PROVINCIA DI PIACENZA CONVENZIONE QUADRO EX ART. 22 LEGGE REGIONALE EMILIA ROMAGNA 1 AGOSTO 2005, N. 17

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1 PROVINCIA DI PIACENZA CONVENZIONE QUADRO EX ART. 22 LEGGE REGIONALE EMILIA ROMAGNA 1 AGOSTO 2005, N. 17 Il giorno 4 maggio 2006, alle ore 12.00, presso la sede dell Amministrazione Provinciale di Piacenza, per la stipula della presente convenzione valida ad ogni effetto di legge, sono presenti: Amministrazione Provinciale di Piacenza, con sede in Piacenza - Via Garibaldi, 50, rappresentata da Fernando Tribi, in qualità di Assessore Sistema Scolastico e Formativo, Lavoro, Iniziative Istituzionali per la Pace; Confcooperative Piacenza, con sede in Piacenza Via C. Colombo, 35, rappresentata da Francesco Milza, in qualità di Presidente; Legacoop Piacenza, con sede in Piacenza Stradone Farnese, 3, rappresentata da Marco Carini, in qualità di Presidente; Confindustria Piacenza, con sede in Piacenza Via IV Novembre, 132, rappresentata da Paolo Astori, in qualità di Funzionario; Unione Provinciale Commercianti di Piacenza, con sede in Piacenza Strada Bobbiese, 2, rappresentata da Giovanni Struzzola, in qualità di Direttore; Libera Associazione Commercianti, con sede in Piacenza Via Verdi, 13, rappresentata da Federico Scarpa, in qualità di Vice Presidente; Confesercenti Piacenza, con sede in Piacenza Via Paolo Casati 10/12, rappresentata da Fausto Arzani, in qualità di Direttore; Unione Provinciale Artigiani di Piacenza, con sede in Piacenza Strada della Raffalda, 14, rappresentata da Giancarlo Fiorani, in qualità di Direttore; Confederazione Nazionale Artigianato (CNA) di Piacenza, con sede in Piacenza Via Coppalati, Loc. Le Mose, rappresentata da Giovanni Ambroggi, in qualità di Direttore;

2 Libera Associazione Artigiani, con sede in Piacenza Via Modonesi, 14, rappresentata da Alberto Bottazzi, in qualità di Direttore; Casartigiani, con sede in Piacenza Via Torta, 8/10, rappresentata da Marco Agosti, in qualità di Direttore; Confederazione Italiana Agricoltori (C.I.A.), con sede in Piacenza Via C. Colombo, 35, rappresentata da Antonio Palladini, in qualità di Presidente; Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, con sede in Piacenza Via C. Colombo, 35, rappresentata da Sandro Calza, in qualità di Presidente; Unione Provinciale Agricoltori di Piacenza, con sede in Piacenza Via C. Colombo, 35, rappresentata da Paolo Migliavacca, in qualità di Funzionario; CGIL - Piacenza, con sede in Piacenza - Via XXIV Maggio, 18, rappresentata da Gianni Copelli, in qualità di Segretario Provinciale; CISL - Piacenza, con sede in Piacenza Via P. Cella, 11, rappresentata da Gianni Salerno, in qualità di Segretario Generale Aggiunto; UIL - Piacenza, con sede in Piacenza Via Scalabrini., 33, rappresentata da Fiorella Scaletti, in qualità di Segretario Aggiunto; Premesso che: le Parti riconoscono per le persone che presentano particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario del collocamento mirato, con particolare riferimento a quelle iscritte all Ufficio Collocamento Mirato Disabili della Provincia di Piacenza, l importanza del passaggio da situazioni a rischio di esclusione sociale ad una vita di integrazione socio-lavorativa; intenzione delle Parti è favorire l inserimento lavorativo delle persone disabili che, per il loro stato di salute, presentano particolari difficoltà di integrazione lavorativa in contesto lavorativo non protetto, attivando sul territorio provinciale tutti gli strumenti messi a disposizione dalla vigente normativa di legge, favorendo anche per tale via la funzione formativa della cooperazione sociale al fine di un eventuale inserimento nel mercato del lavoro non protetto; le Parti attribuiscono notevole rilevanza al ruolo svolto dalla cooperazione sociale nel percorso propedeutico alla stabilizzazione della situazione lavorativa dei suddetti disabili, attraverso programmi individuali di inserimento; Visti - la Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme in materia di diritto al lavoro delle persone disabili; - l art. 14 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 concernente, tra l altro, l inserimento lavorativo in cooperative sociali di lavoratori disabili; - la Legge Regionale 1 agosto 2005 n. 17 ed in particolare gli artt. 17 e 22 recanti norme in materia di promozione dell integrazione lavorativa delle persone con disabilità e programmi di inserimento lavorativo in cooperative sociali; 2

3 Acquisito - al riguardo il parere favorevole espresso dalla Commissione di cui all art. 18, comma 4, della L.R. n. 17/2005 nella seduta del 7/3/2006; Articolo 1 Finalità le Parti convengono e stipulano quanto segue: Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione avente carattere sperimentale, il cui scopo è quello di favorire l inserimento di persone per le quali risulta particolarmente difficile il ricorso alle vie ordinarie del collocamento mirato, mediante lo sviluppo delle opportunità di impiego nelle cooperative sociali, anche quale strumento che integra quelli previsti in via ordinaria dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, fatti salvi ai sensi dell art. 22, comma 1, L.R. n. 17/2005 gli obblighi e le opportunità previste da leggi speciali per le persone con disabilità qualora risultino più funzionali al loro inserimento lavorativo. Articolo 2 - Oggetto della convenzione La presente convenzione ha per oggetto la disciplina delle modalità, delle condizioni e degli effetti del conferimento alle cooperative sociali di commesse di lavoro da parte dei datori di lavoro, di cui al successivo articolo 5, anche a parziale copertura dell obbligo di assunzione di disabili previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68. Art. 3 Percentuale di copertura della quota d obbligo e computo disabili La copertura della quota d obbligo, attraverso la stipula di convenzioni ex art. 22 L.R. n. 17/2005 ed esclusivamente per la durata della commessa, non può avvenire per una percentuale superiore al 30% della quota d obbligo di cui all art. 3 L. 68/1999, con arrotondamento all unità superiore, ferma restando, per la quota rimanente, l ottemperanza agli obblighi di assunzione di cui alla Legge n. 68/1999 anche attraverso la stipula di convenzione ex articoli 11 e 12 della predetta legge, l applicazione degli istituti dell esonero parziale e/o della compensazione territoriale. Per la durata della commessa, il datore di lavoro è da ritenersi ottemperante rispetto alla quota d obbligo prevista dall art. 3 della L. 68/99 limitatamente al numero dei soggetti disabili inseriti nella cooperativa o nel consorzio a fronte dell affidamento della commessa medesima. Art. 3 bis Rapporti tra diverse Convenzioni La stipula di una Convenzione ex art. 11 L. n. 68/1991, ancora in corso di validità, non preclude al datore di lavoro la possibilità di accedere ad una Convenzione ex art. 22 L.R. n. 17/2005, purché ne ricorrano i requisiti e siano rispettati i limiti di Legge. In tal caso contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione singola ex art. 22 L.R. n. 17/2005 si dovrà procedere alla novazione della Convenzione ex art. 11 L. n. 68/1999 con riferimento al numero degli inserimenti da effettuare ed alle rispettive scadenze. Articolo 4 Caratteristiche dei lavoratori da inserire Sono destinatari della presente convenzione le persone: con disabilita psichiche e/o intellettive ai sensi degli artt. 9, comma 4, e 13, comma 1, lett. a) della Legge n. 68/1999, in condizioni di gravità certificata ex lege , n. 104, che sono state giudicate bisognose di collocamento mirato con il supporto di un servizio di mediazione, che hanno capacità di informazione definita assente o minima nella scheda di diagnosi funzionale, affette da patologia mista (fisica e psichica/mentale), invalide a seguito di dipendenza da sostanze, affette da malattie rare e progressive. 3

4 L appartenenza del disabile alle sopraindicate categorie deve essere verificata dal Comitato Tecnico Disabili previo esame della documentazione sanitaria e di tutti gli elementi in suo possesso. Non possono di norma essere inseriti attraverso la stipula di convenzioni singole i lavoratori disabili, che abbiano risolto un rapporto di lavoro subordinato con il datore di lavoro nei due mesi precedenti la stipula di una convenzione singola. Articolo 5 Caratteristiche dei datori di lavoro Sono ammessi a sottoscrivere convenzioni singole ai sensi del presente accordo quadro i datori di lavoro con i seguenti requisiti: a) datori di lavoro privati soggetti o non soggetti all obbligo di cui all art. 3 della legge 68/99, iscritti ad una delle associazioni sindacali dei datori di lavoro che sottoscrivono la presente convenzione; b) datori di lavoro privati soggetti o non soggetti all obbligo di cui all art. 3 della legge 68/99, non iscritti ad una delle associazioni sindacali dei datori di lavoro che sottoscrivono la presente convenzione, ma che aderiscono alla convenzione medesima mediante formale sottoscrizione, sentita la Provincia. Tutti i datori di lavoro devono avere sede legale o amministrativa nella provincia di Piacenza ovvero unità operative nella provincia di Piacenza e sede legale o amministrativa in altra provincia, ed essere soggetti all obbligo di occupare nella nostra provincia almeno un disabile. L attestazione del possesso dei requisiti suddetti è onere a carico dei datori di lavoro che stipulano la convenzione. L aderenza alle associazioni firmatarie deve essere comprovata dall associazione di appartenenza. Articolo 6 Caratteristiche delle cooperative sociali Ai sensi della presente convenzione le commesse di lavoro possono essere conferite alle cooperative sociali, di cui all articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 381/91 e ai consorzi di cui all art. 8 della stessa legge, con almeno una unità locale nel territorio della provincia di Piacenza, e che risultano essere in possesso dei seguenti requisiti: a) Iscrizione, all atto della stipula della convenzione singola, alla CCIAA; b) Iscrizione, all atto della stipula della convenzione singola, all Albo Regionale di cui alla L.R 4/2/1994, n. 7; c) Iscrizione a un associazione di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative firmataria della presente convenzione quadro ovvero adesione alla convenzione medesima mediante formale sottoscrizione, sentita la Provincia; d) Applicazione del C.C.N.L. della cooperazione sociale o del settore di attività e del contratto provinciale integrativo della cooperazione sociale; e) La commessa non deve costituire l unica attività in corso. L attestazione del possesso dei requisiti suddetti è onere a carico della Cooperativa Sociale. Articolo 7 Modalità di adesione dei datori di lavoro I datori di lavoro che intendono conferire una o più commesse ad una cooperativa sociale o ad un consorzio di cooperative sociali, devono presentare espressa richiesta alla Provincia, specificando quanto segue: a) le caratteristiche della commessa, con riguardo alla tipologia dei prodotti o servizi conferiti, al valore previsto, alla durata ed ai tempi di attivazione, caratteristiche tutte da regolare tra le parti con separato atto scritto. b) la cooperativa o il consorzio destinatario della commessa; c) la propria situazione rispetto agli obblighi di cui all art. 3 della legge 68/99; d) gli strumenti attivati per adempiere agli obblighi della legge 68/99 (Convenzioni ex art. 11 e 12, esonero parziale, compensazione territoriale, ecc); e) l intenzione, attraverso il conferimento della commessa, di assolvere parzialmente agli obblighi di cui all art. 3 della legge 68/99. Nel caso in cui la richiesta sia avanzata da un datore di lavoro soggetto agli obblighi di presentazione del prospetto informativo di cui all articolo 9, comma 6, della legge 68/99, in caso di variazione della situazione occupazionale la stessa deve essere accompagnata da un aggiornamento del suddetto prospetto. 4

5 La Provincia, accertata la regolarità della richiesta, nei 120 giorni successivi provvede a verificare la disponibilità di lavoratori disabili in possesso delle caratteristiche richieste. Dal momento della presentazione della richiesta e sino alla comunicazione dell esito della medesima da parte della Provincia, nei confronti del datore di lavoro è sospeso l obbligo di cui all art. 3, L. 68/1999 limitatamente al numero dei soggetti disabili da inserire nella cooperativa o nel consorzio. Successivamente all individuazione del/i lavoratore/i disabile/i in possesso delle caratteristiche richieste e che ha/hanno dato la disponibilità, la Provincia invita il datore di lavoro e la cooperativa o il consorzio alla stipula della Convenzione singola. Nel caso, invece, di indisponibilità di lavoratori la Provincia comunica al datore di lavoro l impossibilità di procedere alla stipula di una Convenzione singola ex art. 22 L.R. n. 17/2005. In tal caso il datore di lavoro ha tempo 60 giorni dal ricevimento della comunicazione per ottemperare all obbligo di cui all art. 3 L. n. 68/1999. Art. 8 Entità e valore della commessa Al fine della determinazione del valore della commessa, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall art. 22, comma 4, lett. D) della L.R. n. 17/2005, i costi del lavoro, da maggiorare di una percentuale di almeno il 20% a fronte degli oneri relativi alle misure di accompagnamento, sono costituiti esclusivamente dal minimo contrattuale previsto dal CCNL di riferimento per il datore di lavoro e dai relativi oneri previdenziali e assistenziali riguardanti una categoria contrattuale equivalente - sulla base della corrispondenza delle mansioni svolte a quella in cui viene inquadrato il lavoratore disabile secondo il contratto collettivo della cooperativa sociale o del consorzio ove viene effettuato l inserimento. Il conteggio relativo ai costi del lavoro di cui sopra deve essere validata da un Associazione datoriale firmataria della presente Convenzione. Inoltre, fermo restando che il datore di lavoro deve coprire il costo complessivo di ogni lavoratore che viene inserito, calcolato secondo i criteri sopra enunciati, detta copertura può avvenire anche mediante l affidamento di più commesse a una stessa cooperativa sociale o consorzio. Resta impregiudicata la possibilità di disciplinare nel separato atto di conferimento della commessa l incidenza di eventuali costi afferenti l esecuzione della commessa medesima. Art. 8 bis Modalità di adempimento della commessa Ciascuna parte si impegna ad adempiere la prestazione che costituisce l oggetto della propria obbligazione secondo buona fede e con la particolare diligenza richiesta dalla natura della commessa ossia ponendo una particolare attenzione, prudenza e perizia affinché il risultato sia conforme all obbligo assunto. Art. 9 - Avviamento dei lavoratori e impegni della Provincia La Provincia, attraverso l Ufficio Collocamento Mirato dei disabili e coadiuvata dal Comitato Tecnico, cura l avviamento in cooperativa dei lavoratori interessati, che devono prestare idoneo consenso, secondo un programma individuale di inserimento, condiviso da tutte le parti interessate (Provincia Cooperativa Sociale o Consorzio) e validato dalla Provincia. La Provincia provvede a garantire un adeguato supporto nelle fasi di definizione del programma individuale di inserimento e del programma di tutoraggio, da realizzarsi a cura della Cooperativa Sociale o del Consorzio. La Provincia provvede, altresì, a sviluppare un adeguata azione di monitoraggio attraverso l effettuazione di verifiche periodiche sull andamento della convenzione e dei programmi di inserimento, operando conseguentemente. La Provincia riferirà alla Commissione provinciale di concertazione integrata ed ai sottoscrittori, con cadenza periodica, sullo stato di attuazione della presente Convenzione Quadro. Art. 10 Modalità dell inserimento lavorativo L inserimento avviene, a seguito di specifica autorizzazione dell Ufficio Collocamento Mirato dei Disabili, anche a fronte di richiesta nominativa, a condizione che l assunto sia in possesso delle caratteristiche previste dall art. 4 della presente convenzione quadro. 5

6 L inserimento in cooperativa del disabile può avvenire anche attraverso la stipula di contratti di lavoro a tempo parziale e/o a tempo determinato nei casi e secondo le modalità previste dalla vigente normativa di legge. Art. 11 Disciplina del rapporto di lavoro La titolarità del rapporto di lavoro è in capo alla cooperativa sociale o al consorzio e il rapporto di lavoro è conseguentemente disciplinato. Art Scioglimento del contratto di commessa Nella Convenzione singola sono disciplinate le ipotesi di scioglimento del contratto di affidamento della commessa che determinano la decadenza di diritto della Convenzione medesima. Art.13 Durata delle convenzioni e adempimenti successivi La presente convenzione quadro ha durata di 18 mesi. Le convenzioni singole, stipulate ai sensi del presente accordo, non possono avere di norma una durata superiore a 18 mesi e sono sottoposte da parte della Provincia a verifica periodica da effettuarsi entro 12 mesi, al fine di verificare la possibilità di addivenire alla stabilizzazione del rapporto di lavoro, anche mediante assunzione da parte delle imprese committenti. Ove le Convenzioni singole abbiano durata eccedente quella della Convenzione quadro resteranno disciplinate per tutta la loro durata dalla Convenzione quadro vigente all atto della stipula. Le parti firmatarie si impegnano a riformulare il presente accordo, qualora le disposizioni di Legge citate in premessa subiscano modificazioni, al fine di valutare le modifiche che si rendano necessarie. Le parti potranno altresì convenire in merito a proposte di modifica avanzate da una o più parti firmatarie. Le parti firmatarie attiveranno iniziative, anche congiunte, per promuovere la conoscenza della presente Convenzione Quadro e delle sue opportunità verso il sistema delle imprese, delle cooperative sociali, dei servizi di sostegno alla disabilità e dei soggetti disabili. Alla scadenza della commessa i datori di lavoro adempiono agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999, eventualmente emergenti, attraverso: a) Assunzione da effettuarsi entro 60 gg. dalla conclusione delle commesse, con impegno alla prioritaria valutazione della possibilità di assunzione dei lavoratori che, in relazione all esecuzione della commessa, abbiano effettuato un programma individuale di inserimento presso la cooperativa sociale o il consorzio; b) Fornitura di ulteriori commesse di durata non inferiore a 24 mesi c) Stipula di convenzioni finalizzate all integrale e progressiva copertura della quota d obbligo da effettuarsi entro 60 giorni dalla conclusione delle commesse ovvero ricorso ad altri istituti e strumenti previsti dalla Legge n. 68/1999 Piacenza, 4 Maggio 2006 Letto, confermato, sottoscritto per Amministrazione Provinciale di Piacenza, Fernando Tribi per Confcooperative Piacenza, Francesco Milza per Legacoop Piacenza, Marco Carini per Confindustria Piacenza, Paolo Astori per Unione Provinciale Commercianti di Piacenza, Giovanni Struzzola 6

7 per Libera Associazione Commercianti, Federico Scarpa per Confesercenti Piacenza, Fausto Arzani per Unione Provinciale Artigiani di Piacenza, Giancarlo Fiorani per Confederazione Nazionale Artigianato (CNA) di Piacenza, Giovanni Ambroggi per Libera Associazione Artigiani, Alberto Bottazzi per Casartigiani, Marco Agosti per Confederazione Italiana Agricoltori (C.I.A.), Antonio Paladini per Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, Sandro Calza per Unione Provinciale Agricoltori di Piacenza, Paolo Migliavacca per CGIL Piacenza, Gianni Copelli per CISL - Piacenza, Gianni Salerno per UIL - Piacenza, Fiorella Scaletti 7

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