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DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Francesco Ciribì /Sky Italia S.r.l.

Presidente Vice Presidente Componente Componente Componente

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXX XXXXXXX / Sky Italia XXX

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DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Giuseppe Costa /Telecom Italia S.p.A.

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Alessandro Carbonara /Vodafone Omnitel B.V.

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

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DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXXXX Gonzales Rosales /H3G XXX

Il giorno 10 gennaio 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Determinazione n. 10/2015 DEFC Tit Del 12/06/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E WIND TELECOMUNICAZIONI X

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Guido Tavanti /H3G S.p.A.

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Tommaso Casalotti /Sky Italia S.r.l. e Fastweb S.p.A.

DETERMINAZIONE n. 15 del 20 aprile Oggetto: Definizione della controversia XXXXXXXX XXXXXXXXX /Vodafone Omnitel XX IL DIRIGENTE

Tit del 29/04/2016

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Vespignani Costruzioni XXX /Wind Telecomunicazioni XXX (ora Wind Tre XXX)

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Impresa Edile Edilmonte S.r.l. /H3G S.p.A.

Il giorno 21 dicembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Umberto Melani /Tiscali Italia S.p.A.//Telecom Italia S.p.A.

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXXXX XXXXXXXXXX /Telecom Italia XXX

Tit Del 20/7/2016. La Responsabile del Servizio

Il giorno 27/02/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente

Tit del 18/03/2015. La Responsabile del Servizio Corecom

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Parisi Giovanni S.a.s. /Fastweb S.p.A.

Il giorno si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente

Il giorno 2 novembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

DELIBERAZIONE n. 20 del 7 maggio XXXXXXXXX X X XXX / BT Italia XXX. Oggetto: Presenti:

Presidente Vice Presidente Componente Componente Componente

DETERMINAZIONE n. 13 del 20 aprile Oggetto: Definizione della controversia XXXXXXXX XXXXX /Sky Italia XXX IL DIRIGENTE

Il giorno 13 ottobre 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

Il giorno 10 marzo 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Enrico Buoni /Optima Italia S.p.A.

Il giorno 3 maggio 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

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Protocollo: vedi segnatura.xml

Il giorno 9 giugno 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

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Il giorno 18 ottobre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 21 dicembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

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Transcript:

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXXXXX XXXXXXXXX / Telecom Italia XXX Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO ZINGONI Presidente Vice Presidente Componente Componente Componente Assenti: Presiede: Sandro Vannini Segretario: Luciano Moretti Dirigente della struttura di assistenza al Comitato incaricata della redazione del presente atto Allegati N. 0

Il COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI VISTI: - la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"; - la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13; - il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche ; - il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante il Codice del consumo e successive modifiche e integrazioni; - la Delibera Agcom n. 179/03/CSP Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e successive modifiche e integrazioni; - la Delibera Agcom n. 173/07/CONS, All. A "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, il Regolamento); - la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori ; - la Delibera Agcom n. 276/13/CONS Approvazione delle Linee Guida relative all attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche ; - la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni, in particolare l art. 30, e il Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (ex art. 8 legge regionale Toscana 1 febbraio 2000, n. 10); - l Accordo quadro tra l Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008; - la Convenzione per l esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale 2 /6

per le comunicazioni della Toscana in data 16 dicembre 2009, e in particolare l art. 4, comma 1, lett. e); - l istanza n. 12 del 5 gennaio 2012 con cui il Sig. XXXXXXXX XXXXXXXXX chiedeva l intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società Telecom Italia XXX (di seguito, per brevità, Telecom Italia) ai sensi dell art. 14 del Regolamento; - la nota del 9 gennaio 2012 con cui questo Ufficio ha comunicato alle parti, ai sensi dell articolo 15 del summenzionato Regolamento, l avvio di un procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia e la successiva nota del 20 aprile 2012 con cui ha invitato le parti stesse a presentarsi all udienza per la discussione della controversia in data 9 maggio 2012; UDITE entrambe le parti nella suindicata udienza; ESAMINATO pertanto il relativo verbale d udienza; ESAMINATI gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue: 1. Oggetto della controversia e risultanze istruttorie. Il Sig. XXXXXXXXX, intestatario delle utenze di telefonia fissa e mobile di tipo business n. XXX XXXXXXX, n. XXX XXXXXXX e n. XXX XXXXXX, lamenta, in relazione alle utenze mobili, una fatturazione, da parte dell operatore Telecom Italia, di importi di molto superiori rispetto a quelli attesi, prospettati dal promotore commerciale. In particolare, dagli atti del procedimento è emerso che: in data 8 febbraio 2011 la parte istante sottoscriveva con il gestore Telecom Italia un contratto di telefonia fissa e mobile che prevedeva, in relazione all utenza fissa, la migrazione della stessa in Telecom Italia da altro operatore ed in relazione alle due utenze mobili, già contrattualizzate con detto operatore, l attivazione del profilo tariffario TIM Flex X3 con opzione TimXTutti Italy Business, nonché il noleggio di due terminali telefonici. Riferisce l istante che la migrazione della linea fissa di cui sopra non si compiva in quanto il contratto presentava un errore nella compilazione e che, in conseguenza di ciò, informava il call center di Telecom Italia di non esservi più interessato; per quanto concerne le due linee mobili, in data 21 febbraio 2011 l operatore attivava il profilo e l opzione di cui sopra. Il Sig. XXXXXXXXX riceveva, in relazione alle linee mobili, la prima fattura n. 7X01372403 del 14 aprile 2011 di euro 223,24, che non veniva pagata; l istante, con missiva inviata via fax in data 25 maggio 2011, contestava la fatturazione ricevuta sostenendo che il piano tariffario secondo cui erano stati calcolati gli addebiti risultava diverso e notevolmente più oneroso di quello prospettatogli dal promotore; chiedeva pertanto l annullamento dei vigenti profili tariffari ed il ripristino delle precedenti condizioni economiche, nonché lo storno della fattura emessa e di quelle in emissione. Le successive fatture ricevute rimanevano anch esse totalmente impagate. 3 /6

L istante inoltrava poi ulteriore reclamo a mezzo fax in data 27 luglio 2011, per il tramite dell associazione Federconsumatori Toscana, con il quale, nel richiamare la vicenda occorsa, chiedeva che il relativo contratto venisse annullato per inadempienza, in quanto legato al passaggio della linea fissa che non è mai avvenuto ; chiedeva inoltre lo storno di tutta la fatturazione al riguardo emessa. In data 16 novembre 2011, l istante esperiva tentativo obbligatorio di conciliazione con procedura paritetica, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso. Con l istanza di definizione della controversia il Sig XXXXXXXX ha chiesto: 1) lo storno di tutta la fatturazione emessa in relazione alle utenze mobili n. XXX XXXXXXX e n. XXX XXXXXXX; 2) un congruo indennizzo da quantificarsi in sede di definizione ; 3) il rimborso delle spese di procedura. In data 8 febbraio 2012, Telecom Italia ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all art. 16, comma 2, del Regolamento, una propria memoria difensiva con documentazione in allegato, con la quale ha contestato, in via preliminare, l inammissibilità della domanda di indennizzo in quanto avente natura risarcitoria, nonché la genericità dell istanza; nel merito, con riferimento al contratto relativo all utenza fissa ed alla sua mancata migrazione in Telecom Italia, il gestore ha precisato che la relativa richiesta era stata regolarmente avviata fino a quando non c è stato il rifiuto da parte del cliente, che avrebbe, quindi, impedito il compimento della migrazione. Per quanto concerne le due utenze mobili, ha ribadito quanto rappresentato nell allegata missiva datata 11 luglio 2011, indirizzata all utente, ove, nel rigettare le richieste di cui al reclamo del 25 maggio 2011, evidenziava la corretta esecuzione di quanto contrattualizzato mediante modulistica regolarmente compilata e firmata. Il gestore, infine, ha evidenziato che il Sig. XXXXXXXXX risulta debitore nei confronti di Telecom Italia della complessiva somma di euro 1.452,29 a causa del mancato pagamento della fatturazione relativa alle utenze mobili. 2. Valutazioni in ordine al caso in esame. Premesso che, se pure il formulario GU14 contiene tra i numeri telefonici interessati alla vicenda anche la numerazione fissa n. XXX XXXXXXX, l oggetto della presente disamina si limita necessariamente alla questione riguardante le utenze mobili in quanto l istante non ha espresso interesse alcuno né formulato domande relativamente a detta utenza fissa, occorre stabilire se, come sostiene l istante, la fatturazione di detti servizi mobili sia avvenuta secondo condizioni economiche diverse e più onerose di quelle pattuite con il promotore commerciale in sede di proposta contrattuale o se, come sostiene l operatore telefonico, quanto addebitato per tali servizi sia invece legittimo. Al riguardo, dalla documentazione presente in atti risulta che l utente, in data 8 febbraio 2011, abbia accettato e regolarmente sottoscritto la proposta contrattuale de qua; non risulta che tale contratto sia mai stato disconosciuto, né in tutto, né in parte. Non vi sono pertanto motivi per non ritenere valide ed efficaci le condizioni 4 /6

economiche ivi descritte che, come risulta dalla fatturazione in atti, sono state puntualmente applicate da Telecom Italia. Inoltre, si deve evidenziare la circostanza, evinta dalla presenza di traffico in fatturazione, che l istante ha continuato per tutto il periodo in esame ad utilizzare il servizio per entrambe le utenze mobili de quibus, omettendo integralmente il pagamento della relativa fatturazione, laddove invece avrebbe dovuto pagare entro la scadenza, per differenza, almeno gli importi che riteneva legittimi. Pertanto, a fronte della corretta e lineare condotta di Telecom Italia nell eseguire il contratto, non è, di converso, ravvisabile in capo al Sig. XXXXXXXXX un comportamento conforme al principio di buona fede e diligenza che deve informare qualsivoglia rapporto contrattuale. Al riguardo, secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il principio di buona fede nell esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà (derivante soprattutto dall art. 2 Cost.) che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell altra a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali quanto dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell interesse della controparte nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico» (ex plurimis, Cass., n. 5240/2004; Cass., n. 14605/2004; Cass. n. 236/2012). Esso opera, quindi, come un criterio di reciprocità che, nel quadro dei valori sanciti dalla Carta Costituzionale, costituisce specificazione degli "inderogabili doveri di solidarietà sociale" tutelati dall'art. 2 della Costituzione: la sua rilevanza si esplica nell'imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge (sul punto, cfr.: Cass. n. 18947/2005). Per tutto quanto sopra, si ritiene che gli addebiti contestati per le utenze mobili in questione siano stati legittimamente fatturati da Telecom Italia e che, pertanto, l stanza del Sig. XXXXXXXXX sia infondata. CONSIDERATO tutto quanto sopra esposto; VISTI la relazione istruttoria redatta dal responsabile del procedimento, Dott.ssa Elisabetta Gonnelli, e lo schema di decisione predisposto dal dirigente Dott. Luciano Moretti, ex art. 19, comma 1, del Regolamento; UDITA l illustrazione del Dirigente, Dott. Luciano Moretti, svolta su proposta del Presidente nella seduta del 20 gennaio 2014; Con voti unanimi D E L I B E R A il rigetto dell istanza avanzata in data 5 gennaio 2012 dal Sig. XXXXXXXX XXXXXXXXX nei confronti di Telecom Italia XXX, con la compensazione delle spese procedurali. 5 /6

E fatta salva la possibilità per la società istante di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell eventuale maggior danno subito, come previsto dall art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A. Ai sensi dell art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell Autorità ai sensi dell art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003. La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti. Ai sensi dell articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso. Il Segretario Luciano Moretti Il Presidente Sandro Vannini 6 /6