sul ricorso n proposto da SIRAM S.p.a., in proprio e quale mandataria capogruppo della costituenda Associazione Temporanea con

Documenti analoghi
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE - SEZIONE I. ha pronunciato la seguente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE - SEZIONE I - SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^ Sezione ha. SENTENZA, in forma semplificata,

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, D E C I S I O N E

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 2724 del 2015, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Autore: sentenza In: Magistratura amministrativa REPUBBLICA ITALIANA. Disp. n. 337/2006 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G. 4475/06

E illegittima la revisione della patente di guida in assenza della comunicazione di decurtazione punti

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

ha pronunciato la presente sui ricorsi numero di registro generale 187 e 244 del 2017, proposti da:

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta il mancato ricorso allo strumento del sorteggio per individuare l aggiudicataria.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Anno Antonio PLAISANT - Referendario, estensore O R D I N A N Z A

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA

Una pronuncia sulla decurtazione dei punti della patente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - NAPOLI SEZIONE SECONDA SENTENZA

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Seconda) SENTENZA

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 1399 del 2015, proposto da:

Non è interesse dello Stato consentire in massa ad immigrati privi di attività lavorativa la permanenza nel territorio.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2001

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Prima)

contro e con l'intervento di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA N /2008 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - SEZIONE I DI SALERNO - SENTENZA

N /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 793 del 2014, proposto da:

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) ORDINANZA

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

sul ricorso numero di registro generale 746 del 2012, proposto da:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

Consiglio di Stato. Sezione VI. Decisione 10 ottobre 2006, n N. 6017/06 Reg.Dec. N Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia. Giulia.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avv. Emanuele Mio, Cristina Zampieri, Ezio Zanon, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 499 del 2016, proposto da:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater S E N T E N Z A

contro per l'annullamento

Sentenza n. 97 del 25 gennaio 2005 SENTENZA. sul ricorso n.692 del 2003, proposto dalla s.r.l. ***, con sede in Osimo

contro nei confronti di per l'annullamento

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente

contro nei confronti di per l'annullamento

contro e con l'intervento di per l'annullamento

Ordinanza TAR Lazio sezione terza, n. 7665_2016

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Ter) SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 249 del 2017, proposto da:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 4892 del 2016, proposto da:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quarta) SENTENZA

Scritto da Carmelo Anzalone Martedì 31 Maggio :12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Giugno :47

SENTENZA. 1) n.227 del 2002 proposto da ***, con sede in Spello, in persona del procuratore speciale,

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente

della sentenza del T.A.R. per la Toscana, Sez. II, n. 1895/2014, resa tra le parti, concernente un diniego di emersione dal lavoro irregolare;

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente

S E N T E N Z A. contro

ha pronunciato la presente SENTENZA

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) SENTENZA

Sull esclusione del diritto di accesso alla documentazione amministrativa

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA


Autore: Matranga Alfredo In: Magistratura amministrativa

sul ricorso numero di registro generale 177 del 2017, proposto da:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ha pronunciato la seguente DECISIONE

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE SECONDA SEZIONE SENTENZA ZAMMIT VITTORIO ZAMMIT M.BEATRICE SOLERO VITTORIO

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quarta) ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda)

La demolizione degli immobili abusivi realizzati su aree assoggettate a vincolo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Prima) SENTENZA

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

Autore: Iride Pagano In: Giurisprudenza amministrativa

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter SENTENZA

Transcript:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - I sezione - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 873-05 proposto da SIRAM S.p.a., in proprio e quale mandataria capogruppo della costituenda Associazione Temporanea con le Imprese AMGA S.p.a., CETIP S.r.l., CTE S.p.a., SIFEL S.r.l. e Progettisti Associati Tecnarc S.r.l., in persona dell Amministratore Delegato e legale rappresentante pro-tempore dott. Mohamed Lasri, AMGA S.p.a., in proprio e quale mandante della costituenda ATI con le imprese SIRAM S.p.a., CETIP S.r.l., CTE S.p.a., SIFEL S.r.l. e Progettisti Associati Tecnarc S.r.l., in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore dott. Roberto Bazzano, CETIP S.r.l., in proprio e quale mandante della costituenda ATI con le Imprese SIRAM S.p.a., AMGA S.p.a., CTE S.p.a., SIFEL S.r.l. e Progettisti Associati Tecnarc S.r.l., in persona dell Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore geom. Franco Zerbino, CTE S.p.a., in proprio e quale mandante della costituenda ATI con le Imprese SIRAM S.p.a., AMGA S.p.a., CETIP S.r.l., SIFEL S.r.l., SIFEL S.r.l. e Progettisti Associati Tecnarc S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore dott. Riccardo Cassina, SIFEL S.r.l., in proprio e quale

mandante della costituenda ATI con le Imprese SIRAM S.p.a., AMGA S.p.a., CETIP S.r.l., CTE S.p.a. e Progettisti Associati Tecnarc S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore il dott. Franco Piccoli, PROGETTISTI ASSOCIATI TECNARC S.r.l., in proprio e quale mandante della costituenda ATI con le Imprese SIRAM S.p.a., AMGA S.p.a., CETIP S.r.l., CTE S.p.a. e SIFEL S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore ing. Cesare Taddia, rappresentati e difesi dall avv. Daniele Spinelli, elettivamente domiciliati in Torino, via San Quintino n. 42, presso lo studio dell avv. Elena Calvetti; contro il Comune di ACQUI TERME, in persona del Sindaco pro tempore, il Comune di ACQUI TERME Ufficio Tecnico LL.PP., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Razeto, Paolo Monti e Giuseppe Greppi, con domicilio in Torino, via De Sonnaz n. 19, presso l avv. Antonio Fiore; e nei confronti di ASM Brescia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Prof. Francesco Paolo Videtta e Paolo Federico Videtta, con domicilio presso il loro studio in Torino, via Cernaia n. 30; di EGEA ALBA S.p.a.., in persona del legale rappresentante protempore, di STI S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, di GEFI fiduciaria Romana S.p.a., in persona del legale rappresentante 2

pro-tempore, non costituiti in giudizio; per l annullamento, previa sospensione dell esecuzione, - della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Acqui Terme n. 80 del 19.4.05, pubblicata all albo pretorio con decorrenza dal 29.4.05 rilasciata in copia alla societa ricorrente il 9.5.05 a seguito di apposta istanza di accesso con la quale e stata disposta l approvazione delle risultanze dei verbali n.ri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della Commissione per la valutazione delle proposte inerenti la realizzazione e gestione, in project financing, di un sistema di teleriscaldamento a servizio degli immobili di proprieta e di pertinenza del Comune di Acqui Terme, e stata individuata quale migliore proposta quella presentata dalla ASM Brescia S.p.a. che si e caratterizzata alle altre per l intenzione di investire in maniera piu rilevante nel progetto nonche per l applicazione di tariffe piu convenienti per la pubblica amministrazione, e stata approvata e dichiarata di pubblico interesse la proposta formulata dalla predetta, qualificata come soggetto promotore ed e stato dato mandato al Dirigente del Settore Tecnico, anche in qualita di responsabile del procedimento, di dare ulteriore corso al procedimento di cui agli artt. 37 bis e segg. della legge n. 109/94; - della nota prot. gen. n. 7559 del 27.4.05, pervenuta alla societa ricorrente il 29.4.05, con la quale il Comune di Acqui Terme, nella persona del responsabile del procedimento del project 3

financing, ha comunicato alla ricorrente la preferenza accordata dalla Commissione per la valutazione delle proposte e quella articolata dalla ASM Brescia S.p.a. individuata come soggetto promotore del project financing relativo alla realizzazione e gestione di un sistema di teleriscaldamento a servizio degli immobili di proprieta e pertinenza del Comune di Acqui Terme; - dei verbali della Commissione di valutazione n. 1 del 24.1.05, n. 2 del 4.2.05, n. 3 del 16.2.05, n. 4 del 17.2.05, n. 5 del 9.3.05, n. 6 del 18.3.05, n. 7 del 23.3.05, rilasciati in copia alla ricorrente il 9.5.05 a seguito di apposita istanza di accesso; - di tutti gli atti e/o provvedimenti prodromici, preparatori, conseguenti, connessi e/o comunque correlati a quelli espressamente impugnati; ovvero in subordine per il rinnovo integrale della procedura di valutazione delle proposte ad opera di una nuova Commissione tecnica o, quantomeno, per il rinnovo parziale della procedura di valutazione senza l applicazione del criterio selettivo della congruita del prezzo, ossia della congruita dell investimento privato rispetto all opera pubblica e, conseguentemente, per la declaratoria del diritto delle Societa ricorrenti ad essere dichiarate soggetti promotori del project financing in oggetto, tenuto conto che azzerando i punteggi assegnati dalla Commissione tecnica in relazione all illegittimo criterio valutativo della congruita del prezzo, inteso quale valore dell investimento privato, la proposta articolata dalle societa medesime otterrebbe il punteggio 4

complessivamente piu altro. Visti gli atti e documenti depositati col ricorso; Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalle societa ricorrenti; Visto l atto di costituzione in giudizio e le note del Comune con allegati documenti; Relatore, alla camera di consiglio del 21 luglio 2005, il Referendario Paolo Lotti e uditi, altresi, per la parte ricorrente l avv. Spinelli, per l Amministrazione, l avv. Monti e, per la controinteressata costituita, l avv. Francesco Paolo Videtta; Ritenuto di doversi pronunciare sul ricorso ai sensi dell art. 21, comma 9, L. n. 1034/1971, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205; Ritenuta l infondatezza del ricorso, atteso che: - la valutazione della proposta di project financing e avvenuta nel rispetto dei criteri di cui all art. 37-bis della l. n. 109 del 1994 e s.m., atteso che tali criteri, come osserva correttamente l Amministrazione sono criteri generali e di massima e individuano le categorie generali e i parametri cui fare riferimento per la valutazione delle singole proposte: nell ambito di tali criteri, l Amministrazione ha la facolta di specificare uno o piu parametri, riferibili alle predette categorie, per adattare la valutazione complessiva alle esigenze specifiche e all interesse pubblico perseguiti; - nel caso di specie, tutti i criteri indicati dalla Commissione di gara sono riferibili alle predette categorie generali di cui all art. 37-bis 5

della l. n. 109 del 1994, atteso che tale giudizio di corrispondenza deve valutarsi in relazione agli interessi pubblici perseguiti in concreto, tramite la predeterminazione dei criteri, in modo che gli stessi siano in qualche modo riferibili agli interessi previsti in via genrale ed astratta dalla norma di legge; - la valutazione dell elemento congruita del prezzo, che ha indotto la Commissione ad attribuire un punteggio maggiore in relazione al maggiore apporto finanziario privato, e logico e coerente, atteso che tale criterio attiene alla sostenibilita finanziaria del progetto: e ovvio che maggiore e il capitale privato (partendo dal minimo di 7 milioni di euro), maggiore e la sostenibilita del progetto, con ovvi vantaggi per la sicurezza della realizzazione dello stesso, il che corrisponde ad un piu intenso interesse della P.A.; - tale ultimo elemento e rispondente all interesse economico perseguito dall Amministrazione; Ritenuta, pertanto, l infondatezza del ricorso che deve essere respinto; Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio; P. Q. M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, I sezione, pronunciandosi sul ricorso ai sensi dell art. 21, comma 9, L. n. 1034/1971 nel testo sostituito dall art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, lo respinge. Compensa tra le parti le spese del giudizio. 6

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorita amministrativa. Cosi deciso in Torino nella camera di consiglio del 21 luglio 2005, con l'intervento dei signori magistrati: Alfredo Gomez de Ayala, Presidente Bernardo Baglietto, Consigliere Paolo Lotti, Referendario estensore IL PRESIDENTE f.to A. Gomez de Ayala L ESTENSORE F.to P. Lotti f.to il Direttore di segreteria M. Luisa Cerrato Soave Depositata in segreteria a sensi di legge il 21 luglio 2005 f.to il Direttore di segreteria M. Luisa Cerrato Soave 7