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1 CONVENZIONE QUADRO PER LA SPERIMENTAZIONE DI UN MODELLO FINALIZZATO ALL INTEGRAZIONE NEL MERCATO DEL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI CHE PRESENTINO PARTICOLARI DIFFICOLTA D INSERIMENTO NEL CICLO LAVORATIVO ORDINARIO AI SENSI DEL D. LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276 PREMESSO CHE l art. 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 prevede che i servizi competenti possano stipulare, sentito l organismo di cui all art. 6, comma 3 del D.Lgs 23 dicembre 1997, n. 469, così come modificato dall art. 6 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative e con i loro consorzi, apposite convenzioni validate dalle Regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al D.Lgs 23 dicembre 1997, n. 469, finalizzate all integrazione lavorativa di persone disabili e persone svantaggiate (ai sensi della L.R n 13 art. 10 comma 2) presso le cooperative sociali di tipo B, nei confronti delle quali le imprese si impegnano ad affidare nuove commesse di lavoro; CONSIDERATO CHE le parti firmatarie con la presente convenzione intendono favorire l inserimento lavorativo delle persone disabili e svantaggiate che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, valorizzando nel contempo la funzione formativa e di inserimento al lavoro delle cooperative sociali di tipo B; ACQUISITO Il parere favorevole del Sottocomitato categorie protette in data 26 gennaio 2005 e della Commissione Provinciale per le Politiche del Lavoro in data 26 gennaio 2005: La PROVINCIA DI BERGAMO rappresentata da. UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DI BERGAMO rappresentata da... APINDUSTRIA di BERGAMO rappresentata da ACEB DI BERGAMO rappresentato da.... UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI DI BERGAMO rappresentata da ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DI BERGAMO rappresentata da. CNA DI BERGAMO rappresentata da.... ASCOM DI BERGAMO rappresentata da. CONFESERCENTI DI BERGAMO rappresentata da.. CGIL DI BERGAMO rappresentata da.. CISL DI BERGAMO rappresentata da.. UIL DI BERGAMO rappresentata da. UGL DI BERGAMO rappresentata da... CONFCOOPERATIVE UNIONE PROVINCIALE DI BERGAMO rappresentata da.. LEGA COOPERATIVE DI BERGAMO rappresentata da TRA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE 1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione quadro. 2. Sono ammesse a sottoscrivere convenzioni ai sensi della presente convenzione quadro: a. le cooperative sociali di tipo B che siano iscritte all albo delle Società cooperative previsto nell art dell ultimo comma del Codice Civile e all Albo regionale di cui alla L.R. 18 novermbre 2003 n 21 e successive modificazioni, nonché ad una Associazione di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali firmataria della presente convenzione quadro; b. i datori di lavoro che siano aderenti alle Associazioni datoriali firmatarie del presente accordo, che abbiano dato adempimento agli obblighi di assunzione dei lavoratori

2 disabili ai fini della copertura della quota d obbligo a loro carico determinata ai sensi dell art. 3 della L. 68/99. Costituisce adempimento degli obblighi di assunzione anche l utilizzo degli istituti previsti dagli artt. 5, 11 e 12 della L. 68/99. L attestazione del possesso dei requisiti suddetti è ad onere e carico rispettivamente delle cooperative sociali e dei datori di lavoro che stipulano la convenzione. L adesione alle associazioni firmatarie sarà comprovata da apposita dichiarazione rilasciata dall associazione di appartenenza. Costituisce parte integrante del presente accordo (allegato B) l elenco delle cooperative sociali di tipo B in possesso dei requisiti di cui sopra con l indicazione del settore nell ambito del quale esplicano la propria attività. L aggiornamento del suddetto elenco sarà costantemente curato dalle associazioni delle cooperative firmatarie del presente accordo. Gli aggiornamenti saranno tempestivamente inviati alle parti firmatarie e resi disponibili sul sito internet ufficiale della Provincia. 3. I datori di lavoro in possesso dei requisiti richiesti, che intendono avvalersi di quanto previsto dalla presente convenzione quadro, stipulano con la Provincia di Bergamo-Ufficio Collocamento mirato disabili e la cooperativa sociale di tipo B una convenzione in conformità all allegato modello (Allegato A), che costituisce parte integrante del presente atto. 4. Il datore di lavoro committente, per la durata della commessa, ai sensi del comma 3 dell art. 14 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, potrà computare i lavoratori disabili inseriti nella cooperativa sociale in esecuzione della convenzione, per la copertura di un numero di posti così come determinati dal coefficiente di calcolo di seguito esplicitato, sempre che la restante quota dell obbligo venga assolta attraverso la piena copertura ai sensi degli artt. 3, 5, 11 e 12 della Legge n La convenzione ha per oggetto effettivi nuovi inserimenti di disabili in cooperativa assunti con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato non inferiore ai 12 mesi. La convenzione ha inoltre per oggetto l ampliamento o la proroga dei contratti in essere fermo restando che i lavoratori disabili interessati presentino i requisiti di cui al punto Le commesse di lavoro oggetto della presente convenzione dovranno essere nuove, comunque non già affidate alla cooperativa o ad altre cooperative di tipo B nei 12 mesi precedenti la stipula della convenzione. 7. Ai sensi dell art. 14, co. 2, let. b) del D.Lgs. n. 276/03 e dell art. 6, co. 1 della L.68/99, l Ufficio Collocamento Mirato Disabili sentite le Parti - provvederà ad individuare i lavoratori disabili da inserire nelle cooperative sociali di tipo B tra i soggetti in possesso dei requisiti e delle caratteristiche così come definiti sulla base dei criteri individuati dal Comitato Tecnico Provinciale di seguito elencati in ordine di priorità, tenuto conto della compatibilità tra attività svolta dalla cooperativa, profilo del lavoratore, luogo di lavoro e residenza dal disabile: - disabili psichico intellettivi, - disabili con invalidità fisica e/o sensoriale superiore all 89%; - disabili con invalidità fisica e/o sensoriale compresa tra il 67% e il 79%; - disabili ultra quarantacinquenni; - disabili disoccupati da minimo 24 mesi; - disabili ritenuti di difficile inserimento su valutazione del Comitato tecnico provinciale. 8. L affidamento della commessa sarà regolata tra le parti con separato atto scritto, da firmare prima dell inserimento del disabile, nel quale saranno stabiliti in modo vincolante per le parti contraenti: a. Durata della commessa (non inferiore ad un anno) e fasi di esecuzione della stessa; b. Modalità ed entità delle fatturazioni; c. Tempi massimi di pagamento; d. La forma di tutela economica nei confronti del disabile in caso di inadempimento del contratto da parte di uno dei contraenti; e. I valori numerici assoluti utili per la determinazione del coefficiente di calcolo corrispondente al numero di coperture: VUC (Valore Unitario Commessa); CP (Costo di Produzione); CL (Costo annuo del Lavoratore disabile).

3 Il datore di lavoro committente trasmetterà copia autentica dell atto di affidamento all Ufficio Collocamento Mirato della Provincia di Bergamo. 9. La convenzione avrà durata pari al contratto di affidamento della commessa e comunque non inferiore a 1 anno. 10. Con la stipula della convenzione ex art. 14 del D.Lgs 276/03 il privato datore di lavoro potrà rideterminare con l Ufficio Collocamento Mirato Disabili le modalità di adempimento della quota d obbligo. 11. Qualora entro 30 giorni dalla stipula della convenzione tra le parti non si sia provveduto alla stipula del contratto di affidamento della commessa e/o la cooperativa sociale non abbia provveduto all assunzione del/i disabile/i in possesso dei requisiti e delle caratteristiche come sopra individuate, l Ufficio potrà comunque dichiarare decaduta la convenzione ad ogni effetto. 12. Qualora il rapporto di lavoro con il disabile inserito ai sensi della convenzione venga a cessare in corso di commessa, le Parti (Ufficio di Collocamento Mirato, Imprese e cooperative sociali) avranno 60 giorni di tempo per provvedere alla sua sostituzione. Trascorso tale termine, l Ufficio potrà dichiarare decaduta la convenzione ad ogni effetto. 13. Ai fini di quanto previsto dall art. 14, co. 3 del D.Lgs. n. 276/03 il coefficiente di calcolo, utile a determinare il numero delle coperture corrispondenti, viene sviluppato nel seguente modo: VUC - CP C = CL C= numero delle coperture; VUC= Valore Unitario Commessa al netto dell IVA CP = Costo di Produzione (al netto del costo del lavoro del/i soggetto/i disabile/i) CL = Costo annuo del Lavoratore disabile Ai fini della valutazione del fattore CL (Costo del Lavoro del soggetto disabile), in relazione all inquadramento, si farà riferimento ai contratti collettivi di categoria applicati dalla Cooperativa Sociale. Il costo annuo del lavoratore disabile è calcolato, ai sensi della L. 381/90, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. Ai fini della valutazione del fattore CP (Costo Produzione) si farà riferimento a quanto indicato nel contratto di affidamento della commessa. 14. Le convenzioni stipulate ai sensi del presente accordo daranno di norma esecuzione ad una sola commessa. 15. Per la determinazione del numero massimo di posti in quota di riserva deducibili in convenzione ex art. 14 della L. 276/2003, in via sperimentale saranno applicati i seguenti limiti: non più di 1 disabile se il datore di lavoro committente occupa fino a 50 dipendenti e non più del 20% della quota di riserva se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti. 16. L ufficio Collocamento Mirato Disabili riferirà, con cadenza periodica, sullo stato di attuazione della sperimentazione avviata col presente accordo al Sottocomitato Categorie Protette e alla Commissione Provinciale per le Politiche del Lavoro con riferimento anche all esito occupazionale dei disabili al termine del periodo di sperimentazione. 17. La presente convenzione ha durata di anni uno, salvo rinnovo. Le parti firmatarie si impegnano a riformulare il presente accordo, qualora le disposizioni contenute nell art. 14 del D.Lgs. 276/03 subiscano modificazioni a seguito di provvedimenti integrativi, così come previsto dal comma 12 dell art. 86 del citato decreto. Le parti potranno altresì convenire in merito a proposte di modifica avanzate da una o più parti firmatarie. In particolare, allo scopo di favorire l inserimento occupazionale delle persone appartenenti alle categorie di lavoratori svantaggiati, le Parti Sociali firmatarie si impegnano, al termine della

4 sperimentazione del presente accordo, ad affinare strategie e modalità per incentivare fattivamente l occupazione di tali fasce. Le parti si impegnano inoltre, durante l applicazione del presente accordo, ad individuare forme e strumenti per l effettivo inserimento del disabile nel mercato del lavoro non protetto. 18. Le Parti firmatarie attiveranno iniziative, anche congiunte, per promuovere la conoscenza della presente convenzione quadro e delle sue opportunità verso il sistema delle Imprese, delle Cooperative sociali, dei Servizi di sostegno alla disabilità e dei soggetti disabili. 19. La Convenzione Quadro sarà trasmessa, a cura della Provincia di Bergamo, alla Regione Lombardia per la validazione Bergamo, 26 gennaio 2005 Letto, confermato e sottoscritto LA PROVINCIA DI BERGAMO UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DI BERGAMO... APINDUSTRIA DI BERGAMO UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI DI BERGAMO... ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DI BERGAMO CNA DI BERGAMO.. ACEB DI BERGAMO... ASCOM DI BERGAMO CONFESERCENTI DI BERGAMO... CGIL DI BERGAMO.... CISL DI BERGAMO.. UIL DI BERGAMO.. UGL DI BERGAMO CONFCOOPERATIVE UNIONE PROVINCIALE DI BERGAMO.. LEGA COOPERATIVE DI BERGAMO. Allegati: - All. A) schema di convenzione; - All. B) elenco delle Cooperative di tipo B in possesso dei requisiti.

5 Allegato A) CONVENZIONE ai sensi dell art. 14 del D. lgs. 276/03 Premesso che: a. è stata stipulata nell ambito territoriale della Provincia di Bergamo, una Convenzione Quadro ai sensi di quanto previsto dall art. 14 del D. lgs 276/03, nella quale sono stati individuati i criteri per la stipula della presente convenzione; b. con la stipula della presente convenzione le parti firmatarie esprimono la volontà di favorire l inserimento lavorativo delle persone disabili che presentino particolari difficoltà di integrazione nel ciclo lavorativo ordinario, sperimentando lo strumento offerto dall art. 14 del D.Lgs. 276/03, nell ambito degli obblighi occupazionali previsti dall art. 3 della L.68/99; TRA La Provincia di Bergamo - Ufficio Collocamento Mirato Disabili ( di qui in poi denominata la Provincia ), rappresentata da in qualità di dirigente responsabile del Settore V Istruzione, formazione, lavoro e attività produttive E La. (di qui in poi denominato il datore di lavoro ); con sede legale in.., via.. P. IVA, rappresentato da in qualità di legale rappresentante La Cooperativa Sociale con sede legale in, via., P. IVA.., iscrizione al registro prefettizio n... del.., iscrizione all albo regionale delle cooperative sociali Sezione B n.. del. rappresentata da in qualità di legale rappresentante E SI CONVIENE QUANTO SEGUE 1. Il datore di lavoro si impegna, a fronte dell inserimento lavorativo di n.. lavoratori disabili nella Cooperativa sociale di cui alle premesse, ad affidare alla Cooperativa Sociale le commesse di lavoro individuate con il separato atto scritto nel rispetto dei criteri definiti nella convenzione quadro ex. Art. 14 del D.Lgs. 276/03, di cui all accordo del., di cui le parti, con la firma della presente, dichiarano di avere piena e completa conoscenza. Il suddetto atto scritto di affidamento della commessa sarà consegnato in copia autentica all Ufficio Collocamento Disabili della Provincia di Bergamo a cura del datore di lavoro committente. La presente convenzione avrà durata pari alla durata della commessa, quale essa risulti dal suddetto atto scritto, e comunque non inferiore ad un anno. 2. La Cooperativa sociale si impegna ad effettuare entro e non oltre 30 giorni dalla stipula della presente convenzione l assunzione di n. disabili, in possesso delle caratteristiche e dei requisiti definiti sulla base dei criteri individuati dal Comitato Tecnico Provinciale e richiamati al punto 7 della Convenzione Quadro. L assunzione sarà effettuata previa richiesta di nullaosta all Ufficio competente.

6 3. Contestualmente alla comunicazione di assunzione la Cooperativa sociale si impegna a presentare all Ufficio Collocamento Mirato Disabili il progetto individualizzato di inserimento predisposto ai fini dell inserimento lavorativo del/i disabile/i, secondo lo schema che costituisce parte integrante della presente convenzione. 4. La Cooperativa sociale si impegna a corrispondere al/i lavoratore/i disabile/i assunto/i ai sensi della presente convenzione il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo di categoria applicato dalla Cooperativa sociale, coerentemente alle mansioni effettivamente svolte dal/i disabile/i assunto/i. 5. La Cooperativa sociale s impegna ad effettuare le commesse affidate dal datore di lavoro secondo le modalità individuate nell atto di affidamento di cui al punto Il datore di lavoro si impegna a corrispondere alla Cooperativa Sociale i pagamenti secondo le modalità e i tempi definiti nel separato atto scritto di affidamento della commessa, di cui al punto 7 della Convenzione Quadro. 7. Il datore di lavoro si impegna a ridefinire, a seguito della stipula della convenzione e ove ve ne fosse la necessità, il piano degli adempimenti relativi all applicazione della L.68/ Qualora il datore di lavoro ritenga non soddisfacente l attività prestata dalla cooperativa sociale in esecuzione di quanto convenuto nel separato atto scritto, nonché nel presente accordo, contesterà il non corretto adempimento alla Cooperativa Sociale assegnando un termine congruo per rimuovere il disservizio. Nell eventualità in cui permanga l inadempimento il committente potrà risolvere il contratto con preavviso di un mese, con contestuale comunicazione del recesso all Ufficio competente. In tale caso la presente convenzione dovrà considerarsi decaduta ad ogni effetto. 9. Qualora il datore di lavoro non rispettasse i tempi e le modalità di pagamento nei termini previsti dal contratto di affidamento di cui al punto 1, la Cooperativa Sociale contesterà il mancato adempimento e assegnerà al datore di lavoro un congruo termine per la regolarizzazione dei pagamenti. Nell eventualità in cui permanga l inadempimento la Cooperativa Sociale potrà risolvere il contratto con preavviso di un mese, con contestuale comunicazione del recesso all Ufficio competente. In tale caso la presente convenzione dovrà considerarsi decaduta ad ogni effetto. 10. Qualora entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione tra le parti non si sia provveduto alla stipula del contratto di affidamento della commessa e/o la Cooperativa Sociale non abbia provveduto all assunzione del/i soggetto/i disabile/i, l Ufficio potrà dichiarare decaduta la presente convenzione, dandone comunicazione al datore di lavoro ed alla Cooperativa Sociale. 11. In tutti i casi in cui la presente convenzione sarà da considerarsi decaduta, il datore di lavoro, ricevutane comunicazione dall Ufficio competente, dovrà concordare tempestivamente con esso le modalità di assolvimento da adottare per la copertura dei posti in quota di riserva qui considerati; in caso contrario il datore di lavoro sarà ritenuto inadempiente all obbligo di assunzione. 12. L Ufficio competente si riserva comunque di dichiarare decaduta la presente convenzione qualora rilevi l inosservanza dei contenuti del presente accordo o delle disposizioni di legge previste a riguardo. 13. Per ogni aspetto non esplicitamente contemplato nella presente convenzione si rimanda ai contenuti della Convenzione Quadro stipulata in data ed alle vigenti disposizioni di legge. 14. Per ogni controversia inerente l interpretazione, l esecuzione e l applicazione della presente convenzione sarà competente esclusivamente il Tribunale di Bergamo. Bergamo,

7 Il Datore di Lavoro La Cooperativa sociale La Provincia di Bergamo Allegati: - Copia autentica dell atto di affidamento della commessa (a cura del datore di lavoro committente) - Attestazione di adesione rilasciata dall associazione di appartenenza, datoriale o di cooperative (a cura del datore di lavoro e della cooperativa) - Progetto Individualizzato di Inserimento (a cura della cooperativa sociale) - Copia dello Statuto della cooperativa sociale (a cura della cooperativa sociale) - Attestazione di iscrizione all albo delle società cooperative e all albo regionale ex L.21/03 (a cura della cooperativa sociale)

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