Adozione regolamento che stabilisce le modalità di attuazione dell art. 12 della L. 154/ Esercizio LA GIUNTA REGIONALE

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26 24-5-2017 - bollettino ufficiale della regione umbria - Serie Generale - N. 21 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 aprile 2017, n. 460. Adozione regolamento che stabilisce le modalità di attuazione dell art. 12 della L. 154/2016 - Esercizio dell attività di manutenzione del verde. LA GIUNTA REGIONALE Visto il documento istruttorio concernente l argomento in oggetto: Adozione regolamento che stabilisce le modalità di attuazione dell art. 12 della L. 154/2016 - Esercizio dell attività di manutenzione del verde e la conseguente proposta dell assessore Fernanda Cecchini; Preso atto: a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento; b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente; c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa; Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; Visto il regolamento interno di questa Giunta; A voti unanimi espressi nei modi di legge, delibera per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 1. di adottare il regolamento redatto dal Servizio Innovazione, promozione, irrigazione, zootecnia e fitosanitario, allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto, in attuazione di quanto previsto dall articolo 12 della legge n. 154 del 28 luglio 2016 per quanto demandato a livello regionale circa le modalità per l ottenimento dell attestato di idoneità per l esercizio delle attività di manutenzione del verde; 2. di individuare nella Direzione regionale Agricoltura, ambiente, energia, cultura, beni culturali e spettacolo Servizio Innovazione, promozione, irrigazione, zootecnia e fitosanitario, la struttura regionale competente per gli adempimenti previsti dall art. 12 della legge n. 154 del 28 luglio 2016 connessi a quanto previsto al precedente punto; 3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell art. 26 del D.Lgs. 33/2013; 4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. (su proposta dell assessore Cecchini) La Presidente marini Documento istruttorio Oggetto: Adozione regolamento che stabilisce le modalità di attuazione dell art. 12 della L. 154/2016 - Esercizio dell attività di manutenzione del verde Normativa di riferimento: L.R. dell Umbria n. 3 del 2 marzo 1999 Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle autonomie dell Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ; L.R. dell Umbria n. 18 del 23 dicembre 2011 Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell Agenzia forestale regionale ; L.R. dell Umbria n. 28 del 16 dicembre 2002, concernente Norme per l attuazione del diritto allo studio ; L.R. dell Umbria n. 7 del 15 aprile 2009, concernente Sistema formativo integrato regionale ; D.G.R. dell Umbria n. 1948 del 9 dicembre 2004, allegati A e B concernente Ordinamento della formazione professionale e Direttiva in materia di accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Umbria ; D.G.R. n. 168 dell 8 febbraio 2010 che approva l aggiornamento del repertorio regionale dei profili professionali; D.G.R. n. 958 del 30 luglio 2012 Aggiornamento del Repertorio regionale degli standard di percorso formativo D.Lgs. n. 214/05 del 19 agosto 2005 Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

24-5-2017 - bollettino ufficiale della regione umbria - Serie Generale - N. 21 27 decreto ministeriale del 22 gennaio 2014 - Adozione del Piano di azione nazionale per l uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l azione comunitaria ai fini dell utilizzo sostenibile dei pesticidi». D.G.R. 315/2015 - D.Lgs. 150/2012 Adozione delle linee guida per il rilascio delle abilitazioni per gli utilizzatori e consulenti di prodotti fitosanitari di cui al D.M. 22 gennaio 2014 - Piano di Azione Nazionale per l uso sostenibile dei pesticidi (P.A.N.- pesticidi). Vista la D.D. n. 937 del 15 febbraio 2016 - D.Lgs. 150/2012 - D.M. 22 gennaio 2014 - Piano di Azione Nazionale per l uso sostenibile dei pesticidi (P.A.N. - pesticidi) Disposizioni attuative ai sensi della D.G.R. n 315 del 16 marzo 2015. Modalità di verifica delle competenze per il rilascio dell abilitazione per utilizzatori dei prodotti fitosanitari. Legge 28 luglio 2016, n. 154, articolo 12. Atteso che la legge 28 luglio 2016, n. 154, articolo 12 prevede, al comma 1, lettera b), che l esercizio dell attività di costruzione e manutenzione del verde sia svolto da soggetti in possesso di una specifica idoneità il cui ottenimento è subordinato all acquisizione di adeguate competenze mediante corsi di formazione specifici la cui disciplina è demandata a regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Vista la bozza di regolamento redatta dal Servizio Innovazione, promozione, irrigazione, zootecnia e fitosanitario in attuazione di quanto previsto dall articolo 12 della legge n. 154 del 28 luglio 2016 per quanto demandato a livello regionale circa le modalità per l ottenimento dell attestato di idoneità per l esercizio delle attività di manutenzione del verde; Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale: Omissis (Vedasi dispositivo deliberazione)

28 24-5-2017 - bollettino ufficiale della regione umbria - Serie Generale - N. 21 ALLEGATO A Regolamento che stabilisce le modalità di attuazione dell art. 12 della L. 154/2016 - Esercizio dell'attività di manutenzione del verde Art. 1 Nomina del responsabile tecnico per la costruzione e manutenzione del verde. Dall entrata in vigore della L. 154/2016, le imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o che intendano iscriversi per l attività di costruzione e manutenzione del verde pubblico o privato, devono individuare un responsabile tecnico, che si trovi nei confronti dell impresa in uno dei seguenti rapporti: - Titolare di impresa individuale; - Socio o Amministratore che presti la propria attività prevalente nell impresa, Associato in partecipazione di puro lavoro, coadiuvante o collaboratore familiare; - Dipendente dell impresa assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Non potrà essere individuato come responsabile tecnico un soggetto che non si trovi nei confronti dell impresa in uno dei rapporti sopra indicati. Art. 2 Attestato di idoneità Dall entrata in vigore della L 154/2016 l attestato di idoneità di cui all art. 12 comma 1 lettera b) si consegue nei modi che seguono: aver frequentato uno specifico corso di formazione di cui al successivo art. 3 e ottenuto una valutazione finale positiva secondo e modalità di cui al successivo art. 4. L attestato di idoneità è, inoltre, riconosciuto ai soggetti in possesso dei seguenti titoli: - Master o diploma post-laurea equipollente in temi legati alla gestione del verde e/o del paesaggio; - Possesso di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali; - Diploma di istruzione superiore rilasciato da istituti tecnici/professionali ad indirizzo agrario, forestale, agroalimentare ed agroindustriale; - Avere un esperienza lavorativa di almeno 3 anni in materia di costruzione e manutenzione del verde pubblico o privato, di cui all art. 1 del presente Regolamento, presso una impresa di costruzione e manutenzione del verde, iscritta alla Camera di Commercio con codice ATECO 81.30.00; - Possesso di attestato di svolgimento di un corso professionale riconosciuto dalla Regione e già presente nel relativo catalogo unico dell offerta formativa al momento dell emanazione della L. 154/16 (qualifiche riconosciute: Addetto qualificato alla manutenzione del verde o Addetto qualificato alle colture vegetali e arboree o Addetto qualificato vivaista); Art. 3 Sistema di formazione I corsi di formazione per acquisire l idoneità di cui alla L 154/2016, art. 12 comma 1 lettera b), possono essere organizzati esclusivamente da soggetti accreditati, in conformità al modello definito ai sensi dell'accordo Stato Regioni e Province autonome del 20 marzo 2008. L elenco dei soggetti accreditati per la Regione Umbria è consultabile all indirizzo: http://www.regione.umbria.it/lavoro-formazione/elenco-dei-soggetti-accreditati. Gli Enti accreditati che erogano la formazione, individuati secondo quanto previsto al comma che precede, predispongono i programmi dei corsi di formazione da sottoporre all approvazione del Servizio Fitosanitario Regionale. I formatori che svolgono le docenze nell'ambito dei corsi, propedeutici al rilascio delle abilitazioni devono possedere adeguate competenze tecnico-professionali, che saranno valutate dal Servizio Fitosanitario Regionale al momento della proposta dell ente di formazione. Il Servizio Fitosanitario Regionale esprime il proprio parere vincolante al fine di stabilire se obiettivi e contenuto del programma formativo sono idonei a conferire l idoneità di cui all art. 12 comma 1 lettera b) della L 154/2016. La frequenza ai corsi non deve essere inferiore al 75% del monte ore complessivo ed è comprovata da specifica certificazione dell ente di formazione, attestante la frequenza registrata da ciascun partecipante. Tale monte ore può essere raggiunto anche cumulando la partecipazione a diversi moduli formativi, effettuati nella regione responsabile del rilascio del certificato di abilitazione, nell'arco dei 12 mesi precedenti alla data di presentazione della richiesta. I corsi di formazione per acquisire l idoneità di cui alla L 154/2016, art. 12 comma 1 lettera b), debbono avere una durata minima di 20 ore, e debbono contenere almeno 2 moduli formativi articolati come segue 1

24-5-2017 - bollettino ufficiale della regione umbria - Serie Generale - N. 21 29 Modulo1 unità formativa unità di competenza argomenti di studio ore climatologia 1 fondamenti di agronomia pedologia 1 biologia vegetale 1 la pianta e l'ambiente 1 TECNICHE AGRO- lavorazioni 1 NOMICHE DI GE- tecniche agronomiche del concimazione 1 STIONE DEL VER- verde ornamentale difesa 1 DE ORNAMENTALE impianto delle colture 1 cure colturali del verde ornamentale potature 1 tecniche di difesa 1 diserbo 1 smaltimento dei residui 1 Modulo2 unità formativa unità di competenza argomenti di studio ore normativa 1 aspetti fitosanitari del verde adempimenti normativi 1 ornamentale lotte obbligatorie insetti 1 lotte obbligatorie altre 1 FITOSANITARIO E SICUREZZA SUL LAVORO sicurezza sul lavoro la sicurezza in vivaio 1 uso delle attrezzature 1 cantieri di lavoro 1 norme per lo smaltimento dei residui 1 Il calendario dei corsi di formazione ed aggiornamento e, degli esami, sono pubblicati sul sito http://www.regione.umbria.it/agricoltura/servizio-fitosanitario-regionale, con aggiornamento costante. Art. 4 Modalità di effettuazione del test per la verifica dell idoneità Le prove per la valutazione delle conoscenze acquisite dai partecipanti ai corsi di formazione di cui all art. 1 sono effettuate mediante somministrazione di test a risposta multipla con domande sugli argomenti obbligatori del corso secondo il seguente schema: 1 climatologia 1 domanda 2 pedologia 1 domanda 3 biologia vegetale 1 domanda 4 la pianta e l'ambiente 1 domanda 5 lavorazioni 1 domanda 6 concimazione 1 domanda 7 difesa 1 domanda 8 impianto delle colture 1 domanda 9 potature 1 domanda 10 tecniche di difesa 1 domanda 11 diserbo 1 domanda 12 smaltimento dei residui 1 domanda 13 normativa 1 domanda 14 adempimenti normativi 1 domanda 15 lotte obbligatorie insetti 1 domanda 16 lotte obbligatorie altre 1 domanda 17 la sicurezza in vivaio 1 domanda 18 uso delle attrezzature 1 domanda 19 cantieri di lavoro 1 domanda 20 norme per lo smaltimento dei residui 1 domanda 2

30 24-5-2017 - bollettino ufficiale della regione umbria - Serie Generale - N. 21 I test saranno predisposti dal Servizio Fitosanitario Regionale. L Ente formatore individua gli esperti per la validazione delle conoscenze acquisite dai partecipanti formando un apposita commissione che al termine del corso erogherà il test ai candidati, previa verifica del numero di ore minimo di frequenza. Secondo gli standard dei sistemi di validazione delle competenze acquisite comunemente adottati, possono essere considerati in possesso delle idonee conoscenze per il rilascio delle abilitazioni i candidati che rispondono correttamente ad almeno il 75% dei quesiti. Raggiungono, inoltre, la sufficienza i candidati che rispondono correttamente ad almeno il 50% dei quesiti, prevedendo, per tali candidati, lo svolgimento di una prova orale al fine di accertarne l effettiva idoneità, mentre i candidati che non superano la soglia del 50% sono dichiarati non idonei e possono ripetere la prova al massimo per una volta, dopo di che devono rifare il corso. Art. 5 Rilascio dell attestato d idoneità I soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 possono richiedere l attestato d idoneità ai sensi della L 154/2016 art. 12 comma 1 lettera b) inviando una PEC con allegata copia delle documentazioni necessarie a certificare il possesso dei requisiti al Servizio Innovazione, Promozione, Irrigazione, Zootecnia e Fitosanitario direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it. Nella PEC dovranno essere anche indicati gli estremi identificativi delle modalità di pagamento, ai sensi dell art. 15 del D.P.R. n. 642/1972, della marca da bollo sulle istanze e documenti rivolte alle pubbliche Amministrazioni con modalità telematica art. 1, comma 596, L. 147/2013 (marca virtuale). Dovranno, inoltre, essere indicati gli estremi della marca da bollo virtuale da apporre sul certificato di idoneità da rilasciare. Art. 6 Attestato di idoneità ed uso dei prodotti fitosanitari Il certificato di idoneità di cui al presente Regolamento non sostituisce in alcun modo l abilitazione all uso di prodotti fitosanitari, che deve essere acquisita con le modalità specificate nella DGR 315/2015. Art. 7 Sospensione e revoca dell idoneità Gli organi di controllo e le amministrazioni incaricate della vigilanza sull esercizio dell'attività di manutenzione del verde sono tenuti a segnalare al Servizio Regionale competente eventuali violazioni riscontrate nel corso dei controlli aventi per oggetto le attività e competenze del responsabile tecnico. La struttura regionale competente al rilascio, dell attestato d idoneità valuta quanto segnalato e procede ad sospendere o revocare l idoneità, mediante apposito provvedimento, in funzione della gravità e durata della violazione, come di seguito: VIOLAZIONE Uso di tecniche colturali scorrette e pericolose per le piante Mancato rispetto delle leggi nazionali e regionali in materia forestale Mancato rispetto delle leggi in materia fitosanitaria Mancato rispetto di prescrizioni specifiche impartite dal Servizio fitosanitario regionale Cumulo di violazioni Prima recidiva Recidiva successiva alla prima DURATA DELLA SOSPENSIONE Da 3 a 12 mesi in funzione della gravità Sospensione di durata pari alla somma delle sanzioni Si applica il raddoppio del massimale Revoca dell idoneità 3