REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TENUTA DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TENUTA DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO 1

Indice Articolo 1- Istituzione del registro. Articolo 2 Definizioni. Articolo 3 - Iscrizione nel registro. Articolo 4 - Modalità di tenuta del registro e possibilità di modifica e revoca della iscrizione. Articolo 5 - Soggetti che possono ottenere informazioni sulle dichiarazioni annotate nel registro. Articolo 6 - Efficacia della presente disciplina. Articolo 7 - Principi di conservazione e responsabilità. Articolo 8 - Entrata in vigore. 2

ARTICOLO 1 ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA DI TRATTAMENTI SANITARI 1. Il Comune di Vercelli, nell ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana. A tal fine istituisce il registro comunale per la raccolta delle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari denominato Registro dei Testamenti Biologici, per gli scopi e per le finalità del presente regolamento, di seguito Registro. ARTICOLO 2 DEFINIZIONI 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: - Testamento Biologico o Dichiarazione Anticipata di Trattamento (DAT): la dichiarazione contenente la manifestazione di volontà, da parte di cittadino maggiorenne, in merito ai trattamenti medici cui essere o non essere sottoposto in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza o una situazione di incapacità della persona, definibile permanente ed irreversibile e documentata. - Registro Comunale dei Testamenti Biologici: è il volume nel quale vengono inserite le iscrizioni nominative, mediante autodichiarazione, di tutti i cittadini maggiorenni che hanno redatto una DAT o Testamento Biologico con l indicazione del nominativo del fiduciario e del depositario. Il registro gestisce la banca dati dei dichiaranti e dei fiduciari, ed attribuisce un numero progressivo ad ogni singola pratica. - Dichiarante: il cittadino maggiorenne che sottoscrive la DAT e la connessa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, necessaria per l'iscrizione nel Registro. - Fiduciario: la persona maggiorenne capace di intendere e di volere, nominato nel testamento biologico che assume il ruolo di garante della fedele esecuzione della volontà del dichiarante per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti da eseguire ove il dichiarante stesso si trovi nell'incapacità di esprimere consapevolmente tale volontà, relativamente alle decisioni assunte sui trattamenti indicati nella DAT. - Depositario: oltre al Comune di Vercelli presso gli uffici demografici nel caso in cui il dichiarante preferisca depositare la propria DAT presso l ente, la persona presso la quale è conservata la DAT: può essere il notaio rogante, il fiduciario o una terza persona individuata dal dichiarante. - Dichiarazione: la dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà resa ai sensi dell articolo 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale colui che sottoscrive la DAT dà atto di averla compilata e depositata presso un notaio, o fiduciario o altro depositario. 2. Il Comune di Vercelli, per il tramite del personale dei servizi demografici, non fornisce indicazioni sulle disposizioni che devono essere contenute nel Testamento Biologico (DAT), non 3

assume in alcun caso la funzione di fiduciario e non conosce il contenuto del DAT che è atto strettamente personale e pertanto non risponde dei contenuti del testamento stesso. ARTICOLO 3 ISCRIZIONE NEL REGISTRO 1. L iscrizione nel registro è riservata ai cittadini maggiorenni iscritti nell Anagrafe del Comune di Vercelli. 2. L iscrizione nel registro è subordinata alla presentazione di un istanza con firma autenticata, nella quale l interessato può nominare uno o più fiduciari, che la controfirmano per accettazione. L istanza verrà protocollata. 3. L istanza conterrà l indicazione del deposito della DAT presso un notaio, ovvero presso un fiduciario o altro depositario, indicandone i nominativi e relativi recapiti. All istanza sarà assegnato il numero di annotazione progressivo nel registro. 4. Qualora la DAT non sia stata depositata presso un notaio o presso un fiduciario o altro depositario, alla istanza, che conterrà specifica dichiarazione che non vi stato deposito alcuno, sarà allegata la busta, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura da parte dello stesso dichiarante, contenente il testamento biologico, alle quali verrà assegnato il numero di annotazione progressivo nel registro. 5. Al dichiarante verrà rilasciata, come ricevuta di avvenuta consegna, copia dell istanza con annotazione del numero progressivo attribuito nel registro, debitamente firmato dal personale addetto ricevente. ARTICOLO 4 MODALITA DI TENUTA DEL REGISTRO E POSSIBILITA DI MODIFICA E REVOCA DELLA ISCRIZIONE 1. Il Servizio Comunale preposto alla tenuta e cura del registro è individuato nei Servizi Demografici. 2. Dell istituzione del registro, delle relative modalità e della modulistica verrà data informazione tramite gli organi di stampa e permanentemente sul sito istituzionale del Comune. 3. Il trasferimento di residenza in altro Comune non comporta la cancellazione dal registro. 4. Su richiesta scritta del dichiarante, da presentare al Responsabile dei Servizi Demografici con le stesse modalità previste per l iscrizione, le dichiarazioni possono essere modificate o revocate in qualsiasi momento. 5. La richiesta di modifica comporta la semplice annotazione nel registro qualora si riferisca ad avvenuta modifica del deposito presso un notaio, o presso un fiduciario o altro depositario, ovvero qualora vi sia stata all atto dell iscrizione la consegna della busta sigillata contenente la DAT, la restituzione della stessa e la sua sostituzione con la nuova busta sigillata contenente la nuova DAT, con conseguente annotazione sul registro dell avvenuta sostituzione. 4

6. La richiesta di revoca comporta, qualora vi sia stata all atto dell iscrizione la consegna della busta sigillata contenente la DAT, la restituzione della stessa con conseguente annotazione sul registro dell avvenuta volontà di revoca e conseguente cancellazione. 7. Quanto previsto ai commi 5 e 6 non comportano alcun ulteriore adempimento per il Servizio Demografico. Sarà a discrezione del dichiarante provvedere alla comunicazione al fiduciario o ai fiduciari e al depositario. 8. Le buste contenenti il testamento biologico verranno distrutte dopo tre mesi dall avvenuto decesso del dichiarante. ARTICOLO 5 SOGGETTI CHE POSSONO OTTENERE INFORMAZIONI SULLE DICHIARAZIONI ANNOTATE NEL REGISTRO 1. Il registro non è pubblico. 2. Possono accedere ai dati contenuti nel Registro ed ottenere informazione relativa alla data di registrazione della dichiarazione del loro congiunto, ed agli altri elementi risultanti dal Registro: il coniuge, i parenti in linea retta di qualsiasi grado, quelli in linea collaterale entro il terzo grado (fratelli e nipoti) del soggetto che ha richiesto l iscrizione nel Registro, fatta salva ogni diversa manifestazione del dichiarante effettuata nella dichiarazione sostitutiva di cui all articolo 3, comma 2, del presente regolamento, il Fiduciario nominato. 3. Al solo fine di conoscere il nominativo del Fiduciario, l accesso è altresì, consentito al medico di famiglia del dichiarante e/o ai medici che lo avranno in cura, qualora lo stesso si trovi in una condizione di perdita di coscienza definibile come permanente e irreversibile debitamente documentata. ARTICOLO 6 EFFICACIA DELLA PRESENTE DISCIPLINA 1. Sino all eventuale intervento legislativo statale in materia, la disciplina comunale per la tenuta del registro dei Testamenti biologici ha rilevanza esclusivamente amministrativa per le finalità di cui agli articoli 1 e 3 del presente regolamento. ARTICOLO 7 PRINCIPI DI CONSERVAZIONE E RESPONSABILITÀ 1. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui all'art. 3 dovranno essere conservate a cura del Comune con la massima cautela in modo da evitarne manomissioni, alterazioni e dispersioni anche parziali. In nessun caso il Comune ed i soggetti da esso preposti alla tenuta del registro potranno 5

consentire che alcuno acceda alla dichiarazione, eccezion fatta per le ipotesi espressamente previste dal presente regolamento. 2. Il Comune di Vercelli e i soggetti da esso preposti alla tenuta del registro non possono essere chiamati a rispondere per il contenuto, l'efficacia, l'opponibilità e qualsiasi altro effetto delle dichiarazioni il cui deposito è attestato nelle dichiarazioni sostitutive di notorietà registrate. ARTICOLO 8 ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell articolo 93, comma 4 del vigente Statuto Comunale decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all albo pretorio dell ente. 6