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COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL APERTURA E GESTIONE DI SALE GIOCHI Approvato con Deliberazione Consiglio comunale n. 18 del 14.10.2009 in vigore dal 2.11.2009

INDICE 1 TITOLO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 DEFINIZIONI Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE Art. 3 PRINCIPI GENERALI 2 TITOLO II - SALE GIOCO Art. 4 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI Art. 5 REQUISITI Art. 6 SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA 3 TITOLO III - NORME FINALI Art. 7 PROVVEDIMENTI REPRESSIVI Art. 8 SANZIONI Art. 9 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 10 DISPOSIZIONE DI ADEGUAMENTO AUTOMATICO Art. 11 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI Art. 12 NORME FINALI 1

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI Art. 1 DEFINIZIONI 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: TULPS: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica approvato con R.D. del 18.6.1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni nonché il relativo regolamento di attuazione; DPR 447/1998: il Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 così come modificato dal DPR 440/2000 e ss.mm.ii.; SALA GIOCHI: uno o più locali, funzionalmente collegati e destinati come attività esclusiva o prevalente all intrattenimento di persone mediante la messa a disposizione di giochi leciti, apparecchi elettrici o elettronici di svago e similari; GIOCHI LECITI: biliardo, bowling, carte, giochi da tavolo, videogiochi, flipper, calcio balilla e giochi similari disciplinati dall art. 110 del TULPS e dalle disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia, escluse le forme di intrattenimento e svago effettuate mediante la messa a disposizione di Personal Computer; AREE SEPARATE: ai sensi dell art. 3, comma 3, del Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 18.01.2007, si intendono per aree separate, specificamente dedicate, le aree opportunamente delimitate e segnalate anche mediante strutture di tipo mobile, risultanti da planimetria depositata presso l ufficio comunale competente; SORVEGLIABILITA : ai fini della sorvegliabilità dei locali di sala gioco si applicano le disposizioni di cui al D.M. n. 564/1992 e ss.mm.ii.. L.R. 30/2003 del 24 dicembre 2003 n. 30 Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE 1. A norma dell art. 19, punto 8, del D.P.R. 24.7.1977 n. 616 e dell art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18.6.1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del relativo regolamento di attuazione, il presente regolamento disciplina l apertura, il trasferimento, le modificazioni e la cessazione delle attività imprenditoriali esercitate in sede fissa, su proprietà privata, connesse all intrattenimento di persone mediante giochi leciti. 2

2. Di norma non è possibile la coesistenza dell attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di sala giochi nei medesimi locali, fatti salvi i seguenti casi: a) le due attività (pubblico esercizio e sala giochi) sono esercitate in due distinti locali, anche comunicanti, ma dotati di due distinti ingressi; b) le due attività (pubblico esercizio e sala giochi) sono esercitate nel medesimo locale ma a condizione che l attività di sala giochi sia prevalente, dove per attività prevalente si intende quella definita dall art. 8, comma 4, della L.R. 30/2003 ( nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie a disposizione.. ) e che gli orari praticati anche dall attività di somministrazione siano quelli previsti per la sala giochi; c) le due attività (pubblico esercizio e sala giochi) sono esercitate nel medesimo locale ma il numero massimo dei giochi installabili è quello previsto dal D.M. 27.10.2003 per i bar similari (art. 2, comma 1) o ristoranti e similari (art. 2, comma 2). 3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento, le forme di intrattenimento: a) esercitate su area pubblica; b) nelle quali è prevalente l attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo; c) non rientranti comunque nel campo di applicazione dell art. 86 del T.U.L.P.S. Art. 3 PRINCIPI GENERALI 1. Le procedure amministrative connesse alla apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente atto si informano ai seguenti principi: a) libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali di cui all art. 41 della Costituzione; b) tutela dell ordine pubblico, della viabilità, della salute e della quiete della collettività; c) semplificazione procedimentale mediante gli istituti della autocertificazione e del procedimento di cui al DPR 447/1998 in materia di Sportello Unico delle Attività Produttive. 2. Le attività di cui al presente regolamento non possono essere ostacolate mediante l imposizione di vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione a tutela delle esigenze economiche del mercato. 3. I vincoli imposti sulla base del presente atto sono diretti alla tutela: a) della sicurezza della collettività; b) del decoro artistico ed architettonico della città; c) del rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili; d) della quiete della collettività. 3

4. I procedimenti amministrativi di cui al presente atto rientrano nella competenza dello Sportello Unico delle Attività Produttive e sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni del presente atto, dal DPR 447/1998. TITOLO II - SALE GIOCO Art. 4 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI 1. L apertura ed il trasferimento di sede dell attività di sala giochi, la variazione dello stato dei luoghi e il subingresso, sono soggetti al rilascio di specifica autorizzazione o dichiarazione di inizio di attività ad efficacia immediata da presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive, tenendo presenti i seguenti criteri: a) non è ammesso l insediamento di nuove sale giochi al piano terra di edifici residenziali, ovvero qualora ai piani superiori sia prevista la residenza; b) l insediamento di nuove sala giochi potrà avvenire solo ad una distanza di almeno 500 metri da asili, scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, misurata dalle mezzerie degli ingressi più vicini, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve. 2. La richiesta o l eventuale dichiarazione deve contenere: a) dati anagrafici del richiedente; b) dati dell impresa; c) dichiarazione relativa al possesso della disponibilità dei locali con indicazione del relativo titolo; d) dati descrittivi del locale con particolare riferimento alla superficie utile ed alla superficie destinata ai giochi; e) dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall art. 110 del T.U.L.P.S., dal Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 18.01.2007 e ss.mm.ii. e dalle altre norme vigenti. f) dichiarazione che ciascun apparecchio installato è in possesso dei nulla osta previsti dalla normativa vigente. g) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del TULPS da parte del titolare e degli eventuali soci. h) dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative in materia di destinazione d uso dei locali, in materia urbanistica, edilizia, igienico sanitaria e di prevenzione incendi. i) possesso dei requisiti di sorvegliabilità dei locali di cui al D.M. n. 564/1992 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell art. 153 del R.D. n. 635/1940. j) planimetria in scala adeguata e relazione tecnica descrittiva delle attività esercitate, delle aree separate specificamente dedicate di cui all art. 3, comma 3, del Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 18.01.2007, del rispetto della vigente normativa in materia urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza degli impianti, del rispetto delle vigenti 4

norme in materia di prevenzione incendi; da tale planimetria dovranno essere inoltre deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell esercizio di cui alla precedente lettera i); k) planimetria in scala 1:2000 rappresentante l area interessata dall attività nel contesto della viabilità pubblica; l) parere favorevole di ARPA sulla valutazione previsionale di impatto acustico; 3. La cessazione dell'attività di sala giochi è soggetta a comunicazione da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell evento. Art. 5 REQUISITI 1. In ogni caso i locali che si intendono destinare ad attività di intrattenimento devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) essere ubicati al piano terreno; b) essere direttamente prospicienti la strada; c) avere una superficie minima di 250 metri quadrati, calcolata al netto delle zone di servizio; d) avere una destinazione d uso compatibile con l attività richiesta; e) essere conformi alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche; f) essere dotati di idonei servizi igienici, di cui almeno uno accessibile ai portatori di handicap/disabili, preceduti da antibagno e distinti per maschi e femmine; g) possesso dei requisiti previsti dal vigente regolamento edilizio e dalle altre norme in materia urbanistica; h) adeguamento dell impianto elettrico e delle attrezzature alle vigenti norme, rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione incendi; i) possesso dei requisiti di sorvegliabilità dei locali di cui al D.M. n. 564/1992. e succ. modif. e integr., ai sensi dell art. 153 del R.D. n. 635/1940 ed ai sensi del precedente art. 4, comma 2, lett. i); j) disponibilità di aree a parcheggio pari al 100% della superficie del locale e comunque non inferiore agli standard di parcheggio previsti dal vigente P.R.G. In mancanza di tale disponibilità l Amministrazione Comunale potrà considerare eventuali accordi con proprietari di altre aree limitrofe (entro un raggio di 150 metri) che garantiscano l uso delle stesse nelle ore di apertura dell esercizio. Il parcheggio non è richiesto nelle vie o aree pedonali. 2. Alle sale gioco con superficie complessiva dell area di esercizio superiore ai 250 mq ai soli fini della dotazione dei parcheggi, si applica la normativa relativa alle medie strutture di vendita. 3. Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini della tutela dell incolumità delle persone e della igienicità dei locali, l Amministrazione Comunale potrà imporre all interessato, a sue spese: a) l adozione di particolari cautele igieniche dei locali; b) l adozione di particolari accorgimenti per il contenimento dei rumori; c) l adozione di limiti numerici e d età per l accesso ai giochi; d) la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura; 5

e) l obbligo di chiusura infrasettimanale del locale; f) l obbligo di chiusura in occasione di particolari periodi dell anno; g) altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme. 4. Gli obblighi di cui al comma precedente sono definiti dall Amministrazione Comunale, con atto motivato, anche mediante le forme di accordi infraprocedimentali di cui all art. 11 della Legge 241/1990. Art. 6 SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA 1. L ingresso e la permanenza nelle aree separate specificamente dedicate per l installazione di apparecchi di cui all art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. è vietata ai minori di età. Tale divieto deve essere segnalato in ciascun punto di accesso alle predette aree. 2. E obbligatoria l affissione presso il locale, in luogo ben visibile al pubblico, della tabella dei giochi proibiti, del regolamento e dei prezzi di ciascun gioco. 3. Gli orari di apertura delle sale giochi, stabiliti con apposita ordinanza sindacale ai sensi dell art. 50 del D.Lgs 267/2000, dovranno rispettare i seguenti criteri: - apertura non prima delle ore 9.00 nei giorni festivi e feriali; - chiusura non oltre le ore 24.00 nei giorni festivi e feriali; - n. 13 ore massime di apertura giornaliera. 4. Ciascun titolare di sala giochi dovrà comunicare al Comune l orario adottato e renderlo noto al pubblico mediante esposizione di cartello ben visibile. 5. Sulla base di specifica ordinanza sindacale, per periodi particolari, in occasione di determinati eventi, ovvero in relazione alle caratteristiche del locale, può essere previsto un orario diverso. 6. I giochi installati devono rispondere ai requisiti, alle prescrizioni ed ai limiti numerici stabiliti dall art. 110 del T.U.L.P.S., dal Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 18.01.2007 e succ. modif. e integr. e dalle altre norme vigenti. TITOLO III - NORME FINALI Art. 7 PROVVEDIMENTI REPRESSIVI 1. Fatte salve le prerogative dell Autorità di Pubblica Sicurezza, l attività di sala giochi viene inibita: a) nei casi previsti dal T.U.L.P.S. per la revoca delle licenze di Pubblica Sicurezza di cui all art. 86; 6

b) in caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dell interessato in sede di presentazione della denuncia inizio attività; c) per reiterata violazione delle norme del presente regolamento, previa contestazione dell addebito nelle forme e con le garanzie procedimentali di cui alla Legge 241/1990; d) per grave violazione delle norme sui limiti di età per l accesso ai giochi ed alle attività di trattenimento. 2. Fatte salve le prerogative dell Autorità di Pubblica Sicurezza, l attività è sospesa: a) nei casi previsti dall art. 110 del T.U.L.P.S.; b) negli altri casi previsti dalle vigenti norme; c) con provvedimento del Sindaco in occasione di particolari eventi o circostanze a tutela dell ordine pubblico, della viabilità e della quiete della collettività. Art. 8 SANZIONI 1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 7 e salve le sanzioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma graduata, a seconda dell'entità della violazione, da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro. 2. Alla procedura di irrogazione delle sanzioni previste nel comma 1 si applica la legge 689/1981 e le altre norme procedurali in materia di sanzioni amministrative. Art. 9 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 1. L'interessato che intenda aprire o ristrutturare un esercizio di sala giochi può presentare richiesta di parere preventivo. 2. Si applica in ogni caso quanto previsto nel DPR 447/1998. 3. I criteri previsti dal presente regolamento si applicano alle richieste di nuova autorizzazione e di trasferimento di sala giochi. 4. Le autorizzazioni rilasciate prima dell entrata in vigore dei criteri correnti restano valide fino ad eventuale cessazione o variazione dell attività. Art. 10 DISPOSIZIONE DI ADEGUAMENTO AUTOMATICO 1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente caducate per effetto dell entrata in vigore di nuove disposizioni in materia, aventi forza di legge, nella misura in cui siano con queste incompatibili. 7

Art. 11 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI 1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale. 2. E abrogata diversa norma di regolamento comunale incompatibile con le disposizioni del presente regolamento. Art. 12 NORME FINALI 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia. 8