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Transcript:

Nota Informativa e Condizioni di assicurazione Nota Informativa Pag. 3 Disposizioni Generali Pag. 11 Disposizioni Speciali Pag. 13 Regolamento della Gestione Pag. 16 pagina 1

pagina 2

CRESCO NEW Terminologia Assicurato: la persona sulla cui vita e' stipulato il contratto; Beneficiari: coloro ai quali spettano le somme assicurate; Compagnia: l'impresa assicuratrice; Conclusione del contratto: è il momento a partire dal quale il contratto di assicurazione sulla vita produce tutti i suoi effetti; Contraente: chi stipula il contratto con la Compagnia; ISVAP: istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. Svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal governo; Premio: l'importo corrisposto dal Contraente alla Compagnia; Premio netto: è il premio al netto delle spese previste in polizza; Riserva matematica: l'importo accantonato dalla Compagnia per far fronte in futuro ai propri obblighi contrattuali; Prestazione: è l importo, pagabile sotto forma di capitale, che la Compagnia liquida al Beneficiario in caso di morte dell Assicurato o, su richiesta del Contraente (riscatto), in ogni momento della durata contrattuale; Proposta: è il documento che forma parte integrante del contratto con il quale il Contraente chiede di stipulare il contratto (o polizza) di assicurazione; Riscatto: è l operazione con la quale il Contraente interrompe anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore di polizza risultante al momento della richiesta. NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente e all Assicurato tutte le informazioni preliminari necessarie per poter sottoscrivere, con cognizione di causa e fondatezza di giudizio, il contratto di assicurazione sulla vita a capitale rivalutabile denominato CRESCO NEW, codice 53NC, collegato alla Gestione Speciale PROVVEDO appositamente istituita dalla Compagnia. La Nota Informativa è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall ISVAP sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita e recepite nell ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n 174. La Nota Informativa, non soggetta a preventivo controllo da parte dell ISVAP, deve essere letta interamente prima della sottoscrizione del contratto. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA COMPAGNIA La denominazione sociale della Compagnia è Montepaschi Vita S.p.A. ed è costituita nella forma giuridica di Società per Azioni. La Sede Legale e la Direzione Generale sono stabilite in Italia, in Via Aldo Fabrizi, 9-00128 Roma. pagina 3

La Compagnia è stata autorizzata all esercizio delle assicurazioni vita e capitalizzazioni, con decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 24/07/1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 08/08/1974. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO 1. Definizione del contratto di assicurazione sulla vita denominato CRESCO NEW e contrassegnato con il cod. 53NC CRESCO NEW è un contratto di assicurazione sulla vita a versamenti (premi) periodici che prevede: - in caso di morte dell Assicurato, la liquidazione ai Beneficiari designati del montante di risparmio (capitale caso morte), calcolato con le modalità descritte al successivo punto 6; - su richiesta del Contraente, la liquidazione del valore di riscatto, determinato con le modalità descritte al successivo punto 7. 2. Durata del contratto Il presente contratto ha una durata indeterminata, ma può essere interrotto in qualsiasi momento su richiesta del Contraente con le modalità indicate al successivo punto 7. 3. Modalità di versamento dei premi CRESCO NEW prevede il versamento di premi annuali o mensili, a scelta del Contraente, e pagabili fino alla richiesta di interruzione di cui al precedente punto 2, comunque non oltre la morte dell Assicurato. In qualsiasi momento il Contraente può modificare, sospendere e riprendere il versamento dei premi, nonché effettuare dei versamenti aggiuntivi di importo minimo pari a euro 50. Il pagamento dei premi può avvenire mediante: addebito automatico sul c/c bancario, previa autorizzazione; bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Compagnia. 4. Spese sui premi (caricamenti) Su ciascun premio versato viene trattenuta un aliquota del 2%. 5. Montante di risparmio - Modalità di calcolo e rivalutazione Il montante di risparmio è dato dall insieme dei premi netti versati, aumentato degli interessi calcolati con le modalità di seguito indicate. Il montante di risparmio è annualmente rivalutato in funzione del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Speciale denominata PROVVEDO. Il tasso annuo di rivalutazione, riconosciuto annualmente all Assicurato, è ottenuto sottraendo dal rendimento finanziario conseguito nell anno solare oggetto di rivalutazione, dalla predetta Gestione Speciale, la commissione trattenuta dalla Compagnia pari all 1,50%. La predetta differenza non potrà, comunque, mai essere negativa. Alla fine del primo anno solare il montante di risparmio sarà pari ai premi netti versati nell anno comprensivi degli interessi calcolati per il numero dei giorni trascorsi tra la data di ciascun versamento ed il 31/12 dell anno stesso, in base al tasso giornaliero equivalente al tasso annuo di rivalutazione come sopra determinato. Alla fine di ciascun anno solare successivo il montante di risparmio sarà pari al montante di risparmio dell anno precedente aumentato: pagina 4

degli interessi calcolati per un anno in base al tasso annuo di rivalutazione come sopra determinato; dei premi netti versati nel corso dell anno comprensivi degli interessi calcolati per il numero di giorni trascorsi tra la data di ciascun versamento ed il 31/12 dell anno stesso, in base al tasso giornaliero equivalente allo stesso tasso annuo come sopra determinato. 6. Capitale in caso di morte In caso di decesso dell'assicurato nel corso del primo anno solare di assicurazione il capitale da liquidare sarà dato dalla somma dei premi netti versati, ciascuno maggiorato degli interessi calcolati per il numero di giorni intercorrenti tra la data del versamento e la data del decesso. Il tasso di interesse applicato è dato dal tasso giornaliero equivalente all ultimo tasso annuo di rivalutazione dichiarato. In caso di decesso dell Assicurato nel corso degli anni solari successivi il capitale da liquidare sarà ottenuto sommando: il montante di risparmio al 31/12 precedente la data del decesso maggiorato degli interessi calcolati per i giorni intercorrenti fra il suddetto 31/12 e la data del decesso dell Assicurato, in base al tasso giornaliero equivalente all ultimo tasso annuo di rivalutazione dichiarato; i premi netti versati nell anno stasso, ciascuno aumentato degli interessi conteggiati per il numero di giorni intercorrenti tra la data dei singoli versamenti e la data del decesso dell Assicurato, in base allo stesso tasso di interesse di cui al punto precedente. Il capitale assicurato caso morte non potrà, comunque, essere inferiore al capitale minimo garantito di cui al successivo punto 8, calcolato, con le modalità ivi indicate, alla data del decesso dell Assicurato. Il capitale caso morte, calcolato come sopra descritto, sarà maggiorato di un ulteriore importo pari all 1% del capitale stesso. Questo ulteriore importo non potrà essere superiore a euro 5.000. 7. Capitale assicurato in caso di riscatto Il riscatto può essere richiesto in qualsiasi momento dopo l entrata in vigore dell assicurazione. a) Riscatto totale Il valore di riscatto nel corso del primo anno solare di assicurazione sarà dato dalla somma dei premi netti versati, ciascuno maggiorato degli interessi calcolati per il numero di giorni intercorrenti tra la data del versamento e la data di richiesta di riscatto. Il tasso di interesse applicato è dato dal tasso giornaliero equivalente all ultimo tasso annuo di rivalutazione dichiarato. Nel corso degli anni solari successivi, il valore di riscatto sarà ottenuto sommando: il montante di risparmio al 31/12 precedente la richiesta di riscatto maggiorato degli interessi calcolati per i giorni intercorrenti fra il suddetto 31/12 e la data di richiesta di riscatto, in base al tasso giornaliero equivalente all ultimo tasso annuo di rivalutazione dichiarato; i premi netti versati nell anno stesso, ciascuno aumentato degli interessi conteggiati per il numero di giorni intercorrenti tra la data dei singoli versamenti e la data di richiesta di riscatto, in base allo stesso tasso di interesse di cui al punto precedente. Il valore di riscatto non potrà, comunque, essere inferiore al capitale minimo garantito di cui al successivo punto 8. pagina 5

La liquidazione del valore di riscatto totale pone fine al contratto con effetto dalla data di richiesta. b) Riscatto parziale Il Contraente può richiedere, non più di due volte l anno, dei riscatti parziali sul montante di risparmio che andranno a diminuire il montante di risparmio stesso con effetto dalla data di pagamento. L importo residuo, al netto dei riscatti parziali, non potrà comunque essere inferiore a euro 500. 8. Capitale minimo garantito Il montante di risparmio calcolato alla data di richiesta di riscatto, ovvero alla data del decesso dell Assicurato, calcolato con le modalità indicate, rispettivamente, ai punti 6 e 7, non potrà comunque essere inferiore alla somma dei premi netti versati, ciascuno capitalizzato in base al tasso annuo d interesse composto dell 1,50%, per il periodo intercorrente tra la data di ciascun versamento e la data di richiesta di riscatto stessa ovvero alla data del decesso dell Assicurato. 9. Modalità di risoluzione del contratto Il contratto si risolve: per esplicita richiesta del Contraente (riscatto); per decesso dell Assicurato. L interruzione dei versamenti non comporta la risoluzione del contratto, ma dà luogo alla prosecuzione dell assicurazione per la prestazione fino ad allora maturata. Tale prestazione continuerà a rivalutarsi con le modalità descritte al precedente punto 5. Le richieste di pagamento della prestazione assicurata devono essere inoltrate presso l Agenzia cui è assegnata la polizza, ovvero direttamente alla Direzione Generale della Compagnia, corredate della documentazione prevista all Art.7 delle Condizioni di Assicurazione. La Compagnia effettua i pagamenti entro venti giorni dal ricevimento della documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto. Si richiama l attenzione sui termini di prescrizione, previsti dalla vigente normativa (Art. 2952 del Codice Civile). 10. Indicazioni della natura delle attività a copertura delle obbligazioni assunte nei contratti a capitale variabile La Compagnia ha istituito una speciale gestione patrimoniale, separata dalle altre attività, denominata "PROVVEDO" e disciplinata da apposito regolamento. Nella predetta gestione affluiscono le somme corrispondenti ai premi netti versati alla Compagnia ed impiegati nelle attività previste dalla legge. La "PROVVEDO" viene annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione Contabile iscritta all'albo di cui all art. 161 del D. lgs. 24/02/1998 n. 58, che attesta la correttezza della gestione e dei risultati conseguiti. Il Contraente può richiedere il prospetto aggiornato della ripartizione delle attività che compongono la "PROVVEDO". 11. Modalità di esercizio del diritto di revoca della proposta Il Contraente può revocare la proposta finché il contratto non è concluso dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata. La Compagnia entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, provvede al rimborso del premio eventualmente già versato. Ai fini dell efficacia della revoca fa fede la data di ricevimento della raccomandata da parte della Compagnia. pagina 6

12. Modalità di esercizio del diritto di recesso Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: Montepaschi Vita S.p.A. - Via Aldo Fabrizi, 9-00128 Roma. Il contratto si considera concluso il terzo giorno lavorativo successivo a quello di sottoscrizione della proposta, quando a tale data sia stato versato il premio. Il recesso ha l effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Compagnia rimborsa al Contraente il premio versato. 13. Regime fiscale applicabile I capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita sono soggetti a ritenuta fiscale a titolo di imposta da parte della Compagnia in misura pari al 12,5% della differenza fra capitale percepito e ammontare dei premi pagati. Alla predetta differenza saranno apportati opportuni elementi di rettifica finalizzati a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale reddito avesse subito la tassazione per maturazione (cosiddetto equalizzatore). Gli elementi di rettifica sono stabiliti dal Ministero dell Economia e delle Finanze. In caso di morte dell Assicurato il capitale corrisposto agli aventi diritto è esente da IRPEF e non concorre alla formazione dell asse ereditario ai fini dell imposta di successione. Sulla parte di premio destinata esclusivamente alla copertura del rischio di morte ed entro il limite massimo di euro 1.291,14 è riconosciuta una detrazione di imposta ai fini IRPEF attualmente del 19%. 14. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla società (Montepaschi Vita Spa - Servizio Clienti - Via Aldo Fabrizi, 9 - Roma 00128 - Italia, fax: 0039 06 51760323, e-mail: mpvita@mpv.it). Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti 15. Legislazione applicabile Al contratto si applica la legge italiana. 16. Lingua utilizzabile. Il contratto è in lingua italiana. pagina 7

INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO 17. Informazioni relative all impresa La Compagnia comunicherà per iscritto qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento ai seguenti elementi: - denominazione sociale; - forma giuridica; - indirizzo della sede sociale; - indirizzo della dipendenza o dell Agenzia presso la quale il contratto è stato concluso o risulta gestito. 18. Informazioni relative al contratto La Compagnia fornirà per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le stesse informazioni di cui ai precedenti punti in caso di modifiche alle norme contrattuali oppure di variazioni nella legislazione ad esso applicabile. 19. Informazioni sulla rivalutazione del contratto Annualmente la Compagnia comunicherà per iscritto al Contraente il livello progressivamente raggiunto dal montante di risparmio, per effetto della rivalutazione dei premi versati. Su richiesta del Contraente, da inoltrare alla Montepaschi Vita S.p.A. - Via Aldo Fabrizi, 9-00128 Roma, la Compagnia fornirà sollecitamente e comunque non oltre i 10 giorni dal ricevimento della richiesta, l informazione relativa al valore di riscatto maturato. 20. Servizio clienti Il Contraente può richiedere informazioni telefonando al seguente numero verde istituito presso la Compagnia: 800.231187. pagina 8

Progetto esemplificativo della tariffa A carattere puramente esemplificativo è stata effettuata una proiezione degli sviluppi delle prestazioni rivalutate e del valore di riscatto, successivamente riportati, ipotizzando di riconoscere a favore degli Assicurati un beneficio finanziario annuo costante del 3,00%. Tale beneficio finanziario è determinato sulla base di un tasso di rendimento esemplificativo indicato dall ISVAP nella misura del 4,50% (*) e sottraendo, secondo le condizioni contrattualmente previste, l aliquota dell 1,50%. Ai fini di una migliore valutazione delle prospettive di rendimento finanziario del prodotto offerto, si riproducono nella tabella che segue i tassi di beneficio finanziario riconosciuti dalla Compagnia agli Assicurati negli ultimi cinque anni, raffrontati con i tassi di rendimento dei titoli di stato e i tassi di inflazione riferiti allo stesso periodo. Anno 1999 2000 2001 2002 2003 Beneficio finanziario riconosciuto agli assicurati 6,12% 5,93% 3,41% 2,64% 2,31% Tasso medio di rendimento lordo dei titoli di stato e delle obbligazioni 4,50% 5,57% 4,93% 4,67% 3,73% Inflazione 1,60% 2,60% 2,70% 2,50% 2,50% (*) Non vi è certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni si realizzeranno, non potendosi anticipatamente conoscere i risultati ricavabili dagli investimenti; tanto meno è possibile preventivare il risultato in termini reali (al netto cioè dell inflazione) conseguibile alla scadenza del contratto. pagina 9

IPOTESI DI SVILUPPO DEI PREMI E DELLE PRESTAZIONI DOPO 25 ANNI DI VERSAMENTI Tasso di rendimento secondo indicazioni ISVAP: 4,50% Tasso di rivalutazione riconosciuto: 3,0% Età dell Assicurato: 40 anni Durata: 25 anni Premio annuo: euro 1.000,00 Spese annue: euro 20,00 Decorrenza: 01/01/2004 A PREMI CUMULO CAPITALE CASO MORTE VALORE DI RISCATTO N ANNUI PREMI (euro) (euro) N O 1 1.000,00 1.000,00 1.019,49 1.009,40 2 1.000,00 2.000,00 2.069,57 2.049,08 3 1.000,00 3.000,00 3.151,15 3.119,95 4 1.000,00 4.000,00 4.265,18 4.222,95 5 1.000,00 5.000,00 5.412,63 5.359,04 6 1.000,00 6.000,00 6.594,51 6.529,21 7 1.000,00 7.000,00 7.811,83 7.734,49 8 1.000,00 8.000,00 9.065,68 8.975,92 9 1.000,00 9.000,00 10.357,15 10.254,60 10 1.000,00 10.000,00 11.687,36 11.571,64 11 1.000,00 11.000,00 13.057,47 12.928,19 12 1.000,00 12.000,00 14.468,69 14.325,43 13 1.000,00 13.000,00 15.922,24 15.764,60 14 1.000,00 14.000,00 17.419,40 17.246,94 15 1.000,00 15.000,00 18.961,48 18.773,74 16 1.000,00 16.000,00 20.549,82 20.346,36 17 1.000,00 17.000,00 22.185,81 21.966,15 18 1.000,00 18.000,00 23.870,88 23.634,53 19 1.000,00 19.000,00 25.606,50 25.352,97 20 1.000,00 20.000,00 27.394,19 27.122,96 21 1.000,00 21.000,00 29.235,51 28.946,04 22 1.000,00 22.000,00 31.132,06 30.823,83 23 1.000,00 23.000,00 33.085,52 32.757,94 24 1.000,00 24.000,00 35.097,58 34.750,08 25 1.000,00 25.000,00 37.170,00 36.801,98 Valori minimi garantiti dopo 25 anni 30.202,73 29.903,69 Il Contraente ha diritto alla personalizzazione del presente prospetto e/o a richiedere chiarimenti all intermediario in merito a diversi risultati conseguibili in relazione a diverse articolazioni del premio o di altri elementi. N.B.: - Il Contraente può altresì chiedere di conoscere la parte del premio che è trattenuta dalla Compagnia per far fronte ai costi gravanti sul contratto per oneri di acquisto, di incasso e di amministrazione. - L operazione di riscatto può comportare una penalizzazione economica. pagina 10

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto del contratto Il presente contratto prevede: il pagamento di un capitale in caso di decesso dell Assicurato, in qualsiasi momento si verifichi ed il cui importo è determinato sulla base di quanto previsto all Art. 15; su richiesta del Contraente, la liquidazione del valore di riscatto, determinato sulla base di quanto previsto all Art. 16. Art. 2 - Dichiarazioni del Contraente e dell'assicurato Le dichiarazioni del Contraente e dell'assicurato devono essere esatte e complete. Art. 3 - Conclusione del contratto Entrata in vigore del contratto Il contratto si considera concluso nel momento in cui la Compagnia ha comunicato al Contraente l accettazione della proposta, per iscritto con raccomandata o mediante invio del documento di polizza. In ogni caso il contratto si ritiene concluso il terzo giorno lavorativo successivo alla data di pagamento del premio, sempre che, entro il suddetto termine, la Compagnia non abbia comunicato per iscritto al Contraente il rifiuto della proposta. L Assicurazione entra in vigore alle ore ventiquattro del giorno in cui il contratto è concluso. Art. 4 - Rischio di morte Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'assicurato. Art. 5 - Beneficiari Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: a) dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio; b) dopo la morte del Contraente; c) dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio. In tali casi le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto del Beneficiario. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o fatte per testamento. Art. 6 - Cessione, pegno e vincolo Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può dare in pegno il credito derivante dal presente contratto. Tali atti diventano efficaci dal momento in cui la Compagnia ne ha avuto conoscenza mediante comunicazione scritta. In tale momento la Compagnia deve effettuare la relativa annotazione sull'originale della polizza o su appendice. Nel caso di pegno, le operazioni pagina 11

di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore. In conformità a quanto disposto dall art. 2805 del Codice Civile la Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto. Art. 7 - Pagamenti della Compagnia Le richieste di pagamento rivolte alla Compagnia debbono essere accompagnate dai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. Per tutti i pagamenti (ad esclusione dei riscatti parziali) devono essere consegnati l originale della polizza ed eventuali appendici. Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'assicurato debbono inoltre consegnarsi: - il certificato di morte; - copia del testamento o, in assenza, atto notorio (o dichiarazione sostitutiva) attestante che il decesso è avvenuto in assenza del testamento, con l indicazione (se del caso) degli eredi legittimi; - certificato di esistenza in vita dei Beneficiari; - decreto del Giudice Tutelare nel caso di beneficiari di minore età, con l indicazione della persona designata alla riscossione. Verificatasi la risoluzione del contratto la Compagnia esegue il pagamento entro venti giorni dal ricevimento della documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei beneficiari. Salvo diversa indicazione degli aventi diritto i pagamenti verranno eseguiti a mezzo accredito in conto corrente bancario. Art. 8 - Tasse e imposte Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto. Art. 9 - Diritto di recesso Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: Montepaschi Vita S.p.A. - Via Aldo Fabrizi, 9-00128 Roma. Il recesso ha l effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia rimborsa al Contraente il premio versato. Art. 10 - Foro Competente Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, del Beneficiario ovvero degli aventi diritto. pagina 12

DISPOSIZIONI SPECIALI Art. 11 - Durata La durata del contratto è indeterminata. Il contratto tuttavia si estingue nei casi di riscatto totale o di decesso dell Assicurato. Art. 12 Premi e spese Il contratto prevede il versamento di premi annuali o mensili. In qualsiasi momento il Contraente può sospendere, modificare e riprendere il versamento dei premi, nonché effettuare dei versamenti aggiuntivi di importo minimo pari a euro 50. Il pagamento dei premi può avvenire mediante addebito automatico sul c/c bancario, previa autorizzazione, oppure tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Compagnia. Su ciascun premio versato la Compagnia trattiene un aliquota del 2%. Art. 13 - Prestazioni In caso di morte dell'assicurato sarà liquidato ai Beneficiari designati un importo pari al montante di risparmio, calcolato alla data del decesso dell Assicurato con le modalità indicate al successivo Art. 15. In qualsiasi momento il Contraente può richiedere la liquidazione del valore di riscatto, determinato con le modalità indicate al successivo Art. 16. Art. 14 - Rivalutazione Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Compagnia riconosce una rivalutazione delle prestazioni assicurate nella misura e secondo le modalità appresso indicate. A tal fine la Compagnia gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento PROVVEDO, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche. A) Tasso di rivalutazione La Compagnia dichiara, entro il 31/3 di ogni anno, il tasso di rivalutazione da riconoscere agli assicurati, ottenuto sottraendo l 1,50% dal rendimento realizzato come da punto 3 del Regolamento dalla Gestione Speciale PROVVEDO, nell anno solare, oggetto di rivalutazione. Il tasso di rivalutazione, così calcolato, non potrà risultare negativo. B) Rivalutazione Alla fine del primo anno solare il montante di risparmio sarà pari ai premi netti versati nell anno comprensivi degli interessi calcolati per il numero dei giorni trascorsi tra la data di ciascun versamento ed il 31/12 dell anno stesso in base al tasso giornaliero equivalente al tasso annuo di rivalutazione come sopra determinato. Alla fine di ciascun anno solare successivo il montante di risparmio sarà pari al montante di risparmio dell anno precedente aumentato: degli interessi calcolati per un anno in base all ultimo tasso annuo di rivalutazione come sopra determinato; dei premi netti versati nel corso dell anno comprensivi degli interessi calcolati per il numero di giorni trascorsi tra la data di ciascun versamento ed il 31/12 dell anno stesso, in base al tasso giornaliero equivalente allo stesso tasso annuo di rivalutazione come sopra determinato. pagina 13

Art. 15 Decesso dell Assicurato In caso di decesso dell'assicurato nel corso del primo anno solare di assicurazione il capitale da liquidare sarà dato dalla somma dei premi netti versati, ciascuno maggiorato degli interessi calcolati per il numero di giorni intercorrenti tra la data del versamento e la data del decesso. Il tasso di interesse applicato è dato dal tasso giornaliero equivalente all ultimo tasso annuo di rivalutazione dichiarato. In caso di decesso dell Assicurato nel corso degli anni solari successivi il capitale da liquidare sarà ottenuto sommando: il montante di risparmio al 31/12 precedente la data del decesso maggiorato degli interessi calcolati per i giorni intercorrenti fra il suddetto 31/12 e la data del decesso dell Assicurato, in base al tasso giornaliero equivalente all ultimo tasso annuo di rivalutazione dichiarato; i premi netti versati nell anno stesso, ciascuno aumentato degli interessi conteggiati per il numero di giorni intercorrenti tra la data dei singoli versamenti e la data del decesso dell Assicurato, in base allo stesso tasso di interesse di cui al punto precedente. Il capitale assicurato caso morte non potrà, comunque, essere inferiore al capitale minimo garantito di cui al successivo Art. 17 calcolato, con le modalità ivi indicate, alla data del decesso dell Assicurato. Il capitale caso morte, calcolato come sopra descritto, sarà maggiorato di un ulteriore importo pari all 1% del capitale stesso. Questo ulteriore importo non potrà essere superiore a euro 5.000. Art. 16 Riscatto totale, riscatto parziale Su esplicita richiesta del Contraente, il contratto può essere riscattato in qualsiasi istante. Il valore di riscatto nel corso del primo anno solare si assicurazione sarà dato dalla somma dei premi netti versati, ciascuno maggiorato degli interessi calcolati per il numero di giorni intercorrenti tra la data del versamento e la data di richiesta di riscatto. Il tasso di interesse applicato è dato dal tasso giornaliero equivalente all ultimo tasso annuo di rivalutazione dichiarato. Nel corso degli anni solari successivi, il valore di riscatto sarà ottenuto sommando: il montante di risparmio al 31/12 precedente la richiesta di riscatto maggiorato degli interessi calcolati per i giorni intercorrenti fra il suddetto 31/12 e la data di richiesta di riscatto, in base al tasso gioranliero equivalente all ultimo tasso annuo di rivalutazione dichiarato; i premi netti versati nell anno stesso, ciascuno aumentato degli interessi conteggiati per il numero di giorni intercorrenti tra la data dei singoli versamenti e la data di richiesta di riscatto, in base allo stesso tasso di interesse di cui al punto precedente. Il valore di riscatto non potrà, comunque, essere inferiore al capitale minimo garantito di cui al successivo Art. 17. La liquidazione del valore di riscatto totale pone fine al contratto con effetto dalla data di richiesta. Il Contraente può richiedere, non più di due volte l anno, dei riscatti parziali sul montante di risparmio che andranno a diminuire il montante di risparmio stesso con effetto dalla data di pagamento. L importo residuo, al netto dei riscatti parziali, non potrà comunque essere inferiore a euro 500. pagina 14

Art. 17 - Capitale minimo garantito Il montante di risparmio calcolato alla data di richiesta di riscatto, ovvero alla data del decesso dell Assicurato, con le modalità indicate ai precedenti Artt. 15 e 16, non potrà comunque essere inferiore alla somma dei premi netti versati ciascuno capitalizzato in base al tasso annuo d interesse composto dell 1,50%, per il periodo intercorrente tra la data di ciascun versamento e la data di richiesta di riscatto stessa, ovvero alla data del decesso dell Assicurato. pagina 15

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE "PROVVEDO" 1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della MONTEPASCHI VITA S.p.A., che viene contraddistinta con il nome "GESTIONE SPECIALE PROVVEDO ed indicata, nel seguito, con la sigla "PROVVEDO". Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della "PROVVEDO". La GESTIONE SPECIALE PROVVEDO è conforme alle norme stabilite dall Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo con la circolare n.71 del 26/03/1987 e si adeguerà ad eventuali sue disposizioni successive. 2. La gestione PROVVEDO è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all Albo di cui all art.161 del D.lgs. 24/02/1998 n.58, la quale attesta la rispondenza della stessa al presente regolamento; in particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite a "PROVVEDO", il rendimento annuo, quale descritto al seguente punto 3 e la adeguatezza del valore delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche. 3. Il rendimento annuo della PROVVEDO" per l esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza di quell esercizio al valore medio degli investimenti nella gestione del fondo. Per risultato finanziario della gestione "PROVVEDO" si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell esercizio, compresi gli utili e le perdite di realizzo determinati per quota di competenza del fondo stesso, al lordo delle ritenute di acconto fiscali e al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella "PROVVEDO" e cioè: al prezzo di acquisto, per i beni di nuova acquisizione, al valore di mercato all atto dell iscrizione nella "PROVVEDO", per i beni già di proprietà della Compagnia. Per valore medio degli investimenti nella gestione del fondo si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività conferita nella gestione stessa. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella "PROVVEDO". Ai fini della determinazione del rendimento annuo del "PROVVEDO" l esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1 Gennaio e cessa al 31 Dicembre del medesimo anno. 4. La Compagnia si riserva di apportare al punto 3, quelle variazioni che si rendessero necessarie a seguito di modificazioni nell attuale legislazione fiscale. Roma, Marzo 2004 Montepaschi Vita S.p.A. UFFICIO ENTRATE ROMA 1 M O N T E PA S C H s p a I V I TA MONTEPASCHI VITA S.p.A. - SEDE E DIREZIONE GENERALE: VIA ALDO FABRIZI, 9-00128 ROMA - ITALIA - TEL. 06/50870.1 - FAX 06/50870295 www.mpv.it - e-mail: mpvita@mpv.it - CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE DEL REGISTRO IMPRESE DI ROMA 01075910586 PARTITA IVA 00959221003 - CAP. SOC. 245.000.000 i.v. - IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON DECRETO DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DEL 24/7/1974 (G. U. 8/8/1974 N. 208). pagina 16