione di 3,00 euro, al fine di finanziare l Organismo Italiano di Contabilità (OIC), nel rispetto del disposto di cui all art. 2, comma 86, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008). Per cui i diritti di 90,00 e di 60,00 euro previsti dalla Tabella passano, rispettivamente, a 93,00 e a 63,00 euro. Il decreto è entrato in vigore dal 1 gennaio 2009. Alla maggiorazione di 3,00 euro per il finanziamento dell OIC per l anno 2009 non si applica la riduzione prevista per le cooperative sociali indicata alla Voce 2 nelle note al decreto del 16 giugno 2008. Di conseguenza per le cooperative sociali l importo da corrispondere sarà pari a: euro 48,00 se su supporto digitale ed euro 33,00 se in modalità telematica. c) Per l anno 2010, con il Decreto dirigenziale interministeriale del 21 dicembre 2009, è stata stabilita la maggiorazione di 2,70 euro, al fine di finanziare l Organismo Italiano di Contabilità (OIC), nel rispetto del disposto di cui all art. 2, comma 86, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008). Per cui i diritti base di 90,00 e di 60,00 euro previsti dalla Tabella passano, rispettivamente, a 92,70 e a 62,70 euro. Il decreto è in vigore dal 1 gennaio 2010. Alla maggiorazione di 2,70 euro per il finanziamento dell OIC per l anno 2010 non si applica la riduzione del 50% prevista per i diritti di segreteria per le cooperative sociali, indicata alla Voce 2 nelle note al decreto del 2 dicembre 2009. Di conseguenza per le cooperative sociali l importo da corrispondere sarà pari a euro 47,70, se su supporto digitale e a euro 32,70, se in modalità telematica. d) Per l anno 2011, con il Decreto dirigenziale interministeriale del 28 dicembre 2010, è stata stabilita la maggiorazione di 2,60 euro, al fine di finanziare l Organismo Italiano di Contabilità (OIC), nel rispetto del disposto di cui all art. 2, comma 86, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008). Per cui i diritti base di 90,00 e di 60,00 euro previsti Tuttocamere Camera di Commercio - Diritti di segreteria Tabella A Note e commento 1 Gennaio 2011 Pag. 4 /35

dalla Tabella A, allegata al D.M. 17 giugno 2010, passano, rispettivamente, a 92,60 e a 62,60 euro. Il decreto è in vigore dal 1 gennaio 2011. Alla maggiorazione di 2,60 euro per il finanziamento dell OIC per l anno 2011 non si applica la riduzione del 50% prevista per i diritti di segreteria per le cooperative sociali, indicata alla Voce 2 nelle note al decreto del 17 giugno 2010. Di conseguenza per le cooperative sociali l importo da corrispondere sarà pari a euro 47,60, se su supporto digitale e a euro 32,60, se in modalità telematica. 6. Il diritto si applica per: comunicazione di inizio, modifica e cessazione di attività; comunicazione di apertura, modifica e cancellazione di unità locali; cambio di domicilio delle persone in carica; cessioni o affitti d azienda; trasferimento di sede all interno dello stesso Comune; richieste di rettifica di atti e dati già iscritti. 4. Il diritto si applica per: Comunicazione di inizio, modifica, cessazione di attività; Comunicazione di apertura, modifica, cancellazione di unità locali ancorché ubicate in provincia diversa da quella della sede principale; Cambio di domicilio delle persone in carica; Cessioni o affitti d azienda, qualora il deposito sia effettuato sulla posizione relativa ad una società o ente collettivo iscritto in sezione ordinaria; Cessioni o affitti d azienda, qualora sia il cedente sia il cessionario non sono soggetti iscritti al R.I. Trasferimento di sede all interno dello stesso comune se presentato come semplice comunicazione degli amministratori; Richieste di rettifica di atti e dati già iscritti; Nomina/modifica/cessazione di qualifiche R.EA. strettamente connesse all attività economica svolta dall impresa (preposto commercio ingrosso generi alimentari, responsabile tecnico attività di estetica/parrucchiere da parte di imprese non artigiane, ecc.) Comunicazione di cessazione attività e/o di responsabile tecnico qualora si tratti di attività soggette ai seguenti provvedimenti normativi: L. n. 46/1990, L. n. 122/1992, L. n. 82/1994, D.M. n. 57/2001. Nel caso di REA non è prevista alcuna riduzione per le cooperative sociali. 5. Nel caso costituzione di una nuova società derivante da una cessione di azienda, vanno presentate due distinte pratiche (S1, per l iscrizione della società e TA, per il deposito dell atto di cessione di azienda), per le quali vanno pagati due distinti diritti di segreteria (120.00/90.00 e 50.00/30.00) e due imposte di bollo. Tutto ciò deriva dal fatto che a monte esistono due distinte normative (il Codice Civile, per quanto riguarda l iscrizione della società e la legge n. 310/1993 e l art. 11, comma 10, del D.P.R. n. 581/1995, per quanto riguarda l iscrizione dei trasferimenti d azienda), le quali impongono due distinti adempimenti. Tuttocamere Camera di Commercio - Diritti di segreteria Tabella A Note e commento 1 Gennaio 2011 Pag. 5 /35

In questo caso non è, pertanto, applicabile la norma generale che stabilisce che nel caso di presentazione di più domande con il medesimo atto, si applica unicamente il diritto di importo più elevato. E esente dal pagamento del diritto di segreteria l iscrizione dell indirizzo di posta elettronica certificata e le sue successive modifiche. Per le imprese di cui ai seguenti provvedimenti normativi: a) L. n. 46/1990 Imprese di installazioni di impianti; b) L. n. 122/1992 Imprese di autoriparazione; c) L. n. 82/1994 e D.M. n. 274/1997 Imprese di pulizia; d) L. n. 57/2001, art. 17 e D.I. n. 221/2003 Imprese di facchinaggio il diritto di segreteria è maggiorato per un importo pari a euro 15,00. 6. L importo dei diritti di segreteria è maggiorato di 15,00 euro per procedere agli accertamenti previsti dalle rispettive leggi. Tale maggiorazione, anche se non riportata nelle note della Tabella B, è comunque dovuta sia dalle imprese che si iscrivono al Registro delle imprese che da quelle che presentano domanda di iscrizione all Albo delle imprese artigiane (Lettera- Circolare del MAP del 23 febbraio 2005). 4 5. IMPRENDITORI INDIVIDUALI E SOGGETTI SOLO REA N. Ord. Adempimento Con modalità cartacea allo sportello Su supporto informatico digitale o per via telematica Note Min. 4. Iscrizioni e modificazioni 23,00 18,00 2-3-7 1 2 0 0 3 5. Cancellazione imprese individuali AUTORIPARAZIONE IMPIANTISTICA IMPRESE DI PULIZIA E DI FACCHINAGGIO 4. Iscrizioni e modificazioni 23,00 + 9,00 18,00 + 9,00 2-3-7 4 Note Ministeriali 3. In occasione della presentazione della prima domanda di iscrizione o di modifica o di deposito atti, la Camera di Commercio rilascia gratuitamente ad un legale rappresentante dell impresa una Carta Nazionale dei Servizi (CNS), un dispositivo di firma digitale e provvede alla certificazione del soggetto al quale il dispositivo è rilasciato. 7. Nel caso di dichiarazione di inizio attività presentate da imprese che solo per effetto della Comunicazione Unica, e non per diverse Tuttocamere Camera di Commercio - Diritti di segreteria Tabella A Note e commento 1 Gennaio 2011 Pag. 6 /35

disposizioni inerenti il Registro delle imprese, sono state precedentemente iscritte INATTIVE nel Registro delle imprese l importo del diritto di segreteria non è dovuto. Il diritto si applica anche all impresa individuale artigiana, già annotata nell apposita sezione, che chiede l iscrizione in qualità di impresa agricola o commerciale. Si applica, inoltre, all apertura, modifica o cancellazione di unità locali ancorchè ubicate in provincia diversa da quella della sede principale dell impresa. 1. Il diritto si applica anche per : L impresa individuale artigiana, già annotata nell apposita sezione, che chiede l iscrizione in qualità di impresa agricola o commerciale; L apertura, modifica cancellazione di unità locali ancorché ubicate in provincia diversa da quella della sede principale; Le cessioni o affitti d azienda qualora il deposito sia effettuato sulla posizione relativa ad una ditta individuale o ad una società semplice; La cancellazione di soggetto solo REA. La comunicazione di cessazione dell attività e/o del responsabile tecnico (anche qualora si tratti di attività soggette alle leggi n. 46/90, n. 122/92, n. 82/94 e al D.M. n. 57/01) ; La iscrizione, le modificazioni e la cancellazione presentate da società semplici. 2. Per le società semplici non è previsto il deposito su supporto cartaceo, ma il solo deposito su supporto informatico digitale o per via telematica e, pertanto, per la iscrizione, le modificazioni e la cancellazione va applicato il solo diritto di 18.00 euro. 3 Per la richiesta di cancellazione di impresa individuale non è dovuto alcun diritto di segreteria. Per le imprese di cui ai seguenti provvedimenti normativi: a) L. n. 46/1990 Imprese di installazioni di impianti; b) L. n. 122/1992 Imprese di autoriparazione; c) L. n. 82/1994 e D.M. n. 274/1997 Imprese di pulizia; d) L. n. 57/2001, art. 17 e D.I. n. 221/2003 Imprese di facchinaggio il diritto di segreteria è maggiorato per un importo pari a euro 9,00. 4 L importo dei diritti di segreteria è maggiorato di 9,00 euro per procedere agli accertamenti previsti dalle rispettive leggi. Tale maggiorazione, anche se non riportata nelle note della Tabella B, è comunque dovuta sia dalle imprese che si iscrivono al Registro delle imprese che a quelle che presentano domanda di iscrizione all Albo delle imprese artigiane (Lettera-Circolare del MAP del 23 febbraio 2005). 6. BOLLATURA E VIDIMAZIONI N. Ord. Adempimento Importo Note Min. 6.1 Bollatura libri sociali 25,00 8 1-2 6.2 Vidimazione registro carico e scarico dei rifiuti 25,00 1-2 6.3 Vidimazione registro di cui all articolo 1, Tuttocamere Camera di Commercio - Diritti di segreteria Tabella A Note e commento 1 Gennaio 2011 Pag. 7 /35

ultimo comma, della legge 17 luglio 1975, n. 400 10,00 3-4 Note Ministeriali 8. Il diritto non è dovuto né per la bollatura e numerazione effettuata presso un notaio, né per la relativa comunicazione al registro delle imprese da parte del notaio. 1. Il diritto si applica per la richiesta di bollatura delle scritture contabili, indipendentemente dal numero delle pagine cui è composto il libro. 2. Con D.I. 16 giugno 2008 (in vigore dal 1 luglio 2008) è stato ridotto il costo della bollatura dei libri sociali da 30,00 euro a 25,00 euro. Con lo stesso decreto è stato istituito il nuovo diritto per la Vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti, fissando per la stessa il medesimo costo previsto per la bollatura dei libri sociali. 3. La voce 6.3. è stata introdotta dal decreto 2 dicembre 2009 (in vigore dal 1 gennaio 2010). 4. L'articolo 10, comma 7, della Legge 23 luglio 2009, n. 99 (recante "Disposizioni per lo sviluppo e l internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia" e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009), nel modificare l'articolo 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400 (recante "Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi), ha previsto che il registro tenuto dal commissario liquidatore delle società cooperative, enti o consorzi cooperativi, ai sensi dell'art. 38, primo comma, del R.D. n. 267/1942, non dovrà più essere vidimato da almeno un componente del Comitato dei creditori, ma dovrà essere preventivamente vidimato dalla Camera di Commercio competente per territorio. Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Circolare del 16 ottobre 2009, n. 5427 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2009), a proposito della terminologia usata dall'art. 10, comma 7, della legge n. 99/2009, dove si parla di vidimazione effettuata "con procedure semplificate", ha tenuto a precisare che, a tale proposito, "si ritiene sufficiente l'applicazione di un timbro con data e l'indicazione del numero delle pagine del registro". Lo stesso Ministero ha inoltre precisato che tale procedura vale solo per le procedure liquidatorie delle società cooperative prive del Comitato di sorveglianza. Per le procedure con nomina di tale organo, la vidimazione potrà essere effettuata, senza oneri, dal Presidente o da altro componente del Comitato dallo stesso delegato. Tuttocamere Camera di Commercio - Diritti di segreteria Tabella A Note e commento 1 Gennaio 2011 Pag. 8 /35