Comune di Meldola. Regolamento per il referendum consultivo comunale (bozza presentata dal gruppo consigliare La Tua Meldola )

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Comune di Meldola Regolamento per il referendum consultivo comunale (bozza presentata dal gruppo consigliare La Tua Meldola ) INDICE Titolo I. Oggetto e promozione del referendum Art. 1 - Finalità del regolamento - oggetto del referendum - limiti Art. 2 - Titolari del diritto di iniziativa referendaria Art. 3 - Corpo elettorale interessato Art. 4 - Commissione per la verifica dell ammissibilità Titolo II. Iniziativa e indizione del referendum Art. 5 - Raccolta di firme Art. 6 - Esame del quesito Art. 7 - Indizione Art. 8 - Convocazione consultazione referendaria Art. 9 - Effetti dell indizione del referendum Titolo III. Propaganda e svolgimento del referendum Art. 10 - Propaganda da parte dei partiti politici e del Comitato promotore Art. 11 - Ufficio comunale per il referendum Art. 12 - Schede elettorali Art. 13 - Seggi elettorali Art. 14 - Operazioni di voto Art. 15 - Operazioni di scrutinio Titolo IV. Risultati del referendum Art. 16 - Proclamazione dei risultati Art. 17 - Reclami Art. 18 - Adempimenti successivi

TITOLO I. OGGETTO E PROMOZIONE DEL REFERENDUM Art. 1 - Finalità del regolamento - oggetto del referendum - limiti 1. Il presente regolamento disciplina il referendum consultivo comunale (di seguito indicato più semplicemente referendum ) previsto dall art. 8, commi 3 e 4, T.U.E.L., approvato con D.Lgs n. 267/2000 e smi e dall art. 9 dello Statuto comunale. 2. Il referendum è indetto per materie di competenza comunale. 3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci. 4. Il referendum, ai sensi dell art. 9 dello Statuto comunale (di seguito indicato Statuto ), non può essere indetto per le seguenti materie: a) tributi locali e tariffe; b) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali; c) statuto comunale; d) regolamento del consiglio comunale; e) piano strutturale comunale e strumenti urbanistici attuativi; f) regolamenti edilizi; g) espropriazioni; h) bilancio annuale e contrazione di mutui. 5. Non possono essere indetti referendum quando sullo stesso argomento sia già stato indetto un referendum nell ultimo quinquennio. 6. Non possono essere proposti referendum né possono essere ricevute le relative richieste nel periodo intercorrente tra la data di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione degli eletti. 7. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 4. Art. 2 - Titolari del diritto di iniziativa referendaria 1. Il referendum consultivo può essere indetto quando lo richiedano il 10% (con arrotondamento, in ogni, caso, all unità inferiore) degli elettori. 2. Per la determinazione del quorum (10% degli elettori) si assume come base di calcolo il numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali alla data dell ultima revisione delle stesse. 3. Il segretario pubblica all albo pretorio il quorum previsto nel presente articolo ad ogni revisione delle liste elettorali. Art. 3 - Corpo elettorale interessato 1. La consultazione sul referendum di norma interessa tutto il corpo elettorale. 2. Con deliberazione della Giunta comunale motivata e sulla base di criteri di imparzialità ed obiettività la consultazione può essere riferita ad una parte limitata del corpo elettorale residente in un determinato territorio del Comune. Art. 4 - Commissione per la verifica dell ammissibilità 1. La verifica dell ammissibilità del referendum di iniziativa popolare è effettuata da una Commissione composta dal segretario comunale, dal responsabile dei servizi demografici e dal responsabile del settore affari generali. 2. La verifica di ammissibilità deve essere fatta con riferimento a quanto stabilito dalla Legge, dallo Statuto e dal precedente articolo 1, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. 3. Le modalità procedurali della verifica di ammissibilità sono stabilite dal successivo articolo 6.

TITOLO II. INIZIATIVA E INDIZIONE DEL REFERENDUM Art. 5 - Raccolta di firme 1. Per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione di richiesta di referendum debbono essere usati appositi moduli, in carta libera, forniti dall amministrazione comunale e vidimati dal sindaco, indicanti la data della vidimazione. 2. Su tali moduli deve essere indicato, a cura dei promotori, il quesito da sottoporre al referendum, preceduto dalla dizione Richiesta di referendum consultivo. In calce al quesito i moduli devono indicare i nomi dei promotori iscritti nelle liste elettorali del Comune, in numero non inferiore a 10, che costituiscono il Comitato promotore del referendum. Il quesito può indicare il corpo elettorale interessato alla consultazione, fermo restando il potere decisionale su tale questione della Giunta comunale, come previsto dal precedente art. 3, comma 2. 3. La richiesta di referendum non può essere presentata su moduli vidimati da oltre dodici mesi. 4. Le firme raccolte su fogli non vidimati dal sindaco non saranno ritenute valide. 5. Accanto ad ogni firma devono essere indicati per esteso nome, cognome, luogo e data di nascita. 6. L autenticazione delle firme deve indicare la data in cui avviene, può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun modulo, purché sia indicato il numero di firme contenute nel modulo. 7. Il pubblico ufficiale, che procede alle autenticazioni, dà atto della manifestazione di volontà dell elettore analfabeta o comunque impossibilitato a firmare. 8. Prima della presentazione della richiesta di referendum, i promotori debbono acquisire dall ufficio elettorale la certificazione, anche collettiva, attestante l iscrizione dei firmatari nelle liste elettorali del Comune. Art. 6 - Esame del quesito 1. Il segretario comunale, entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta di referendum, la sottopone alla Commissione prevista al precedente articolo 4 (in seguito indicata più semplicemente Commissione ) che dovrà esprimere il parere circa l ammissibilità del referendum entro i successivi 15 giorni. La Commissione verifica anche che il numero delle firme valide non sia inferiore a quello minimo stabilito e che siano stati rispettati i termini previsti dal presente regolamento. 2. La Commissione, fissata la data dell esame della proposta, la comunica al Comitato promotore. 3. Le sedute della Commissione sono pubbliche. I componenti del Comitato promotore, se presenti, potranno esporre le proprie argomentazioni sull ammissibilità del quesito. 4. La Commissione decide a maggioranza e le sue decisioni sono definitive e contro di esse non è ammesso reclamo ad alcun organo del Comune. 5. La Commissione delibera circa l ammissibilità sulla base di una relazione che rende chiare le ragioni di ammissibilità o inammissibilità della proposta di referendum. 6. La Commissione può indicare, motivando, la necessità di limitare la consultazione ad una parte dell elettorato, ai sensi del precedente art. 3, comma 2. 7. Il verbale della Commissione è trasmesso al sindaco e una copia è affissa all albo pretorio per non meno di 15 giorni a cura del segretario comunale. 8. Il sindaco, entro 5 giorni dal ricevimento, comunica la decisione della Commissione al Comitato promotore. Art. 7 - Indizione 1. Entro 30 giorni dal parere di ammissibilità, la Giunta comunale indice il referendum. 2. La delibera di indizione del referendum deve contenere la copertura finanziaria della spesa. 3. In tale sede, la Giunta comunale, se i promotori hanno chiesto di limitare la consultazione a una parte dell elettorato o se tale circostanza sia stata indicata dalla Commissione, definisce l elettorato interessato ai sensi del precedente art. 3, comma 2.

Art. 8 - Convocazione consultazione referendaria 1. I referendum vengono effettuati non più di una volta l anno, in una domenica tra il 1 aprile e il 30 giugno. 2. La data di effettuazione del referendum è stabilita dal sindaco con l ordinanza di convocazione della consultazione referendaria, da emanarsi entro il 28 febbraio, in base alla delibera di Giunta comunale di indizione del referendum. 3. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto. 4. L ordinanza di convocazione della consultazione viene immediatamente comunicata al Prefetto e al Questore di Forlì e al Comitato promotore del referendum se si tratta di referendum di iniziativa degli elettori. 5. L ordinanza di convocazione della consultazione elettorale deve essere, inoltre, pubblicata all Albo Pretorio e affissa negli appositi spazi comunali almeno sessanta giorni prima della data stabilita per la votazione. Art. 9 - Effetti dell indizione del referendum 1. Dal momento in cui il referendum è stato indetto, il Consiglio comunale sospende ogni attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che, con deliberazione approvata dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati, il Consiglio riconosca che sussistono ragioni di particolare necessità ed urgenza legate a questioni di sicurezza, di ordine pubblico e di obblighi di legge. TITOLO III. PROPAGANDA E SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM Art. 10 - Propaganda da parte dei partiti politici e del Comitato promotore 1. I partiti o gruppi politici, nonché il Comitato promotore del referendum, hanno diritto di svolgere un apposita propaganda sui temi referendari nei termini e secondo le modalità previste dalle Leggi 4.4.56, n. 212 e 24.4.1975, n. 130. Lo stesso diritto spetta alle associazioni indicate come fiancheggiatrici dalle disposizioni sopra citate. 2. A tale scopo tutte le organizzazioni di cui al comma precedente debbono presentare apposita domanda al sindaco entro il quarantesimo giorno antecedente la data di inizio della consultazione referendaria. 3. A decorrere dal trentesimo giorno antecedente alla data di inizio della consultazione referendaria, la propaganda sui temi della consultazione stessa può essere svolta unicamente con i mezzi e le modalità indicate nella normativa statale richiamata al primo comma del presente articolo. La propaganda deve cessare alle ore 24 del penultimo giorno antecedente a quello di inizio della consultazione referendaria. 4. Se contemporaneamente hanno luogo più referendum, a ciascuna organizzazione politica o fiancheggiatrice nonché a ciascun rispettivo Comitato promotore spetta un unico spazio agli effetti dell affissione di manifesti di propaganda, da richiedersi con una sola domanda. Art. 11 - Ufficio comunale per il referendum 1. Presso il segretario comunale è costituito, entro 30 giorni dalla data dell ordinanza di convocazione della consultazione elettorale, l ufficio comunale per il referendum. 2. L ufficio comunale per il referendum è composto dal segretario comunale, che lo presiede, e da due garanti, di cui uno in rappresentanza del comitato promotore, nominati dalla Giunta comunale, con voto limitato, all interno di almeno dieci nominativi proposti per metà dalla conferenza dei capigruppo consiliari e per metà dal comitato promotore. 3. La Giunta comunale nomina anche due garanti supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento. 4. Le funzioni di segretario dell ufficio comunale per il referendum sono esercitate da un dipendente comunale designato dal segretario comunale.

Art. 12 - Schede elettorali 1. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ciascun quesito referendario sono fornite dal Comune. 2. Le schede devono possedere le caratteristiche dei modelli riprodotti nelle tabelle P) e Q) allegati alla Legge 13.3.1980, n. 70, recare la dicitura Referendum consultivo comunale e riportare il quesito contenuto nella delibera di indizione, riprodotto testualmente e a caratteri chiaramente leggibili. Art. 13 - Seggi elettorali 1. Per la consultazione referendaria saranno utilizzate le sedi che di solito sono utilizzate per le consultazioni elettorali. 2. Per i luoghi di cura si applica la normativa nazionale per le consultazioni elettorali. 3. Il Comune provvede a rendere, per tempo, i luoghi prescelti idonei alle operazioni di voto e a dotarli di tutte le attrezzature necessarie. 4. L ufficio di sezione per il referendum è composto dal presidente, sorteggiato tra gli iscritti all albo dei presidenti di seggio, da tre scrutatori sorteggiati dall Albo degli scrutatori e dal segretario nominato dal presidente. Il presidente, all atto di insediamento dell ufficio di sezione, nomina un vicepresidente scelto tra gli scrutatori assegnati. 5. Lo status giuridico, i compiti, e le spettanze dei componenti l ufficio di sezione sono quelli stabiliti dalla Legge per i componenti gli uffici di sezione nelle consultazioni referendarie nazionali. La normativa nazionale si applica altresì per la composizione dei seggi speciali per la raccolta dei voti nei luoghi di cura. 6. Alle operazioni dell ufficio di sezione per il referendum e alle operazioni dell ufficio comunale per il referendum può assistere un rappresentante del Comitato promotore. Alla designazione dei suddetti rappresentanti provvede persona munita di mandato autenticato nei modi di legge. 7. Le funzioni di vigilanza e sorveglianza dei seggi elettorali sono svolte dal Corpo della Polizia Municipale del Comune di Meldola. Art. 14 - Operazioni di voto 1. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto. 2. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore sette della domenica fissata nell ordinanza di convocazione della consultazione referendaria e terminano alle ore ventidue dello stesso giorno. 3. Alle ore sedici del giorno precedente presso i seggi si provvederà alla consegna ai presidenti o ad altro componente dell ufficio di sezione, del materiale necessario per le operazioni di voto. I componenti provvederanno a controllare la regolarità e la completezza del materiale consegnato, ad autenticare le schede mediante la firma di uno scrutatore e l apposito timbro. 4. Il voto è diretto, libero e segreto, esso può essere espresso dall elettore previa esibizione della tessera elettorale: a) mediante un segno tracciato con la matita sulla risposta da lui prescelta, SÌ o NO, riportata nella scheda debitamente autenticata, e comunque nella parte di scheda che contiene detta risposta; b) attraverso mezzi elettronici che comunque garantiscano la segretezza del voto e la chiarezza dei risultati. 5. Delle operazioni del seggio e dello scrutinio verrà redatto apposito verbale in duplice copia nel modello fissato dalla Commissione prevista al precedente articolo 4. Se si svolgono più referendum verrà redatto comunque un unico verbale che riporterà i risultati degli scrutini dei singoli referendum. 6. L elettore sulla scheda o sullo schermo deve poter visualizzare distintamente il quesito o i quesiti referendari. Nel caso di votazione su più quesiti referendari le schede debbono essere di colore diverso.

Art. 15 - Operazioni di scrutinio 1. Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad esaurimento; esse sono pubbliche. 2. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum le operazioni di scrutinio saranno effettuate secondo l ordine contenuto nell ordinanza del sindaco di convocazione della consultazione referendaria. 3. Terminate le operazioni di scrutinio, il presidente o il vicepresidente consegnerà all ufficio comunale per il referendum una copia del verbale, firmata, e le buste contenenti le schede per la votazione, le liste elettorali, e il materiale usato durante le operazioni di voto e di scrutinio. L altra copia del verbale, anche essa firmata, sarà rimessa al segretario comunale. 4. Per quanto non previsto nel presente titolo si applica quanto stabilito dalla Legge per lo svolgimento dei referendum nazionali. TITOLO IV. RISULTATI DEL REFERENDUM Art. 16 - Proclamazione dei risultati 1. L ufficio comunale per il referendum, sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dalle sezioni, procede, in seduta pubblica: all esame e alla decisione dei reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio; al riesame dei voti contestati e provvisoriamente assegnati e non assegnati; all accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto e dei votanti; alla somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta a referendum, delle schede bianche, nulle e dei voti nulli. 2. La consultazione referendaria è valida se hanno partecipato al voto almeno la metà più uno degli aventi diritto. 3. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi. 4. L ufficio comunale per il referendum conclude le operazioni procedendo alla proclamazione dei risultati del referendum. 5. Delle operazioni dell ufficio comunale per il referendum viene redatto verbale in duplice copia delle quali una viene inviata al sindaco ed una all ufficio elettorale del Comune. Art. 17 - Reclami 1. Sulle operazioni di voto e su quelle di scrutinio degli uffici di sezione e dell ufficio comunale per il referendum è ammessa la presentazione di ricorso da presentare nel termine di sette giorni dalla proclamazione dei risultati di cui al precedente articolo. 2. I ricorsi, redatti in carta semplice, sono inviati al sindaco che li rimette alla Commissione di cui all articolo 4 che si pronuncia entro il termine di 15 giorni. 3. Il sindaco, sulla base della verifica della Commissione, proclama i risultati definitivi. Art. 18 - Adempimenti successivi 1. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all oggetto della stessa. 2. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali. 3. Se la proposta sottoposta a referendum è stata approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.