COMUNE DI CASTEL RITALDI Organo di Revisione Verbale n. 10 del 24/07/2017 Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio PREMESSA In data 04/01/2017 con delibera n. 8 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2017-2019 (cfr. parere /verbale n. 14 del 09/12/2016). In data 03/05/2017 con delibera n.20 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2016 (cfr. relazione /verbale n. 4 del 19/04/2017). Il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2017/2019 : deliberazione di Giunta comunale n.25 del 24/03/2017 avente ad oggetto variazione urgente al Bilancio di Previsione 2017/2019 ai sensi degli artt.42, comma 4 e 175 comma 4 del D.Lgs.267/2000 competenza e cassa ; deliberazione di Giunta comunale n.40 del 12/05/2017 avente ad oggetto variazione urgente al Bilancio di Previsione 2017/2019 ai sensi degli artt.42, comma 4 e 175 comma 4 del D.Lgs.267/2000 competenza e cassa. In data 10/07/2017 è stata presentata: proposta di deliberazione di Consiglio comunale n.16 del 10/07/2017, avente ad oggetto variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 - competenza e cassa, oggetto di separato parere da parte dell'organo di revisione. In data 16/07/2017 è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all esame dell argomento di cui all oggetto. 1
NORMATIVA DI RIFERIMENTO L articolo 193 del TUEL prevede che: 1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6. 2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente: a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. L articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. Rilevato che il regolamento di contabilità dell ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio. Al fine di monitorare l andamento completo della gestione mantenendo l equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare: - il rispetto del principio del pareggio di bilancio; - il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto; - la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica; - la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all andamento delle entrate soggette a svalutazione; - la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell accantonamento per perdite di organismi partecipati. Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente: - le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della 2
gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa; - i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all art. 194 del TUEL; - l adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie; - le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l accantonamento per perdite di organismi partecipati. L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità: - Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio; - Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio; Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'ente. 3
ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE Il Revisore Unico, procede all esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g); Il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni: - l esistenza di eventuali debiti fuori bilancio; - l esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; - la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse. Dagli atti a corredo dell operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare. I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui. I Dirigenti di Area e le P.O. Responsabili di servizio, in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio, hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie e di ciò si è tenuto conto nella proposta di Deliberazione di Consiglio comunale n.16 del 10/07/2017 avente ad oggetto variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 - competenza e cassa, oggetto di separato parere. Il Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall andamento generale dell entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui. In merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell avanzo di amministrazione, l accantonamento risulta congruo in base alla verifica dell andamento delle entrate come da principio contabile 4. Il revisore prende atto inoltre che la presente proposta non contiene variazioni di bilancio e che, coerentemente con i documenti approvati, permangono gli equilibri di bilancio, l'assenza di debiti fuori bilancio e la congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità. 4
CONCLUSIONE Tutto ciò premesso, pur facendo propria la sollecitazione rivolta dal Responsabile del servizio finanziario a tutti i Responsabili dei servizi a prestare particolare attenzione nel monitorare attentamente i livelli di accertamento e di impegno, escludendo ipotesi di maggiori spese, giacché, in relazione al rispetto del nuovo saldo di finanza pubblica di cui all articolo 1, commi 466 e seguenti della legge 11.12.2016 n. 232, i margini di flessibilità esistenti in sede di previsione si sono assottigliati in maniera tale che l equilibrio tra entrate finali e spese finali valide, in proiezione della gestione fino al 31 dicembre, potrebbe presentare delle criticità e mettere in seria difficoltà il rispetto del pareggio di bilancio, il Revisore Unico: - visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, - verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui; - verificata l inesistenza di debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati; - verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2017/2019; esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui. Letto, confermato, sottoscritto. Castel Ritaldi, 24 luglio 2017 L'Organo di revisione Dott.ssa Clara Silvestri 5