i Schema di decreto Emendamento Illustrazione EMENDAMENTI proposti dall'ufficio Politiche per le Disabilità CGIL (Nina Daita) SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E DEGLI ADEMPIMENTI A CARICO DI CITTADINI E IMPRESE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO E PARI OPPORTUNITA, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183. ART. 1 (Collocamento mirato) Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità sulla base dei seguenti principi: a promozione di una rete integrata con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, nonché con l INAIL, in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, per l accompagnamento e il supporto della persona con disabilità presa in carico al fine di favorirne l inserimento lavorativo; Nella premessa si prevedono 180 giorni dalla di entrata in vigore del presento Decreto per elaborare linee guida in materia di collocamento mirato per le persone con disabilità. Auspichiamo il necessario coinvolgimento delle organizzazioni sindacali nelle elaborazione di dette linee, per un definizione unitaria di sintesi di migliori strategie ull'inserimento mirato.
Il comma attribuisce un ruolo marginale con quell uso dell INAIL, ruolo questo in contrasto con quanto definito dalla recente Legge di Stabilità ma anche con le esperienze già messe in atto (in fase sperimentale) dall Istituto Assicuratore in tema di sostegno al rientro al lavoro del lavoratore infortunato o tecnopatico a prescindere dal mlivello di danno riconosciuto. Tutto il comma propone una interpretazione limitativa nel momento in cui si parla di inserimento lavorativo mentre nel caso dei lavoratori con inabilità da lavoro la scelta che deve essere compiuta è quella della creazione delle condizioni per un mantenimento del lavoratore nella mansione o quanto meno nell assetto lavorativo con l accento che va dunque posto sul riadattamento e sulla riabilitazione e non sul reinserimento e questo in accordo con quanto stabilito anche dalla Strategia europea 2007-20012 uin tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. ART.1 - comma e promozione dell istituzione di un responsabile dell inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro, con compiti di predisposizione di progetti personalizzati per le persone con disabilità e di risoluzione dei problemi legati alle condizioni di lavoro dei lavoratori con disabilità, in raccordo con l INAIL per le persone con disabilità da lavoro; Il comma e art.1 è sostituito da: Promozione dell'istituzione all'interno dei luoghi di lavoro di un osservatorio per i lavoratori con disabilità che, in stretto raccordo con le rappresentanze sindacali aziendali, si occupi, con progetti personalizzati, dei singoli lavoratori con disabilità, utilizzando appropriate competenze, per seguirli nella fase di avviamento e durante il percorso lavorativo, conciliandone altresì i tempi di cura e lavoro. L emendamento è in linea con il Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, adottato con D.P.R del 4 ottobre 2013, ed è la vera risposta alle esigenze di tutti i lavoratori con disabilità che molto spesso dopo l assunzione vengono relegati ai margini dell attività aziendale. Per l integrazione dei lavoratori con disabilità nel Programma di azione è indicata una unità tecnica, un osservatorio che, in stretto raccordo con le rappresentanze sindacali aziendali, si occupi, con progetti personalizzati, dei singoli lavoratori con disabilità, di affrontare e risolvere problemi legati alle condizioni di lavoro dei lavoratori con disabilità utilizzando appropriate competenze.). Il sistema indicato nel Programma d azione è la risposta anche alle esigenze dei lavoratori affetti da patologie oncologiche, sclerosi multipla o patologie similari che, con l'individualizzazione dell'intervento, potrebbero farsi applicare, sulla base della gravità della patologia, un trattamento diversificato per la conciliazione dei tempi di cura e di lavoro.
ART. 4 (Modifica dell articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68) 1.All articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68 dopo il comma 3 è inserito il seguente: 3-bis. I lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva di cui all articolo 3 nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento.. Dopo le parole intellettiva e psichica sostituire con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento. con superiore al 45% certificata dalle competenti autorità L emendamento si rende indispensabile in quanto la formulazione del comma può dare luogo ad equivoci e a valutazioni arbitrarie. Si precisa pertanto che la disabilità intellettiva e psichica debba essere certificata dalle autorità competenti. ART.5 comma 1 b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: 3-bis. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille possono auto certificare l esonero dall obbligo di cui all articolo 3 per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all articolo 13 un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. Il comma 1 b è sostituito dal seguente: I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano rilevanti faticosità della prestazione lavorativa richiesta, pericolosità connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l'attività stessa, possono richiedere al competente servizio territoriale l'esonero dall obbligo di cui all articolo 3 per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all articolo 13 un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto, e la Conferenza unificata, sono individuate le mansioni che, in relazione all'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non
economici, non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta. Il predetto decreto determina altresí la misura della eventuale riduzione (art.5 comma 1 Legge 68/1999). La scrittura di questo comma appare in contrasto con i commi precedenti in cui viene, al contrario, posta una particolare attenzione alle diverse tipologie di handicap. Nel momento in cui si lega l esonero dall obbligo di assunzione alle condizioni dir ischio e pericolosità dell attività lavorativa (noto che il tasso premiale INAIL è stato definito sulla base del tasso infortunistico soprattutto di quel determinato settore e/o mansione) si torna ad una visione che fa perno su quello che potremmo definire la disabilità visibile. Ma soprattutto tale possibilità risulta in assoluto contrasto con quanto indicato nei precedenti articoli ed in particolare con il comma 3 dell articolo 1. I motivi di esclusione dovrebbero essere definiti da un intreccio fra tipologia della disabilità, competenze del disabile e condizioni di lavoro, solo in questo modo si può pervenire ad una tutela reale di tutte le diverse tipologie come indicato nell articolo 1. Naturalmente appare difficile comprendere se il dettato di questo articolo si traduce in un esonero totale dell azienda o se invece si tratta di una esclusione dei lavoratori con tasso premiale superiore al 60 per mille dal computo dei dipendenti al fine della determinazione del numero di assunzioni. Inoltre, siamo del tutto contrari all'autocertificazione, e riteniamo necessaria un'autorizzazione dei servizi competenti. Ci sembra doveroso, a questo punto una definizione definitiva delle mansioni del pubblico impiego (art. 5 comma 1 Legge 68/1999) Infine, la sentenza del 4 luglio 2013 della Corte di Giustizia UE (Causa C-312/11) ha condannato l Italia per non aver imposto a tutti i datori di lavoro di prevedere, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, soluzioni ragionevoli applicabili a tutti i disabili, venendo meno all obbligo di recepire correttamente e completamente l articolo 5 della Direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. ART.6 a) il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. Ai fini dell adempimento dell obbligo previsto dall articolo 3, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o mediante la stipula delle convenzioni di cui all articolo 11. La richiesta nominativa può essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone con disabilità iscritte nell elenco di cui all articolo 8 che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, sulla base delle qualifiche e secondo le modalità concordate dagli uffici con il datore di lavoro. ; Il suddetto comma è soppresso
Il comma così come formulato è contro lo spirito e la ratio della legge 68/99 dal momento che svuoterebbe di significato e valore la chiamata numerica, rendendo arbitrario il collocamento delle persone con disabilità e penalizzando quelle con disabilità grave. ART:9 comma 1 1. All articolo 12-bis, comma 5, lettera b), della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: anche in deroga a quanto previsto dall articolo 7, comma 1, lettera c); sono soppresse; b) le parole: con diritto di prelazione nell assegnazione delle risorse sono soppresse. L'articolo 9 è soppresso La soppressione dell art. 9 è conseguente alla soppressione del comma 1, lettera a), dell art. 6. ART: 10 Comma 1 ter 1-ter. L'incentivo di cui ai commi 1 e 1-bis è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione dell incentivo è trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all'inps che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l'accesso all incentivo. A seguito della comunicazione, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto dell incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all'incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, il richiedente ha l'onere di comunicare all'inps, attraverso l utilizzo della predetta procedura telematica, l'avvenuta stipula del contratto che dà titolo all'incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall'inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto che dà titolo all'incentivo e, in caso di insufficienza delle risorse a disposizione determinate ai sensi del decreto di cui al comma 5, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'inps non prende in considerazione ulteriori domande fornendo immediata
comunicazione anche attraverso il proprio sito internet istituzionale. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni trimestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L INPS provvede all attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. ; f) il comma 5 è sostituito dal seguente: Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, è definito l ammontare delle risorse del Fondo di cui al comma 4 che vengono trasferite all INPS a decorrere dal 2016 e rese disponibili per la corresponsione dell incentivo al datore di lavoro di cui ai commi 1 e 1-bis. Con il medesimo decreto è stabilito l ammontare delle risorse attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le finalità di cui al secondo periodo del comma 4. Il decreto di cui al presente comma è aggiornato annualmente al fine di attribuire le risorse che affluiscono al Fondo di cui al comma 4 per il versamento dei contributi di cui all articolo 5, comma 3-bis. ; Al comma 1 ter, prima del primo periodo va inserito il seguente: Il Fondo nazionale per l'occupazione dei disabili deve essere ripartito per Regione, alla stessa compete la gestione del Fondo per l'occupazione dei disabili. Relativamente agli incentivi per le assunzioni, le Regioni ricorrono alle sedi INPS territoriali sulla base dei fondi disponibili, per l'erogazione degli stessi per i datori di lavoro destinatari Riteniamo che il Fondo debba essere ripartito alle Regioni. Le Regioni hanno sino ad ora svolto un ruolo di mediazione e rapporto con il territorio, in raccordo con gli uffici competenti. È importante sottolineare che nella distribuzione del Fondo nazionale per l'occupazione dei disabili, a livello regionale siano considerate alcune variabili: il sistema produttivo regionale, il numero degli iscritti al collocamento, il disomogeneo funzionamento dei servizi pubblici di inserimento lavorativo ecc., al fine di identificare e rimuovere le barriere che le persone con disabilità affrontano nell'esercizio dei propri diritti. Quindi, la competenza della gestione del Fondo per i disabili va assolutamente affidata alle Regioni, si può pensare ad un coinvolgimento delle sedi INPS territoriali per un migliore efficienza nell'erogazione dei fondi per i datori di lavoro destinatari. ART: 10 comma 1 lettera c) al comma 3 le parole hanno proceduto all assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili con le modalità di cui al comma 2 sono sostituite dalle seguenti: procedono all assunzione di lavoratori disabili e ne fanno domanda con le modalità di cui al comma 1-ter ; Alla fine del periodo procedono all assunzione di lavoratori disabili e ne fanno domanda con le modalità di cui al comma 1-ter ; va aggiunto,
in costanza di continuità del rapporto di lavoro La precisazione si rende necessaria per consentire che gli incentivi vengano concessi solo contro garanzia della continuità del rapporto di lavoro e per evitare quindi atteggiamenti opportunistici da parte dei datori di lavoro.