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INTRODUZIONE ELENCO REATI 17/07/2006 Rev. 01 del 23/06/10 Rev. 02 del 21/05/2013 Rev. del 7 aprile 2015

1. Premessa Al fine di adeguare le strutture organizzative della Srl alle esigenze poste dal D. Lgs. 231/2001, la società ha conferito all avvocato Cristiano Burdese del Foro di Torino e con ivi studio in via Vela n. 3 l incarico di effettuare una macroanalisi delle proprie attività, al fine di individuare le aree che possono assumere rilievo con riferimento alle disposizioni del D. Lgs 231/2001 - come ampliato dal D. Lgs. 61/2002 e dalle successive integrazioni - sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (di seguito, per brevità, le Attività Sensibili ). 2. Modalità di intervento L esecuzione dell incarico è consistita nello svolgimento delle seguenti attività: analisi dell organigramma aziendale e comprensione delle attività di competenza delle diverse funzioni; individuazione delle funzioni aziendali potenzialmente coinvolte in Attività Sensibili ; effettuazione di interviste ai responsabili di tali funzioni finalizzate all individuazione in concreto delle Attività Sensibili poste in essere da ciascuna di esse; compilazione di questionari predefiniti per la raccolta delle informazioni da utilizzare per la realizzazione di un archivio aziendale delle Attività Sensibili ; compilazione di schede di valutazione dei rischi relative a ciascuna funzione, contenenti l identificazione delle possibili fattispecie di reato e delle principali modalità con cui possono essere realizzate 3. Contenuto della documentazione allegata Si allega la documentazione elaborata in esito alle attività svolte ed in particolare: l individuazione delle fattispecie di reato ai sensi del medesimo Decreto Legislativo (Allegato A). Per quanto concerne l analisi di dettaglio delle attività sensibili riportata in schede analitiche relative a ciascuna funzione aziendale, i risultati della medesima analisi sono allegati al Modello Organizzativo (Allegato 1) 1

4. Guida alla lettura delle schede analitiche relative a ciascuna funzione aziendale Le schede analitiche si compongono di: a) schede informative, nelle quali è contenuta la descrizione delle attività svolte da ciascuna funzione e l evidenziazione di quelle fra esse ritenute sensibili sotto il profilo della realizzazione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001; b) check list, che riportano la formalizzazione delle risposte ad una serie predefinita di domande; c) schede di valutazione del rischio, le quali contengono i seguenti dati, organizzati in colonne: Colonna 1: indicazione delle fattispecie di reato che potrebbero essere realizzate nello svolgimento dell Attività Sensibile; Colonna 2: indicazione esemplificativa delle occasioni che potrebbero dare luogo alla realizzazione delle condotte di reato (1); Colonna 3: individuazione esemplificativa delle finalità sottese alla commissione del reato; Colonna 4: individuazione esemplificativa delle modalità concrete attraverso le quali potrebbe essere commesso il reato; Colonna 5: formulazione di osservazioni con riferimento alle procedure aziendali che regolano lo svolgimento delle diverse attività ed agli strumenti di controllo sulle stesse ad oggi esistenti. 1 1 Si rileva, a questo proposito, che le occasioni che possono dar vita alla realizzazione di una condotta criminosa sono molteplici:le indicazioni fornite al riguardo nelle schede di valutazione non possono pertanto che rivestire carattere meramente esemplificativo. Le medesime considerazioni valgono con riferimento all individuazione delle finalità sottese alla commissione del reato, nonché all individuazione delle modalità concrete di commissioni dello stesso. 1

ALLEGATO A I REATI PREVISTI DAL D. LGS. N. 231/2001 APPENDICE Si fornisce qui di seguito una breve descrizione dei reati la cui commissione da parte dei dipendenti della Società, rivestano essi posizione apicale ovvero siano sottoposti all altrui controllo e vigilanza, determina, al ricorrere dei presupposti previsti dal D. Lgs. 231/2001, l insorgenza della responsabilità amministrativa della Società ai sensi e per gli effetti del citato Decreto Legislativo 231/2001. 1. Malversazione a danno dello Stato Il reato di malversazione a danno dello Stato consiste nell impiego di finanziamenti erogati dallo Stato, da altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee per la realizzazione di opere ed attività di pubblico interesse, per finalità diverse da quelle per le quali sono stati erogati. L ipotesi criminosa si caratterizza pertanto per l ottenimento di finanziamenti pubblici in modo lecito e per il successivo utilizzo degli stessi per finalità diverse da quelle sottese all erogazione. Art. 316-bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato Chiunque, estraneo alla pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Con riferimento al reato di malversazione a danno dello Stato, occorre chiarire che, con la formula contributi, sovvenzioni o finanziamenti, il legislatore ha voluto intendere ogni forma di intervento economico, ivi compresi i mutui agevolati mentre con il riferimento ad opere o attività di pubblico interesse sembra che il legislatore si sia voluto riferire non tanto alla natura dell opera o dell attività in sé e per sé considerata quanto piuttosto allo scopo perseguito dall ente erogante. 2. Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. I reati di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato si caratterizzano per l ottenimento illecito di erogazioni da parte dello Stato, delle Comunità Europee o di altri enti pubblici. A differenza della malversazione ai danni dello Stato che mira a reprimere l impiego illecito di contributi lecitamente ottenuti, i reati in questione sono rivolti a sanzionare la percezione indebita dei contributi pubblici. Art. 640-bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche 2

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 a 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito. 3. Truffa Ai fini dell applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001, la fattispecie di truffa assume rilievo soltanto nel caso in cui il soggetto passivo degli artifici e raggiri che caratterizzano la relativa condotta sia lo Stato o altro Ente pubblico. Art. 640 c.p. - Truffa Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 a 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 a 1.549: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità. 3) Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante. 4. Frode Informatica. Ai fini dell applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001, la fattispecie di frode informativa assume rilievo soltanto nel caso in cui l alterazione del sistema informatico o telematico o dei dati in essi contenuti sia perpetrata ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico. Appare opportuno chiarire che, per sistema informatico deve intendersi l hardware (insieme degli elementi costituenti l unità centrale di elaborazione) ed il software (insieme dei programmi che permettono all elaboratore centrale di effettuare operazioni), nonché gli altri elementi che arricchiscono le funzionalità ed le utilità di sistema (stampanti, video, scanner, tastiere), che permettono 3

l attività di elaborazione automatica di dati ed il trattamento automatico delle informazioni, mentre per sistema telematico deve intendersi l insieme di oggetti, collegati fra loro, che sfrutta principi e tecnologie legati al computer ed alle telecomunicazioni e che presuppone l accesso dell utente a banche dati memorizzate su un elaboratore centrale (ad esempio, costituisce un sistema telematico il computer collegato alla rete telefonica tramite modem). E controversa la possibilità di considerare ricompresa nella previsione della norma qui in esame la semplice intrusione in un sistema informatico protetto; al riguardo, appare opportuno rilevare che la recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Pen. 4 ottobre 1999, n. 3065) ritiene che una simile condotta integri la fattispecie di cui all art. 615 ter c.p. ( Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico ) e non quella di frode informatica ex art. 640 c.p. Art. 640 ter c.p. - Frode informatica Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 a 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 a 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante. 5. Concussione Il reato di concussione si caratterizza per l utilizzo indebito da parte del pubblico ufficiale della propria qualità o dei propri poteri al fine di costringere il soggetto passivo a riconoscere al funzionario un vantaggio di natura economica o personale. Si ha abuso dei poteri nei casi in cui gli stessi siano esercitati fuori dei casi stabiliti da leggi, regolamenti e istruzioni di servizio o senza le forme prescritte, ovvero quando detti poteri, pur rientrando tra quelli attribuiti al pubblico ufficiale, vengano utilizzati per il raggiungimento di scopi illeciti. Art. 317 Cod. Pen. Concussione 1 Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni. 1 La fattispecie di Concussione è ora così formulata, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 06.11.2012 n. 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella Pubblica Amministrazione ; merita sottolineare l eliminazione, da parte del legislatore rispetto alla vecchia formulazione, della condotta cd. induttiva da parte del Pubblico Ufficiale, condotta ora integrativa del (nuovo) reato di cui all art. 319 quater Cod. Pen. (su cui vedasi infra di seguito in par. 1.7); per mere ragioni di completezza, si precisa che la legge in parola ha inoltre aumentato il minimo edittale, previsto per la sanzione applicabile all autore del reato, portandolo ad anni sei di reclusione. 4

6. Corruzione In generale, il reato di corruzione consiste in un accordo fra un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo la dazione o la promessa di denaro o altra utilità a lui non dovuti per l esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero per il compimento di un atto contrario ai dover d ufficio. La corruzione cd. propria, prevista dall art. 319 Cod. Pen., si ha quando il Pubblico Ufficiale accetta la promessa e/o la somma di denaro per compiere un atto contrario ai suoi doveri d ufficio; viceversa quella cd. impropria, prevista dall art. 318 Cod. Pen., ricorre quando la promessa e/o la somma di denaro viene accettata per l esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri 2. La corruzione deve poi essere considerata sotto un duplice profilo: corruzione attiva allorché un Destinatario del Modello, intraneo all ente, corrompe un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per l ottenimento di qualche vantaggio a favore della società medesima; corruzione passiva allorché un Destinatario del Modello, intraneo all ente, in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio riceve denaro o la promessa di denaro o altra utilità per compiere atti contrari ai doveri del proprio ufficio. Quest ultima ipotesi è nei fatti difficilmente realizzabile perché il dipendente si fa corrompere non nell interesse della società ma del proprio interesse. La corruzione si manifesta quando le parti essendo in posizione paritaria fra di loro pongono in essere un vero e proprio accordo diversamente dalla concussione che invece presuppone lo sfruttamento da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio della propria posizione di superiorità alla quale corrisponde nel privato una situazione di soggezione. Le fattispecie di corruzione rilevanti, ai sensi del DECRETO, sono le seguenti: Art. 318 Cod. Pen. Corruzione per l esercizio della funzione 3 Il pubblico ufficiale che, per l esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Art. 319 Cod. Pen. Corruzione per un atto contrario ai doveri d ufficio 4 Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 2 La fattispecie di Corruzione cd. impropria, originariamente incentrata sul compimento di un atto conforme ai doveri di ufficio del pubblico ufficiale, è stata anch essa oggetto del recente intervento legislativo di cui alla Legge 6 novembre 2012 n. 190, la quale ha, nello specifico, modificato il contenuto dell art. 318 Cod. Pen., oggi rubricato Corruzione per l esercizio della funzione che così testualmente recita: Il pubblico ufficiale che, per l esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a cinque anni ; quanto alla fattispecie, più grave, di Corruzione cd. propria prevista dall art. 319 Cod. Pen. il legislatore da ultimo, con la legge citata, ha aumentato il minimo e il massimo della sanzione penale a carico dell autore del reato, che è passato da quattro ad otto anni di reclusione. 3 La fattispecie risulta così formulata in seguito all intervento alla Legge 06.11.2012 n. 190. 4 Le pene sono state così aumentate dalla Legge 06.11.2012 n. 190. 5

doveri d ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Ai sensi dell art. 319-bis Cod. Pen. ( Circostanze aggravanti ), la pena è aumentata se il fatto di cui alla disposizione precedente ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene. Ai sensi dell art. 320 Cod. Pen. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, le disposizioni di cui all art. 318 Cod. Pen. ed all art. 319 Cod. Pen. si applicano anche all incaricato di un pubblico servizio 5 ; in entrambi i casi la pena è ridotta in misura non superiore a un terzo. Art. 319-ter Cod. Pen. Corruzione in atti giudiziari Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena da quattro a dieci anni 6. Se dal fatto deriva l ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni 7 ; se deriva l ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni. Art. 319 quater Cod. Pen. Induzione indebita a dare o promettere utilità 8 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. Tale fattispecie è stata introdotta dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190. La condotta ivi descritta consiste nell induzione, da parte del pubblico ufficiale e/o dell incaricato di pubblico servizio, a farsi dare o promettere per sé o per un terzo, denaro e/o altra utilità. Tuttavia, la condotta punita non risulta affatto nuova, in quanto essa rientrava già nella fattispecie di Concussione di cui all art. 317 Cod. Pen. nella formulazione precedente alla recente modifica legislativa 9. 5 L art. 320 C.P. è stato anch esso modificato dalla Legge 06.11.2012 n. 190, che ha sostituito il primo comma della norma come segue: Le disposizioni dell art. 318 e 319 si applicano anche all incaricato di un pubblico servizio ; pertanto, in virtù dell attuale formulazione, non ha più alcuna rilevanza il fatto di rivestire o meno la qualità di pubblico impiegato. 6 La Legge 06.11.2012 n. 190 ha previsto, con riferimento al reato in oggetto, un aggravamento della pena che, per l ipotesi di cui al comma 1, ora va da quattro a dieci anni di reclusione. 7 La Legge 06.11.2012 n. 190 ha previsto, con riferimento al reato in oggetto, un aggravamento della pena che, per l ipotesi di cui al comma 2, ora va da cinque a dodici anni di reclusione. 8 Questo articolo è stato introdotto dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190, ed è stato dalla stessa inserito nel novero dei reati presupposto ai fini del Decreto; in particolare all attuale 3 comma dell art. 25 del Decreto si prevede : In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell articolo 319 bis quando dal fatto l ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319 ter, comma 2, 319 quater e 321 del codice penale, si applica all ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. 9 In esito all'udienza pubblica del 3 dicembre 2012, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha stabilito che nell'induzione ai sensi del successivo art. 319-quater Cod. Pen. sia 6

In ogni caso, deve segnalarsi che il Legislatore ha poi espressamente previsto che sia perseguibile altresì il soggetto che dà o promette denaro o altra utilità, dal momento che, non essendo obbligato ma solamente indotto alla promessa o alla dazione, conserva una possibilità di scelta criminale, che giustifica una pena, seppure in misura ridotta rispetto al pubblico agente. Ai sensi dell art. 321 Cod. Pen. Pene per il corruttore, le pene stabilite dalla precedenti disposizioni, in relazione alle fattispecie di cui agli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà e/o promette al pubblico ufficiale e/o all incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. Art. 322 Cod. Pen. Istigazione alla corruzione Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, 10 soggiace, qualora l offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell art. 318, ridotta di un terzo. Se l offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell art. 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. 11 ricompresa la condotta del pubblico ufficiale che prospetti conseguenze sfavorevoli derivanti dalla applicazione della legge per ottenere il pagamento o la promessa indebita di denaro o altra utilità: si tratterebbe di una pressione o persuasione psicologica nei confronti della persona cui sia rivolta la richiesta indebita di dare o promettere denaro o altra utilità sempre che colui che da o promette abbia la consapevolezza che tali "utilità" non siano dovute. Infine la Corte chiarisce come La "induzione" richiesta per la realizzazione del delitto previsto dall'art. 319, comma 1, quater Cod. Pen. non sia diversa, sotto il profilo strutturale, da quella del previgente art. 317 Cod..Pen. e, pertanto, quanto all'induzione, vi sia "continuità normativa" tra le due disposizioni, essendo formulate in termini del tutto identici. in esito all'udienza pubblica del 3 dicembre 2012, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha stabilito che nell'induzione ai sensi del successivo art. 319-quater Cod. Pen. sia ricompresa la condotta del pubblico ufficiale che prospetti conseguenze sfavorevoli derivanti dalla applicazione della legge per ottenere il pagamento o la promessa indebita di denaro o altra utilità: si tratterebbe di una pressione o persuasione psicologica nei confronti della persona cui sia rivolta la richiesta indebita di dare o promettere denaro o altra utilità sempre che colui che da o promette abbia la consapevolezza che tali "utilità" non siano dovute. Infine la Corte chiarisce come La "induzione" richiesta per la realizzazione del delitto previsto dall'art. 319, comma 1, quater Cod. Pen. non sia diversa, sotto il profilo strutturale, da quella del previgente art. 317 Cod..Pen. e, pertanto, quanto all'induzione, vi sia "continuità normativa" tra le due disposizioni, essendo formulate in termini del tutto identici. 10 il 1 comma dell art. 322 Cod. Pen. è stato così modificato dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190; in particolare, il precedente primo comma prevedeva : Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell art. 318, ridotta di un terzo. 11 Il 3 comma dell art. 322 Cod. Pen. è stato così modificato dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190; in particolare, il precedente terzo comma prevedeva : La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell art. 318. 7

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell art. 319. Ai fini dell applicazione dei reati sopra elencati, ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblico servizio vanno equiparati, in forza del disposto di cui all art 322-bis Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri 12 del Cod. Pen., i seguenti soggetti: membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. 7. Delitti informatici e trattamento illecito di dati Con l art. 7 del D.L. 18 marzo 2008, n. 48, che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione del Consiglio d Europa sulla criminalità informatica stipulata a Budapest il 23 novembre 2001, è stato introdotto l art. 24-bis nel DECRETO ( Delitti informatici e trattamento illecito di dati ), norma attualmente già in vigore ed ai sensi della quale : 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635- quinquies del codice penale, si applica all ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale,si applica all ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall art. 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall articolo 9, comma 2, lettere b) ed 12 L art. 322 bis Cod. Pen. è stato, anch esso, modificato dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190; nello specifico tale disposizione normativa è stata adeguata in ragione dell inserimento della nuova fattispecie di cui all art. 319 quater Cod. Pen.; pertanto, essa, è ora inclusa nell operatività dell art. 322-bis Cod. Pen.. 8

e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e). Appare utile segnalare che le ipotesi più comuni di falsità connesse alla formazione e all uso di documenti informatici più astrattamente configurabili sono quelle relative alla condotta del medico che, in qualità di pubblico ufficiale nel compilare la cartella clinica, atto di fede privilegiata, realizzi una ipotesi di falso ideologico consistente nel certificare nella cartella clinica dati non rispondenti al vero; peraltro potrebbe altresì ravvisarsi la fattispecie di falso materiale consistente nella alterazione del documento attraverso la modificazione (cancellature, aggiunte, ecc..) della cartella clinica in un momento successivo a quello nel quale essa doveva essere effettivamente redatta. Ai sensi dell Articolo 491-bis c.p. ( Documenti informatici ), qualora alcuna delle falsità previste dal capo III, Titolo VII del codice penale rubricato Della Falsità in atti riguardi un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private, e cioè : Articolo 476 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni. Articolo 477 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Articolo 478 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni. Articolo 479 c.p. - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476. 9

Articolo 480 c.p. - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Articolo 481 c.p. - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 51,00 a 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro. Articolo 482 c.p. - Falsità materiale commessa dal privato Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo. Articolo 483 c.p. - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi. Articolo 484 c.p. - Falsità in registri e notificazioni Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309,00. Articolo 485 c.p. - Falsità in scrittura privata Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata. Articolo 486 c.p. - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito. 10

Articolo 487 c.p. - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480. Articolo 488 c.p. - Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private. Articolo 489 c.p. - Uso di atto falso Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno. Articolo 490 c.p. - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente. Articolo 492 c.p. - Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di «atti pubblici» e di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti. Articolo 493 c.p. - Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni. Articolo 615-ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai 11

commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio. Articolo 615-quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164,00. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164,00 a 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater. Articolo 615-quinquies c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a 10.329,00. Articolo 617-quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. Articolo 617-quinquies c.p. - Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più 12

sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater. Articolo 635-bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio. Ai sensi dell articolo 635 c.p., si intende per danneggiamento la condotta di chiunque distrugga, disperda, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 309,00. La pena prevista è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso: 1) con violenza alla persona o con minaccia. Articolo 635-ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. Articolo 635-quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. Articolo 635-quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in 13

tutto o della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. Articolo 640-quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51,00 a 1.032,00. 8. Delitti di criminalità organizzata La L. 15 luglio 2009, n. 94, ha introdotto tra le ipotesi di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, le fattispecie di criminalità organizzata : Art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 4. Se l ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell interdizione definitiva dall esercizio dell attività ai sensi dell articolo 16, comma 3. Articolo 416 c.p. - Associazione per delinquere Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a casi previsti dal secondo comma. Articolo 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù 14

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi. Articolo 601 c.p. - Tratta di persone Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi. Articolo 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi. Articolo 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (comma 3). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto 15