Consorzio di Bonifica Ombrone P. se - Bisenzio PROT. N. 3947 DECRETO DEL COMMISSARIO N. 23 DEL 20/05/2013 Oggetto: Convenzione con la cooperativa sociale Il Poeta Il Commissario straordinario - Vista la Legge Regione Toscana 05/08/2009 n. 47 avente ad oggetto Disposizioni transitorie in materia di organi dei Consorzi di Bonifica la quale stabilisce nello specifico che gli organi dei Consorzi di Bonifica scaduti o in scadenza entro il 31/12/2011, siano sostituiti dai rispettivi Presidenti uscenti, i quali quindi assumeranno le funzioni di Commissari straordinari, nelle more dell approvazione di un Testo unico che disciplini il riordino generale della difesa del suolo nell ambito del quale provvedere anche alla rivisitazione della disciplina dei Consorzi di bonifica; - Altresì vista la LRT 9 febbraio 2010, n. 8 Sospensione delle procedure elettorali di alcuni Consorzi di bonifica ; - Vista la LRT 30/2010 Disposizioni transitorie in materia di organi dei Consorzi di bonifica con la quale vengono sospese le procedure elettorali, ed, al fine di garantire la gestione amministrativa e programmatica e la prestazione dei servizi, viene individuata la soluzione di sostituire gli organi di governo scaduti, attribuendo ai rispettivi presidenti uscenti le funzioni di commissario straordinario ; - Preso atto che con il 31/12/2010 gli Organi consortili eletti nel 2005 sono venuti a naturale scadenza; - Richiamata, a seguito delle normative sopra richiamate, la conferma dell Avvocatura dell Ente delegato (n. prot. 8935/2010); - Vista la LRT 50/2011 Legge finanziaria regionale con la quale viene prorogato il Commissariamento al 31/12/2012; - Con la Legge Regione Toscana 27/12/2012 n. 79, art. 33 c. 2 si afferma che Nelle more dell istituzione dei nuovi consorzi sono prorogate le disposizioni di cui alla legge regionale 5 agosto 2010, n. 47 (Disposizioni transitorie in materia di organi dei consorzi di bonifica, bonifica), fatto salvo quanto previsto al comma 3 ; - Che allo stato attuale pertanto risulta prorogato il commissariamento; *** - Preso atto della necessità di provvedere ad un servizio di attività complementari alla manutenzione delle opere idrauliche di competenza consortile nel tratto del torrente Ombrone compreso tra il Ponte di Gello e l autostrada A11; - Preso atto che in particolar modo si è appurata la necessità di provvedere alla rimozione rifiuti, svuotamento e sostituzione sacchi neri, smaltimento rifiuti raccolti, manutenzione e ripristino arredi e cartellonistica, taglio della vegetazione nei tratti limitrofi agli arredi fissi e semovibili, segnalazione e vigilanza riguardo ad interventi diversi da effettuarsi - Premesso Che il consorzio ha inteso ricorrere al sistema delle cooperative sociali di tipo B per l erogazione dei servizi in questione per le seguenti motivazioni: o la cooperativa sociale ha, tra le proprie finalità statutarie, lo svolgimento di attività di organizzazione e gestione di servizi manutentivi e logistici vari allo scopo di garantire l inserimento lavorativo ed il recupero sociale di persone svantaggiate, portatrici di handicap e affette da patologie psichiatriche e che tali attività sono finalizzate al loro inserimento lavorativo; o le predette persone svantaggiate costituiscono oltre il 30% (ex art. 4 - comma 2 - L. 381/91) dei lavoratori;
Consorzio di Bonifica Ombrone P. se - Bisenzio PROT. N. 3947 DECRETO DEL COMMISSARIO N. 23 DEL 20/05/2013 Oggetto: Convenzione con la cooperativa sociale Il Poeta - Appurato che le condizioni di cui sopra acconsentono, in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, di concedere, attraverso affidamento diretto, ai sensi della L. 381/1991 e del comma 7 art. 12 LR. 87/97, alla cooperativa sociale, il servizio di cui sopra. - Ritenuto pertanto di dover procedere in merito; **************** Decreta 1. di approvare la bozza di convenzione che viene allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, che prevede la stipula di un accordo di 5 mesi con decorrenza dal 17 giugno 2013 e fino al 17 novembre 2013 non rinnovabile tacitamente dell importo di 5.500,00 IVA compresa, che non comprende i materiali necessari per le attività di manutenzione e ripristino (vernici, pennelli, legname etc.) né la fornitura di sacchi neri, per un totale di n. 590 ore di servizio offerte suddivise come di seguito: rimozione rifiuti, svuotamento e sostituzione sacchi neri, smaltimento rifiuti raccolti, 3 passaggi settimanali (giugno novembre) effettuati da 2 addetti per 4 ore al giorno ciascuno - taglio della vegetazione in corrispondenza delle case EX-ATER località San Felice n. 4 giornate da svolgersi nell arco della convenzione (giugno novembre) da 2 addetti per 8 ore al giorno ciascuno 2. di imputare ed impegnare la somma annua di 5.500,00 IVA compresa al capitolo 300 manutenzione ordinaria in appalto del bilancio di previsione 2013, impegno 8609 3. di trasmettere il presente atto alla Cooperativa sociale Il Poeta per la completa definizione della procedura; 4. di trasmettere il presente atto alla dipendente consortile Agrot. Fagioli Simona, individuata come referente tecnico del Consorzio per il controllo delle prestazioni eseguite dalla Cooperativa. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Paolo Bargellini
Consorzio di Bonifica Ombrone P. se - Bisenzio PROT. N. 3947 DECRETO DEL COMMISSARIO N. 23 DEL 20/05/2013 Oggetto: Convenzione con la cooperativa sociale Il Poeta Il presente decreto è pubblicato all albo informatico dell Ente, all indirizzo HUwww.cbombronebisenzio.itUH ai sensi dell art. 45 dello Statuto consortile e dell art. 32 L. 18/06/2009, n. 69 La presente copia, riprodotta mediante sistemi informatici per uso amministrativo è composta da n. 3 (tre) pagine e da n. 5 pagine di allegati. Pistoia, lì 20/05/2013 FIRMA ATTO Il Commissario Straordinario, Paolo Bargellini Visto di regolarità tecnica e contabile Il Direttore Lorenzo Cecchi de Rossi DOCUMENTI FIRMATI IN ORIGINALE
Prot. Consorzio di Bonifica Ombrone P.se - Bisenzio CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE IL POETA DI PISTOIA PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI VARI AI SENSI DELL ART. 5 l. 381/1991 E DELL ART. 11 DELLA LR 24.11.97, N. 87 L anno 2012 il giorno 13 del mese di Giugno presso la sede del Consorzio di Bonifica Ombrone P.se Bisenzio, sito in Via Traversa della Vergine 81 a Pistoia, TRA il Consorzio di Bonifica Ombrone P.se Bisenzio, di seguito denominato Consorzio, con sede legale in Pistoia, Via Traversa della Vergine 81, Cod.Fisc./P.iva 01383150479, rappresentato dal Direttore Unico, Lorenzo Cecchi de Rossi, nato a Pistoia il 14/09/1950, domiciliato, per la carica che ricopre, presso la sede del Consorzio stesso, E la Cooperativa Sociale ONLUS a r.l. di tipo B Il Poeta (di seguito denominata cooperativa sociale) avente sede in Pistoia Via Cancellieri 5, partita 00523710473, iscritta all albo regionale delle cooperative sociali, sezione B (produzione e lavoro) con Decreto Regionale n. 194 del 13/04/2000 nella persona del suo Presidente e legale rappresentante signora Patrizia Ricci, nata a Pistoia il 17.06.1959; PREMESSO - che il consorzio ha inteso ricorrere al sistema delle cooperative sociali di tipo B per l erogazione dei servizi in questione per le seguenti motivazioni: - la cooperativa sociale ha, tra le proprie finalità statutarie, lo svolgimento di attività di organizzazione e gestione di servizi manutentivi e logistici vari allo scopo di garantire l inserimento lavorativo ed il recupero sociale di persone svantaggiate, portatrici di handicap e affette da patologie psichiatriche e che tali attività sono finalizzate al loro inserimento lavorativo; - le predette persone svantaggiate costituiscono oltre il 30% (ex art. 4 - comma 2 - L. 381/91) dei lavoratori;
- pertanto il consorzio può, in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, concedere, attraverso affidamento diretto, ai sensi della L. 381/1991 e del comma 7 art. 12 LR. 87/97, alla cooperativa sociale un servizio atto ad attività complementari alla manutenzione delle opere idrauliche di competenza Consortile nello specifico: - nel tratto del torrente Ombrone compreso tra località San Felice e sottopasso A11, verranno svolte le seguenti mansioni; rimozione rifiuti, svuotamento e sostituzione sacchi neri, smaltimento rifiuti raccolti, manutenzione ripristino e taglio della vegetazione degli arredi fissi e semovibili; - nel tratto del torrente Ombrone, nello specifico in località San Felice in corrispondenza delle case EX - ATER, verrà svolto 1 volta al mese, nel periodo da giugno a novembre, il taglio della vegetazione del su detto tratto. si conviene e si stipula quanto segue : Articolo 1 Il Consorzio affida alla cooperativa sociale l esecuzione del servizio come sopra delineato ed esplicitato. Articolo 2 La cooperativa sociale si impegna a rendere le prestazioni di cui all art. 1 tramite un organizzazione e strutturazione aziendale idonea al raggiungimento sia dell esatta fornitura del servizio, che delle finalità di inserimento lavorativo previste. La cooperativa svolge l attività convenzionata con piena autonomia organizzativa e gestionale e si impegna a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore. Articolo 3 Il responsabile delle attività oggetto della presente convenzione per la cooperativa sociale è la Presidente della Cooperativa, Sig. Patrizia Ricci. Il referente tecnico del Consorzio per il controllo delle prestazioni eseguite da parte della cooperativa è individuata nella dipendente consortile, Agrotecnico Simona Fagioli. Articolo 4 La cooperativa sociale assicura la rispondenza alle misure di sicurezza del posto di lavoro (D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008.) in relazione al tipo di svantaggio delle persone inserite, nonché il
rispetto della normativa nazionale e regionale riguardanti l organizzazione e svolgimento delle attività oggetto della convenzione. Articolo 5 La cooperativa sociale dichiara che la condizione di persona svantaggiata dei lavoratori impegnati nell attività oggetto della presente convenzione è documentata agli atti della cooperativa. Dichiara altresì che a tali lavoratori è applicato il contratto di lavoro del settore Cooperative Sociali. Per l adempimento delle obbligazioni di fornitura di servizi di cui alla presente convenzione, la cooperativa sociale si impegna, ad utilizzare n. 3 lavoratori svantaggiati e 3 soggetti in inserimento socio terapeutico. La cooperativa sociale si impegna altresì a mantenere la percentuale minima di lavoratori di cui al secondo comma dell art. 4 della L. 381/1991 per tutto il periodo della convenzione. Articolo 6 La cooperativa assicura l impegno all applicazione del vigente contratto nazionale di lavoro e del contratto integrativo delle cooperative sociali per tutti i lavoratori, soci e non, e per tutte le persone svantaggiate e al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei loro confronti. Articolo 7 La convenzione avrà durata di 5 mesi con decorrenza dal 17 giugno 2013 e fino al 17 novembre 2013 e non sarà rinnovabile tacitamente. In caso di accertate e ripetute inadempienze da parte di una delle due parti, la convenzione sarà risolta entro il termine di 30 giorni dalla motivata comunicazione di una delle due parti, da trasmettere con raccomandata A.R.. Articolo 8 Il committente, quale corrispettivo per l espletamento del servizio e delle attività previste dalla convenzione, corrisponde alla cooperativa sociale la somma complessiva per tutta la durata del contratto di 5.500, 00 IVA compresa, che non comprende i materiali necessari per le attività di manutenzione e ripristino (vernici, pennelli, legname etc.), per un totale di n. 590 ore di servizio offerte suddivise come di seguito:
- rimozione rifiuti, svuotamento e sostituzione sacchi neri, smaltimento rifiuti raccolti, 3 passaggi settimanali (giugno novembre) effettuati da 2 addetti per 4 ore al giorno ciascuno, - taglio della vegetazione in corrispondenza delle case EX-ATER località San Felice n. 4 giornate da svolgersi nell arco della convenzione (giugno novembre) da 2 addetti per 8 ore al giorno ciascuno. Ai sensi di quanto previsto dall art.4, comma 4, del d.lgs. 231/2002, il pagamento avverrà trimestralmente entro 60 gg dal ricevimento della fattura. In caso di mancato o ritardato pagamento sarà applicato, in ottemperanza alla facoltà prevista dall art.5, comma 1 del decreto sopra citato, il tasso di interesse pari all euribor a novanta giorni vigente alla data di registrazione della fattura. Articolo 9 Il committente è esonerato da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione dell attività per la quale risponde unicamente la cooperativa sociale che provvede alla copertura assicurativa sia per infortuni ai dipendenti e soci, che per le responsabilità civili verso terzi per qualsiasi evento o danno possa causarsi a persone e/o cose. Copia di tali polizze è conservata dal committente. Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività attraverso un continuo rapporto diretto fra il rappresentante della cooperativa ed il referente del Consorzio; La cooperativa non può cedere o subappaltare il servizio assunto, pena la risoluzione del contratto. Articolo 10 Entrambe le parti hanno facoltà di recedere dal presente contratto per giusta causa con il preavviso di tre mesi. Il Consorzio ha facoltà di risolvere la presente convenzione in casi di inadempimenti che pregiudichino gravemente il servizio a danno dell utenza, ovvero che impediscano la regolare gestione della convezione stessa. L inadempimento è contestato per iscritto dal Consorzio che può diffidare ad adempiere e comporta la contestuale sospensione della convenzione. Decorsi trenta giorni dal ricevimento della
contestazione senza che la controparte abbia adempiuto o fornito motivata e formale giustificazione in merito alla contestazione, la convezione viene dichiarata risolta di diritto. Le eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione, che siano riconosciute tali da entrambi i contraenti e che dunque si riferiscano a casi per i quali non si giudichi ricorrere al diritto automatico alla risoluzione del contratto da parte del committente, sono giudicate dal Tribunale di Pistoia. Per le controversie in materia di rapporto di lavoro si rinvia a quanto disposto dall art. 806 del Codice di procedura civile. Articolo 11 La Cooperativa Sociale, quale corresponsabile con il Consorzio del trattamento dei dati relativi allo svolgimento dell attività oggetto della convenzione in argomento, nell effettuare le operazioni e compiti ad essa affidati, nel rispetto del disciplinare sulla sicurezza, dovrà osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali, ai sensi della L.675/96 s.m.i. Articolo 12 La presente convenzione viene registrata solo in caso d uso. In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi in materia, in particolare L. 381/91 e la L.R. 87/97 e successive modificazioni. p. "Il Poeta - Soc. Cooperativa a r.l." p. Consorzio di Bonifica Ombrone P.se - Bisenzio