Presentazione dell opera

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Transcript:

Presentazione dell opera Il sistema previdenziale forense, oggetto di importanti ed innovative riforme negli anni 80 e 90 è stato profondamente ristrutturato con la riforma approvata dei Ministeri vigilanti nel dicembre 2009. In questo contesto, le accresciute esigenze conoscitive degli iscritti e degli operatori trovano in questo manuale un adeguata risposta. Il libro, infatti, fornisce un quadro organico e sistematico della materia che tiene conto dell evoluzione normativa degli ultimi anni e delle modifiche apportate dai più recenti provvedimenti. Nell opera sono illustrate le prestazioni previdenziali e le modalità di finanziamento delle stesse con la relativa contribuzione. Larga parte dell opera viene dedicata alla recentissima riforma della previdenza forense cercando di spiegarne la filosofia che l ha guidata ed i risultati raggiunti anche alla luce delle valutazioni attuariali al progetto di riforma. La pensione modulare introdotta con la recente riforma costituisce l autentica novità in grado di trasformare il welfare forense in un sistema più flessibile e più moderno. L aspetto grafico con l utilizzo di numerose slides è particolarmente curato al fine di rendere più immediata l informazione e agevolare la consultazione dell opera riformatrice. Gli ampi riferimenti alla legislazione ed alla giurisprudenza di legittimità permettono di orientarsi con facilità nel complesso contesto normativo del sistema previdenziale forense interamente riprodotto.

Parte Prima La guida alla previdenza e assistenza forense a cura di Domenico Condello

Capitolo 1 L iscrizione alla Cassa 1. Avvocati L iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli avvocati iscritti all albo indipendentemente dall età e/o dalla circostanza che siano titolari di altri trattamenti pensionistici, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, ai sensi dell art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319 ed è facoltativa per i praticanti abilitati. L esercizio continuativo della professione è determinato dal reddito netto e/o dal volume d affari derivanti dall esercizio dell attività professionale dell avvocato pari o superiore ai seguenti importi: Reddito professionale IRPEF anno 2003 6.960,00 anno 2004 7.140,00 anno 2005 7.320,00 anno 2006 7.470,00 anno 2007 7.590,00 anno 2008 8.000,00 anno 2009 9.000,00 anno 2010 10.000,00 Volume d affari IVA anno 2003 10.440,00 anno 2004 10.710,00 anno 2005 10.980,00 anno 2006 11.205,00 anno 2007 11.385,00 anno 2008 12.000,00 anno 2009 13.500,00 anno 2010 15.000,00 È ammessa la media tra redditi o volumi di affari prodotti ai fini IVA, relativi a tre anni consecutivi. Sono previste alcune facilitazioni per consentire all iscritto di fornire la prova dell esercizio continuativo della professione: a) per i primi 3 anni di iscrizione Cassa, coincidenti con iscrizione Albo, è sufficiente un reddito professionale IRPEF o volume d affari IVA di qualsiasi importo, per ciascun anno successivo al primo fino al terzo; b) i limiti di reddito professionale previsti nei suindicati criteri fiscali sono ridotti alla metà per i 5 anni successivi al triennio iniziale; c) la Giunta Esecutiva può inoltre valutare, nei casi comprovati di malattia o di altro grave impedimento, la continuità e prevalenza dell esercizio professionale, tenendo presente di ogni elemento fornito dall interessato o comunque acquisito e sentito il parere del Consiglio dell Ordine di appartenenza; d) per i praticanti con abilitazione al patrocinio iscritti alla Cassa, non è richiesta la 3

prova della continuità dell esercizio professionale essendo sufficiente, a tal fine, il certificato di abilitazione al patrocinio; e) per la maternità, la madre è esonerata dalla prova dell esercizio continuativo per massimo due anni: l anno della nascita del figlio e/o il precedente, se la professionista era già in stato di gravidanza, e/o il successivo. In ogni caso anche l avvocato non iscritto alla Cassa deve comunque versare il 4% 1 (contributo integrativo) sul volume d affari relativo all attività professionale a prescindere quindi dal raggiungimento dei limiti di cui sopra. Gli avvocati iscritti agli Albi ma non alla Cassa sono comunque iscritti alla stessa ai soli fini assistenziali ed hanno l obbligo di inviare la comunicazione anche dei propri redditi professionali IRPEF e del proprio volume d affari IVA. Sono previste due modalità per l iscrizione alla Cassa: a) iscrizione a domanda; b) iscrizione d ufficio; c) altre tipologie. a) Iscrizioni a domanda Gli avvocati sono tenuti a predisporre la domanda utilizzando l apposito modulo e ad inviarla a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (All. 1). La domanda deve essere inviata entro il 31 dicembre dell anno solare successivo a quello nel quale l interessato ha raggiunto il minimo di reddito o il minimo di volume d affari, di natura professionale, fissati dal Comitato dei delegati per l accertamento dell esercizio continuativo della professione come indicato in precedenza. b) Iscrizioni d ufficio Nel caso di omissione all obbligo di presentazione della domanda la Cassa provvede all iscrizione d ufficio e l interessato è tenuto a pagare, oltre ai contributi arretrati, interessi e sanzioni 2. Gli effetti dell iscrizione decorrono dall anno in cui è stato superato il minimo di reddito o il minimo di volume d affari, di natura professionale, fissati dal comitato dei delegati. c) Le altre tipologie La normativa inoltre prevede altre due tipologie di iscrizioni: 1. iscrizioni retroattive; 2. iscrizione di ultraquarantenni. 1. Iscrizioni retroattive (art. 13 legge n. 141/1992) L Avvocato che si iscrive per la prima volta alla Cassa può chiedere l iscrizione retroattiva, qualora sussistano le seguenti condizioni: 1 Riforma forense del 2009; prima del 2009 era del 2%. 2 Interessi e Sanzioni (in Appendice, p. 257 ss.). 4

a) non aver superato i 40 anni di età; b) aver inviato regolarmente il Modello 5; c) non essere inadempiente all obbligo di iscrizione. La facoltà predetta si esercita, a pena di decadenza, mediante espressa richiesta nella domanda di iscrizione e può comprendere: tutti gli anni della pratica con abilitazione al patrocinio; i primi tre anni di iscrizione all Albo. Su richiesta dell interessato la Cassa può concedere una dilazione di pagamento dei contributi dovuti per gli anni di iscrizione con effetto retroattivo non superiore a 3 anni con la maggiorazione degli interessi. (art. 13 legge n. 141/1992). 2. Iscrizione di ultraquarantenni (art. 13 legge n. 141/1992) L Avvocato che si iscrive alla Cassa con decorrenza successiva al compimento del quarantesimo anno di età avrà diritto esclusivamente alla pensione di vecchiaia raggiunto il minimo periodo contributivo. Può tuttavia ottenere alcuni limitati benefici (pensione di inabilità e di invalidità e indirette) con il pagamento di una speciale contribuzione pari al doppio dei contributi minimi, soggettivo ed integrativo, dell anno di presentazione della domanda, per ciascun anno a partire da quello di compimento del 39 anno di età fino a quello anteriore alla decorrenza dell iscrizione, entrambi inclusi. La facoltà di cui trattasi si esercita, a pena di decadenza, mediante offerta della speciale contribuzione contestualmente alla domanda di iscrizione e mediante pagamento da eseguire nel termine di 6 mesi dalla comunicazione di accoglimento della domanda o su specifica richiesta in 3 annualità con l aggiunta degli interessi. 2. Iscrizione alla Cassa per i Praticanti avvocati La legge professionale prevede due figure di Praticante avvocato iscritto al registro speciale: 1. il praticante senza patrocinio; 2. il praticante abilitato al patrocinio. 1. Praticanti senza patrocinio I praticanti iscritti al Registro Speciale dei Praticanti che non sono abilitati al patrocinio non possono iscriversi alla Cassa. Non potendo iscriversi alla Cassa non devono e non possono applicare il contributo del 4% 3 sulle fatture da loro emesse e non devono inviare le comunicazioni relative al proprio reddito professionale e al proprio volume d affari (c.d. Modello 5). Il praticantato senza patrocinio può però essere riscattato (v. capitolo IV, Riscatto). 3 Riforma forense del 2009; prima del 2009 era del 2%. 5

2. Praticanti con patrocinio I praticanti iscritti nel Registro speciale dei Praticanti che hanno ottenuto l abilitazione possono iscriversi alla Cassa inviando l apposito modulo (All. 2). L iscrizione determina per il praticante abilitato l obbligo del pagamento dei contributi dovuti e l obbligo dell invio del Modello 5. 3. La cancellazione La cancellazione dalla Cassa forense avviene su domanda dell interessato predisposta su apposito modulo (All. 3) da inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La cancellazione scaturisce dalle seguenti motivazioni: a) mancanza della continuità professionale; b) cessazione della attività con chiusura della partita IVA; c) incompatibilità ex art. 3 del r.d.l. n. 2578/1933. Non costituisce causa di incompatibilità l insegnamento di materie giuridiche nelle scuole medie inferiori e superiori di Istituti privati (Delibera del C.d.A. dell 8 luglio 2005). L iscrizione negli elenchi speciali aggiunti agli albi e/o dei professori universitari a tempo pieno invece determina la cancellazione dalla Cassa. 6

ALLEGATO 1 7

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ALLEGATO 2 9

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ALLEGATO 3 11