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BIOERA S.p.A. In liquidazione Sede legale Via della Repubblica n. 82, Cavriago (RE) Capitale Sociale Euro 9.000.125 interamente versato Codice Fiscale e Partita IVA 03916240371 Relazione Illustrativa dei Liquidatori Predisposta ai sensi dell art. 3 del Decreto del Ministero di grazia e Giustizia n. 437 del 5 novembre 1998 Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti 4 aprile 2011 - prima convocazione 5 aprile 2011 seconda convocazione

Signori Azionisti, su proposta del Comitato dei Liquidatori ed a seguito di avviso di convocazione pubblicato a norma di legge e di statuto, in data 22 febbraio 2011, l assemblea dei soci di Bioera S.p.A. (di seguito Bioera o la Società) è chiamata a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, in merito al seguente Ordine del giorno Per la parte straordinaria: - Proposta di integrazione del Collegio dei Liquidatori a seguito di dimissioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti. - Proposta di approvazione e ratifica in tutte le sue parti ed in ogni singolo atto dell operato dei Liquidatori. Per la parte ordinaria: - Proposta di nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero e determinazione del relativo compenso, subordinatamente all efficacia della revoca dello stato di liquidazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. * * * La presente relazione illustrativa (la Relazione) - predisposta ai sensi dell art. 3 del Decreto del Ministero di grazia e Giustizia n. 437 del 5 novembre 1998 - ha lo scopo di illustrare (i) il contenuto e le motivazioni della proposta di integrazione del Collegio dei Liquidatori a seguito di dimissioni e (ii) il contenuto e le motivazioni della proposta di nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero e determinazione del relativo compenso, subordinatamente all efficacia della revoca dello stato di liquidazione. Premessa Gli accadimenti più recenti che hanno interessato Bioera sono noti e possono essere qui sinteticamente richiamati. In data 7 luglio 2010 l assemblea straordinaria della Società aveva deliberato la presa d atto di una causa di scioglimento della Società, ai sensi dell art. 2484, comma 1, n. 4 del Codice Civile, ed aveva deliberato la sua messa in liquidazione ai sensi degli art. 2447 del Codice Civile, provvedendo altresì a nominare un collegio dei liquidatori ed incaricando il medesimo della ricerca di soluzioni tali da riportare in bonis la Società tra cui l ipotesi di concordato preventivo. In data 10 agosto 2010 il collegio dei liquidatori di Bioera ha ritenuto opportuno presentare il ricorso ex articolo 161 del Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 (la Legge Fallimentare) per l ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo. La procedura di Concordato Preventivo è stata accettata e dichiarata aperta in data 13 agosto 2010 con decreto del Tribunale di Reggio Emilia depositato in data 17 agosto 2010. In data 4 novembre 2010 l Assemblea dei soci di Bioera riunitasi in sede straordinaria - previa copertura delle perdite e riduzione del capitale sociale - ha deliberato, inter alia, un aumento di capitale per un ammontare massimo di Euro 19 milioni, suddiviso in 4 tranche (l Aumento di

Capitale), con efficacia condizionata alla pubblicazione del decreto di omologazione della proposta di concordato preventivo entro e non oltre il 28 febbraio 2011. La prima tranche dell Aumento di Capitale, a pagamento e in forma inscindibile, per un ammontare pari a Euro 9 milioni, riservata a favore dell Ing. Canio Mazzaro, o a persona fisica o giuridica da questi indicata, con esclusione del diritto di opzione in capo agli azionisti ai sensi dell art. 2441, comma 6 del Codice Civile, è stata integralmente sottoscritta in data 14 febbraio 2011 dalla società Biofood Italia S.r.l., con contestuale versamento nelle casse sociali e compensazione del credito acquistato come previsto nella citata delibera del 4 novembre 2010 (la Prima Tranche dell Aumento di Capitale). Con decreto del 18 gennaio 2011, pubblicato in data 2 febbraio 2011, la Società ha ottenuto da parte del Tribunale di Reggio Emilia l omologa del concordato preventivo ai sensi e per gli effetti di cui all articolo 180 della Legge Fallimentare. 1 PARTE STRAORDINARIA - Proposta di integrazione del Collegio dei Liquidatori a seguito di dimissioni Si rammenta che due Liquidatori (Christopher Stanley Bizzio e Danilo Morini) hanno rassegnato le dimissioni dalla carica ritenendo gli stessi di aver concluso la propria attività nell ambito del loro mandato. La decisione dei predetti Liquidatori di rassegnare le dimissioni dall incarico deriva dall opportunità di consentire al nuovo azionista di riferimento di procedere alla nomina di nuovi Liquidatori di sua designazione nelle more dell efficacia della revoca dello stato di liquidazione. In ragione di tali dimissioni, si propone di nominare due nuovi Liquidatori, in sostituzione dei Liquidatori dimissionari, fermo invariato il numero di 3 quali componenti del Collegio dei Liquidatori. Tali dimissioni avranno efficacia dalla data in cui l Assemblea avrà nominato i nuovi Liquidatori ai sensi di legge e dello statuto sociale. L Assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina, sulla base delle candidature che saranno presentate dai Soci ai sensi dell art. 17 dello Statuto Sociale, di due nuovi Liquidatori in sostituzione dei Liquidatori dimissionari, che scadranno, insieme con quelli già in carica, alla data dell Assemblea che sarà convocata per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione in seguito all efficacia della revoca dello stato di liquidazione, fissandone compensi, poteri e criteri per lo svolgimento dell attività. Quanto alla nomina dei nuovi Liquidatori, si ricorda che tale nomina avviene tramite il meccanismo del voto di lista disciplinato dall art. 17 dello Statuto Sociale. Al riguardo si ritiene opportuno ricordare quanto segue: - la nomina dell organo amministrativo avverrà sulla base di liste presentate dagli Azionisti, con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo; - le liste dovranno contenere un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere. Almeno un candidato di ciascuna lista, ovvero due se l organo amministrativo è composto da più di sette membri, deve possedere i requisiti di indipendenza di cui alla vigente normativa; - hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni ordinarie rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale. Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF), il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette al comune controllo ex art. 93 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;

- le liste, unitamente alla documentazione di cui all art. 17, comma 7 dello Statuto Sociale, devono essere depositate presso la sede della Società entro i termini di legge e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa vigente. Le liste devono indicare quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo Statuto; - ogni azionista ha diritto di votare una sola lista. Al termine delle votazioni, risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti viene tratto un numero di Liquidatori pari al numero totale dei componenti da eleggere, come previamente stabilito dall'assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine progressivo indicato nella lista; dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista di cui al precedente paragrafo e/o con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza, viene tratto un Liquidatore, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima. Qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa. Con riferimento poi all operato del Collegio dei Liquidatori, si rammenta che nel corso dell assemblea di nomina degli stessi, tenutasi in data 7 luglio 2010, è stato conferito loro l incarico di perseguire durante la liquidazione anche l interesse della società e dei soci in prospettiva della ristrutturazione della società, anche mediante la presentazione di un concordato preventivo. In esecuzione dell incarico ricevuto, i Liquidatori hanno predisposto una proposta per l ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi degli artt. 161 e ss. Legge Fallimentare, proposta che è stata: - in primo luogo, dichiarata ammissibile dal Tribunale di Reggio Emilia, che con decreto in data 10-17 agosto 2010 ha ammesso la Società alla procedura richiesta; - in secondo luogo, positivamente considerata dai creditori sociali, i quali hanno approvato con ampia maggioranza la stessa; - da ultimo, definitivamente avallata dall Autorità Giudiziaria, la quale ha omologato il concordato preventivo con decreto depositato in data 2 febbraio 2011, in difetto di opposizione; - il tutto, sotto la costante vigilanza della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., la quale ha vagliato e condiviso l operato del Collegio. I Liquidatori hanno dato rigorosa esecuzione a tutti i passaggi indicati, rispettando altresì le tempistiche individuate nel piano concordatario: non vi sono stati da parte della Società né esborsi ulteriori, né assunzione di impegni estranei a quelli previsti. Essi addirittura sono riusciti ad attuare una politica di contenimento dei costi così significativa da avere realizzato un risparmio anche rispetto alle previsioni del piano concordatario. Allo stato attuale è stato raggiunto l obiettivo del piano concordatario, ed infatti, in conformità a quanto indicato nella proposta, Bioera risulta sgravata dal pesante fardello dei debiti e dotata di ampio patrimonio ed ampie disponibilità finanziarie, tali da permettere un rafforzamento e soprattutto un espansione dell attività, ad oggi compromessa dalle esposizioni debitorie.

Alla luce dei risultati ottenuti dal Collegio dei Liquidatori ricorrono le condizioni affinché la Società ratifichi in tutte le sue parti ed in ogni singolo atto l operato dei Liquidatori. In considerazione di quanto in precedenza esposto, si propone all Assemblea di approvare la seguente DELIBERA (c) (d) di nominare ai sensi dello Statuto Sociale, in qualità di Liquidatori, i candidati i cui nominativi risulteranno essere quelli prescelti ad esito delle procedure di nomina previste dallo Statuto Sociale, che scadranno, insieme a quello già in carica, alla data dell Assemblea convocata per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, fermi ed invariati il compenso annuo lordo nonché i criteri ed i principi per la conduzione dell attività così come stabiliti dall assemblea straordinaria del 27 luglio 2010; di approvare le delibere inerenti e conseguenti alla nomina dei Liquidatori; di conferire all organo amministrativo, e per esso ai legali rappresentanti pro-tempore con facoltà di sub-delega, il potere di compiere tutto quanto necessario al fine di dare esecuzione alla delibera sopra adottata e per iscrivere la stessa nel competente Registro delle Imprese, apportando le modificazioni, aggiunte e soppressioni, purché non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti; di approvare e ratificare in tutte le sue parti ed in ogni singolo atto l operato dei Liquidatori. 2 PARTE ORDINARIA - Proposta di nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero, subordinatamente all efficacia della revoca dello stato di liquidazione Si propone all Assemblea di procedere alla nomina dell organo amministrativo subordinatamente all efficacia della revoca dello stato di liquidazione posta al primo punto all ordine del giorno dell Assemblea della Società convocata in sede straordinaria per i giorni 25 marzo 2011 e 26 marzo 2011 (cfr. Relazione illustrativa dei Liquidatori approvata dal Collegio dei Liquidatori in data 22 febbraio 2011). Si rammenta che, ai sensi dell articolo 2487-ter, comma 2, del Codice Civile, la deliberazione di revoca dello stato di liquidazione produce effetto solo dopo 60 giorni dall iscrizione della relativa delibera nel Registro delle Imprese. Da tale data il mandato conferito al Collegio dei Liquidatori verrà meno e si renderà, pertanto, necessario provvedere alla nomina di un Consiglio di Amministrazione. In particolare, ai sensi della legge e dello Statuto Sociale di Bioera, la deliberazione da assumere riguarda la determinazione del numero dei membri dell organo amministrativo, la nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, oltre alla determinazione dei compensi da attribuire all organo amministrativo. Per quanto concerne la determinazione del numero dei componenti dell organo amministrativo, si ricorda che, ai sensi dell art. 17 dello Statuto Sociale vigente, cui si rinvia integralmente, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti compreso tra un minimo di 3 (tre) e un massimo di 11 (undici), quale determinato con deliberazione dell Assemblea Ordinaria. Quanto alla nomina dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione, si ricorda che tale nomina avviene tramite il meccanismo del voto di lista disciplinato dall art. 17 dello Statuto Sociale. Al riguardo si ritiene opportuno ricordare quanto segue:

- la nomina dell organo amministrativo avverrà sulla base di liste presentate dagli Azionisti, con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo; - le liste dovranno contenere un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere. Almeno un candidato di ciascuna lista, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di sette membri, deve possedere i requisiti di indipendenza di cui alla vigente normativa; - hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni ordinarie rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale. Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF), il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette al comune controllo ex art. 93 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità; - le liste, unitamente alla documentazione di cui all art. 17, comma 7 dello Statuto Sociale, devono essere depositate presso la sede della Società entro i termini di legge e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa vigente. Le liste devono indicare quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo Statuto; - ogni azionista ha diritto di votare una sola lista. Al termine delle votazioni, risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti viene tratto un numero di Consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine progressivo indicato nella lista; dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista di cui al precedente paragrafo e/o con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza, viene tratto un Consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima. Qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa. Riguardo al compenso degli Amministratori, si ricorda che, ai sensi dell art. 24 dello Statuto Sociale e dell art. 2389 del Codice Civile, l Assemblea può riconoscere un compenso annuo agli amministratori, fatto salvo quanto previsto dall art. 2389, comma 3 del Codice Civile per gli amministratori investiti di particolari cariche, per i quali la remunerazione potrà essere determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, in difetto di delibera dell Assemblea che stabilisca il compenso complessivo spettante a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione anche per quanto concerne il compenso per incarichi speciali. In considerazione di quanto in precedenza esposto, si propone all Assemblea di approvare la seguente DELIBERA (c) determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; nominare i membri dell organo amministrativo, nonché il presidente del Consiglio di Amministrazione, per tre esercizi fino all assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013; determinare la retribuzione annuale del Consiglio di amministrazione;

(d) (e) (f) approvare le delibere inerenti e conseguenti alle precedenti delibere sub punti, e (c); stabilire che l efficacia delle precedenti delibere sub punti,, (c) e (d) sia sospensivamente condizionata all efficacia della revoca dello stato di liquidazione della Società; di conferire all organo amministrativo, e per esso ai legali rappresentanti pro-tempore con facoltà di sub-delega, il potere di compiere tutto quanto necessario al fine di dare esecuzione alla delibera sopra adottata e per iscrivere la stessa nel competente Registro delle Imprese, apportando le modificazioni, aggiunte e soppressioni, purché non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti. *** *** *** 22 febbraio 2011