CIRCOLARE SETTIMANALE



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Transcript:

CIRCOLARE SETTIMANALE NUMERO 17 DEL 2 MAGGIO 2014 LA SETTIMANA IN BREVE LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA Pagina 2 LE SCHEDE INFORMATIVE NUOVI INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE CARTELLE DAL 1 MAGGIO Dal prossimo 1 maggio 2014, la misura degli interessi di mora dovuti in caso di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo si abbasserà leggermente dal 5,2233% al 5,14%, sempre su base annua. Pagina 4 LE AGEVOLAZIONI 2014 PER GLI AUTOTRASPORTATORI Le imprese di autotrasporto di merci possono fruire di diverse agevolazioni, che possono essere fatte valere in UNICO 2014. Nella presente scheda, illustriamo quali agevolazioni spettano e come indicarle in dichiarazione. Pagina 6 IL DOCUMENTO RIEPILOGATIVO PER FATTURE DI IMPORTO INFERIORE A 300 Se le fatture sono singolarmente di importo inferiore a 300 euro è possibile annotarle un documento riepilogativo mensile, anziché annotarle sui registri una per volta, fattura per fattura. In questa scheda si riepiloga la modalità di registrazione di tale documento. Pagina 8 AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE IL BONUS IRPEF INTRODOTTO DAL DECRETO RENZI Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, illustriamo le modalità per l'applicazioni del "bonus Irpef" di circa 80 euro mensili che il Decreto Renzi ha previsto per i lavoratori dipendenti con reddito complessivo fra 8.000 e 26.000 euro. Pagina 10 PRASSI DELLA SETTIMANA LE CIRCOLARI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Una sintesi dei contenuti delle Circolari dell Agenzia in ordine cronologico Pagina 16 LE RISOLUZIONI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell Agenzia in ordine cronologico Pagina 16 I COMUNICATI STAMPA DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell Agenzia in ordine cronologico Pagina 17 SCADENZARIO SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 05.05.2014 AL 20.05.2014 Pagina 19

LA SETTIMANA IN BREVE Ben ritrovati! Vediamo insieme le principali novità fiscali di questa settimana. E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2014 il Decreto Legge n. 66 datato 24 aprile 2014 ( Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale ), che contiene le disposizioni sul cosiddetto "bonus Renzi" di 80 euro. In particolare, nel 2014, il bonus sarà riconosciuto direttamente in busta paga, a partire da quella di maggio, senza dover fare alcuna domanda. I contribuenti che hanno diritto al credito sono i soggetti che nel 2014 percepiscono redditi da lavoro dipendente (e alcuni redditi assimilati), al netto del reddito da abitazione principale, fino a 26.000 euro, purché l imposta lorda dell anno sia superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. Il credito complessivo di 640 euro, 80 euro mensili a partire da maggio, vale per i redditi fino a 24mila euro. Se il reddito supera i 24mila e fino a 26 mila, il bonus si riduce gradualmente. Per imprese e professionisti, l'irap viene ridotta del 10% a partire dal 2014. Per la generalità dei contribuenti, infatti, l'irap passerà dal 3,9% al 3,5% già in occasione del primo acconto 2014. Il Decreto Renzi introduce, poi, l'obbligo, dal 1 ottobre 2014, di eseguire i versamenti con il modello F24 esclusivamente in via telematica tramite i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate se, per effetto delle compensazioni, il saldo finale è pari a zero, ovvero anche tramite quelli degli intermediari della riscossione convenzionati con le Entrate se il saldo finale supera i 1.000 euro. La novità, contenuta nell'art. 11 del decreto, riguarda solo le compensazioni "orizzontali" e segna, di fatto, un abbandono quasi definitivo del modello F24 cartaceo, in quanto riguardano tutti i contribuenti, compresi i privati e i non titolari di partita IVA. L'art. 4 del D.L. n. 66/2014 ha modificato i termini di versamento dell'imposta sostitutiva dovuta dai soggetti che hanno optato per la rivalutazione dei beni d'impresa. In particolare, ha stabilito che l'imposta sostitutiva debba essere pagata in unica soluzione entro il 16 giugno 2014, anziché in tre rate, come era previsto finora dalla Legge di Stabilità 2014. Con il provvedimento firmato il 24 aprile dal direttore dell Agenzia delle Entrate, è stato stabilito che gli intermediari finanziari sono tenuti a comunicare i dati relativi ai trasferimenti da o verso l estero di denaro e altri mezzi di pagamento, anche se eseguiti attraverso movimentazione di conti, solo per importi pari o superiori a 15.000 euro, e non più a 10.000 euro, come stabiliva il precedente provvedimento del 28 luglio 2003. La comunicazione dovrà essere effettuata annualmente e trasmessa entro il termine per la presentazione della dichiarazione del sostituto d imposta. Entro il 31 dicembre 2014 sarà disponibile il tracciato record ed entro il 31 marzo 2015 il software di comunicazione. E' atteso per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni il decreto firmato dal Ministero dello Sviluppo economico il 3 aprile scorso sugli incentivi auto per il 2014. Il decreto Riproduzione riservata Pag. 2

dovrebbe entrare in vigore dal 6 maggio. Dalle novità introdotte dal decreto, sembrerebbero emergere sempre più incentivi per il metano. E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile il Dpcm 19 febbraio 2014, che rende operativa anche per il 2014 la tassazione agevolata delle retribuzioni collegate alla produttività dei dipendenti del settore privato, mediante l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 10%. E' stato mantenuto l'importo di 40.000 euro di reddito di lavoro dipendente riferito al 2013 come limite massimo per la fruizione dell'agevolazione. Viene, invece, innalzato da 2.500 a 3.000 euro l'importo della retribuzione di produttività agevolabile. L'agevolazione consiste nell'applicazione di un'imposta, sostitutiva dell'irpef e delle addizionali regionali e comunali, con un'aliquota del 10% in luogo di quella ordinaria (che attualmente è almeno al 23%). Riproduzione riservata Pag. 3

INFORMAZIONE FISCALE OGGETTO: Nuovi interessi di mora per ritardato pagamento delle cartelle dal 1 maggio Dal prossimo 1 maggio 2014, gli interessi di mora dovuti in caso di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo scenderanno, anche se leggermente. La misura degli interessi passa, infatti, dall'attuale 5,2233% su base annua al 5,14%. A stabilire la nuova misura è stato il Provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 10 aprile 2014, sulla base della media dei tassi bancari attivi. Si osserva che, da quando è cominciata la crisi economica e finanziaria, i tassi degli interessi di mora erano sempre diminuiti (dal 1 ottobre 2009 al 1 ottobre 2012 si era passati dal 6,8358% al 4,5504%). Dal 1 maggio 2013, invece, si era avuta una prima inversione di tendenza, con l'aumento del tasso al 5,2233%. Ora, dal 1 maggio 2014, il tasso torna nuovamente a scendere, anche se di poco, attestandosi al 5,14%. Per quanto riguarda, invece, gli interessi legali, si precisa che dal 1 gennaio 2014 il tasso è passato dal 2,5% (in vigore fino al 31.12.2013) all'1%. LA NUOVA MISURA DEGLI INTERESSI DI MORA SULLE SOMME ISCRITTE A RUOLO QUADRO NORMATIVO (art. 30, D.P.R. n. 602/1973) L art. 30 del D.P.R. n. 602/1973 prevede che, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, si applicano gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze sulla base della media dei tassi bancari attivi. Tali interessi si applicano solo alle somme iscritte a ruolo, non anche alle sanzioni pecuniarie tributarie e agli interessi già indicati in cartella. G l i interessi di mora vanno calcolati a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento". Attualmente, è in vigore il tasso del 5,2233% in ragione annuale stabilito con Provvedimento dell'agenzia delle Entrate del 4 marzo 2013. I NUOVI INTERESSI DI MORA DAL 1 MAGGIO 2014 (Provvedimento Agenzia delle Entrate del 10.04.2014) Considerato che, come detto, l art. 30 del D.P.R. n. 602/1973 prevede una determinazione annuale del tasso di interesse in questione, l'agenzia delle Entrate ha interpellato la Banca d Italia che, con nota del 4 marzo 2014, ha stimato al 5,14% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2013-31.12.2013. Con Provvedimento del 10 aprile scorso, quindi, l'agenzia delle Entrate ha fissato alla suddetta misura del 5,14% in ragione annuale il nuovo tasso degli interessi di mora applicabili in caso di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo a seguito del corso dei 60 giorni dalla data di Riproduzione riservata Pag. 4

notifica della cartella di pagamento. La nuova misura si applicherà a partire dal 1 maggio 2014. Fino al 30 aprile resta fermo, invece, l'attuale tasso del 5,2233%. Fino al 30.04.2014 Dal 01.05.2014 5,2233% (su base annua) 5,14% (su base annua) Riproduzione riservata Pag. 5

INFORMAZIONE FISCALE OGGETTO: Le agevolazioni 2014 per gli autotrasportatori Le imprese di autotrasporto di merci possono fruire di diverse agevolazioni, come: l a deduzione forfetaria delle spese non documentate per i trasporti effettuati personalmente dall imprenditore; la deduzione forfetaria per le trasferte dei dipendenti; la deduzione forfetaria annuale di 154,94 per ciascun mezzo utilizzato nell attività d impresa e avente massa complessiva a pieno carico 3.500 Kg; il credito d imposta per il recupero del contributo al SSN; il credito d'imposta per il "caro gasolio"; il credito d'imposta per gli investimenti effettuati; il credito d'imposta per il recupero della tassa automobilistica; il credito d'imposta per l'acquisto di mezzi pesanti. La fruizione di tali agevolazioni deve essere indicata all'interno del modello UNICO 2014. AGEVOLAZIONI 2014 ESCLUSIVE PER GLI AUTOTRASPORTATORI CONTO TERZI (NO conto proprio) IMPRESE INTERESSATE MISURA DEDUZIONE DEDUZIONE FORFETARIA PER TRASPORTI EFFETTUATI DALL IMPRENDITORE Trasporti effettuati nel Comune 19,60/giorno (Art. 66, comma 5, primo periodo, TUIR e Comunicato stampa dell Agenzia delle Entrate del 26.03.2012) Imprese in contabilità semplificata Imprese in contabilità ordinaria per opzione Trasporti effettuati fuori dal Comune, ma all interno della Regione o delle Regioni confinanti 56,00/giorno Trasporti effettuati al di fuori del predetto ambito territoriale 92,00/giorno DEDUZIONE PER MOTOVEICOLI E AUTOVEICOLI 3.500 KG UTILIZZATI (a vario titolo) NELL ATTIVITA D IMPRESA (Art. 66, comma 5, secondo periodo, TUIR) Imprese in contabilità semplificata 154,94 / anno e per veicolo Riproduzione riservata Pag. 6

AGEVOLAZIONI 2014 PER GLI AUTOTRASPORTATORI CONTO TERZI E CONTO PROPRIO (a prescindere dal regime di contabilità, ordinaria o semplificata) DEDUZIONE FORFETARIA PER LE TRASFERTE EFFETTUATE DAI DIPENDENTI (Art. 95, comma 4, Tuir) Trasferte Italia Trasferte Estero 59,65/giorno 95,80/giorno CREDITO D IMPOSTA PER IL RECUPERO DEL CONTRIBUTO SSN PAGATO NEL 2012 PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO MERCI DI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO > 11,5 TONNELLATE Utilizzo in compensazione nel 2013, mediante Mod. F24 (codice tributo "6793"), dei contributi SSN pagati nel 2012 sui premi RC auto fino a 300 per veicolo Il credito d imposta fruito nel 2013 deve essere ora indicato nel Quadro RU del modello UNICO 2014 (codice credito "38") (D.M. n. 92 del 13.03.2013) CREDITO D IMPOSTA PER IL "CARO GASOLIO" (D.M. n. 92 del 13.03.2013) (codice credito "23") CREDITO D IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI (art. 2, comma 2, D.P.R. n. 227/2007) (codice credito "51") CREDITO D IMPOSTA PER IL RECUPERO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA (codice credito "63" per il 2008, "74" per il 2009 e "77" per il 2010) (art. 83-bis, comma 26, D.L. n. 112/2008) CREDITO D IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI MEZZI PESANTI (art. 17, commi 35-undecies e (codice credito "75") 35-duodecies, D.L. n. 78/2009) Riproduzione riservata Pag. 7

INFORMAZIONE FISCALE OGGETTO: Il documento riepilogativo per fatture di importo inferiore a 300 Di norma le fatture vengono registrate sui registri una per volta, fattura per fattura. Esiste però una disposizione di legge (art. 6 comma 1 del D.p.r. 695/1996) che prevede la possibilità di annotare un documento riepilogativo mensile, in cui vengono indicati i dati delle fatture cui si riferisce. Ciò è possibile se le fatture sono singolarmente di importo inferiore a 300 Euro (si ritiene che in questo limite sia compresa anche l'iva). In questa scheda si riepiloga la modalità di registrazione di tale documento. IL DOCUMENTO RIEPILOGATIVO PER FATTURE INFERIORI A 300 DOCUMENTO RIEPILOGATIVO PER LE FATTURE EMESSE Una volta emesse le fatture (o autofatture), viene predisposto un documento riepilogativo in cui devono essere indicate le seguenti informazioni: numeri delle fatture emesse; distintamente per aliquota l'ammontare imponibile e quello dell'imposta. Il documento può riepilogare al massimo le fatture emesse nel mese in corso. Il documento poi deve essere registrato entro il 15 del mese successivo e rientra nella liquidazione del mese di emissione delle fatture. DOCUMENTO RIEPILOGATIVO PER LE FATTURE D'ACQUISTO Anche per le fatture d'acquisto valgono le stesse regole riportate prima per le fatture di vendita. L'unica differenza è che in questo caso il documento riepilogativo può comprendere anche documenti relativi a più mesi o periodi, e va registrato autonomamente prima di effettuare la liquidazione periodica (mensile o trimestrale) in cui viene detratta l'iva riferita alle fatture inserite nella distinta. LA VERIFICA DEL LIMITE DI 300 EURO Le fatture possono essere riassunte nel documento riepilogativo solo se esse sono singolarmente inferiori a 300 Euro. Pertanto: per importi fino a 299,99 Euro, è consentito il riepilogo; da importi pari a 300 Euro, non è consentito il riepilogo. In mancanza di un chiarimento ufficiale, si ritiene che la verifica del limite di 300 Euro debba tener conto anche dell'eventuale Iva. Riproduzione riservata Pag. 8

LA GESTIONE DEI DOCUMENTI RIEPILOGATIVI NELLO SPESOMETRO Nello spesometro, e in caso di comunicazione dei dati in forma analitica, le operazioni riassunte nel documento riepilogativo devono essere indicate nel quadro FE e FR, con le seguenti avvertenze: non deve essere indicato nè il codice fiscale nè la partita Iva; deve essere barrata la casella "Documento riepilogativo"; deve essere indicato il numero del documento riepilogativo, il totale imponibile e il totale dell'imposta. DOCUMENTO RIEPILOGATIVO ACQUISTI INF. 300, N. 2 - FEBBRAIO Fatture n. 20-21-22-23-24 N. documenti 5 FAC SIMILE DI DOCUMENTO RIEPILOGATIVO Aliquota Imponibile Imposta 10% 320,00 32,00 21% 600,00 126,00 Riproduzione riservata Pag. 9

SAPERE PER FARE IL BONUS IRPEF INTRODOTTO DAL DECRETO RENZI INTRODUZIONE L art. 1 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, noto come "Decreto Renzi" e concernente la Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati, al fine di ridurre la pressione fiscale e contributiva sul lavoro, riconosce un credito ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. L importo del credito è di 640 euro per i possessori di un reddito complessivo 2014 non superiore a 24.000 euro; in caso di superamento del predetto limite di 24.000 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro. Il credito spetta solo se l'imposta lorda, determinata su detti redditi, è di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti. Il decreto prevede che il credito sia riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d imposta, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari stessi, a partire dalla busta paga di maggio 2014. Il credito in esame è riconosciuto per l anno 2014, in attesa dell intervento normativo strutturale da attuare con la Legge di Stabilità per l anno 2015. Con la Circolare n. 8/E del 28 aprile 2014, l'agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni per l'applicazione del credito in parola. INDICE DELLE DOMANDE 1. Cos'è il "bonus Irpef" previsto dal Decreto Renzi? 2. Quali sono i soggetti beneficiari del bonus Irpef previsto dal Decreto Renzi? 3. Quali sono i soggetti esclusi del bonus Irpef previsto dal Decreto Renzi? 4. Da chi viene erogato il bonus Irpef previsto dal Decreto Renzi? 5. Come viene determinato l'importo del credito Irpef? 6. Quali sono gli adempimenti dei sostituti d'imposta per l'erogazione del credito Irpef? Riproduzione riservata Pag. 10

7. I contribuenti senza sostituto d'imposta possono ricevere il bonus Irpef previsto dal Decreto Renzi? 8. Cosa accade se il bonus Irpef viene erogato dal sostituto d'imposta, ma poi emerge che non era spettante? 9. Il bonus Irpef concorre alla formazione del reddito? DOMANDE E RISPOSTE D.1 COS'È IL "BONUS IRPEF" PREVISTO DAL DECRETO RENZI R.1 L'art. 1 del D.L. n. 66/2014, noto alla stampa specializzata come "Decreto Renzi", introduce il nuovo comma 1-bis all'art. 13 del TUIR. Tale nuova disposizione stabilisce che: Qualora l imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari: 1) a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro; 2) a 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l importo di 2.000 euro.. Il credito è rapportato al periodo dell'anno e si applica solo per il periodo d'imposta 2014, a partire dalla busta paga di maggio 2014, in attesa di una riforma strutturale sul taglio del cuneo fiscale che dovrà avvenire con la Legge di Stabilità 2014. Si tratta, in sostanza, di un credito Irpef che verrà concesso ai titolari di reddito di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati, purché di importo non superiore a 26.000 euro e purché l'imposta lorda dovuta sia superiore alla detrazione spettante per lavoro dipendente (cioè, ci deve essere capienza d'imposta). Di conseguenza, il comma 1-bis citato richiede di verificare tre presupposti per la maturazione del diritto al credito, legati a: la tipologia di reddito prodotto; la sussistenza di un imposta a debito dopo aver apportato le detrazioni per lavoro; l importo del reddito complessivo. D.2 QUALI SONO I SOGGETTI BENEFICIARI DEL BONUS IRPEF PREVISTO DAL DECRETO RENZI? R.2 Potenziali beneficiari del credito sono i contribuenti il cui reddito complessivo è formato da: redditi di lavoro dipendente (art. 49, comma 1, del TUIR); Riproduzione riservata Pag. 11

alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all articolo 50, comma 1, del TUIR, di seguito specificati: compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a); le indennità ed i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b); somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c); redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis); remunerazioni dei sacerdoti (lett. d); le prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 124/1993 (previdenza complementare) comunque erogate (lett. h-bis); compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l). Tali soggetti, per fruire del credito Irpef in esame, devono però avere anche un imposta lorda, determinata su detti redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti. Non rileva, invece, la circostanza che l imposta lorda sia ridotta o azzerata da detrazioni diverse da quelle previste dall art. 13, comma 1, del TUIR, quali, ad esempio, le detrazioni per carichi di famiglia previste dall articolo 12 del TUIR. Per aver diritto al credito è necessario, infine, che il contribuente sia titolare di un reddito complessivo per l anno d imposta 2014 non superiore a 26.000 euro. Il reddito complessivo rilevante ai fini in esame è assunto al netto del reddito dell unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze (comma 6-bis dell art. 13 del TUIR). D.3 QUALI SONO I SOGGETTI ESCLUSI DEL BONUS IRPEF PREVISTO DAL DECRETO RENZI? R.3 In conseguenza di quanto detto, sono esclusi dal credito Irpef: i redditi da pensione (art. 49, comma 2, lett. a, TUIR); i compensi per l'attività medica libero professionale intramuraria (art. 50, comma 1, lett. e, TUIR); le indennità e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione, e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato (art. 50, comma 1, lett. f, TUIR); le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità percepite per le cariche elettive pubbliche (art. 50, comma 1, lett. g, TUIR); le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale (art. 50, comma 1, lett. g, TUIR); le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione; Riproduzione riservata Pag. 12

gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro; (art. 50, comma 1, lett. i, TUIR). Sono, inoltre, esclusi dal credito i contribuenti che, pur possedendo i redditi indicati dal nuovo comma 1-bis dell'art. 13 del TUIR: non hanno un imposta lorda superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e assimilati, spettanti in base all art. 13, comma 1, del TUIR (ad esempio, i c.d. "incapienti", cioè i contribuenti che hanno un reddito complessivo fino a 8.000 euro, per i quali la detrazione per lavoro dipendente spettante "azzera" l'imposta dovuta); pur avendo un imposta lorda capiente, sono titolari di un reddito complessivo superiore a euro 26.000. D.4 DA CHI VIENE EROGATO IL BONUS IRPEF PREVISTO DAL DECRETO RENZI? R.4 Il credito Irpef in esame verrà erogato direttamente e in via automatica dal sostituto d'imposta in busta paga (a partire da quella di maggio 2014 e per tutto il 2014), senza che il lavoratore debba presentare domanda. I sostituti d'imposta tenuti ad erogare il bonus sono quelli indicati agli artt. 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973. In particolare, l'art. 23 stabilisce che sono sostituti d imposta, tenuti ad applicare la ritenuta a titolo d acconto dell imposta dovuta dai percipienti sui redditi di lavoro dipendente: gli enti e le società indicati nell art. 73, comma 1, del TUIR; le società e associazioni indicate nell art. 5 del TUIR; le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell art. 55 del TUIR; le imprese agricole; le persone fisiche che esercitano arti e professioni; il curatore fallimentare; il commissario liquidatore; il condominio. Sono, inoltre, tenuti a riconoscere il credito i soggetti di cui all'art. 29 del DPR n. 600/1973, cioè: le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo; le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale. D.5 COME VIENE DETERMINATO L'IMPORTO DEL CREDITO IRPEF? R.5 I sostituti di imposta devono determinare la spettanza del credito ed il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione. In particolare, i sostituti d imposta devono effettuare le verifiche di spettanza del credito e del relativo importo in base al reddito previsionale e alle detrazioni riferiti alle somme e valori che il sostituto corrisponderà durante l anno, oltre che in base ai dati di cui i sostituti d imposta entrano in possesso, ad esempio, Riproduzione riservata Pag. 13

per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore, relative ai redditi rivenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell anno 2014. Secondo quanto previsto dal comma 2 dell articolo 1 del D.L. n. 66/2014, il credito è rapportato al periodo di lavoro nell anno. Per tale ragione, se ricorrono i presupposti per fruirne, il credito di euro 640, o il minore importo spettante per effetto della riduzione prevista per i titolari di reddito complessivo superiore a euro 24.000 ma non a euro 26.000, deve essere rapportato in relazione alla durata, eventualmente inferiore all anno, del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni lavorati nell anno. D.6 QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA PER L'EROGAZIONE DEL CREDITO IRPEF? R.6 Per l'erogazione del bonus Irpef, il sostituto d imposta utilizza, fino a capienza, l ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga (ritenute Irpef, addizionali regionale e comunale all'irpef, ritenute relative all'imposta sostitutiva sui premi di produttività, contributo di solidarietà, ecc.) e, per la differenza eventuale, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, i quali non devono essere quindi versati. L INPS, a sua volta, recupera i contributi previdenziali non versati dai sostituti di imposta alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all Erario nella sua qualità di sostituto d imposta. Inoltre, il sostituto d'imposta che ha erogato il bonus Irpef al dipendente lo indica nel CUD che dovrà rilasciare al dipendente stesso e indica, nel proprio modello 770, gli importi (ritenute e contributi) non versati per effetto del bonus Irpef erogato. D.7 I CONTRIBUENTI SENZA SOSTITUTO D'IMPOSTA POSSONO RICEVERE IL BONUS IRPEF PREVISTO DAL DECRETO RENZI? R.7 Sì. In tal caso, i soggetti titolari nel corso dell anno 2014 di redditi di lavoro dipendente e dei redditi assimilati indicati nell art. 1-bis dell art. 13 del TUIR, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta, ovvero i lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta al momento dell'erogazione del bonus (ad esempio, lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro è cessato prima del mese di maggio 2014), possono richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014 (730/2015), secondo modalità che saranno definite nelle istruzioni ai modelli dichiarativi stessi, e, conseguentemente, utilizzarlo in compensazione ai sensi dell articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero richiederlo a rimborso. D.8 COSA ACCADE SE IL BONUS IRPEF VIENE EROGATO DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA, MA POI EMERGE CHE NON ERA SPETTANTE? Riproduzione riservata Pag. 14

R.8 I sostituti d imposta riconoscono in via automatica il credito Irpef in base alle informazioni in loro possesso e sulla base di un reddito previsionale per il 2014. Pertanto, i contribuenti che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio, ad esempio perché titolari di un reddito complessivo superiore a euro 26.000 derivante da redditi diversi da quelli erogati dal sostituto d imposta, devono comunicarlo al sostituto d imposta, il quale potrà così recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è stata data la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto. Il contribuente che abbia comunque percepito dal sostituto d imposta un credito di cui al comma 1-bis dell art. 13 del TUIR in tutto o in parte non spettante è tenuto alla restituzione dello stesso in sede di dichiarazione dei redditi. D.9 IL BONUS IRPEF CONCORRE ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO? R.9 No. Per espressa previsione del comma 1-bis dell art. 13 del D.L. n. 66/2014, il credito non concorre alla formazione del reddito e, quindi, le somme incassate a tale titolo non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunale. Inoltre, non costituendo retribuzione imponibile per il dipendente, i crediti non incidono sul calcolo dell'irap dei soggetti eroganti. Riproduzione riservata Pag. 15

PRASSI DELLA SETTIMANA LE CIRCOLARI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Circolare n. 8/E del 28 Aprile 2014 L'Agenzia fornisce le istruzioni per applicare il bonus Irpef per lavoratori dipendenti e assimilati introdotto dal D.L. n. 66/2014. Il bonus Irpef per lavoratori dipendenti e assimilati sarà riconosciuto in busta paga, a partire da maggio, senza dover fare alcuna domanda. I contribuenti che hanno diritto al credito sono i soggetti che nel 2014 percepiscono redditi da lavoro dipendente (e alcuni redditi assimilati), al netto del reddito da abitazione principale, fino a 26 mila euro, purché l imposta lorda dell anno sia superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. Il credito complessivo di 640 euro, 80 euro mensili a partire da maggio, vale per i redditi fino a 24mila euro. Se il reddito supera i 24mila il bonus si riduce gradualmente fino a 26 mila. LE RISOLUZIONI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Risoluzione n. 44/E del 24 Aprile 2014 L'Agenzia istituisce i codici tributo per il versamento rateale della "exit tax". L articolo 166 del Tuir, infatti, stabilisce che il trasferimento all estero della residenza di imprese commerciali (società, enti e imprenditori individuali) costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell azienda o del complesso aziendale. A seguito del trasferimento, la differenza tra il valore normale ed il costo fiscalmente riconosciuto dei beni costituenti l azienda (la plusvalenza) è tassata in Italia con la c.d. "exit tax". Tale imposta, secondo quanto stabilito dal decreto Mef del 2 agosto 2013, può anche essere versata a rate (in quote costanti, con riferimento all esercizio in cui ha efficacia il trasferimento e nei nove successivi), maggiorate degli interessi nella misura prevista dall articolo 20 del Dlgs 241/1997. Riproduzione riservata Pag. 16

Risoluzione n. 45/E del 24 Aprile 2014 L'Agenzia ridenomina i codici tributo della TARES e della tariffa per il versamento, tramite modello F24, della tassa sui rifiuti TARI e della tariffa, ex articolo 1, commi 639 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Risoluzione n. 46/E del 24 Aprile 2014 L'Agenzia istituisce i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del tributo per i servizi indivisibili TASI, ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Risoluzione n. 47/E del 24 Aprile 2014 L'Agenzia istituisce i codici tributo per il versamento, tramite modello F24 EP, del tributo per i servizi indivisibili TASI, e ridenomina i codici tributo 365E, 368E, 366E, 367E, 369E e 370E per il versamento della tassa sui rifiuti TARI. I COMUNICATI STAMPA DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Comunicato stampa del 24 Aprile 2014 L'Agenzia informa che, con il provvedimento firmato il 24 aprile dal direttore dell Agenzia delle Entrate, viene stabilito che gli intermediari finanziari s o n o t e n u t i a comunicare i dati relativi ai trasferimenti da o verso l estero di denaro e altri mezzi di pagamento, anche se eseguiti attraverso movimentazione di conti, solo per importi pari o superiori a 15.000 euro, e non più a 10.000 euro, come stabiliva il precedente provvedimento del 28 luglio 2003. La comunicazione dovrà essere effettuata annualmente e t r a s m e s s a entro il termine per la presentazione della dichiarazione del sostituto d imposta. Entro il 31 dicembre 2014 sarà disponibile il tracciato record ed entro il 31 marzo 2015 il software di comunicazione. Comunicato stampa del 28 Aprile 2014 L'Agenzia comunica che è stato pubblicata la Circolare n. 8/E/2014, c o n t e n e n t e istruzioni sull'erogazione del bonus Irpef ai lavoratori dipendenti previsto dall'art. 1 del D.L. n. 66/2014. Comunicato stampa del 29 Aprile 2014 L'Agenzia rende noto che, per gli utenti iscritti a Sister, la piattaforma telematica dei servizi catastali Riproduzione riservata Pag. 17

e di pubblicità immobiliare, è stata attivata una n u o v a possibilità, cioè quella di ottenere le informazioni contenute nelle visure catastali, oltre che nel consueto formato pdf, anche in quello xml, che permette di effettuare successive lavorazioni. Il servizio ha lo stesso costo di quello per la visura in formato pdf. Riproduzione riservata Pag. 18

SCADENZARIO LO SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 05.05.2014 AL 20.05.2014 Martedì 6 Maggio 2014 Termine per chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione nell elenco degli enti della ricerca scientifica che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell Irpef Martedì 6 Maggio 2014 Termine per chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione nell elenco degli enti della ricerca sanitaria che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell Irpef Mercoledì 7 Maggio 2014 Per gli Enti del volontariato (ONLUS di cui all'art. 10 del D.lgs. N. 460/1997; Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'art. 7 della L. n. 383/2000; Associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 460/1997) interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'irpef per l'esercizio finanziario 2014, scade il termine per la presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco degli "enti del volontariato " tenuto dall'agenzia delle Entrate. Mercoledì 7 Maggio 2014 P e r l e Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale e interessate a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'irpef per l'esercizio finanziario 2014, scade il termine per la p resentazione della domanda di iscrizione n e l l ' e l e n c o d e l l e "associazioni sportive dilettantistiche " predisposto dal CONI e gestito dall'agenzia delle Entrate. Giovedì 15 Maggio 2014 Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti Riproduzione riservata Pag. 19

Giovedì 15 Maggio 2014 Registrazione delle operazioni effettuate nel mese so la re p r e cedente d a i soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati Giovedì 15 Maggio 2014 Ter mine per annotare, a n c h e c o n u n i c a registrazione, l ammontare dei corrispettivi e d i qualsiasi provento conseguito nell esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente d a l l e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro ed dalle associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991 Per i contribuenti IVA con obbligo di liquidazione mensile/trimestrale c h e h a n n o r i c e v u t o l e dichiarazioni d intento rilasciate da esportatori abituali e da intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, scade il termine per presentare la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d intento ricevute per le quali le operazioni effettuate senza applicazione di imposta sono confluite nella liquidazione con scadenza 16 maggio. Termine per il versamento dell'iva dovuta per il mese precedente per i contribuenti IVA mensili Termine per il versamento dell'iva dovuta per il secondo mese precedente per i contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall art. 1, comma 3, DPR 100/98 Termine per il versamento dell'iva dovuta per il 1 trimestre 2014 (maggiorata dell 1%) per i contribuenti Iva trimestrali Per i contribuenti Iva che hanno scelto il pagamento rateale del saldo Iva 2013 con versamento della 1 a rata entro il 17.03.2014, termine per il versamento della 3 a rata del saldo Iva 2013 risultante dalla dichiarazione annuale, con maggiorazione degli interessi dello 0,33% mensile Riproduzione riservata Pag. 20

Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente Termine per il versamento dell'addizionale regionale e comunale all'irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia o di collaborazione a progetto corrisposti nel mese precedente Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su rendite derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposte nel mese precedente Versamento ritenute previdenziali INPS operate dai datori di lavoro o committenti dei rapporti di collaborazione sulle retribuzioni/compensi corrisposti nel mese precedente T e r m i n e p e r i l versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 aprile 2014 (ravvedimento operoso breve) Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie ("Tobin tax") effettuate nel mese precedente (Aprile 2014) da parte degli intermediari finanziari e dei notai che intervengono nelle operazioni, nonché da parte dei contribuenti che pongono in essere tali operazioni senza l'intervento di intermediari né di notai. Riproduzione riservata Pag. 21

Per le imprese di assicurazione, versamento a titolo d i acconto del 40% dell'imposta sulle assicurazioni d o v u t a p e r l ' a n n o p r e c e d e n t e ( 2 0 1 3 ) provvisoriamente determinata, al netto di quella RC auto. Martedì 20 Maggio 2014 Scade il termine per chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione nell'elenco degli "enti del volontariato" Martedì 20 Maggio 2014 Scade il termine per chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione nell'elenco delle "associazioni sportive dilettantistiche" Riproduzione riservata Pag. 22