d iniziativa dei senatori BELISARIO, CARLINO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO e PEDICA

Documenti analoghi
Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 3277

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2633

d iniziativa dei senatori BISINELLA, BELLOT, MUNERATO, ZIZZA, LANIECE, DALLA TOR, ASTORRE, DI GIACOMO, NACCARATO, MANCUSO e CONTE

TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE. Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio (n.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI. il 24 settembre 2014 (v. stampato Senato n. 1627)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 853

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

d iniziativa dei senatori STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, STUCCHI e TOSATO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1783

CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, D ADDA, DALLA ZUANNA, FASIOLO, FAVERO, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, LUMIA, PAGLIARI

1. col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61;

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Introduzione del reato di omicidio stradale e nautico e del reato di lesioni personali stradali e nautiche

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BARBARO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1484

NUOVO TESTO in vigore dal 27 maggio 2008 Codice penale, articolo 61 Circostanze aggravanti comuni. altro reato; reato;

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali

d iniziativa dei senatori BLUNDO, BUCCARELLA, PUGLIA, PAGLINI, GIARRUSSO e CAPPELLETTI

VIOLENZA CONTRO LE DONNE E CONVENZIONE DI ISTANBUL

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BOLOGNESI, DE MARIA, BERRETTA, BARUFFI, GHIZZONI, FABBRI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Norme in materia di corruzione. d iniziativa del senatore D ALIA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Omicidio stradale: il testo definitivamente approvato

(Modifica dell articolo 600 del codice penale)

PROGETTO DI LEGGE N. 2055

Bozza Disegno di legge Introduzione del reato di omicidio sul lavoro e del reato di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime

d iniziativa dei senatori LO GIUDICE, LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI e FEDELI

Istituzioni e violenza

Codice penale. Libro II Dei delitti in particolare. Titolo XII Dei delitti contro la persona. Capo III Dei delitti contro la libertà individuale

LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE Contrastare la violenza maschile contro le donne: legge e libertà femminile. mariavirgilio.wordpress.

- - Art. 1. Art. 1. Identico. Art. 2. Art. 2. Identico. Art. 3. Art. 3. Identico. Art. 4. Art. 4. a) identica; Identico»; Soppresso

LA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI A SCOPO DI SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE: UNO SGUARDO GIURIDICO

SENATO DELLA REPUBBLICA

LEGGE 23 marzo 2016, n. 41 Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE CRISTIAN IANNUZZI, CATALANO, DEL GROSSO, GALLINELLA, SPESSOTTO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GRECO

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

ASPETTI LEGISLATIVI OBBLIGHI GIURIDICI E ACCOMPAGNAMENTO LEGALE DELLA DONNA Avv. Assunta Todini

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 859

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2405

Violenza contro le Donne La risposta dei poteri pubblici

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 14 aprile 2010 (v. stampato Senato n. 2043)

art. 600 quater 600 quater Detenzione di materiale pornografico. Note procedurali 600 quater Pornografia virtuale.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

I REATI IN MATERIA DI PROSTITUZIONE: LE FONTI NAZIONALI E SOVRANAZIONALI

(1) Periodo aggiunto ex l , n. 172 (Ratifica Convenzione di Lanzarote) (art. 4, c. 1, lett. a)).

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 507

Senato della Repubblica

Convenzione Internazionale sull eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle do nne

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

Applicazione delle norme in materia di violenza e maltrattamento. Dott.ssa Francesca Pidone Associazione Casa della donna Centro antiviolenza

PARTE SPECIALE. Delitti contro la personalità individuale. art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001

SENATO DELLA REPUBBLICA

Articolo 1 (Modifiche al codice penale)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2464

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2143

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

INDICE SISTEMATICO. Introduzione... PARTE PRIMA LA VIOLENZA IN FAMIGLIA DAL PUNTO DI VISTA SOCIOLOGICO CAPITOLO I LA FAMIGLIA

Codice penale. Libro II Dei delitti in particolare. Titolo XII Dei delitti contro la persona. Capo III Dei delitti contro la libertà individuale

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 217

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Norme in materia di delinquenza minorile non imputabile

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA RELAZIONE

d iniziativa dei senatori BENCINI, MOLINARI e Maurizio ROMANI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 20. Concessione di amnistia e indulto. d iniziativa dei senatori MANCONI, COMPAGNA, CORSINI e TRONTI

Il nuovo delitto di Autoriciclaggio e l impatto sul Modello Organizzativo. Milano, 16 aprile 2015

LA TUTELA DELLE VITTIME DI VIOLENZA - IL PERCORSO DI PROTEZIONE

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione dell ufficio del Garante dei diritti degli animali

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali

d iniziativa dei senatori CASSON, BIANCO, D AMBROSIO, CHIURAZZI, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, MARITATI e DELLA MONICA

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1574

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1964

Quadro sinottico degli articoli del c.p., del c.p.p., delle disp. att. c.p.p. e del c.c. modificati dalla legge anticorruzione

LAVORI PREPARATORI XVII LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N PROPOSTA DI LEGGE. d'iniziativa del deputato NASTRI

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

E il primo provvedimento di tutela nel campo della SSL

La legge sul processo lungo

d iniziativa dei senatori MOLINARI, VACCIANO, Maurizio ROMANI e BENCINI

1 di 5 05/07/

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1767

d iniziativa dei deputati BUSINAROLO, AGOSTINELLI, FERRARESI e SARTI (V. Stampato Camera n. 3365)

d iniziativa dei senatori DONNO, PUGLIA, FATTORI, MORONESE e SANTANGELO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MURA, BELISARIO, OSSORIO, PALOMBA

d iniziativa dei senatori LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, PEDICA, CARLINO, DE TONI, DI NARDO e RUSSO

Permesso di soggiorno e diniego di rinnovo

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE POLLASTRINI, CONCIA, CUPERLO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

I DIRITTI DELLE DONNE. BREVE PERCORSO NELLALA LEGISLAZIONE A FAVORE DELLE DONNE DALLA COSTITUZIONE AI GIORNI NOSTRI Prof. Giuseppe Grispello

DECRETO-LEGGE. Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 508

OMICIDIO STRADALE E LESIONI PERSONALI STRADALI

Transcript:

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3378 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori BELISARIO, CARLINO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO e PEDICA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 2012 Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di delitti commessi per motivi di genere, razza, etnia, religione, o fondati sull orientamento o sull identità sessuale TIPOGRAFIA DEL SENATO (135)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 3378 Onorevoli Senatori. La violenza sulle donne e quella sui minori costituiscono, oltre che delitti gravissimi, una forma di discriminazione e una violazione dei diritti umani che ostacola o rende impossibile il godimento di altri diritti. A tal fine la Convenzione del Consiglio d Europa sulla prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne e la violenza domestica (aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d Europa, degli Stati non membri i quali hanno partecipato alla sua elaborazione a Istanbul l 11 maggio 2011, e dell Unione europea) rappresenta il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante finalizzato a creare un quadro giuridico completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza. Condizione per l entrata in vigore è la ratifica di almeno dieci paesi, otto dei quali comunitari. In attesa che il Governo italiano proceda alla firma e il Parlamento alla conseguente ratifica della Convenzione, è sorto anche nel nostro paese, a seguito di ripetuti casi di omicidio e violenza contro le donne registrati nei primi mesi del 2012, un dibattito sul neologismo «femminicidio», categoria concettuale politica, criminologica e giuridica utilizzata da tempo in documenti delle Nazioni Unite, dell Unione europea e del Consiglio europeo. Il dibattito nasce, come hanno autorevolmente spiegato studiosi del fenomeno, dalla esigenza di riconoscere la specificità della violenza di genere, cioè commessa contro le donne in quanto tali, nelle sue diverse manifestazioni. Tenuto conto che con legge del 14 marzo 1985, n. 132 è stata ratificata e resa esecutiva la Convenzione sull eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) adottata dall Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979 e che la sua implementazione richiede ancora numerosi adempimenti da parte del nostro Paese, sotto il profilo della tutela penale, ferma restando la base di partenza offerta dalla normativa vigente, appare opportuno estendere i principi della legislazione speciale (decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, cosidetta legge Mancino) anche alla discriminazione basata sul genere e sull orientamento sessuale, procedendo contestualmente ad una sua codificazione. Ciò al fine di sanzionare adeguatamente quelle situazioni in cui la morte della donna rappresenta l esito di condotte, atteggiamenti o pratiche sociali misogine che possono culminare con l uccisione o il tentativo di uccisione della vittima ma non si esauriscono in questo. Si tratta, ovviamente, di un dibattito aperto a diverse soluzioni, cui il presente disegno di legge intende offrire un primo contributo, non necessariamente esaustivo, per portare concretamente la discussione sul piano giuridico e politico: a tal fine l articolato in esame prevede un aggravante generale per i delitti commessi per motivi di genere ed un aggravante specifica per il caso di omicidio. Dispone, altresì, in merito al divieto di sospensione condizionale della pena per condanne a reati, come quelli in questione, che lasciano presumere un attitudine del condannato alla commissione di tali condotte. Si introduce quindi la previsione dell ergastolo per maltrattamenti cui consegue la morte e si istituisce un aggravante obbligatoria se la violenza è commessa contro il coniuge, il convivente o persona legata da relazione affettiva, nonché il divieto di equivalenza tra aggravanti e attenuanti. In tali casi viene disposto un divieto si patteggiamento. Nelle more dell imminente auspi-

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 3378 cata ratifica della Convenzione di Lanzarote nell ambito della quale Italia dei Valori ha fatto inserire specifiche disposizioni volte alla repressione della violenza in ambito familiare, si auspica, pertanto, un celere e condiviso esame del presente disegno di legge, nella consapevolezza della gravità del problema e dell urgenza che vengano individuate celermente soluzioni idonee a punire, prevenire e scoraggiare le condotte in questione, che possono culminare (e spesso culminano) nell uccisione della vittima.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 3378 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. All articolo 61 del codice penale, dopo il numero 1) è inserito il seguente: «1-bis) l aver agito per motivi di genere, razza, etnia, religione o fondati sull orientamento o sull identità sessuale;». Art. 2. 1. All articolo 164, quarto comma, del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sospensione condizionale della pena di cui all articolo 163 non può essere conceduta in caso di condanna per i reati di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter e 612-bis, o per reati aggravati ai sensi dell articolo 61 numeri 1), 1-bis) e 4)». Art. 3. 1. All articolo 572, secondo comma, del codice penale, le parole: «la reclusione da dodici a venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «la pena dell ergastolo». Art. 4. 1. All articolo 576, primo comma, numero 2), del codice penale, le parole: «numeri 1) e 4) dell articolo 61» sono sostituite dalle seguenti: «1, 1-bis e 4 dell articolo 61».

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 3378 Art. 5. 1. L articolo 577 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 577. - (Altre circostanze aggravanti. Ergastolo) Si applica la pena dell ergastolo se il fatto preveduto dall articolo 575 è commesso: 1) contro l ascendente o il discendente; 2) col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso; 3) con premeditazione; 4) col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1), 1-bis) e 4) dell articolo 61; 5) contro il coniuge, il convivente o persona legata da relazione affettiva; 6) contro il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta». Art. 6. 1. All articolo 609-ter del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La pena è aumentata della metà se i fatti di cui all articolo 609-bis sono commessi per motivi di genere o fondati sull orientamento o sull identità sessuale, ovvero se il fatto è commesso contro il coniuge, il convivente o persona legata da relazione affettiva. In tali casi le circostanze attenuanti, concorrenti con le aggravanti di cui al presente comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall aumento conseguente alle predette aggravanti». Art. 7. 1. Al comma 1-bis dell articolo 444 del codice di procedura penale sono aggiunte,

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica N. 3378 in fine, le seguenti parole: «nonché i procedimenti per i delitti aggravati ai sensi del comma 1-bis dell articolo 61 del codice penale».

E 1,00