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Transcript:

Protocollo standard per le attività di verifica tecnico-amministrativa per l applicazione degli adempimenti relativi alla l.r. 44/1999 - modalità di gestione delle iter amministrativo relativo alle aperture di nuove scuole di sci. La legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44, recante Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'aosta disciplina, tra gli articoli 19 e 22, le modalità di apertura di una scuola di sci. Il presente documento vuole definire nel dettaglio i singoli adempimenti allo scopo di fornire alle scuole di sci potenzialmente interessate di agire nel modo più semplice e coerente con le indicazioni normative previste. Condizioni necessarie per l apertura di una scuola di sci 1. Possedere un organico di maestri effettivi costituito dai numeri minimi di cui alle tabelle seguenti: Scuole di sci autorizzate fino alla stagione 2006/2007: Discipline alpine e snowboard Portata oraria degli impianti della località di riferimento Numero minimo di maestri effettivi oltre 15.000 15 oltre 10.000 e fino a 15.000 10 oltre 6.000 e fino a 10.000 5 fino a 6.000 3 Discipline nordiche Lunghezza delle piste di sci di fondo della località di riferimento Numero minimo di maestri effettivi Oltre 6 km 5 Fino a 6 km 3 Scuole di sci di nuova costituzione o autorizzate successivamente alla stagione 2006/2007: Discipline alpine e snowboard Portata oraria degli impianti della località di riferimento Numero minimo di maestri effettivi oltre 15.000 30 oltre 10.000 e fino a 15.000 20 oltre 6.000 e fino a 10.000 10 fino a 6.000 5 Discipline nordiche Lunghezza delle piste di sci di fondo della località di riferimento Numero minimo di maestri effettivi Oltre 6 km 5 Fino a 6 km 3

La portata oraria degli impianti della località di riferimento è indicata nella tabella seguente: Comprensorio Portata oraria Antagnod 3.794 Brusson 2.255 Cervinia 25.085 Chamois 4.813 Champorcher 6.287 Cogne 1.520 Courmayeur 19.240 Gressoney-Saint- Jean 2.541 La Magdeleine 900 La Thuile 28.556 Monte Bianco 960 Monterosa 28.444 Ollomont 718 Pila 18.549 Rhêmes-Notre-Dame 1.440 Saint-Rhémy-en-Bosses 2.692 Saint-Vincent 718 Torgnon 6.715 Valgrisenche 1.995 Valsavarenche 720 Valtournenche 9.280 I comprensori di piste da sci di fondo con lunghezza inferiore a 6 km sono i seguenti: Comune di Arvier Loc. Planaval Comune di Bionaz Comune di Champorcher Per effettivi si intendono i maestri che assumono l impegno (mediante idonee dichiarazioni rese su apposito modello che si allega) ad esercitare con continuità e in forma esclusiva la professione all interno della scuola e siano in regola con l iscrizione all albo alla data dell istanza di apertura. Oltre il contingente imposto dei maestri effettivi, la scuola di sci può altresì dotarsi di maestri di sci saltuari. Ad eccezione del primo anno di apertura di una nuova scuola, per il mantenimento dell autorizzazione all apertura della scuola, un numero di maestri almeno pari a quello minimo prescritto deve aver impartito, durante la stagione precedente, per conto della medesima scuola, un numero di ore di lezione non inferiore a centocinquanta per le discipline alpine e di snowboard e non inferiore a cinquanta per le discipline nordiche; è possibile prescindere da tale condizione qualora siano accertati gravi e oggettivi motivi, da riconoscere con specifico provvedimento del dirigente della Struttura regionale competente. L attività di verifica delle ore minime previste viene effettuata dall ispettore dell Associazione (nominato ai sensi dell art.24) nel modo seguente: - prima dell avvio della stagione ogni scuola di sci, che non sia nella sua prima stagione di apertura, deve rendere disponibile all ispettore il prospetto delle ore lavorate nella stagione

precedente (novembre/maggio) dai maestri che concorrono al contingente minimo richiesto per ogni scuola; - l ispettore, raccolti i dati delle scuole interessate, provvede alla trasmissione dei medesimi alla Struttura regionale competente, evidenziando, per le scuole che eventualmente non abbiano raggiunto le ore minime previste, le motivazioni oggettive che lo abbiano impedito; - la Struttura regionale competente provvederà, con Provvedimento del dirigente, a riconoscere i casi di deroga al rispetto delle ore minime previste e/o a disporre la chiusura delle scuole che non abbiano dimostrato motivazioni oggettive a tale mancato rispetto. 2. Essere in grado di funzionare senza soluzione di continuità per tutta la stagione invernale (o estiva se previsto), avendo le seguenti caratteristiche logistiche: a. possedere una sede operativa della scuola intendendo come tale l immobile o porzione di immobile in cui è organizzata e svolta prevalentemente l attività della scuola e che costituisce pertanto il principale punto di riferimento per l accesso ai servizi offerti a favore della clientela (Allegato alla DRG n 1857 in data 22 novembre 2013); b. avere locali autonomi destinati in modo esclusivo all attività della scuola o, se ad uso promiscuo, comunque destinati a servizi di interesse pubblico ovvero di interesse della collettività; tale fine viene perseguito anche con la definizione della destinazione d uso attribuita all immobile, tenendo conto dell attività da svolgere (l.r. 11/1998 art. 73) e con l osservanza dei vari strumenti urbanistici che regolano l attività edificatoria all interno di un territorio; c. nel caso di presenza di una sede secondaria di una scuola di sci, questa deve essere un immobile o una porzione di immobile avente caratteristiche analoghe a quella della sede operativa, istituita allo scopo di offrire un più agevole servizio alla clientela nel comprensorio di riferimento nei casi di notevole distanza fra la sede operativa e i diversi impianti posti a servizio del medesimo comprensorio (Allegato alla DRG n 1857 in data 22 novembre 2013). 3. Essere collocati in una località avente: a. idonei impianti di risalita e disponibilità effettiva di un bacino sciabile, per le scuole di discipline alpine e snowboard; b. almeno due distinte piste di fondo di almeno 3 Km di lunghezza per ognuna, classificate, ai sensi della vigente legislazione regionale, di diversa difficoltà per le scuole di disciplina nordica. 4. Possedere uno statuto della scuola, deliberato dall assemblea dei maestri che la compongono, a maggioranza degli stessi, un direttore, preferibilmente in possesso di una specializzazione di direttore di scuola di sci e, nel caso di scuola mista (discipline alpine, snowboard e discipline nordiche), un responsabile tecnico solo per le discipline alle quali non appartiene il direttore. 5. Possedere una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

Iter procedurale per l apertura di una scuola di sci 1. Presentazione, da parte della scuola interessata alla struttura regionale competente (S.O. Infrastrutture e manifestazioni sportive dell Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti), di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), su apposito modello che si allega. Dal giorno successivo alla presentazione della SCIA l attività della scuola può legittimamente essere avviata. La SCIA indica: a. denominazione, sede legale e operativa, eventuali sedi secondarie e/o punti di informazione; b. generalità del direttore e degli eventuali responsabili tecnici (per scuole miste); c. estremi della polizza assicurativa. Alla SCIA si allega: a. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante della scuola e dei componenti l organo di revisione contabile attestante la sussistenza delle condizioni previste per l'apertura della medesima su apposito modello che si allega con copia documento d identità in corso di validità; b. copia dello statuto della scuola, deliberato a maggioranza dei maestri della medesima; c. elenco nominativo dei maestri di sci effettivi costituenti l'organico della scuola, con specificazione della categoria di appartenenza, della qualificazione e della specializzazione posseduta; d. dichiarazioni di impegno dei singoli maestri, nel numero minimo richiesto, con copia documento d identità in corso di validità. 2. Istruttoria da parte della Struttura regionale competente (S.O. Infrastrutture e manifestazioni sportive dell Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti), consistente in: a. lettera di avvio del procedimento, inviata al richiedente, con indicazione del nominativo del responsabile del procedimento, del responsabile dell istruttoria e dei soggetti a cui adire in caso di inadempienza, che deve necessariamente concludersi entro 60 gg. dalla data di ricevimento della SCIA; b. verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, mediante richiesta al Comune territorialmente competente in ordine alla destinazione d uso dei locali destinati a scuola di sci (nel caso di utilizzo non esclusivo) e/o sopralluogo atto a verificare la veridicità della dichiarazione resa; c. richiesta parere all AVMS in merito all iscrizione all albo dei maestri associati e allo statuto presentato per verificarne la rispondenza ai principi della legge regionale; d. a parere ottenuto, approvazione dello statuto con Provvedimento dirigenziale;

e. all eventuale riscontro dell assenza di una delle condizioni necessarie per l apertura della scuola, immediata disposizione di chiusura della scuola con Provvedimento dirigenziale e conseguente applicazione delle sanzioni amministrative di cui all art. 25 della legge di riferimento (pagamento di una somma in denaro da Euro 1.000 a Euro 3.000); f. alla scadenza del 60 giorno la mancata comunicazione ostativa rende di fatto autorizzata definitivamente la scuola di sci. Iter procedurale per le modifiche apportate alla SCIA Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella SCIA deve essere comunicata, entro 30 giorni dal suo verificarsi, alla struttura regionale competente con le seguenti modalità: 1. modifica dell elenco dei maestri della scuola in più o in meno in numero tale da non incidere sul contingente minimo di maestri richiesti: semplice lettera con elenco nominativo dei maestri cessati e/o di quelli aggiunti; 2. modifica dell elenco dei maestri della scuola in più o in meno in numero tale da incidere sul contingente minimo di maestri richiesti: semplice lettera con elenco nominativo dei maestri cessati e/o di quelli aggiunti e dichiarazioni di impegno con relativo documento d identità dei nuovi maestri da conteggiare nel contingente; 3. modifica di uno dei nominativi indicati nella SCIA originaria (legale rappresentante, direttore, responsabile tecnico e revisori): nuova SCIA con indicazione dei nominativi minimi richiesti per l apertura; 4. modifica delle caratteristiche fisiche della sede indicati nella SCIA originaria: nuova SCIA con dichiarazione di rispondenza ai requisiti di legge previsti; 5. modifica dello statuto della scuola: nuova SCIA con copia dello statuto modificato. L iter autorizzativo delle nuove SCIA è analogo a quella della SCIA originaria, in termini di tempi e di istruttoria. Per quanto riguarda il procedimento relativo alle semplici comunicazioni il termine resta a 60 gg. e il principio previsto è sempre quello del silenzio assenso.