COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO. dott.ssa S. Lombardi
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1 COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO dott.ssa S. Lombardi
2 COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO NORMATIVA: L. n 68 del 12 marzo 1999 recante il titolo Norme per il diritto al lavoro dei disabili ; entrata in vigore il 18 gennaio 2000; Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili ; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000 Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68 Legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS
3 Legge n.68 del 12 marzo 1999 CARATTERISTICHE LEGISLATIVE - Legge finalizzata ad un inserimento lavorativo mirato e non solamente amministrativo; - Obiettivo primario la promozione dell inserimento e dell integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato; - Attenzione all integrazione sociale e la valorizzazione della persona disabile; - Mantenimento della riserva obbligatoria (cui sono soggetti i datori di lavoro pubblici e privati che occupano da 15 dipendenti in su) ma modificazione della sua entità e delle sue modalità applicative. Si abbandona il criterio di casualità nella gestione dell incrocio di domande e offerte e si prendono in considerazione le esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori. Si passa al vero accompagnamento professionale del soggetto svantaggiato e dell impresa che lo accoglie.
4 PER LE IMPRESE: Riconoscimento di un loro ruolo attivo, possono ricorrere alla chiamata nominativa (facoltà di scelta); Abolizione della rigidità dell assunzione per categorie; Interventi di sostegno economico (assegnazione di agevolazioni) Possibilità, tramite convenzione di programma, di definire una strategia occupazionale PER I LAVORATORI: Centralità sulla persona Possibilità per il lavoratore di diventare soggetto di diritti: 1. diritto al lavoro 2. diritto ai percorsi individualizzati e mirati, alle qualificazioni o riqualificazioni professionali
5 I SERVIZI PER L IMPIEGO -Devono attivare delle politiche mirate a favorire la spendibilità del lavoratore diversamente abile; -Realizzare programmi di collocamento mirato; -Fungere da collegamento tra lavoratori ed imprese; -Provvedere, in raccordo con i servizi sociali, sanitari del territorio e secondo le loro competenze alla programmazione, all'attuazione, degli interventi -Svolgere attività di colloquio per individuare per ogni lavoratore disabile da inserire al lavoro una relazione scheda psico-socio- attitudinale; -Attivare un servizio di incontro domanda/offerta con attività di orientamento del lavoratore per potenziarne l inseribilità
6 Lo strumento delle CONVENZIONI -Convenzione di programma (art. 11, co.1) Individuare e concordare modalità di inserimento lavorativo riferita al complesso dell azienda, così da soddisfare gli obiettivi occupazionali della legge (convenzione di programma); Sono l ambito in cui si definisce una strategia concordata tra i Servizi per l Impiego e i singoli datori di lavoro per occupare lavoratori disabili presso le stesse aziende, strategia che deve rispondere anche ai bisogni dei lavoratori. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge. -Convenzione di integrazione lavorativa (art. 11, co.4) Individuare e concordare percorsi mirati e personalizzati d integrazione lavorativa (convenzione di integrazione lavorativa); Viene individuano il percorso per il singolo lavoratore. Vengono stipulate con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario o che abbiano una disabilità di natura psichica -Convenzione di inserimento lavorativo (art. 12, co. 1) Individuare e concordare modalità con cui effettuare un inserimento temporaneo presso una cooperativa sociale e/o un disabile libero professionista (convenzione di inserimento lavorativo). non ripetibili per lo stesso soggetto. La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti: a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro; b) copertura dell'aliquota d'obbligo; c) impiego del disabile presso la cooperativa sociale ovvero presso il libero professionista, con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi per tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti
7 Soggetti iscrivibili al collocamento obbligatorio - le persone disabili che risultano disoccupate che hanno compiuto i 15 anni e che non hanno ancora raggiunto l età pensionabile prevista - le categorie indicate nell art. 18, co. 2, della stessa legge, alle condizioni ivi previste (orfani e coniugi superstiti di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di Servizio, coniuge e figli di grandi invalidi per causa di guerra, di Servizio e di lavoro, profughi italiani rimpatriati, vittime del terrorismo e della criminalità organizzata). persone affette da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, portatori di handicap intellettivo, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%; persone invalide del lavoro con invalidità superiore al 33%; persone non vedenti; persone sordomute; persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e di servizio; vedove, orfani dei deceduti per causa di lavoro, di guerra, di servizio, coniugi e figli di grandi invalidi per cause di lavoro, guerra, servizio e profughi italiani rimpatriati (art.18, c.2 della L.68/99); Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
8 COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO QUOTE DI RISERVA: Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l obbligo di assunzione si applica solo in caso di nuove assunzioni. Sono tenuti all assunzione del lavoratore disabile previsto, se effettuano una nuova assunzione aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in Servizio alla data di entrata in vigore della L. n. 68/99 ed entro i 12 mesi successivi, a partire dalla data di quest ultima. Qualora, però, lo stesso datore di lavoro dovesse effettuare una seconda nuova assunzione, è tenuto ad adempiere immediatamente all obbligo di assunzione, con le modalità previste (entro 60 gg. dall insorgenza dell obbligo, tramite l invio del prospetto informativo, che equivale a richiesta di avviamento). Non sono da considerarsi nuove assunzioni quelle effettuate per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro e quelle dei lavoratori che sono cessati dal Servizio, qualora siano sostituiti entro 60 gg. dalla cessazione, nonché le assunzioni effettuate ai sensi della L. 68/99.
9 OBBLIGHI PER LE AZIENDE I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette in seguente misura: a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti (possibilità di assunzione nominativa per il 60% del totale delle assunzioni); b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti (possibilità di assunzione) nominativa per il 50% delle assunzioni totali); c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti (possibilità di assunzione nominativa per tutte le assunzioni). Le aziende che superano i 15 dipendenti e che sono soggette all obbligo di assunzione di persone disabili, ogni anno, entro il 31 gennaio (per documentazione cartacea) o entro il 28 febbraio (per via telematica), devono consegnare al Servizio collocamento obbligatorio provinciale un prospetto informativo che fotografa la situazione del personale dipendente complessivo, numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva nonché i posti di lavoro e mansioni disponibili per lavoratori disabili.
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