Scuola dell'infanzia e Nido Integrato San Michele

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ASSOCIAZIONE DI GENITORI per la gestione della Scuola dell Infanzia e Nido integrato SAN MICHELE S T A T U T O - 1 -

TITOLO I COSTITUZIONE SEDE IDENTITÀ E FINALITÀ DELLA SCUOLA Art. 1 È costituita in Calmasino Via Stazione 12 - frazione di Bardolino, l Associazione dei Genitori, per la gestione della Scuola dell Infanzia e Nido Integrato denominata San Michele, d ora in poi detta scuola. Art. 2 La scuola si inserisce, con il proprio progetto educativo, nel contesto vivo della comunità parrocchiale. Essa si riconosce nell identità di scuola autonoma di ispirazione cattolica, parificata, paritaria ed è aperta a coloro che, nel rispetto del presente statuto, decidono di affidare i propri bambini accogliendo tali principi, nel dialogo e nella collaborazione reciproca. La Scuola dell Infanzia concorre all educazione armonica e integrale dei bambini nel rispetto e nella valorizzazione dei ritmi evolutivi, delle capacità, delle differenze e dell identità di ciascuno, nonché della responsabilità educativa delle famiglie. È un ambiente educativo di esperienze concrete e di apprendimenti riflessivi che integra, in un processo di sviluppo unitario, le diverse forme del fare, del sentire, dell agire, dell esprimere, del comunicare, dell apprezzare ciò che c è di bello e del conferire un senso alla realtà da parte dei bambini. Il servizio di Nido Integrato, si inserisce nel contesto della Scuola dell Infanzia, si configura come utile strumento psicopedagogico per la crescita armonica del bambino nel corpo, nella psiche e nella socialità, in collaborazione con la famiglia. Punto centrale di riferimento nelle prestazioni professionali degli operatori e negli interventi dell Amministrazione scolastica è il bambino, secondo quanto previsto dal progetto psicopedagogico. La Scuola dell Infanzia viene costituita nell anno 1974, giusto atto rep. n. 20334 racc. 9262 del 30.12.1974 Notaio Dario Innocenzi registrato a Caprino Veronese il 08.01.1975 n. 112. E affiliata alla FISM Federazione Italiana Scuole Materne. È riconosciuta paritaria, ai sensi e per gli effetti della L. n 62 del 10.3.2000, giusto Decreto Ministeriale del 27.02.2001 prot. N. 488/5394. Il Nido Integrato è autorizzato all esercizio e accreditato ai sensi della DGR n 84 del 16.1.2007. Art. 3 - La scuola si è sviluppata e dovrà svilupparsi come espressione della comunità parrocchiale e territoriale: promotori, educatori, genitori, collaboratori, sostenitori e popolazione che si sono assunti l'impegno di soddisfare un'esigenza sociale quale l'educazione, in una responsabile e sinergica azione comunitaria. La scuola ha quindi lo scopo di far si che ogni bambino possa sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio, la sua responsabilità morale, sociale e religiosa ispirandosi alla concezione cristiana del Concilio Vaticano II (GE) e agli orientamenti pastorali della C.E.I. L'attività della Scuola si svolge inoltre nel pieno rispetto ed osservanza delle disposizioni normative vigenti in materia. - 2 -

Art. 4 - Saranno ammessi alla scuola, tutti i bambini nell età prevista dalle leggi vigenti. Art. 5 - Saranno altresì accolti quei bimbi per i quali si richiede una specifica assistenza pedagogica, secondo le previsioni della L. 62/2000 e successive modifiche. Viene richiesta ai genitori dei bambini frequentanti la documentazione delle vaccinazioni prescritte dalle leggi vigenti. I genitori che non intendono provvedere alle vaccinazioni eventualmente obbligatorie dovranno dichiarare, in forma scritta, di assumersi ogni responsabilità in relazione alle conseguenze derivanti dalla mancata vaccinazione. Art. 6 - La forma giuridica assunta è quella di associazione regolata dagli artt. 36 e 38 del Codice Civile. Alla scuola potranno essere fatte donazioni o lasciate eredità nelle forme e con gli adempimenti degli oneri previsti dalle leggi. Art. 7 - La scuola trae il proprio sostentamento dai contributi delle famiglie dei bimbi frequentanti e dei soci sostenitori, dai contributi dello Stato, della Regione, del Comune e da eventuali offerte e comunque da ogni eventuale provento, ivi compresi oblazioni e/o lasciti. La scuola non persegue scopo di lucro. Il bilancio consuntivo si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Art. 8 - Nella scuola è vietata ogni disparità di trattamento tra i bimbi, fatte salve le prescrizioni di ordine igienico-sanitario. Art. 9 - Se l edificio della scuola è proprietà della Parrocchia, di una Congregazione religiosa o di altro Ente sarà stipulato un contratto di comodato tra la proprietà e l associazione. TITOLO II ORGANI DELL ASSOCIAZIONE Art. 10 - Sono organi dell associazione: l Assemblea, il Comitato di gestione, il Presidente, il Segretario - Tesoriere. ASSEMBLEA Art. 11 - L Assemblea è costituita: a) dai genitori dei bimbi iscritti alla scuola, o da chi ne fa le veci (ogni nucleo famigliare esprime un solo voto); b) dai membri del Comitato di gestione (ogni membro del Comitato di gestione ha diritto ad un solo voto); c) da coloro che, essendosi distinti per benemerenze particolari nei riguardi della scuola siano nominati soci dal Comitato di gestione (ogni socio ha diritto ad un solo voto). La nomina non potrà avere durata superiore al mandato del Comitato che ha provveduto alla stessa. - 3 -

Art. 12 - La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni e per comportamento contrario ai principi ispiratori e pedagogici della scuola. Essa verrà deliberata dal Comitato di gestione. La quota associativa è intrasmissibile per atto tra vivi e non rivalutabile. La qualità di associato deve risultare da un registro tenuto a cura del Comitato di gestione. Art. 13 - L Assemblea è convocata dal Comitato di gestione almeno due volte all anno mediante comunicazione scritta (anche a mezzo e-mail) contenente l ordine del giorno, diretta a ciascun avente diritto al voto e contestualmente mediante appositi avvisi scritti affissi presso la sede della scuola, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l adunanza. Entro il 30 aprile di ogni anno l assemblea approva il bilancio dell anno precedente. L assemblea può essere convocata su richiesta firmata da almeno un quinto dei suoi membri. L assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale. Art. 14 - L Assemblea delibera: a) il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e il rendiconto finanziario; b) gli indirizzi e le direttive generali dell associazione a norma di questo statuto e delle finalità della scuola fissate dall art. 3; c) le nomine, di sua competenza, dei componenti il Comitato di gestione. Tali nomine avvengono per votazione segreta. Ogni votante potrà esprimere 2 preferenze. Verrà stilata graduatoria in relazione al numero di voti; in caso di parità avrà la precedenza eventuale anzianità di carica quale membro nel Comitato di gestione e, successivamente, di anzianità anagrafica; d) le modifiche dell atto costitutivo e dello statuto proposte dal Comitato di gestione; e) tutto quanto ad essa demandato per legge e per statuto. Art. 15 - Hanno diritto di intervenire all Assemblea tutti i componenti la stessa. Gli associati possono farsi rappresentare da altri membri dell assemblea: non è ammessa più di una delega per socio. Art. 16 L Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato di gestione; in sua mancanza dal Vice presidente; in mancanza di entrambi l Assemblea chiama a presiedere uno dei membri eletti dal Comitato di gestione. Funge da segretario dell Assemblea il Segretario-Tesoriere. In caso di sua assenza, il Presidente nomina un segretario tra i membri dell'assemblea. In caso di votazioni il Presidente nomina n 2 scrutatori tra i membri dell Assemblea. Spetta al Presidente dell Assemblea constatare la regolarità di eventuali deleghe ed il diritto di intervenire all assemblea. Delle riunioni dell Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario-Tesoriere e, in caso di votazioni, dai due scrutatori scelti tra i membri dell Assemblea. Art. 17 - L assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per - 4 -

deliberare le modifiche dello statuto, lo scioglimento dell associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 2/3 (due/terzi) degli aventi diritto al voto. COMITATO DI GESTIONE Art. 18 Il Comitato di gestione è composto da membri eletti e membri di diritto. Sono membri eletti: - n. 3 persone scelte fra i componenti dell'assemblea. In mancanza di candidature potranno essere accolte candidature esterne all'assemblea con termini e modi stabiliti dal Comitato di Gestione. Sono membri di diritto: - il Parroco pro tempore; - n 1 rappresentante indicato dal Consiglio Pastorale Parrocchiale; - n 1 rappresentante del Comune se questo concorre annualmente alla gestione della scuola con adeguato contributo; - la coordinatrice della scuola, la quale si asterrà dalle delibere riguardanti la sua persona. Art. 19 - Il Comitato di gestione si riunisce su convocazione del Presidente. Le riunioni ordinarie si tengono almeno una volta ogni due mesi. Si tengono riunioni straordinarie quando il Presidente le convoca spontaneamente o su richiesta scritta di almeno tre consiglieri. Le delibere del Comitato sono assunte, salvo diversa disposizione di legge, con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, purché sia presente almeno la metà degli aventi diritto. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Ogni nuovo Comitato di Gestione viene convocato e presieduto dal Membro con più anzianità di carica e successivamente di età. Art. 20 - I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza interruzioni. Se durante il triennio viene a mancare per qualsiasi motivo uno degli amministratori elettivi, il Comitato di gestione, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti, chiedendo convalida alla prima assemblea. Il nuovo eletto durerà in carica fino allo scadere del triennio in corso. Art. 21 - I componenti del Comitato di gestione che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti dal Comitato stesso. Art. 22 - In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente; in assenza di quest ultimo, ne fa le veci il consigliere più anziano di carica e successivamente di età. Art. 23 - Spetta al Comitato di gestione: a) eleggere nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente; - 5 -

b) eleggere il Segretario-Tesoriere scelto anche al di fuori del suo seno; c) compilare i bilanci e il rendiconto finanziario da sottoporre al voto dell assemblea; d) proporre all assemblea le modifiche dello statuto; e) provvedere alla gestione amministrativa; f) stabilire l importo della retta annuale per la frequenza e le eventuali agevolazioni per particolari situazioni; g) deliberare i regolamenti interni; h) deliberare le nomine del personale e della coordinatrice pedagogica; i) deliberare le costituzioni in giudizio di ogni genere; j) regolare in genere gli affari che interessano la scuola; k) approvare il piano dell offerta formativa e i percorsi progettuali annuali, elaborati dal collegio docenti, tenendo conto delle proposte dei genitori in linea con i principi generali della costituzione e con i valori che qualificano la Scuola dell'infanzia cattolica di ispirazione cristiana e nel rispetto della normativa vigente in materia; Art. 24 - È facoltà di ogni componente del Comitato di gestione visitare la scuola, senza disturbo dell attività didattica, concordando la visita con la coordinatrice. PRESIDENTE Art. 25 - Spetta al Presidente: a) rappresentare la scuola e stare in giudizio per l associazione; b) convocare le riunioni del Comitato di gestione; c) convocare e presiedere l assemblea; d) curare l esecuzione delle delibere; e) nominare il personale stipulando il contratto di assunzione, previa delibera del Comitato di gestione; f) sottoscrivere o delegare la firma dei mandati di pagamento; g) stipulare i contratti e le convenzioni con altri enti, previa delibera del Comitato di gestione; h) garantire l applicazione del progetto educativo così come approvato dal Comitato di Gestione; i) prendere, in caso di urgenza, i provvedimenti richiesti dalla necessità, chiedendone la ratifica quanto prima al Comitato di gestione. SEGRETARIO - TESORIERE Art. 26 - Spetta al Segretario Tesoriere: a) redigere i verbali dell assemblea e del Comitato di gestione; b) diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente; c) tenere la contabilità avvalendosi anche delle prestazioni di Ditte esterne; d) tenere la cassa, preferibilmente a mezzo di conto corrente. Nel caso che lo stesso sia stato eletto al di fuori dei membri del Comitato di gestione (art. 23 - lettera b), - 6 -

TITOLO III PERSONALE e) partecipa con solo voto consultivo. Art. 27 - Le modalità di nomina e l organico, i diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale e della scuola, sono stabiliti dal CCNL Fism e dal regolamento interno. Il rapporto numerico tra sezioni/insegnanti e sezioni/educatori, va stabilito nel rispetto della normativa vigente. Tutto il personale sarà scelto fra persone di provata moralità e competenza. Per quanto riguarda i titoli di idoneità del personale saranno osservate le disposizioni delle leggi vigenti. Art. 28 Coordinatrice Le funzioni esercitate dalla coordinatrice sono previste: per la scuola dell infanzia, dalla Circolare del Ministero dell Istruzione, Università, Ricerca n 31 del 18.3.2003 e successive integrazione dal documento Fism Scuole dell infanzia Fism, appartenenza e promozione del marzo 2004 e nelle sue integrazioni o modificazioni. Per il Nido: dalla L.R. n 22 del 16.8.2002 e DGR n 84 del 16.1.2007 e successive integrazioni ed esplicitate nel testo Pensare ai bambini, agosto 2009, Fism Verona. Tali funzioni saranno adeguate sulla base di normative che dovessero succedersi nel tempo. TITOLO IV CONTROVERSIE E SCIOGLIMENTO VIGILANZA Art. 29 - Il Parroco o il Presidente della scuola possono chiedere l intervento della Fism di Verona, nella persona del suo Presidente provinciale, o la Fism medesima può intervenire direttamente, qualora si creino situazioni di contrasto con i principi e gli scopi di cui ai precedenti punti 3-7-8, ovvero di impossibilità di gestione della scuola stessa o di pregiudizio per i bambini o per la stessa Fism, anche sciogliendo il Comitato di gestione. In tal caso la gestione e la rappresentanza della scuola, ove necessario, sarà assunta dallo stesso Presidente provinciale Fism o da terza persona designata dal Consiglio direttivo Fism, che ne curerà l amministrazione ordinaria e straordinaria sino al ripristino del regolare funzionamento e comunque non oltre l inizio dell anno scolastico successivo a quello in cui si verifica l intervento suddetto. PROBIVIRI Art. 30 - Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l associazione e i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di tre probiviri da nominarsi, uno da ciascuna delle parti in controversia e il terzo, con funzioni di presidente, dal Presidente della Fism - 7 -

provinciale o da un delegato nominato dal Consiglio direttivo. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. SCIOGLIMENTO DELL ASSOCIAZIONE Art. 31 - Lo scioglimento dell associazione, per qualunque causa, può essere deliberato dall assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori che provvederanno alla devoluzione del patrimonio ad altri enti che perseguano analoghe finalità nel territorio comunale ovvero a fini di pubblica utilità. STATUTO APPROVATO NEL CORSO DELL'ASSEMBLEA TENUTASI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INTEGRATO SAN MICHELE DI CALMASINO IN DATA 06/09/2012. IL SEGRETARIO Giuditta Tabarelli IL PRESIDENTE DELL ASSEMBLEA Michele Tramonte - 8 -