PRESTITO con DELEGAZIONE di PAGAMENTO al datore di lavoro CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL OPERAZIONE



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1 FOGLIO INFORMATIVO Redatto ai sensi delle disposizioni di cui alla Delibera CICR 04.03.2003 e successivo provvedimento di attuazione della Banca d Italia 29.07.2003 INFORMAZIONI SULL INTERMEDIARIO IDEA FINANZIARIA S.P.A. Denominazione sociale: Idea finanziaria S.p.A. C. F./P.IVA/Iscr. Reg. Imp. RA: 02608970832 Sede legale: Roma, Viale Tupini, 102 Capitale Sociale: 2.200.000,00 interamente versato N. Iscr. U.I.C. 34826 Riserve risultanti dall ultimo bilancio 1.664.948/. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO TERZO CHE HA MESSO IL CLIENTE IN RELAZIONE CON L ISTITUTO (Denominazione/Nome/Sede/ AAF-MC- Num. Iscr. U.I.C. PRESTITO con DELEGAZIONE di PAGAMENTO al datore di lavoro CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL OPERAZIONE Delegazione di Pagamento: Prestito personale a tasso fisso per l intera durata del prestito, estinguibile mediante trattenuta di una quota della retribuzione mensile e versamento della medesima da parte del datore di lavoro all Intermediario mutuante (art. 1269 e seguenti e 1723 2 comma c.c.) previo conferimento al datore di lavoro, da parte del lavoratore dipendente, del relativo mandato irrevocabile. La Delegazione di pagamento, per avere efficacia, deve essere accettata dal datore di lavoro. L operazione è assistita da polizza assicurativa contro il rischio morte e perdita dell impiego. La delegazione convenzionale è un operazione di finanziamento le cui condizioni economiche, in relazione ai tassi massimi applicabili possono essere stabilite sulla base di apposite convenzioni stipulate tra l amministrazione e la società finanziaria. Di seguito riportiamo i tassi massimi applicabili fissati da ciascuna convenzione. Agenzia delle Entrate Ministero Economia e Finanze Dipartimento Politiche Fiscali Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Ministero per i Beni e le attività culturali Ministero delle Comunicazioni Capitali lordi inferiori a 5.000,00 Max Teg**18,87% - 3% = TAEG MAX 15,87% Capitali lordi superiori a 5.000,00 Max Teg**13,81% - 3% = TAEG MAX 10,81% Ministero Giustizia (DAP e DOG) Capitali lordi inferiori a 5.000,00 Max Teg**18,87% - 4% = TAEG MAX 14,87% Capitali lordi superiori a 5.000,00 Max Teg**13,81% - 4% = TAEG MAX 9,81% Ministero Economia e Finanze Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro Ministero dell Interno Personale Civile Capitali lordi inferiori a 5.000,00 Max Teg**18,87% - 4,5% = TAEG MAX 14,37% Capitali lordi superiori a 5.000,00 Max Teg**13,81% - 4,5% = TAEG MAX 9,31% Poste Italiane S.p.A Capitali lordi inferiori a 5.000,00 TEG MAX 16,87% Capitali lordi superiori a 5.000,00 TEG MAX 11,81% Agenzia delle Dogane Capitali lordi inferiori a 5.000,00 TAEG MAX 18,87% Capitali lordi superiori a 5.000,00 TAEG MAX 13,81% Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate di Trapani Azienda Ospedaliera di Cosenza, fanno riferimento al Tasso massimo indicato alla voce Crediti personali ed altri effettuati dalle Banche e pertanto: TEG MAX 14,29% Esercito Italiano - Personale Militare: TEG MAX 7,50 % per la durata fino a 60 mesi; TEG MAX 8,25 % oltre 60 mesi Marina Militare Italiana TEG MAX 8,03 % per la durata fino a 60 mesi; TEG MAX 8,78 % oltre 60 mesi Per tutte le altre Amministrazioni non contemplate nell elenco sopra descritto si applicano le condizioni nei limiti previsti dalle rilevazioni trimestrali Banca d Italia ex L. 108/96. Foglio Informativo delega Mod. Idea vers. 07 del 26.06.2009 Polizze assicurative: Le Polizze accessorie al prestito, ovvero le garanzie rilasciate dall I.N.P.D.A.P. e dalle F.F.S.S. per i dipendenti, assicurano l Istituto mutuante per il rischio della morte e della perdita d impiego assicurando il rimborso all Intermediario del capitale mutuato non ancora scaduto al momento dell evento. La morte del mutuatario estingue il debito. L interruzione anticipata del rapporto di lavoro per causa diversa dalla morte, surroga l assicuratore, per quanto risarcito al creditore, nei diritti di rivalsa nei confronti del mutuatario. Per le condizioni contrattuali di assicurazione, generali e particolari, si rimanda ai fogli informativi delle Compagnie di Assicurazione. Offerta fuori sede: I contratti possono essere conclusi mediante l interevento di operatori commerciali, Intermediari finanziari, Agenti o Mediatori Creditizi, i quali operano in autonomia e non agiscono e tantomeno rappresentano l intermediario, potendo il Cliente rivolgersi direttamente alla nostra Società. L intervento di questi operatori, che possono essere Intermediari Finanziari, Agenti in attività finanziaria o Mediatori Creditizi, comporta il costo aggiuntivo dell offerta fuori sede. Si evidenzi che gli Intermediari gli Agenti e i Mediatori Creditizi con noi convenzionati, per motivi di trasparenza e di calcolo dei tassi complessivi, vengono da noi remunerati per conto del Cliente, per cui nessun corrispettivo deve essere loro versato direttamente. L Attività degli Intermediari degli Agenti e dei Mediatori comporta, oltre l opera mediativa che dà loro diritto alla provvigione, anche lo svolgimento di tutte le attività di servizio e di acquisizione della numerosa documentazione amministrativa necessaria per attivare il prestito nello schema della Delegazione di pagamento. Per questi motivi spesso i compensi per gli indicati operatori assumono una certa consistenza relativamente al capitale erogato. Idea Finanziaria S.p.A. fa presente che la determinazione delle indicate provvigioni dipende dai rapporti tra il Cliente e l Intermediario, l Agente o il Mediatore, poiché le Convenzioni stipulate dalla società impongono soltanto dei massimi applicabili e consiglia quindi il Cliente di negoziare con gli indicati operatori le provvigioni stesse. Gli Intermediari, Agenti in Attività finanziaria e i Mediatori Creditizi con noi convenzionati debbono compiutamente qualificarsi al Cliente esibendo la documentazione attestante la loro qualità. Estinzione anticipata: Idea Finanziaria evidenzia la particolare onerosità dell eventuale estinzione anticipata del prestito assistito da delegazione, anche per il caso di rinnovo, poiché le somme indicate alle lettere B), C), D), E), F), G) del prospetto Condizioni economiche del contratto, pagate dal Cliente in un'unica soluzione al momento dell erogazione per costi ed oneri di attivazione, non potranno essere rimborsate, poiché le stesse sono state corrisposte per servizi resi e diritti di terzi intervenuti (Intermediari, Agenti, Mediatori, Compagnie Assicurative, oneri fiscali etc.) e non sono recuperabili dall Istituto finanziario. Conseguentemente il mutuatario godrà esclusivamente dell abbuono degli interessi nominali sul capitale (TAN) indicato in contratto, per il periodo di rateazione non goduto.

2 Durata: Il prestito assistito da delegazione, è rimborsabile in rate mensili per periodi di ammortamento compresi tra i 24 e i 120 mesi. Informazioni sul soggetto erogante: Le operazioni di finanziamento possono essere eseguite dalla nostra società anche in qualità di mandataria di istituti bancari con noi convenzionati; inoltre i contratti di prestito o i relativi crediti possono essere ceduti ad Istituti bancari o Società Finanziarie abilitate. L eventuale cessione del contratto sarà efficace nei confronti del cedente e dell Amministrazione. Resta espressamente esclusa per il cliente la possibilità di cedere il presente contratto, nonché i diritti anche parziali derivanti dal medesimo. Anticipazioni: Il Cliente, quale servizio accessorio al finanziamento e salve opportune valutazioni dell Intermediario, può ottenere un anticipazione sul finanziamento che verrà erogato sotto forma di prestito personale. Tempi di erogazione: L importo costituente il netto ricavo del prestito sarà erogato successivamente all ottenimento di benestare / nulla osta da parte dell ente datore di lavoro, evidenza dell avvenuto pagamento da parte dell amministrazione, datore di lavoro, della prima quota di rimborso previsto dal piano di ammortamento contrattuale nel caso di delegazione ovvero, comunque, solo quando l intermediario sarà in possesso di tutta la documentazione propedeutica al prestito e ne avrà verificato la regolarità. CONDIZIONI ECONOMICHE DELL OPERAZIONE (*) Tasso nominale annuo massimo (T.A.N.) del 4,00 % a scalare mensilmente, in misura fissa per l intera durata del prestito. Gli interessi per la remunerazione del capitale sono corrisposti alle banche dall Intermediario per la utilizzazione delle relative risorse. Il prestito viene concesso all interesse nominale annuo nella misura massima sopraindicata, ovvero al minore interesse che sarà convenuto in sede di istruttoria. Commissioni Finanziarie: (massimo) del 45 %. Sono le commissioni bancarie e dell intermediario, comprendono la remunerazione dell attività imprenditoriale e le prestazioni, quali l istruttoria, l esame della documentazione, la deliberazione e la successiva amministrazione del mutuo per l intera durata dell ammortamento, l elaborazione dei dati anche in funzione del D. Lgs. 231/2007 e della legge 108/96, i costi per l acquisizione della provvista, per la copertura, anche in via aleatoria, delle perdite finanziarie per la differenza di valuta tra erogazione e decorrenza dell ammortamento, per l eventuale ritardo di adeguamento dei tassi nel periodo di preammortamento, per le garanzie prestate al sistema bancario sulla puntuale riscossione delle quote, ed ogni altro adempimento connesso all esecuzione del contratto. Commissioni Accessorie: (massimo) del 6%. Sono le provvigioni dovute alla rete commerciale esterna, comprendenti anche eventuali Intermediari Finanziari mandatari di Idea Finanziaria S.p.A., sono calcolate nella misura percentuale del capitale lordo mutuato, convenuta liberamente dal Cliente con l Agente/Mediatore alla cui organizzazione il mutuatario ha inteso discrezionalmente di rivolgersi nell ambito dei limiti massimi indicati nel prospetto. Le provvigioni sono corrisposte per: 1) ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di interesse del cliente, definita con il presente contratto; 2) per concorrere all attività istruttoria del prestito; 3) per la definizione dei relativi rapporti contabili; 4) per assistere il cliente sino all erogazione del prestito ed alla ricezione dell assegno corrispondente; 5) per ogni altra attività di servizio e di acquisizione documentale prestata. Spese Max 680,00 per le spese postali, di notifica e registrazione (se eventualmente eseguita), nonché per le eventuali spese di riscossione se imposte dall amministrazione datore di lavoro, c.d. oneri convenzionali (Circ. 63/96 Minist. Tesoro). Le spese indicate, sostenute o da sostenersi nel corso del contratto, comprendono anche l invio dei rendiconti periodici. Costi assicurativi (o garanzia INPDAP o FFSS (come da loro tariffe) o Compagnia Assicurative, salvo sovra-premi stabiliti discrezionalmente dall Assicuratore in dipendenza del maggior rischio assunto. Sono i premi anticipatamente dovuti per le polizze di assicurazione in virtù delle quali l Istituto mutuante ha ottenuto la copertura dei rischi della vita e della perdita di occupazione, per il rimborso del capitale mutuato per la delegazione. L importo dei premi è stabilito dalle tariffe delle compagnie assicurative e comunque nei limiti massimi indicati nel sopraesteso prospetto. NETTO RICAVO: l importo erogato è pari al capitale lordo mutuato con la detrazione degli oneri indicati nei precedenti capi e l eventuale deduzione della somma da corrispondere per l estinzione di precedenti prestiti, se necessaria. TAEG (max) 35% secondo il costo delle polizze assicurative che può variare in ragione dell età dell assicurando e della durata del finanziamento; TEG (max) al tasso soglia stabilito dalla Banca d Italia in funzione della Legge 108/96 vigente al momento della stipula del contratto; Valuta applicata per la decorrenza del finanziamento: giorno dell erogazione del prestito; Interessi di mora: in misura pari al Tasso Annuo Nominale stabilito in contratto; Commissioni su eventuale anticipo: (dovute soltanto in caso di richiesta di pre-finanziamento: TEG alla voce prestiti personali ed altri finanziamenti effettuati alle famiglie da intermediari non bancari); Estinzione anticipata (commissioni): ( max ) 1% ; Il tasso annuo nominale (T.A.N.) è calcolato a scalare sul capitale lordo mutuato considerando l anno solare composto di dodici mesi uguali. I valori sono indicati nelle loro entità massime e quelli percentuali sono applicati sul capitale lordo mutuato. (*) Nei casi in cui l operazione di finanziamento non fosse assimilabile alla cessione del quinto della pensione, come sopra indicata, è necessario che vengano osservate le condizioni economiche previste per i prestiti personali: in tal caso il TEG comprenderà i costi della polizza assicurativa. Si rende noto che il TEG viene fissato in base ai dati comunicati trimestralmente da Banca d Italia. PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI Le principali condizioni sotto riportate sono coerenti con la redazione dei singoli contratti. Foglio Informativo delega Mod. Idea vers. 07 del 26.06.2009 DELEGAZIONE: Con il contratto Delegazione di Pagamento (art. 1269 e seguenti c.c.) il Cliente si dichiara debitore, a titolo di mutuo, nei confronti del Delegatario dell importo complessivo risultante dal capitale erogato e dagli oneri di attivazione del prestito indicati nel precedente quadro Condizioni economiche. RIMBORSO del CAPITALE LORDO: il cliente si obbliga a restituire l intero capitale lordo mediante la delegazione di pagamento, pro-solvendo, conferendo al proprio datore di lavoro il mandato irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell art. 1723 2 comma c.c. QUOTE MENSILI: la misura della quota di stipendio delegata è convenuta in ragione della capacità dello stipendio e dell esigenza del finanziamento del Cliente. Le quote saranno tutte uguali, mensili e consecutive, comprensive delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi. ONERI e SPESE: l interesse nominale, le commissioni, le spese ed ogni altro onere, come indicati nel quadro CONDIZIONI ECONOMICHE saranno trattenute anticipatamente al momento dell erogazione. TRATTENUTE IN PRESENZA DI RINNOVO: nel caso di stipulazione del contratto di delegazione per rinnovo di precedente prestito, la mutuante potrà trattenere la somma necessaria per l estinzione obbligatoria o facoltativa, se richiesta dal Cliente, per estinguere il precedente prestito. AMMINISTRAZIONE DATORE di LAVORO: per effetto della delegazione l Amministrazione dalla quale dipende il mutuatario sarà obbligata a norma di legge e, per quanto possa occorrere, anche per volontà del Mutuatario medesimo, a prelevare mensilmente dalla sua retribuzione la quota di stipendio delegata (nella misura che sarà convenuta), a decorrere dal mese successivo alla notifica del presente atto, ed a versarla, entro il giorno 10 di ogni mese, al cessionario. INTERESSI DI MORA: in caso di mancato o ritardato pagamento di rate mensili del prestito, verranno applicati gli interessi di mora in misura pari al tasso di interesse nominale annuo (TAN) applicato al prestito. PRIVACY: ai fini del trattamento dei dati personali l Intermediario richiede il consenso al trattamento ed alla diffusione dei dati personali, anche sensibili, nonché la facoltà della loro comunicazione e cessione ai sensi del D.Lgs. 196/2003. RECESSO: Qualora il contratto sia negoziato fuori dai locali commerciali, ai sensi degli artt. 64 e ss. del D. Lgs 206/2005, il Cliente -se consumatore- ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto. La comunicazione è da inviarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Idea Finanziaria S.p.A. viale U. Tupini, 102 00144 Roma. Resta comunque inteso che le somme eventualmente versate dovranno essere restituite a Idea Finanziaria S.p.A. entro il medesimo termine, senza alcuna penalità, fatta salva la corresponsione degli interessi maturati. Restano a carico del Cliente gli oneri fiscali già applicati. NOTA SULLE CONDIZIONI GENERALI DEI CONTRATTI

3 1. Nell ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per i contratti di delegazione il mutuatario presta il consenso affinché l Amministrazione trattenga dal TFR l importo necessario per l estinzione del residuo debito, e così anche per la liquidazione eseguita da qualsiasi Ente di Previdenza o di Assistenza. Gli effetti del contratto si estenderanno, ove compatibili, sugli eventuali trattamenti pensionistici. Il mutuatario, inoltre, si impegna per la durata del prestito, a non avvalersi del diritto di richiedere anticipazioni sul TFR. 2. Nel caso di delegazione nell ipotesi di riduzione, per qualsiasi causa, della retribuzione mensile-ferme restando le pattuizioni afferenti le coperture assicurative, si applicheranno le disposizioni degli artt. 35 e 55 del D.P.R. 05.01.1950 n. 180, in via analogica anche per le delegazioni di dipendenti non pubblici. 3. Nel caso che venga a trovarsi alle dipendenze di altra Amministrazione statale, parastatale oppure di azienda privata, il Cliente autorizza la mutuante a notificare il contratto affinché questa operi sulla sua retribuzione per la prosecuzione dell ammortamento. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta a cui il cessionario potrà eventualmente andare incontro per la notifica e per il fatto stesso del trasferimento saranno a carico del cedente. 4. Le spese, le tasse di bollo e di registro del presente atto, sia all atto dell eventuale registrazione che successivamente, anche in via supplementare, nonché la rivalsa per gli oneri erariali e le spese postali e di notifica, sono a carico del mutuatario, il quale, nel caso di delegazione autorizza preventivamente l Amministrazione a trattenere e versare alla mutuante le somme che a tale titolo gli venissero richieste. La trattenuta dovrà essere operata anche in eccedenza del quinto dello stipendio. 5. Per le somme che dovesse pagare la Compagnia di Assicurazione per effetto della garanzia rischio impiego, la Compagnia stessa sarà sostituita all Istituto mutuante, in tutti i suoi diritti e privilegi verso il cedente. 6. Il Cliente non potrà richiedere il versamento degli importi previsti dal finanziamento se prima, o contestualmente, non saranno forniti da lui tutti gli atti ed i documenti necessari per la validità e la garanzia dell operazione di delegazione, se non sarà rilasciato il benestare da parte dell amministrazione datrice di lavoro. 7. A garanzia del finanziamento, su richiesta della Mutuante, il Cliente si impegna ad emettere all ordine della Mutuante un titolo cambiario con scadenza in bianco valorizzabile per un importo non superiore alla retribuzione globale ceduta per i casi di inadempimento del debitore ceduto e di decadenza dal beneficio del termine. 8. La mutuante si riserva la facoltà di variare anche in senso sfavorevole al cliente, i prezzi e le condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo. Le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali dovranno essere preventivamente comunicate al cliente con i tempi e le modalità previsti dall art. 118 del D. Legs. 01/09/93 n. 385 e successive modifiche, ferma la facoltà di recesso del cliente secondo i termini e le modalità previste dal medesimo articolo. 9. Ad ogni fine, ivi compresa la notifica degli atti giudiziari, il mutuatario dichiara la propria residenza corrispondente a quella indicata in contratto, impegnandosi a comunicare ogni eventuale successiva variazione. 10. L Intermediario fornisce per iscritto al Cliente alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta l anno, una comunicazione analitica sullo svolgimento del rapporto. 11. In deroga all art. 190 c.c. la Mutuante è autorizzata ad agire in via principale, anziché sussidiaria per il recupero del suo credito sui beni personali del coniuge coobbligato; 12. la Mutuante si riserva il diritto di cedere a terzi di sua scelta, parzialmente o totalmente, i diritti e/o i rapporti e/o i contratti costituiti, salvo che tale cessione non diminuisca la tutela dei diritti del Cliente 13. Il mutuatario gode della facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza possibilità di patto contrario nei termini di legge. 14. Competente per la definizione di eventuali reclami è l Ufficio reclami dell Intermediario da contattare nei modi indicati in contratto. 15. Ogni controversia che abbia ad oggetto l interpretazione, l esecuzione, la validità o la risoluzione del presente contratto sarà devoluta alla competenza dell autorità giudiziaria ove ha sede la Mutuante. LEGENDA Foglio Informativo delega Mod. Idea vers. 07 del 26.06.2009 - Capitale erogato: la somma che l intermediario mette a disposizione del cliente a titolo di prestito e che comprende quanto effettivamente corrisposto al cliente medesimo e quanto pagato per suo conto in dipendenza degli oneri di attivazione del prestito stesso. - Delegazione di pagamento: indica il negozio giuridico mediante il quale: se il debitore assegna al creditore, un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore; il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo (art. 1268 C.c.) - Ammortamento: indica il piano di rimborso del capitale e degli accessori; - T.A.N.: (Tasso nominale annuo): il tasso di interesse che remunera il capitale erogato; - T.E.G.: (Tasso Effettivo Globale) è l indicatore espresso ai fini della L. 108/96 (norme antiusura) che considera tutti gli oneri finanziari, di commissioni e spese del contratto con esclusione del costo delle Polizze Assicurative e degli oneri erariali per esplicita disposizione delle relative norme. Il TEG dei contratti non può superare il cd Tasso Soglia ovvero il TEGM (Tasso effettivo globale medio) aumentato della metà, pubblicato dal Ministero dell Economia e delle Finanze per il trimestre in cui è stipulato il contratto. - T.A.E.G.: (Tasso effettivo annuo globale) è l indicatore espresso in funzione delle norme sulla trasparenza di cui al D. LGS 385/93 T.U. Bancario, per evidenziare il costo complessivo di interessi ed oneri sostenuti o da sostenersi per l attivazione del contratto di finanziamento. Il tasso è disponibile per il cliente onde possa verificare ed, eventualmente paragonare, le condizioni economiche del contratto proposto con quelle di diverse soluzioni finanziarie. Nel TAEG sono sempre esclusi gli oneri erariali. - I.S.C. è l indicatore sintetico del costo dell operazione; - Interessi di mora: gli interessi suppletivi dovuti dal cliente al fronte di ritardi nel pagamento del finanziamento erogato; - Commissioni finanziarie (o bancarie): corrispettivi dell Intermediario, dovuti per i suoi interventi professionali e per la cura degli adempimenti legati all operazione; - Commissioni Accessorie: corrispettivo per l attività di Intermediario, di Agente o Mediatore - Spese: costi sostenuti dall Intermediario per l espletamento delle attività inerenti la gestione del contratto; - Intermediario finanziario: soggetto iscritto nell elenco generale di cui all art. 106 T.U. bancario, tenuto dall U.I.F. della Banca d Italia svolgente attività finanziarie. - Agente in attività finanziaria: soggetto iscritto nell analogo Elenco professionale tenuto presso l U.I.F. della Banca d Italia che propone i prodotti finanziari dell Intermediario e può, se munito di procura, sottoscrivere i relativi contratti; - Mediatore Creditizio: il soggetto iscritto nell analogo Albo professionale tenuto presso l U.I.F. della Banca d Italia che mette in relazione, anche mediante attività di consulenza, le Banche e gli Intermediari Finanziari con la clientela, senza essere legato ad alcuna delle parti e rimanendo terzo rispetto alle stesse. Copia del presente avviso è stata consegnata al Sig. In data (Sottoscrizione per ricevuta) Per autentica della sottoscrizione ( l Agente o il Mediatore Creditizio )

1 FOGLIO INFORMATIVO Redatto ai sensi delle disposizioni di cui alla Delibera CICR 04.03.2003 e successivo provvedimento di attuazione della Banca d Italia 29.07.2003 INFORMAZIONI SULL INTERMEDIARIO IDEA FINANZIARIA S.P.A. Denominazione sociale: Idea finanziaria S.p.A. C. F./P.IVA/Iscr. Reg. Imp. RA: 02608970832 Sede legale: Roma, Viale Tupini, 102 Capitale Sociale: 2.200.000,00 interamente versato N. Iscr. U.I.C. 34826 Riserve risultanti dall ultimo bilancio 1.664.948/. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO TERZO CHE HA MESSO IL CLIENTE IN RELAZIONE CON L ISTITUTO (Denominazione/Nome/Sede/ AAF-MC- Num. Iscr. U.I.C. PRESTITO contro CESSIONE del QUINTO DELLA PENSIONE CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL OPERAZIONE Cessione del Quinto: Particolare prestito personale a tasso fisso per l intera durata del prestito, estinguibile mediante cessione pro-solvendo di quota della pensione mensile cui il mutuatario abbia diritto. Il prestito è regolato dall art. 1260 e seguenti c.c, dal T.U. 05.01.1950 n. 180 e successivo Regolamento. Le rate mensili di ammortamento del prestito vengono trattenute dalla pensione del mutuatario ad opera dell Ente, Fondo o Istituto di Previdenza, Società o Cassa Pensione, Assicurazione (anche privati), debitore ceduto o Amministrazione terza ceduta (per brevità,amministrazione) che ne effettua diretta rimessa all Intermediario cessionario. L operazione deve essere assistita da garanzia assicurativa contro il rischio morte. Polizze assicurative: Le Polizze accessorie al prestito, ovvero le garanzie rilasciate dall I.N.P.D.A.P. e dalle F.F.S.S. per gli assistiti, assicurano l Istituto mutuante per il rischio della morte assicurando il rimborso all Intermediario del capitale mutuato non ancora scaduto al momento dell evento. La morte del mutuatario estingue il debito. Per le condizioni contrattuali di assicurazione, generali e particolari, si rimanda ai fogli informativi delle Compagnie di Assicurazione. Offerta fuori sede: I contratti possono essere conclusi mediante l interevento di operatori commerciali, Intermediari finanziari, Agenti o Mediatori Creditizi, i quali operano in autonomia e non agiscono e tantomeno rappresentano l intermediario, potendo il Cliente rivolgersi direttamente alla nostra Società. L intervento di questi operatori, che possono essere Intermediari Finanziari, Agenti in attività finanziaria o Mediatori Creditizi, comporta il costo aggiuntivo dell offerta fuori sede. Si evidenzia che gli Intermediari, gli Agenti e i Mediatori Creditizi con noi convenzionati, per motivi di trasparenza e di calcolo dei tassi complessivi, vengono da noi remunerati per conto del Cliente, per cui nessun corrispettivo deve essere loro versato direttamente. L Attività degli Intermediari, degli Agenti e dei Mediatori comporta, oltre l opera mediativa che dà loro diritto alla provvigione, anche lo svolgimento di tutte le attività di servizio e di acquisizione della numerosa documentazione amministrativa necessaria per attivare il prestito nello schema della Cessione. Per questi motivi spesso i compensi per gli indicati operatori assumono una certa consistenza relativamente al capitale erogato. Idea Finanziaria S.p.A. fa presente che la determinazione delle indicate provvigioni dipende dai rapporti tra il Cliente e l Intermediario, l Agente o il Mediatore, poiché le Convenzioni stipulate dalla società impongono soltanto dei massimi applicabili e consiglia quindi il Cliente di negoziare con gli indicati operatori le provvigioni stesse. Gli Intermediari, Agenti in Attività finanziaria e i Mediatori Creditizi con noi convenzionati debbono compiutamente qualificarsi al Cliente esibendo la documentazione attestante la loro qualità. Estinzione anticipata: Idea Finanziaria evidenzia la particolare onerosità dell eventuale estinzione anticipata del prestito di cessione, anche per il caso di rinnovo, poiché le somme indicate alle lettere B), C), D), E), F), del prospetto Condizioni economiche del contratto, pagate dal Cliente in un'unica soluzione al momento dell erogazione per costi ed oneri di attivazione, non potranno essere rimborsate, poiché le stesse sono state corrisposte per servizi resi e diritti di terzi intervenuti (Intermediari, Agenti, Mediatori, Compagnie Assicurative, oneri fiscali etc.) e non sono recuperabili dall Istituto finanziario. Conseguentemente il mutuatario godrà esclusivamente dell abbuono degli interessi nominali sul capitale (TAN) indicato in contratto, per il periodo di rateazione non goduto. Durata: Il prestito di cessione, è rimborsabile in rate mensili per periodi di ammortamento compresi tra i 24 e i 120 mesi. Informazioni sul soggetto erogante: Le operazioni di finanziamento possono essere eseguite dalla nostra società anche in qualità di mandataria di istituti bancari con noi convenzionati; inoltre i contratti di prestito o i relativi crediti possono essere ceduti ad Istituti bancari o Società Finanziarie abilitate. L eventuale cessione del contratto sarà efficace nei confronti del cedente e dell Amministrazione. Resta espressamente esclusa per il cliente la possibilità di cedere il contratto, nonché i diritti anche parziali derivanti dal medesimo. Anticipazioni: Il Cliente, quale servizio accessorio al finanziamento e salve opportune valutazioni dell Intermediario, può ottenere un anticipazione sul finanziamento che verrà erogato sotto forma di prestito personale. Tempi di erogazione: L importo costituente il netto ricavo del prestito sarà erogato successivamente all ottenimento di benestare / nulla osta da parte dell amministrazione, ovvero all evidenza dell avvenuto pagamento della prima quota di rimborso previsto dal piano di ammortamento contrattuale nel caso di cessione, comunque, solo quando l intermediario sarà in possesso di tutta la documentazione propedeutica al prestito e ne avrà verificato la regolarità. CONDIZIONI ECONOMICHE DELL OPERAZIONE (*) Tasso nominale annuo massimo (T.A.N.) del 4,00% a scalare mensilmente, in misura fissa per l intera durata del prestito. Gli interessi per la remunerazione del capitale sono corrisposti alle banche dall Intermediario per la utilizzazione delle relative risorse. Il prestito viene concesso all interesse nominale annuo nella misura massima sopraindicata, ovvero al minore interesse che sarà convenuto in sede di istruttoria. Commissioni Finanziarie: (massimo) 45%. La commissione bancaria e dell intermediario comprende la remunerazione dell attività imprenditoriale e le prestazioni, quali l istruttoria, l esame della documentazione, la deliberazione e la successiva amministrazione del mutuo per l intera durata dell ammortamento, l elaborazione dei dati anche in funzione delle leggi D. Lgs. 231/2007 e 108/96, i costi per l acquisizione della provvista, per la copertura, anche in via aleatoria, delle perdite finanziarie per la differenza di valuta tra erogazione e decorrenza dell ammortamento, per l eventuale ritardo di adeguamento dei tassi nel periodo di preammortamento, per le garanzie prestate al sistema bancario sulla puntuale riscossione delle quote, ed ogni altro adempimento connesso all esecuzione del contratto. Commissioni Accessorie: (massimo) 6%. Sono le provvigioni dovute alla rete commerciale esterna, comprendente Agenti/Mediatori ed eventuali Intermediari Finanziari mandatari di Idea Finanziaria S.p.A., sono calcolate nella misura percentuale del capitale lordo mutuato, convenuta liberamente dal Cliente con l Agente/Mediatore alla cui organizzazione il mutuatario ha inteso discrezionalmente di rivolgersi nell ambito dei limiti massimi indicati nel prospetto. Le provvigioni sono corrisposte per: 1) ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di interesse del cliente, definita con il presente contratto; 2) per concorrere all attività istruttoria del prestito; 3) per la definizione dei relativi rapporti contabili; 4) per assistere il cliente sino all erogazione del prestito ed alla ricezione dell assegno corrispondente; 5) per ogni altra attività di servizio e di acquisizione documentale prestata. Foglio Informativo CQP Mod. Idea vers. 07 del 26.06.2009

2 Spese Max 680,00 per le spese postali, di notifica e registrazione (se eventualmente eseguita), nonché per le eventuali spese di riscossione se imposte dall amministrazione. Le spese indicate, sostenute o da sostenersi nel corso del contratto, comprendono anche l invio dei rendiconti periodici. Costi assicurativi (o garanzia INPDAP o FFSS (come da loro tariffe) o Compagnia Assicurative, salvo sovra-premi stabiliti discrezionalmente dall Assicuratore in dipendenza del maggior rischio assunto. Sono i premi anticipatamente dovuti per le polizze di assicurazione in virtù delle quali l Istituto mutuante ha ottenuto la copertura del rischio vita, per il rimborso del capitale mutuato per la cessione. L importo dei premi è stabilito dalle tariffe delle compagnie assicurative e comunque nei limiti massimi indicati nel sopraesteso prospetto. NETTO RICAVO: l importo erogato è pari al capitale lordo mutuato con la detrazione degli oneri indicati nei precedenti capi e l eventuale deduzione della somma da corrispondere per l estinzione di precedenti prestiti, se necessaria. TAEG (max) 35% secondo il costo delle polizze assicurative che può variare in ragione dell età dell assicurando e della durata del finanziamento; TEG (max) al tasso soglia stabilito dalla Banca d Italia in funzione della Legge 108/96 vigente al momento della stipula del contratto; Valuta applicata per la decorrenza del finanziamento: giorno dell erogazione del prestito; Interessi di mora: in misura pari al Tasso Annuo Nominale stabilito in contratto; Commissioni su eventuale anticipo: (dovute soltanto in caso di richiesta di pre-finanziamento: TEG alla voce prestiti personali ed altri finanziamenti effettuati alle famiglie da intermediari non bancari); Estinzione anticipata (commissioni): ( max ) 1% ; Il tasso annuo nominale (T.A.N.) è calcolato a scalare sul capitale lordo mutuato considerando l anno solare composto di dodici mesi uguali. I valori sono indicati nelle loro entità massime e quelli percentuali sono applicati sul capitale lordo mutuato. (*) Nei casi in cui l operazione di finanziamento non fosse assimilabile alla cessione del quinto della pensione, come sopra indicata, è necessario che vengano osservate le condizioni economiche previste per i prestiti personali: in tal caso il TEG comprenderà i costi della polizza assicurativa. Si rende noto che il TEG viene fissato in base ai dati comunicati trimestralmente da Banca d Italia. PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI Le principali condizioni sotto riportate sono coerenti con la redazione dei singoli contratti. CESSIONE: Con il contratto di Cessione (art. 1260 e seg. cc., T.U. 05.01.1950 e succ. reg.) il Cliente si dichiara debitore, a titolo di mutuo, nei confronti del Cessionario dell importo complessivo risultante dal capitale erogato e dagli oneri di attivazione del prestito indicati nel precedente quadro Condizioni economiche. RIMBORSO del CAPITALE LORDO: il cliente si obbliga a restituire l intero capitale lordo mediante cessione delle quote della sua pensione prosolvendo, conferendo all amministrazione il mandato irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell art. 1723 2 comma c.c. QUOTE MENSILI: la misura della quota di pensione ceduta non può essere superiore ad 1/5 del suo ammontare netto. Le quote saranno tutte uguali, mensili e consecutive, comprensive delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi. ONERI e SPESE: l interesse nominale, le commissioni, le spese ed ogni altro onere, come indicati nel quadro CONDIZIONI ECONOMICHE saranno trattenute anticipatamente al momento dell erogazione. TRATTENUTE IN PRESENZA DI RINNOVO: nel caso di stipulazione del contratto di cessione per rinnovo di precedente prestito, la mutuante potrà trattenere la somma necessaria per l estinzione obbligatoria o facoltativa, se richiesta dal Cliente, per estinguere il precedente prestito. AMMINISTRAZIONE TERZA CEDUTA: per effetto della cessione, l amministrazione obbligata alla corresponsione di una tantum o di un assegno continuativo, anche di natura previdenziale o di quiescenza dalla quale dipende il mutuatario, sarà obbligata a norma di legge e, per quanto possa occorrere, anche per volontà del Mutuatario medesimo, a prelevare mensilmente la quota ceduta (nella misura che sarà convenuta), a decorrere dal mese successivo alla notifica del presente atto, ed a versarla, entro il giorno 10 di ogni mese, al cessionario. INTERESSI DI MORA: in caso di mancato o ritardato pagamento di rate mensili del prestito, verranno applicati gli interessi di mora in misura pari al tasso di interesse nominale annuo (TAN) applicato al prestito. PRIVACY: ai fini del trattamento dei dati personali l Intermediario richiede il consenso al trattamento ed alla diffusione dei dati personali, anche sensibili, nonché la facoltà della loro comunicazione e cessione ai sensi del D.Lgs. 196/2003. RECESSO: Qualora il contratto sia negoziato fuori dai locali commerciali, ai sensi degli artt. 64 e ss. del D. Lgs 206/2005, il Cliente -se consumatore- ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto. La comunicazione è da inviarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Idea Finanziaria S.p.A. viale U. Tupini, 102 00144 Roma. Resta comunque inteso che le somme eventualmente versate dovranno essere restituite a Idea Finanziaria S.p.A. entro il medesimo termine, senza alcuna penalità, fatta salva la corresponsione degli interessi maturati. Restano a carico del Cliente gli oneri fiscali già applicati. NOTA SULLE CONDIZIONI GENERALI DEI CONTRATTI 1. Nel caso di cessione nell ipotesi di riduzione, per qualsiasi causa, della pensione mensile, ferme restando le pattuizioni afferenti le coperture assicurative, si applicheranno le disposizioni degli artt. 35 e 55 del D.P.R. 05.01.1950 n. 180, in via analogica anche per le cessioni di dipendenti non pubblici. 2. Nel caso di passaggio ad altro Ente, Istituto Previdenziale, il cedente autorizza il cessionario a notificare il contratto di cessione alla nuova amministrazione affinché questa operi sulla pensione mensile o assegno che gli corrisponderà la ritenuta della quota mensile oggetto di cessione fino all estinzione del prestito. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta a cui il cessionario potrà eventualmente andare incontro per la notifica e per il fatto stesso del trasferimento saranno a carico del cedente. 3. Le spese, le tasse di bollo e di registro del presente atto, sia all atto dell eventuale registrazione che successivamente, anche in via supplementare, nonché la rivalsa per gli oneri erariali e le spese postali e di notifica, sono a carico del mutuatario, il quale, nel caso di cessione autorizza preventivamente l Amministrazione a trattenere e versare alla mutuante le somme che a tale titolo gli venissero richieste. La trattenuta dovrà essere operata anche in eccedenza del quinto. 4. Il mutuatario non potrà richiedere il versamento degli importi previsti dal finanziamento se prima, o contestualmente, non saranno forniti da lui tutti gli atti ed i documenti necessari per la validità e la garanzia dell operazione di cessione, se non sarà rilasciato il benestare da parte dell amministrazione. 5. A garanzia del finanziamento, su richiesta della Mutuante, il Cliente si impegna ad emettere all ordine della Mutuante un titolo cambiario con scadenza in bianco valorizzabile per un importo non superiore alla retribuzione ceduta globale ceduta per i casi di inadempimento del debitore ceduto e di decadenza dal beneficio del termine. 6. Ad ogni fine, ivi compresa la notifica degli atti giudiziari, il mutuatario dichiara la propria residenza corrispondente a quella indicata in contratto, impegnandosi a comunicare ogni eventuale successiva variazione. 7. L Intermediario fornisce per iscritto al Cliente alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta l anno, una comunicazione analitica sullo svolgimento del rapporto. Foglio Informativo CQP Mod. Idea vers. 07 del 26.06.2009

3 8. In deroga all art. 190 c.c. la Mutuante è autorizzata ad agire in via principale, anziché sussidiaria per il recupero del suo credito sui beni personali del coniuge coobbligato; 9. Il mutuatario gode della facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza possibilità di patto contrario nei termini di legge. 10. La mutuante si riserva la facoltà di variare anche in senso sfavorevole al cliente, i prezzi e le condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo. Le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali dovranno essere preventivamente comunicate al cliente con i tempi e le modalità previsti dall art. 118 del D. Legs. 01/09/93 n. 385 e successive modifiche, ferma la facoltà di recesso del cliente secondo i termini e le modalità previste dal medesimo articolo; 11. la Mutuante si riserva il diritto di cedere a terzi di sua scelta, parzialmente o totalmente, i diritti e/o i rapporti e/o i contratti costituiti, salvo che tale cessione non diminuisca la tutela dei diritti del Cliente 12. Competente per la definizione di eventuali reclami è l Ufficio reclami dell Intermediario da contattare nei modi indicati in contratto. 13. Ogni controversia che abbia ad oggetto l interpretazione, l esecuzione, la validità o la risoluzione del presente contratto sarà devoluta alla competenza dell autorità giudiziaria ove ha sede la Mutuante. LEGENDA - Capitale erogato: la somma che l intermediario mette a disposizione del cliente a titolo di prestito e che comprende quanto effettivamente corrisposto al cliente medesimo e quanto pagato per suo conto in dipendenza degli oneri di attivazione del prestito stesso. - Cessione pro solvendo: indica il negozio giuridico mediante il quale viene ceduto il credito in luogo del pagamento ma il cedente non è liberato della sua obbligazione sin quando il debito non sia estinto; - Ammortamento: indica il piano di rimborso del capitale e degli accessori; - T.A.N.: (Tasso nominale annuo): il tasso di interesse che remunera il capitale erogato; - T.E.G.: (Tasso Effettivo Globale) è l indicatore espresso ai fini della L. 108/96 (norme antiusura) che considera tutti gli oneri finanziari, di commissioni e spese del contratto con esclusione del costo delle Polizze Assicurative e degli oneri erariali per esplicita disposizione delle relative norme. Il TEG dei contratti non può superare il cd Tasso Soglia ovvero il TEGM (Tasso effettivo globale medio) aumentato della metà, pubblicato dal Ministero dell Economia e delle Finanze per il trimestre in cui è stipulato il contratto. - T.A.E.G.: (Tasso effettivo annuo globale) è l indicatore espresso in funzione delle norme sulla trasparenza di cui al D. LGS 385/93 T.U. Bancario, per evidenziare il costo complessivo di interessi ed oneri sostenuti o da sostenersi per l attivazione del contratto di finanziamento. Il tasso è disponibile per il cliente onde possa verificare ed, eventualmente paragonare, le condizioni economiche del contratto proposto con quelle di diverse soluzioni finanziarie. Nel TAEG sono sempre esclusi gli oneri erariali. - I.S.C. è l indicatore sintetico del costo dell operazione; - Interessi di mora: gli interessi suppletivi dovuti dal cliente al fronte di ritardi nel pagamento del finanziamento erogato; - Commissioni finanziarie (o bancarie): corrispettivi dell Intermediario, dovuti per i suoi interventi professionali e per la cura degli adempimenti legati all operazione; - Commissioni Accessorie: corrispettivo per l attività di Intermediario, di Agente o Mediatore - Spese: costi sostenuti dall Intermediario per l espletamento delle attività inerenti la gestione del contratto; - Intermediario finanziario: soggetto iscritto nell elenco generale di cui all art. 106 T.U. bancario, tenuto dall U.I.F. della Banca d Italia svolgente attività finanziarie. - Agente in attività finanziaria: soggetto iscritto nell analogo Elenco professionale tenuto presso l U.I.F. della Banca d Italia che propone i prodotti finanziari dell Intermediario e può, se munito di procura, sottoscrivere i relativi contratti; - Mediatore Creditizio: il soggetto iscritto nell analogo Albo professionale tenuto presso l U.I.F. della Banca d Italia che mette in relazione, anche mediante attività di consulenza, le Banche e gli Intermediari Finanziari con la clientela, senza essere legato ad alcuna delle parti e rimanendo terzo rispetto alle stesse. Copia del presente avviso è stata consegnata al Sig. In data (Sottoscrizione per ricevuta) Per autentica della sottoscrizione ( l Agente o il Mediatore Creditizio ) Foglio Informativo CQP Mod. Idea vers. 07 del 26.06.2009

1 FOGLIO INFORMATIVO Redatto ai sensi delle disposizioni di cui alla Delibera CICR 04.03.2003 e successivo provvedimento di attuazione della Banca d Italia 29.07.2003 INFORMAZIONI SULL INTERMEDIARIO IDEA FINANZIARIA S.P.A. Denominazione sociale: Idea finanziaria S.p.A. C. F./P.IVA/Iscr. Reg. Imp. RA: 02608970832 Sede legale: Roma, Viale Tupini, 102 Capitale Sociale: 2.200.000,00 interamente versato N. Iscr. U.I.C. 34826 Riserve risultanti dall ultimo bilancio 1.664.948/. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO TERZO CHE HA MESSO IL CLIENTE IN RELAZIONE CON L ISTITUTO (Denominazione/Nome/Sede/ AAF-MC- Num. Iscr. U.I.C. PRESTITO contro CESSIONE del QUINTO DELLO STIPENDIO-SALARIO CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL OPERAZIONE Cessione del Quinto: Particolare prestito personale a tasso fisso per l intera durata del prestito, estinguibile mediante cessione pro-solvendo di quota della retribuzione mensile cui il mutuatario abbia diritto in dipendenza della propria prestazione di lavoro subordinato. Il prestito è regolato dall art. 1260 e seguenti c.c, dal T.U. 05.01.1950 n. 180 e successivo Regolamento. Le rate mensili di ammortamento del prestito vengono trattenute dalla retribuzione del mutuatario ad opera del proprio datore di lavoro che ne effettua diretta rimessa all Intermediario cessionario. L operazione deve essere assistita da garanzia assicurativa contro il rischio morte e perdita dell impiego. Polizze assicurative: Le Polizze accessorie al prestito, ovvero le garanzie rilasciate dall I.N.P.D.A.P. e dalle F.F.S.S. per i dipendenti, assicurano l Istituto mutuante per il rischio della morte e della perdita d impiego assicurando il rimborso all Intermediario del capitale mutuato non ancora scaduto al momento dell evento. La morte del mutuatario estingue il debito. L interruzione anticipata del rapporto di lavoro per causa diversa dalla morte, surroga l assicuratore, per quanto risarcito al creditore, nei diritti di rivalsa nei confronti del mutuatario. Per le condizioni contrattuali di assicurazione, generali e particolari, si rimanda ai fogli informativi delle Compagnie di Assicurazione. Offerta fuori sede: I contratti possono essere conclusi mediante l interevento di operatori commerciali, Intermediari finanziari, Agenti o Mediatori Creditizi, i quali operano in autonomia e non agiscono e tantomeno rappresentano l intermediario, potendo il Cliente rivolgersi direttamente alla nostra Società. L intervento di questi operatori, che possono essere Intermediari Finanziari, Agenti in attività finanziaria o Mediatori Creditizi, comporta il costo aggiuntivo dell offerta fuori sede. Si evidenzia che gli Intermediari, gli Agenti e i Mediatori Creditizi con noi convenzionati, per motivi di trasparenza e di calcolo dei tassi complessivi, vengono da noi remunerati per conto del Cliente, per cui nessun corrispettivo deve essere loro versato direttamente. L Attività degli Intermediari degli Agenti e dei Mediatori comporta, oltre l opera mediativa che dà loro diritto alla provvigione, anche lo svolgimento di tutte le attività di servizio e di acquisizione della numerosa documentazione amministrativa necessaria per attivare il prestito nello schema della Cessione. Per questi motivi spesso i compensi per gli indicati operatori assumono una certa consistenza relativamente al capitale erogato. Idea Finanziaria S.p.A. fa presente che la determinazione delle indicate provvigioni dipende dai rapporti tra il Cliente e l Intermediario, l Agente o il Mediatore, poiché le Convenzioni stipulate dalla società impongono soltanto dei massimi applicabili e consiglia quindi il Cliente di negoziare con gli indicati operatori le provvigioni stesse. Gli Intermediari, Agenti in Attività finanziaria e i Mediatori Creditizi con noi convenzionati debbono compiutamente qualificarsi al Cliente esibendo la documentazione attestante la loro qualità. Estinzione anticipata: Idea Finanziaria evidenzia la particolare onerosità dell eventuale estinzione anticipata del prestito di cessione, anche per il caso di rinnovo, poiché le somme indicate alle lettere B), C), D), E), F), G) del prospetto Condizioni economiche del contratto, pagate dal Cliente in un'unica soluzione al momento dell erogazione per costi ed oneri di attivazione, non potranno essere rimborsate, poiché le stesse sono state corrisposte per servizi resi e diritti di terzi intervenuti (Intermediari, Agenti, Mediatori, Compagnie Assicurative, oneri fiscali etc.) e non sono recuperabili dall Istituto finanziario. Conseguentemente il mutuatario godrà esclusivamente dell abbuono degli interessi nominali sul capitale (TAN) indicato in contratto, per il periodo di rateazione non goduto. Durata: Il prestito di cessione, è rimborsabile in rate mensili per periodi di ammortamento compresi tra i 24 e i 120 mesi. Informazioni sul soggetto erogante: Le operazioni di finanziamento possono essere eseguite dalla nostra società anche in qualità di mandataria di istituti bancari con noi convenzionati; inoltre i contratti di prestito o i relativi crediti possono essere ceduti ad Istituti bancari o Società Finanziarie abilitate. L eventuale cessione del contratto sarà efficace nei confronti del cedente e dell Amministrazione. Resta espressamente esclusa per il cliente la possibilità di cedere il contratto, nonché i diritti anche parziali derivanti dal medesimo. Anticipazioni: Il Cliente, quale servizio accessorio al finanziamento e salve opportune valutazioni dell Intermediario, può ottenere un anticipazione sul finanziamento che verrà erogato sotto forma di prestito personale. Tempi di erogazione: L importo costituente il netto ricavo del prestito sarà erogato successivamente all ottenimento di benestare / nulla osta da parte dell ente datore di lavoro, ovvero all evidenza dell avvenuto pagamento da parte dell amministrazione, datore di lavoro, della prima quota di rimborso previsto dal piano di ammortamento contrattuale nel caso di cessione, comunque, solo quando l intermediario sarà in possesso di tutta la documentazione propedeutica al prestito e ne avrà verificato la regolarità. CONDIZIONI ECONOMICHE DELL OPERAZIONE (*) Tasso nominale annuo massimo (T.A.N.) del 4,00% a scalare mensilmente, in misura fissa per l intera durata del prestito. Gli interessi per la remunerazione del capitale sono corrisposti alle banche dall Intermediario per la utilizzazione delle relative risorse. Il prestito viene concesso all interesse nominale annuo nella misura massima sopraindicata, ovvero al minore interesse che sarà convenuto in sede di istruttoria. Commissioni Finanziarie: (massimo) 45 %. Sono le commissione bancarie e dell intermediario, comprendono la remunerazione dell attività imprenditoriale e le prestazioni, quali l istruttoria, l esame della documentazione, la deliberazione e la successiva amministrazione del mutuo per l intera durata dell ammortamento, l elaborazione dei dati anche in funzione del D, Lgs. 231/2007 e della legge 108/96, i costi per l acquisizione della provvista, per la copertura, anche in via aleatoria, delle perdite finanziarie per la differenza di valuta tra erogazione e decorrenza dell ammortamento, per l eventuale ritardo di adeguamento dei tassi nel periodo di preammortamento, per le garanzie prestate al sistema bancario sulla puntuale riscossione delle quote, ed ogni altro adempimento connesso all esecuzione del contratto. Commissioni Accessorie: massimo 6%. Sono le provvigioni dovute alla rete commerciale esterna, comprendente Agenti/Mediatori ed eventuali Intermediari Finanziari mandatari di Idea Finanziaria S.p.A., sono calcolate nella misura percentuale del capitale lordo mutuato, convenuta liberamente dal Cliente con l Agente/Mediatore alla cui organizzazione il mutuatario ha inteso discrezionalmente di rivolgersi nell ambito dei limiti massimi indicati nel prospetto. Le provvigioni sono corrisposte per: 1) ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di interesse del cliente, definita con il presente contratto; 2) per concorrere all attività istruttoria del prestito; 3) per la definizione dei relativi rapporti contabili; 4) per assistere il cliente sino all erogazione del prestito ed alla ricezione dell assegno corrispondente; 5) per ogni altra attività di servizio e di acquisizione documentale prestata. Foglio Informativo CQS Mod. Idea vers. 07 del 26.06.2009

2 Spese Max 680,00 per le spese postali, di notifica e registrazione (se eventualmente eseguita), nonché per le eventuali spese di riscossione se imposte dall amministrazione datore di lavoro. Le spese indicate, sostenute o da sostenersi nel corso del contratto, comprendono anche l invio dei rendiconti periodici. Costi assicurativi (o garanzia INPDAP o FFSS (come da loro tariffe) o Compagnia Assicurative, salvo sovra-premi stabiliti discrezionalmente dall Assicuratore in dipendenza del maggior rischio assunto. Sono i premi anticipatamente dovuti per le polizze di assicurazione in virtù delle quali l Istituto mutuante ha ottenuto la copertura dei rischi della morte e della perdita di occupazione, per il rimborso del capitale mutuato per la cessione. L importo dei premi è stabilito dalle tariffe delle compagnie assicurative e comunque nei limiti massimi indicati nel sopraesteso prospetto. NETTO RICAVO: l importo erogato è pari al capitale lordo mutuato con la detrazione degli oneri indicati nei precedenti capi e l eventuale deduzione della somma da corrispondere per l estinzione di precedenti prestiti, se necessaria. TAEG (max) 35% secondo il costo delle polizze assicurative che può variare in ragione dell età dell assicurando e della durata del finanziamento; TEG (max) al tasso soglia stabilito dalla Banca d Italia in funzione della Legge 108/96 vigente al momento della stipula del contratto; Valuta applicata per la decorrenza del finanziamento: giorno dell erogazione del prestito; Interessi di mora: in misura pari al Tasso Annuo Nominale stabilito in contratto; Commissioni su eventuale anticipo: (dovute soltanto in caso di richiesta di pre-finanziamento: TEG alla voce prestiti personali ed altri finanziamenti effettuati alle famiglie da intermediari non bancari); Estinzione anticipata (commissioni): ( max ) 1% ; Il tasso annuo nominale (T.A.N.) è calcolato a scalare sul capitale lordo mutuato considerando l anno solare composto di dodici mesi uguali. I valori sono indicati nelle loro entità massime e quelli percentuali sono applicati sul capitale lordo mutuato. (*) Nei casi in cui l operazione di finanziamento non fosse assimilabile alla cessione del quinto della pensione, come sopra indicata, è necessario che vengano osservate le condizioni economiche previste per i prestiti personali: in tal caso il TEG comprenderà i costi della polizza assicurativa. Si rende noto che il TEG viene fissato in base ai dati comunicati trimestralmente da Banca d Italia. PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI Le principali condizioni sotto riportate sono coerenti con la redazione dei singoli contratti. CESSIONE: Con il contratto di Cessione (art. 1260 e seg. cc., T.U. 05.01.1950 e succ. reg.) il Cliente si dichiara debitore, a titolo di mutuo, nei confronti del Cessionario dell importo complessivo risultante dal capitale erogato e dagli oneri di attivazione del prestito indicati nel precedente quadro Condizioni economiche. RIMBORSO del CAPITALE LORDO: il cliente si obbliga a restituire l intero capitale lordo mediante cessione delle quote del suo stipendio prosolvendo, conferendo al proprio datore di lavoro il mandato irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell art. 1723 2 comma c.c. QUOTE MENSILI: la misura della quota di stipendio ceduta è convenuta in ragione della capacità dello stipendio e dell esigenza del finanziamento del Cliente. Le quote saranno tutte uguali, mensili e consecutive, comprensive delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi. ONERI e SPESE: l interesse nominale, le commissioni, le spese ed ogni altro onere, come indicati nel quadro CONDIZIONI ECONOMICHE saranno trattenute anticipatamente al momento dell erogazione. TRATTENUTE IN PRESENZA DI RINNOVO: nel caso di stipulazione del contratto di cessione per rinnovo di precedente prestito, la mutuante potrà trattenere la somma necessaria per l estinzione obbligatoria o facoltativa, se richiesta dal Cliente, per estinguere il precedente prestito. AMMINISTRAZIONE DATORE di LAVORO: per effetto della cessione l Amministrazione dalla quale dipende il mutuatario sarà obbligata a norma di legge e, per quanto possa occorrere, anche per volontà del Mutuatario medesimo, a prelevare mensilmente dalla sua retribuzione la quota di stipendio ceduta (nella misura che sarà convenuta), a decorrere dal mese successivo alla notifica del presente atto, ed a versarla, entro il giorno 10 di ogni mese, al cessionario. INTERESSI DI MORA: in caso di mancato o ritardato pagamento di rate mensili del prestito, verranno applicati gli interessi di mora in misura pari al tasso di interesse nominale annuo (TAN) applicato al prestito. PRIVACY: ai fini del trattamento dei dati personali l Intermediario richiede il consenso al trattamento ed alla diffusione dei dati personali, anche sensibili, nonché la facoltà della loro comunicazione e cessione ai sensi del D.Lgs. 196/2003. RECESSO: Qualora il contratto sia negoziato fuori dai locali commerciali, ai sensi degli artt. 64 e ss. del D. Lgs 206/2005, il Cliente -se consumatore- ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto. La comunicazione è da inviarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Idea Finanziaria S.p.A. viale U. Tupini, 102 00144 Roma. Resta comunque inteso che le somme eventualmente versate dovranno essere restituite a Idea Finanziaria S.p.A. entro il medesimo termine, senza alcuna penalità, fatta salva la corresponsione degli interessi maturati. Restano a carico del Cliente gli oneri fiscali già applicati. NOTA SULLE CONDIZIONI GENERALI DEI CONTRATTI 1. Nell ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per i contratti di cessione il mutuatario presta il consenso affinché l Amministrazione trattenga dal TFR l importo necessario per l estinzione del residuo debito, e così anche per la liquidazione eseguita da qualsiasi Ente di Previdenza o di Assistenza. Gli effetti del contratto si estenderanno, ove compatibili, sugli eventuali trattamenti pensionistici. Il mutuatario, inoltre, si impegna per la durata del prestito, a non avvalersi del diritto di richiedere anticipazioni sul TFR. 2. Nel caso di cessione nell ipotesi di riduzione, per qualsiasi causa, della retribuzione mensile-ferme restando le pattuizioni afferenti le coperture assicurative, si applicheranno le disposizioni degli artt. 35 e 55 del D.P.R. 05.01.1950 n. 180, in via analogica anche per le cessioni di dipendenti non pubblici. 3. Nel caso che venga a trovarsi alle dipendenze di altra Amministrazione statale, parastatale oppure di azienda privata, il cedente autorizza la mutuante a notificare il contratto affinché questa operi sulla sua retribuzione per la prosecuzione dell ammortamento. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta a cui il cessionario potrà eventualmente andare incontro per la notifica e per il fatto stesso del trasferimento saranno a carico del cedente. 4. Le spese, le tasse di bollo e di registro del presente atto, sia all atto dell eventuale registrazione che successivamente, anche in via supplementare, nonché la rivalsa per gli oneri erariali e le spese postali e di notifica, sono a carico del mutuatario, il quale, nel caso di cessione autorizza preventivamente l Amministrazione a trattenere e versare alla mutuante le somme che a tale titolo gli venissero richieste. La trattenuta dovrà essere operata anche in eccedenza del quinto dello stipendio. 5. Per le somme che dovesse pagare la Compagnia di Assicurazione per effetto della garanzia rischio impiego, la Compagnia stessa sarà sostituita all Istituto mutuante, in tutti i suoi diritti e privilegi verso il cedente. 6. Il mutuatario non potrà richiedere il versamento degli importi previsti dal finanziamento se prima, o contestualmente, non saranno forniti da lui tutti gli atti ed i documenti necessari per la validità e la garanzia dell operazione di cessione, se non sarà rilasciato il benestare da parte dell amministrazione datrice di lavoro. Foglio Informativo CQS Mod. Idea vers. 07 del 26.06.2009

3 7. A garanzia del finanziamento, su richiesta della Mutuante, il Cliente si impegna ad emettere all ordine della Mutuante un titolo cambiario con scadenza in bianco valorizzabile per un importo non superiore alla retribuzione ceduta globale ceduta per i casi di inadempimento del debitore ceduto e di decadenza dal beneficio del termine. 8. La mutuante si riserva la facoltà di variare anche in senso sfavorevole al cliente, i prezzi e le condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo. Le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali dovranno essere preventivamente comunicate al cliente con i tempi e le modalità previsti dall art. 118 del D. Legs. 01/09/93 n. 385 e successive modifiche, ferma la facoltà di recesso del cliente secondo i termini e le modalità previste dal medesimo articolo. 9. Ad ogni fine, ivi compresa la notifica degli atti giudiziari, il mutuatario dichiara la propria residenza corrispondente a quella indicata in contratto, impegnandosi a comunicare ogni eventuale successiva variazione. 10. L Intermediario fornisce per iscritto al Cliente alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta l anno, una comunicazione analitica sullo svolgimento del rapporto. 11. In deroga all art. 190 c.c. la Mutuante è autorizzata ad agire in via principale, anziché sussidiaria per il recupero del suo credito sui beni personali del coniuge coobbligato; 12. la Mutuante si riserva il diritto di cedere a terzi di sua scelta, parzialmente o totalmente, i diritti e/o i rapporti e/o i contratti costituiti, salvo che tale cessione non diminuisca la tutela dei diritti del Cliente. 13. Il mutuatario gode della facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza possibilità di patto contrario nei termini di legge. 14. Competente per la definizione di eventuali reclami è l Ufficio reclami dell Intermediario da contattare nei modi indicati in contratto. 15. Ogni controversia che abbia ad oggetto l interpretazione, l esecuzione, la validità o la risoluzione del presente contratto sarà devoluta alla competenza dell autorità giudiziaria ove ha sede la Mutuante. LEGENDA - Capitale erogato: la somma che l intermediario mette a disposizione del cliente a titolo di prestito e che comprende quanto effettivamente corrisposto al cliente medesimo e quanto pagato per suo conto in dipendenza degli oneri di attivazione del prestito stesso. - Cessione pro solvendo: indica il negozio giuridico mediante il quale viene ceduto il credito in luogo del pagamento ma il cedente non è liberato della sua obbligazione sin quando il debito non sia estinto; - Ammortamento: indica il piano di rimborso del capitale e degli accessori; - T.A.N.: (Tasso nominale annuo): il tasso di interesse che remunera il capitale erogato; - T.E.G.: (Tasso Effettivo Globale) è l indicatore espresso ai fini della L. 108/96 (norme antiusura) che considera tutti gli oneri finanziari, di commissioni e spese del contratto con esclusione del costo delle Polizze Assicurative e degli oneri erariali per esplicita disposizione delle relative norme. Il TEG dei contratti non può superare il cd Tasso Soglia ovvero il TEGM (Tasso effettivo globale medio) aumentato della metà, pubblicato dal Ministero dell Economia e delle Finanze per il trimestre in cui è stipulato il contratto. - T.A.E.G.: (Tasso effettivo annuo globale) è l indicatore espresso in funzione delle norme sulla trasparenza di cui al D. LGS 385/93 T.U. Bancario, per evidenziare il costo complessivo di interessi ed oneri sostenuti o da sostenersi per l attivazione del contratto di finanziamento. Il tasso è disponibile per il cliente onde possa verificare ed, eventualmente paragonare, le condizioni economiche del contratto proposto con quelle di diverse soluzioni finanziarie. Nel TAEG sono sempre esclusi gli oneri erariali. - I.S.C. è l indicatore sintetico del costo dell operazione; - Interessi di mora: gli interessi suppletivi dovuti dal cliente al fronte di ritardi nel pagamento del finanziamento erogato; - Commissioni finanziarie (o bancarie): corrispettivi dell Intermediario, dovuti per i suoi interventi professionali e per la cura degli adempimenti legati all operazione; - Commissioni Accessorie: corrispettivo per l attività di Intermediario, di Agente o Mediatore - Spese: costi sostenuti dall Intermediario per l espletamento delle attività inerenti la gestione del contratto; - Intermediario finanziario: soggetto iscritto nell elenco generale di cui all art. 106 T.U. bancario, tenuto dall U.I.F. della Banca d Italia svolgente attività finanziarie. - Agente in attività finanziaria: soggetto iscritto nell analogo Elenco professionale tenuto presso l U.I.F. della Banca d Italia che propone i prodotti finanziari dell Intermediario e può, se munito di procura, sottoscrivere i relativi contratti; - Mediatore Creditizio: il soggetto iscritto nell analogo Albo professionale tenuto presso l U.I.F. della Banca d Italia che mette in relazione, anche mediante attività di consulenza, le Banche e gli Intermediari Finanziari con la clientela, senza essere legato ad alcuna delle parti e rimanendo terzo rispetto alle stesse. Copia del presente avviso è stata consegnata al Sig. In data (Sottoscrizione per ricevuta) Per autentica della sottoscrizione (l Intermediario Finanziario, l Agente o il Mediatore Creditizio ) Foglio Informativo CQS Mod. Idea vers. 07 del 26.06.2009

1 FOGLIO INFORMATIVO Redatto ai sensi delle disposizioni di cui alla Delibera CICR 04.03.2003 e successivo provvedimento di attuazione della Banca d Italia 29.07.2003 INFORMAZIONI SULL INTERMEDIARIO IDEA FINANZIARIA S.P.A. Denominazione sociale: Idea finanziaria S.p.A. C. F./P.IVA/Iscr. Reg. Imp. RA: 02608970832 Sede legale: Roma, Viale Tupini, 102 Capitale Sociale: 2.200.000,00 interamente versato N. Iscr. U.I.C. 34826 Riserve risultanti dall ultimo bilancio 1.664.948/. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO TERZO CHE HA MESSO IL CLIENTE IN RELAZIONE CON L ISTITUTO (Denominazione/Nome/Sede/ AAF-MC- Num. Iscr. U.I.C. PRESTITO PERSONALE CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL OPERAZIONE Prestito personale: Prestito personale a tasso fisso per l intera durata del prestito, estinguibile in un unica soluzione tramite bonifico bancario o vaglia postale, o anche mediante trattenuta sul netto ricavo di cui al prestito di cessione e/o delegazione qualora sia concesso per finanziare l importo anticipato sul contratto di cessione e/o delegazione Offerta fuori sede: I contratti possono essere conclusi mediante l intervento di operatori commerciali, Intermediari finanziari, Agenti o Mediatori Creditizi, i quali operano in autonomia e non agiscono e tantomeno rappresentano l intermediario, potendo il Cliente rivolgersi direttamente alla nostra Società. Gli Intermediari, Agenti in Attività finanziaria e i Mediatori Creditizi con noi convenzionati debbono compiutamente qualificarsi al Cliente esibendo la documentazione attestante la loro qualità. Durata: Il prestito personale è rimborsabile in un unica soluzione comprensiva di interessi convenzionali, entro e non oltre DUE mesi a partire dalla data di sottoscrizione dell accordo medesimo. Esso potrà essere restituito anticipatamente pagando gli interessi dovuti per il periodo intercorrente tra la data di erogazione del finanziamento e la data di restituzione del prestito. Informazioni sul soggetto erogante: Le operazioni di finanziamento possono essere eseguite dalla nostra società anche in qualità di mandataria di istituti bancari con noi convenzionati; inoltre i contratti di prestito o i relativi crediti possono essere ceduti ad Istituti bancari o Società Finanziarie abilitate. L eventuale cessione del contratto sarà efficace nei confronti del cedente e dell Amministrazione. Resta espressamente esclusa per il cliente la possibilità di cedere il presente contratto, nonché i diritti anche parziali derivanti dal medesimo. Tempi di erogazione: L importo costituente il netto ricavo del prestito sarà erogato solo quando l intermediario sarà in possesso di tutta la documentazione propedeutica al prestito e ne avrà verificato la regolarità. CONDIZIONI ECONOMICHE DELL OPERAZIONE Tasso nominale annuo massimo (T.A.N.) del 12,00% a scalare mensilmente, in misura fissa per l intera durata del prestito e calcolato a scalare sul capitale lordo mutuato considerando l anno solare composto di dodici mesi uguali. Gli interessi per la remunerazione del capitale sono corrisposti alle banche dall Intermediario per la utilizzazione delle relative risorse. Il prestito viene concesso all interesse nominale annuo nella misura massima sopraindicata, ovvero al minore interesse che sarà convenuto in sede di istruttoria. TAEG (max) del 12% e comunque entro i limiti di tassi stabiliti dalla Banca d Italia in funzione della Legge 108/96 vigente al momento della stipula del contratto: TEG (max) del 12% e comunque entro i limiti di tassi stabiliti dalla Banca d Italia in funzione della Legge 108/96 vigente al momento della stipula del contratto; Valuta applicata per la decorrenza del finanziamento: giorno dell erogazione del prestito; Interessi di mora: in misura pari al Tasso Annuo Nominale stabilito in contratto; Estinzione anticipata: nessuna penale; I valori sono indicati nelle loro entità massime e quelli percentuali sono applicati sul capitale lordo mutuato. PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI Le principali condizioni sotto riportate sono coerenti con la redazione dei singoli contratti. PRESTITO PERSONALE: Con il contratto di prestito personale, il Cliente si dichiara debitore, a titolo di mutuo, nei confronti del Mutuante dell importo finanziato, erogato anche a titolo di anticipo sul finanziamento concesso per la cessione e/o delegazione. RIMBORSO del CAPITALE LORDO: il cliente si obbliga a restituire l importo finanziato, concesso anche quale anticipo sul capitale mutuato per la cessione e/o delegazione, comprensivo di interessi, in un unica soluzione, entro e non oltre sei mesi a partire dalla data di sottoscrizione dell accordo medesimo. La corresponsione dell importo erogato quale prestito personale potrà avvenire anche tramite trattenuta diretta dal netto ricavo del finanziamento contro cessione e/o assistito da delegazione di pagamento. Tale importo potrà, inoltre, essere restituito anticipatamente pagando gli interessi dovuti per il periodo intercorrente tra la data di erogazione dell importo finanziato e la data di restituzione della somma concessa. ONERI e SPESE: l interesse nominale, le commissioni, le spese ed ogni altro onere, come indicati nel quadro CONDIZIONI ECONOMICHE saranno trattenute anticipatamente al momento dell erogazione. INTERESSI DI MORA: in caso di ritardato o mancato rimborso, in un unica soluzione dell importo finanziato, verranno applicati gli interessi di mora in misura pari al tasso di interesse nominale annuo (TAN) applicato al prestito. PRIVACY: ai fini del trattamento dei dati personali l Intermediario richiede il consenso al trattamento ed alla diffusione dei dati personali, anche sensibili, nonché la facoltà della loro comunicazione e cessione ai sensi del D.Lgs. 196/2003. RECESSO: E concesso al Cliente il diritto di recesso, da esercitarsi senza penalità, entro e non oltre il termine di 15 gg. dalla data di ricezione da parte del Cedente del contratto sottoscritto dalla Cessionaria, a mezzo raccomandata R.R. da inviare a Idea Finanziaria S.p.A. all indirizzo indicato in epigrafe. NOTA SULLE CONDIZIONI GENERALI DEI CONTRATTI 1. Il contratto di prestito personale si risolverà senza preventivo preavviso, messa in mora o pronuncia giudiziale in tutti i casi in cui il cliente non provveda al rimborso nei termini pattuiti, in ogni caso ed in qualsiasi momento, quando sia divenuto insolvente, oltre che al verificarsi delle ipotesi di cui all art.1186 c.c. e, in tutti i casi in cui il contratto di mutuo, per il quale sia stato erogato l anticipo, non si perfezioni, o sia stato anticipatamente risolto. In tali casi il Cliente dovrà versare, a semplice richiesta, la somma anticipata, accessoriata con gli interessi convenzionali nella misura Foglio Informativo P.P. Mod. Idea vers. 02 del 26.06.2009

2 pattuita fino alla risoluzione del contratto. Da tale data decorreranno, fino al soddisfo, gli interessi di mora sull importo erogato, nella misura parimenti convenuta, salvo il risarcimento del maggior danno. 2. Le spese, le tasse di bollo e di registro del presente atto, sia all atto dell eventuale registrazione che successivamente, anche in via supplementare, nonché la rivalsa per gli oneri erariali e le spese postali e di notifica, sono a carico del mutuatario 3. Il mutuatario non potrà richiedere il versamento degli importi previsti dal finanziamento se prima, o contestualmente, non saranno forniti da lui tutti gli atti ed i documenti necessari per la validità e la garanzia dell operazione. 4. Ad ogni fine, ivi compresa la notifica degli atti giudiziari, il mutuatario dichiara la propria residenza corrispondente a quella indicata in contratto, impegnandosi a comunicare ogni eventuale successiva variazione. 5. Il Mutuatario, nel caso di prestito finanziato quale anticipo, autorizza Idea Finanziaria SpA con espresso esonero da ogni responsabilità a trattenere dal netto ricavo del finanziamento in corso di istruttoria l ammontare di detto prestito, oltre agli interessi come pattuiti. 6. L Intermediario fornisce per iscritto al Cliente alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta l anno, una comunicazione analitica sullo svolgimento del rapporto. 7. In deroga all art. 190 c.c. la Mutuante è autorizzata ad agire in via principale, anziché sussidiaria per il recupero del suo credito sui beni personali del coniuge coobbligato; 8. Il mutuatario gode della facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza possibilità di patto contrario nei termini di legge. 9. La mutuante si riserva la facoltà di variare anche in senso sfavorevole al cliente, i prezzi e le condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo. Le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali dovranno essere preventivamente comunicate al cliente con i tempi e le modalità previsti dall art. 118 del D. Legs. 01/09/93 n. 385 e successive modifiche, ferma la facoltà di recesso del cliente secondo i termini e le modalità previste dal medesimo articolo. 10. Competente per la definizione di eventuali reclami è l Ufficio reclami dell Intermediario da contattare nei modi indicati in contratto. 11. Ogni controversia che abbia ad oggetto l interpretazione, l esecuzione, la validità o la risoluzione del presente contratto sarà devoluta alla competenza dell autorità giudiziaria ove ha sede la Mutuante. LEGENDA - Capitale erogato: la somma che l intermediario mette a disposizione del cliente a titolo di prestito e che comprende quanto effettivamente corrisposto al cliente medesimo. - Prestito Personale: il contratto di finanziamento con il quale il Cliente si dichiara debitore, a titolo di mutuo, nei confronti del Mutuante dell importo finanziato. - Cessione pro solvendo: indica il negozio giuridico mediante il quale viene ceduto il credito in luogo del pagamento ma il cedente non è liberato della sua obbligazione sin quando il debito non sia estinto. - Delegazione di pagamento: Con il contratto Delegazione di Pagamento (art. 1269 e seguenti c.c.) il Cliente si dichiara debitore, a titolo di mutuo, nei confronti del Delegatario dell importo complessivo risultante dal capitale erogato e dagli oneri di attivazione del prestito indicati nel precedente quadro Condizioni economiche. - Ammortamento: indica il piano di rimborso del capitale e degli accessori; - T.A.N.: (Tasso nominale annuo): il tasso di interesse che remunera il capitale erogato; - T.E.G.: (Tasso Effettivo Globale) è l indicatore espresso ai fini della L. 108/96 (norme antiusura) che considera tutti gli oneri finanziari, di commissioni e spese del contratto con esclusione del costo delle Polizze Assicurative e degli oneri erariali per esplicita disposizione delle relative norme. Il TEG dei contratti non può superare il cd Tasso Soglia ovvero il TEGM (Tasso effettivo globale medio) aumentato della metà, pubblicato dal Ministero dell Economia e delle Finanze per il trimestre in cui è stipulato il contratto. - T.A.E.G.: (Tasso effettivo annuo globale) è l indicatore espresso in funzione delle norme sulla trasparenza di cui al D. LGS 385/93 T.U. Bancario, per evidenziare il costo complessivo di interessi ed oneri sostenuti o da sostenersi per l attivazione del contratto di finanziamento. Il tasso è disponibile per il cliente onde possa verificare ed, eventualmente paragonare, le condizioni economiche del contratto proposto con quelle di diverse soluzioni finanziarie. Nel TAEG sono sempre esclusi gli oneri erariali. - I.S.C. è l indicatore sintetico del costo dell operazione; - Interessi di mora: gli interessi suppletivi dovuti dal cliente al fronte di ritardi nel pagamento del finanziamento erogato; - Spese: costi sostenuti dall Intermediario per l espletamento delle attività inerenti la gestione del contratto; - Intermediario finanziario: soggetto iscritto nell elenco generale di cui all art. 106 T.U. bancario, tenuto dall U.I.F. della Banca d Italia svolgente attività finanziarie. - Agente in attività finanziaria: soggetto iscritto nell analogo Elenco professionale tenuto presso l U.I.F. della Banca d Italia che propone i prodotti finanziari dell Intermediario e può, se munito di procura, sottoscrivere i relativi contratti; - Mediatore Creditizio: il soggetto iscritto nell analogo Albo professionale tenuto presso l U.I.F. della Banca d Italia che mette in relazione, anche mediante attività di consulenza, le Banche e gli Intermediari Finanziari con la clientela, senza essere legato ad alcuna delle parti e rimanendo terzo rispetto alle stesse. Copia del presente avviso è stata consegnata al Sig. In data (Sottoscrizione per ricevuta) Per autentica della sottoscrizione ( l Agente o il Mediatore Creditizio ) Foglio Informativo P.P. Mod. Idea vers. 02 del 26.06.2009