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ATTO N.61 DEL 22/04/2008 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO: Art. 167 del d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, procedimento per la determinazione dell indennità risarcitoria per opere edilizie abusive realizzate su aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale. L anno duemilaotto il giorno ventidue del mese di aprile alle ore 13,00 e seguenti nel Palazzo Comunale di Sabaudia di regolare invito si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: Alessandro MARACCHIONI Sindaco Assente Maurizio LUCCI Vice-Sindaco Presente Antonio MANTUANO Assessore Ermenegildo CECI Assessore Evio D AMBROSIO Assessore Gabriele IODICE Assessore Assente Felice PAGLIAROLI Assessore ne risultano presenti n. 4, assenti n. 3. Caputo. Assume la presidenza il Vice-Sindaco Maurizio Lucci assistito dal Segretario Generale Dott. Carmine Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Pubblicata all Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal Al come prescritto dall art. n. 124, 1 comma, del T.U. n. 267/2000. Trasmessa in elenco ai Presidenti gruppi consiliari Sabaudia Il Segretario Generale f.to Carmine Caputo Divenuta esecutiva il giorno decorsi giorni 10 dalla pubblicazione (art. 134, 3 comma, del T.U. n. 267/2000) Dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, 4 comma, del T.U. n.267/2000) Sabaudia Il Segretario Generale f.to Carmine Caputo

LA GIUNTA PREMESSO CHE: - la distinzione operata dal legislatore tra il sistema sanzionatorio amministrativo di natura urbanistico-edilizia ed il sistema sanzionatorio di natura paesistica sottende l autonomia delle due discipline, atteso che sono distinti gli interessi pubblici tutelati e diversi i poteri nonché gli ambiti entro cui tali poteri si esplicano, oltre ai diversi effetti giuridici previsti; - la normativa sulla tutela paesistica prevede che gli interventi di modificazione del territorio debbano essere sempre preventivamente autorizzati (artt. 146 e 159 del Decreto Legislativo 22.1.2004 n 42), fatto salvo quanto previsto dall art. 149 del D.Lgs. n 42/2004 (Interventi non soggetti ad autorizzazione); - le violazioni a tale regime determinano l applicazione di sanzioni di carattere penale e di sanzioni per l illecito amministrativo, che comportano la demolizione delle opere realizzate senza autorizzazione ed il ripristino dello stato dei luoghi o, in alternativa, l irrogazione di una sanzione pecuniaria dell ammontare pari ad una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la trasgressione, somma da determinarsi previa perizia di stima (articolo 167 del Decreto Legislativo 22.1.2004 n 4 2 come modificato dall art. 1, comma 36 della Legge 15.12.2004 n 308); - l indennità risarcitoria ai sensi dell art. 167 del D.Lgs. n 42/2004 trova applicazione nei confronti delle opere abusive realizzate nelle aree sottoposte alle disposizioni del predetto Decreto Legislativo, siano le stesse: - oggetto di accertamento di violazioni urbanistico-edilizie realizzate in ambiti sottoposti a vincolo di tutela paesaggistico-ambientale; - oggetto di condono edilizio ai sensi della Legge 28.2.1985 n 47, della Legge 23.12.1994 n 724, della Legge 24.11.2003, n 326 e successive e analoghe disposizioni di legge (indipendentemente che il relativo titolo in sanatoria sia già stato rilasciato o meno); - oggetto di accertamento di compatibilità paesaggistica ( cd. condono ambientale a regime o straordinario) ai sensi dell art. 1, commi 36 e 37 della Legge 15 dicembre 2004, n 308; - in virtù della delega operata dalla Legge Regionale 59/95 ( Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali), competente alla vigilanza e all adozione dei provvedimenti cautelari e sanzionatori per l illecito amministrativo di natura paesistica è il Comune (nella persona del Dirigente preposto o suo delegato), che nell azione è tenuto ad acquisire il parere della conferenza di Settore integrata da un esperto in materia di bellezze naturali e di tutela dell ambiente; - la scelta tra la demolizione e la sanzione pecuniaria non è discrezionale ma deve conseguire da una valutazione tecnica derivante dalla natura dell abuso e dal danno apportato ai valori tutelati; VISTI INOLTRE: - l art. 2 comma 46 della Legge 23.12.1996 n 662 ( applicabile anche al cd. terzo condono edilizio disciplinato dalla L. n 326/03) che prescrive per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui alla Legge 29.6.1939 n 1497 e al D.L. 27.6.1985 n 312, convertito con modificazioni dalla Legge 8.8.1985 n 431, il versamento dell oblazione non esime dall applicazione dell indennità risarcitoria prevista dall articolo 15 della citata Legge

n 1497 del 1939 ( leggasi oggi art.167 del D.L.gs. n 42/2004 come modificato dall art. 1, comma 36 della Legge 15.12.2004 n 308); - l art. 1, commi 36 e 37 della L. n 308 del 15.12. 2004 ( Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione ), che contiene disposizioni di diretta applicazione concernenti l accertamento di compatibilità paesaggistica (cd. condono ambientale a regime e straordinario) e stabilisce che le sanzioni amministrative pecuniarie da applicare quali condizioni per la sanatoria sono sostanzialmente tre e fanno riferimento alla sanzione pecuniaria di cui all art. 167 del D.Lgs. n 42/2004; - il Decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 26.9.1997 (Determinazione dei parametri e delle modalità per la qualificazione dell indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo) all art. 1 ribadisce che l art. 15 della Legge 1497/39 si applica a qualsiasi intervento realizzato abusivamente nelle aree sottoposte alle disposizioni della legge medesima e del Decreto Legge 27.6.1985 n. 312, convertito con modificazioni dalla Legge 8.8.1985 n 431, ad esclusione delle opere interne e degli interventi indicati dal comma dodicesimo dell art. 82 del decreto del Presidente della repubblica 24.7.1977 n 616, come integrato dalla legge 8.8.1985 n 431 (in particolare quegli interventi sul l esistente che non alterino lo stato dei luoghi e l aspetto esteriore degli edifici); Il predetto Decreto fissa altresì i parametri e le modalità per la quantificazione dell indennità risarcitoria, indicando anche il profitto (corrispondente, in via generale, alla differenza tra il valore dell opera realizzata ed i costi sostenuti per l esecuzione della stessa), che risulta pari in via ordinaria al 3% del valore d estimo dell unità immobiliare determinato ai sensi dell art. 2 della Legge 24.3.1993 n 75 e successive modifiche ed integrazioni, e prevede altresì l obbligatorietà dell applicazione dell indennità risarcitoria anche se il danno risulti pari a zero; Con lo stesso Decreto viene consentito alle amministrazioni competenti di disporre l incremento di detta aliquota, in relazione al grado di rispetto delle norme di tutela, per le tipologie di abuso 1,2 e 3 descritte nella tabella allegata alla Legge 28.2.1985 n. 47 ( opere realizzate in assenza / difformità della licenza/concessione edilizia/permesso a costruire, conformi o meno alle norme e prescrizioni urbanistiche); Mentre viene determinata per le restanti tipologie di abuso 4,5,6 e 7 descritte nella citata tabella (interventi che non comportino aumenti della superficie o del volume assentito, opere di ristrutturazione, interventi di restauro e risanamento conservativo, di manutenzione straordinaria, e tutti quelli non valutabili in termini di superficie o di volume) la misura minima dell indennità risarcitoria dovuta; RILEVATO che una grande parte del territorio comunale risulta essere stata sottoposta al vincolo di tutela paesaggistico-ambientale; ACCERTATO che occorre provvedere all aggiornamento del procedimento per la determinazione dell indennità risarcitoria ai sensi dell art. 167 del D.Lgs. 42/2004, ritenendo superata, a causa di sopravvenienze normative, la decisione della Giunta Comunale n 215 del 30.12.1998 che aveva ad oggetto la quantificazione dell indennità di cui all art. 15 della L. 26.09.1939, n 1497 e le procedure per la quantificazione dell indennità stessa; RITENUTO CHE l applicazione dei criteri finora adottati per il calcolo della variazione della rendita catastale è risultata a volte poco consona alla valutazione del danno ambientale, comportando richieste di nuova determinazione delle somme calcolate, nello specifico, la variazione catastale, desunta dalla visura catastale storica, determina nella maggior parte dei casi un indennità superiore alla reale consistenza dell abuso (in termini di vani); ACCERTATO INOLTRE che occorre provvedere alla definizione della procedura per il calcolo dell indennità risarcitoria, avvalendosi:

- nel caso di profitto della disciplina dettata dal Decreto Ministeriale 26.9.1997, applicandola anche in tutti i casi di violazioni edilizie effettuate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico-ambientale, comprese le ipotesi oggetto dell accertamento di compatibilità paesaggistica di cui alla L. n 308/04 e di successive e analoghe disposizioni di legge, secondo i criteri dalla stessa norma stabiliti, in quanto, in assenza di specifici interventi normativi, anche se il predetto Decreto è stato emanato ai soli fini del condono edilizio, appare ragionevole riferirsi per criterio di omogeneità allo stesso, che costituisce l unico riferimento legislativo certo e su scala nazionale per il calcolo dell indennità di cui all articolo 15 della Legge n. 1497/39 ( leggasi oggi art. 167 del D.L.gs. n 42/2004 come modificato dall art. 1, comma 36 della Legge 15.12.2004 n 308); RITENUTO quindi determinare il profitto con le seguenti modalità: qualora la rendita catastale sia conosciuta, si procede ad individuare il profitto in base ai criteri, termini e modalità di cui all art. 3 commi 1 e 2 del Decreto Ministeriale 26.09.1997, individuando convenzionalmente il valore d estimo su cui calcolare l indennità in proporzione alla superficie dell opera oggetto di abuso secondo il seguente rapporto: VE.c = Veui x ( Su.a/Su.t) In cui VE.c= valore d estimo su cui calcolare l ndennità; VE.ui= valore d estimo dell unità immobiliare come da rendita catastale attuale; Su.a= superficie utile dell opera abusiva; Su.t= superficie utile totale dell unità immobiliare dopo l abuso Qualora l opera abusiva consista nell incremento di volume a parità di superficie, l ampliamento volumetrico sarà convertito in superficie secondo il riferimento previsto dalla nota 1 della tabella allegata alla L.47/85 e proporzionato alla consistenza dell immobile assentito come segue: S=Sc x Ve/ Va In cui: S= la superficie da determinare Sc è la superficie complessiva assentita Ve il volume eccedente rispetto a quello assentito Va il volume assentito Le superfici sono computate con gli stessi criteri determinati dalle vigenti norme per l accatastamento, ovvero per le destinazioni residenziali la superficie deve intendersi quella netta (analogamente per il volume); Qualora la rendita catastale definitiva non sia stata attribuita all unità immobiliare o la stessa non sia conosciuta, il profitto sarà determinato mediante perizia di stima; RITENUTO di avvalersi, nella determinazione del profitto di cui all art. 3 del D.M. 26.9.1997, della facoltà prevista dal comma 2 dello stesso e quindi di incrementare l aliquota già fissata; RITENUTO altresì opportuno nel caso in cui il valore d estimo non sia ancora determinato ai sensi dell art. 2 della Legge 24.3.1993, n 75, del Decreto Legislativo 28.12.1993, n 58 e della Legge 23.12.1996, n 662, al fine di evitare il ricorso ad indennità risarcitorie provvisorie ed allungare la conclusione del procedimento ricorrere alla valutazione del profitto (come definito dall art. 2 del D.M. 26.09.1997) attraverso apposita perizia di stima; CONSIDERATO che il D.M. 26.9.1997 fissa dei valori minimi per il profitto per le tipologie di abuso 4, 5, 6 e 7 di cui alla Legge 28.12.1985, n 4 7 (interventi sull esistente senza aumento di superficie

utile o volume) e ritenuto opportuno aggiornare i valori minimi previsti nella D.G.C. n 215/98 per le tipologie 1, 2 e 3 indipendentemente dai risultati ottenuti in applicazione dell art. 2 o 3 del predetto D.M., assicurando una correlazione diretta tra gravità dell abuso e indennità da risarcire; STABILITO che i valori minimi per il profitto vadano così determinati: Per le tipologie 1, 2 e 3 L. 47/85 applicando altresì dei coefficienti correttivi che tengano conto della localizzazione dell abuso, della destinazione d uso dell immobile e della tipologia in cui ricade l abuso, come da seguente prospetto: Localizzazione dell abuso - Abusi ricadenti nel perimetro del centro urbano (D.C.C. n. 253 del 24.09.1980); - in aree di immediata attuazione ( D.C.C. n.16 del 1.04.1976); - in zone edificabili di P.R.G.; - in aree oggetto di piani attuativi vigenti (lottizzazioni approvate) e piani di recupero adottati ai sensi della L.R. 28/1980 Coefficiente M1 1.40 - Abusi ricadenti in zone agricole 1.50 - Abusi ricadenti in altre zone di P.R.G. 1.60 1 - Abusi ricadenti in piani di recupero approvati e/o adottati ai sensi della L.R. 28/1980, limitatamente alla prima abitazione Destinazione d uso dell immobile - Immobili destinati a prima abitazione del soggetto richiedente il condono edilizio - Immobili non destinati a prima abitazione del soggetto richiedente il condono edilizio o con destinazione non residenziale - Fabbricati ubicati in zone agricole di P.R.G. (art. 17 della N.T.A. del P.R.G.) destinati alla conduzione del fondo, ivi comprese le abitazioni di residenza e relative pertinenze, qualora il soggetto richiedente il condono edilizio possedeva, alla data di presentazione dell istanza, i requisiti di imprenditore agricolo professionale (ex coltivatore diretto) Tipologie di abuso Coefficiente M2 0.70 1.10 0.70 Coefficiente M3 - Tipologia di abuso n 1 1.50 - Tipologia di abuso n 2 1.30 - Tipologia di abuso n 3 1.10 L indennità risarcitoria per le tipologie di abuso 1, 2, e 3 L. 47/85 non potrà comunque essere inferiore a 1.000,00; Per le tipologie 4, 5, 6 e 7 L. 47/85: Per gli abusi inquadrabili nella tipologia n 4 di cui alla legge 47/85, il profitto sarà pari al 3% del

valore d estimo dell unità immobiliare e comunque l indennità risarcitoria non potrà essere inferiore ad 516,46; Per gli abusi inquadrabili nelle tipologie n 5 e n 6 di cui alla legge 47/85, il profitto sarà pari al 2,25% del valore d estimo dell unità immobiliare e comunque l indennità risarcitoria non potrà essere inferiore ad 387,34; Per gli abusi inquadrabili nella tipologia n 7 di cui alla legge 47/85, il profitto sarà pari ad 258,23 per ogni singola categoria di opere non valutabili in via autonoma; STABILITO altresì che nel caso in cui l intervento abusivo sia oggetto di parere negativo ai sensi dell art. 32 della legge 47/85, l indennità risarcitoria sarà pari al doppio del profitto stimato procedendo congiuntamente all applicazione delle sanzioni previste dal capo I della Legge 47/85 per le opere non suscettibili di sanatoria (demolizione); CONSIDERATA secondo costante orientamento giurisprudenziale la natura sanzionatoria e non meramente riparatoria o ripristinatoria della sanzione pecuniaria di cui all art. 167 del D. Lgs. n 42/2004 (già art. 15 della Legge 22.06.1939, n 149 7 e poi art. 164 del Decreto Legislativo 29.10.1999, n 490), essendone prevista l applicazione solo per la realizzazione di opere abusive prescindendo dalla valutazione dell esistenza di danno paesaggistico, si ritiene che detta sanzione dovrà essere applicata nella misura minima legislativamente prevista anche in caso di assenza di danno e di profitto; ATTESO CHE le somme derivate dall applicazione dell indennità risarcitoria dovranno essere utilizzate, oltre che per l esecuzione delle rimessioni in pristino cui all art. 167, comma 3 del D.Lgs. n 42/04, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino con le modalità previste dal 4 comma dell art. 167 del D.L gs 22.1.2004, n 42, come modificato dalla L.15.12.2004, n 308 (in tal senso anche l art. 5 del D.M. 29.09.1997); VISTA la D.G.C. n 215 del 30.12.1998 Determinazione indennità risarcitoria di cui all art.15 della Legge 1497/39 per le pratiche di condono edilizio e rateizzazione oneri concessori istanze di condono VISTA la relazione dell Ufficio Condono Edilizio prot. 1023 del 28.02.2008 e la relazione del Capo Settore urbanistica ed assetto del Territorio sui criteri per la determinazione dell indennità risarcitoria prot.1261 del 13.03.2008; VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n 267 Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali ; CON votazione unanime espressa nei modi di legge DELIBERA 1) di approvare il procedimento per la determinazione dell indennità risarcitoria ai sensi dell art.167 del D.Lgs. n 42/2004, così come descritto nella relazione tecnica resa dal Responsabile del Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio in data 10.03.2008, allegata alla presente deliberazione, relazione che la Giunta condivide ed approva nei suoi contenuti e che deve essere applicata nel caso di opere abusive realizzate in ambiti sottoposti a vincolo di tutela paesaggistico-ambientale oggetto di accertamento di violazioni urbanistico-edilizie oppure oggetto di condono edilizio ai sensi della L. 28.02.185, n 47 o della Legge 23.12.1994, n 724 o della Legge 24.11.2003, n 326 ovvero oggetto

di accertamento di compatibilià paesaggistica di cui alla L. n 308/04 o di cui a successive e analoghe disposizioni di legge; 2) di adottare i valori minimi differenziati come da tabelle in preambolo riportate, da applicarsi per la determinazione del profitto in tutti i casi di irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall art. 167 del D.Lgs 22.01.2004, n 42 (ex art. 164 del D.Lgs 29.10.1999, n 490; già articolo 15 della L. 29.06.1939, n 1497) ivi compresi i condoni edilizi (L. n 47/85; L. n 724/94; L. n 326/03) e gli accertamenti di compatibilità paesaggistica di cui alla L. n 308/04 o di cui a successive e analoghe disposizioni di legge, sia qualora il danno o il profitto non vengano rilevati, sia qualora gli importi ottenuti dalle stime e dalle perizie risultino inferiori ai valori delle predette tabelle; 3) di stabilire che il pagamento dell importo dovuto debba essere corrisposto entro il sessantesimo giorno successivo alla data di notifica dell atto con il quale viene irrogata la sanzione e che in caso di inottemperanza sia dato avvio alle procedure di riscossione coattiva ai sensi del R.D. 14.4.1910 n. 639; 4) di stabilire altresì che su istanza del cittadino potrà essere ammessa una rateizzazione del pagamento dell indennità risarcitoria nel seguente modo: - n. 5 rate trimestrali, aumentate degli interessi legali e previa presentazione di garanzia fidejussoria per le somme rateizzate. In caso di ritardo, anche di un solo giorno nel pagamento delle rate, l amministrazione potrà procedere all incameramento dell intera somma residua chiedendone pagamento al girante. La garanzia fidejussoria dovrà riportare esplicitamente tale clausola; 4) di stabilire che gli importi derivanti dall applicazione dell indennità risarcitoria dovranno essere utilizzati oltre che per l esecuzione delle rimessioni in pristino cui all art. 167, comma 3 del D.Lgs. n 42/04, anche per finalità di salvaguardia, interventi di recupero dei valori ambientali e di riqualificazione delle aree degradate, secondo quanto previsto dall art. 167 del D.lgs n. 42/2004 così come modificato dalla L. 15.12.2004 n 308 e dovranno essere introitati al Capitolo di entrata Cap. 264 risorse 3.01.170 Sanzioni amministrative per danno ambientale; 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, 4 comma del Decreto Legislativo n 267 del 18.08.2000, con voti unanimi accertati separatamente, stante l urgenza di provvedere.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (ART. 49 del T.U. n. 267/2000) IL CAPO SETTORE f.to Anna Rita Turlò Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile IL CAPO SETTORE FINANZIARIO (ART. 49 del T.U. n. 267/2000) f.to Mery Onori Approvato e sottoscritto IL PRESIDENTE f.to Maurizio Lucci IL SEGRETARIO GENERALE f.to Carmine Caputo Pubblicata all Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal Al come prescritto dall art. n. 124, 1 comma, del T.U. n. 267/2000, senza reclami, IL SEGRETARIO GENERALE f.to Carmine Caputo Per copia conforme Sabaudia, IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Carmine Caputo