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2. sia di natura patrimoniale, quali ad esempio i ruoli per il mancato pagamento di mense scolastiche, trasporti, etc.; comprendendo quindi le entrate sia tributarie che patrimoniali. Sono comprese tutte le cartelle notificate da Equitalia dal 2000 fino al 31 dicembre 2016, inclusi gli avvisi di accertamento esecutivi, e tutti i ruoli consegnati all agente e non ancora notificati al 31 dicembre 2016, inclusi gli accertamenti esecutivi 2016. Ne deriva l esclusione dei crediti non affidati nell arco temporale individuato dalla norma o pagati o oggetto di provvedimento di sgravio. In sostanza, il debitore può presentare la dichiarazione entro il 31 marzo 2017 a condizione che il carico che intende definire, al netto dei pagamenti e degli sgravi già effettuati dall Ente creditore, risulti affidato al 31 dicembre 2016 (Circolare Agenzia delle Entrate CIRCOLARE N.2/E 08/03/2017, Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016 - Art. 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 - Chiarimenti). Come chiarito da Equitalia nel corso del convegno ROTTAMAZIONE DEI RUOLI all'ordine dei Dottori Commercialisti di Roma del 2 marzo 2017, la facoltà di definizione agevolata può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente in base ai provvedimenti di dilazione già emessi dall AdR e a condizione che, rispetto ai soli piani rateali già in essere al 24/10/2016 (data di entrata in vigore del decreto legge), risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza tra ottobre e dicembre 2016 e il debitore sia, quindi, in regola con i pagamenti a tutto il 31/12/2016 (www.fiscoetasse.com, Rassegna stampa 07/03/2017, Rottamazione cartelle esattoriali 2017: chiarimenti di Equitalia). L'Agente della riscossione, entro il 28 febbraio 2017, avvisa il debitore dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, non è stata ancora notificata la cartella di pagamento, o inviato l'avviso di addebito, così da consentire al contribuente l accesso alla definizione agevolata. Pertanto gli Enti Locali che si sono avvalsi dell Agente delle riscossione Equitalia per la riscossione delle entrate anche tributarie degli stessi enti devono procedere automaticamente e senza alcuna decisione con la rottamazione delle sanzioni e degli interessi di mora relativi a tutti i tributi locali iscritti a ruolo tra il 2000 e il 2016, con una gestione diretta da parte di Equitalia, non risultando rimessa agli enti locali nessuna facoltà di adesione all agevolazione in discussione. 2

La definizione agevolata esclude dal computo delle cartelle interessi di mora e sanzioni, lasciando ai contribuenti solo il tributo evaso e gli interessi, spese di notifica ed aggio di Equitalia. Con la rottamazione NON SI PAGANO: 1) le sanzioni applicate dall ente impositore (le maggiorazioni per le multe stradali e le somme aggiuntive/sanzioni per i contributi previdenziali); 2) gli interessi di mora applicati dall Agente di riscossione; 3) gli interessi di dilazione (nel caso di rateizzazione in corso); SI PAGANO: 1) l importo originariamente dovuto all ente impositore (imposte, Iva, tributi locali, contributi previdenziali e assistenziali, contravvenzioni al codice della strada); 2) gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo applicati dall ente impositore; 3) l aggio dell Agente di riscossione (calcolato sull importo originariamente dovuto all ente impositore e sugli interessi di ritardata iscrizione a ruolo); 4) le spese di notifica dell Agente di riscossione; 5) le eventuali spese per azioni esecutive dell Agente di riscossione. ( Rottamazione Cartelle Equitalia 2017, domande e risposte, www.interposervizi.com). II La definizione agevolata è altresì ammessa (grazie all integrazione introdotta in sede di conversione del D.L. 193/2016) nel caso in cui i Comuni ed agli altri Enti locali riscuotano le somme loro spettanti attraverso l ingiunzione di pagamento. La facoltà permette quindi di equiparare il trattamento delle posizioni avviate alla riscossione coattiva tramite ruolo che sono oggetto di definizione agevolata obbligatoria secondo i criteri di cui all articolo 6 del decreto stesso. L adesione alla rottamazione è facoltà discrezionale dei Comuni che possono adottare un regolamento locale, entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, che disciplini le modalità con le quali il debitore manifesta la volontà di avvalersi della sanatoria e termini della definizione del debito. 3

In ogni caso la scadenza delle rate non può andare oltre il 30 settembre 2018. L agevolazione è rappresentato dalle sole sanzioni. Con il provvedimento di cui sopra gli enti territoriali stabiliscono anche: a. il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018; b. le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata; c. i termini per la presentazione dell istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l istanza stessa, assumendo l impegno a rinunciare agli stessi giudizi; d. il termine entro il quale l ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse. A seguito della presentazione dell istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell importo complessivamente dovuto. La formulazione dell articolo 6 ter pare lasciare ampi margini di autonomia agli enti rispetto ai criteri direttamente normati previsti dall articolo 6 per i carichi inclusi nei ruoli affidati all Agente della riscossione. Parrebbe pertanto possibile per gli Enti Locali prevedere la definizione agevolata solo per determinate annualità e solo per alcune delle entrate di propria competenza. Così, ad esempio, il Comune potrà: - disporre la definizione agevolata solo per le ingiunzioni di pagamento notificate dal 2000 al 2010, in ragione del carattere più vetusto dei crediti e della connessa minore probabilità di realizzo del dovuto; 4

- prevedere la definizione solo per alcune entrate, in ragione di criteri di opportunità quali le maggiori difficoltà specifiche (interpretazioni normative incerte, gravosità gestionale, ampiezza del contenzioso), anche di carattere meramente organizzativo, come nel caso dell imposta di pubblicità gestita da un concessionario iscritto all albo, in ragione, ad esempio, del fatto che si tratta di entrate riscosse da soggetti destinati a cambiare per effetto della temporaneità del contratto di concessione. Tale discrezionalità, che va sempre ancorata a criteri razionali, rientra certamente in assenza di disposizioni legislative speciali in materia nella più generale potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall art. 52 del d.lgs. n.446 del 1997 (nota di approfondimento IFEL 10/02/17). Con riferimento alle quote oggetto di abbattimento, diversamente dall analoga definizione dei carichi iscritti nei ruoli di cui al citato articolo 6 co. 1, l articolo 6-ter limita la facoltà all esclusione delle sole sanzioni, ma non anche degli interessi di mora previsti nel regolamento comunale sulla riscossione coattiva, o nel regolamento generale sulle entrate. Al riguardo, stante l indisponibilità della pretesa tributaria, che si riflette anche sugli oneri accessori, quali le sanzioni e gli interessi, al Comune risulta preclusa la possibilità di disporre per via regolamentare la disapplicazione degli interessi (nota di approfondimento IFEL 10/02/17). Si evidenziano le differenze tra la definizione agevolata nel caso di (i) cartelle notificate da Equitalia e (ii) somme riscosse dai Comuni tramite le ingiunzioni fiscali: - nel caso sub (i) il beneficio si applica automaticamente con la richiesta del contribuente, nel caso sub (ii) è previamente necessario il provvedimento di adesione dei Comuni; - nel caso sub (i), in relazione ai termini temporali, è sufficiente verificare che le somme si riferiscano a carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, per quelle sub (ii) a rilevare è la data di notifica del provvedimento che dovrà essere avvenuta degli anni dal 2000 al 2016; - Nel caso sub (i) vengono abbuonate sanzioni e interessi di mora, nel caso sub (ii) le sole sanzioni. 5

Circa il termine per effettuare l'adempimento rimesso alla discrezionalità degli Enti locali, il Dl 193/2016 imponeva ai comuni di approvare un'apposita delibera di consiglio entro il 1 febbraio 2017. Il DL 8/2017 relativo a «Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017» ha introdotto con l'articolo 11, comma 14, una modifica il Dl 193/2016 art. 6 ter c. 1 consentendo ai comuni di aderire alla definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali «entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017», cioè entro il 31 marzo 2017. Suscita perplessità il fatto che una modifica riguardante l intera nazione sia contenuta in una norma avente a specifico oggetto le popolazioni colpite dagli eventi sismici. Peraltro l'articolo 11 comma 14 del Dl 8/2017 (che ha modificato l'articolo 6 ter del Dl 193/2016) ha una portata generale e non già limitata ai soli comuni terremotati. Conforta tale interpretazione altresì IFEL che con un comunicato del 10/02/17 dichiara Si comunica che a seguito dell emanazione del decreto legge n.8 del 2017 (recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017), pubblicato nella G.U. n.33 del 9 febbraio u.s., il termine per l adesione alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento risulta prorogato al 31 marzo 2017 per tutti gli enti locali. Con la nota citata l IFEL, al fine di agevolare le attività dei Comuni, pubblica due schemi deliberativi (una deliberazione consiliare e un regolamento tipo), unitamente ad una nota di approfondimento. Si allega alla presente nota la documentazione appena citata. III. Caso speciale: violazioni codice della strada. Nella rottamazione dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, prevista dall'art. 6 del decreto fiscale 193/2016, sono incluse anche le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Tuttavia per le multe stradali il beneficio della definizione agevolata è limitato alla rimessione degli interessi sulla somma dovuta, come prevede l articolo 6, ai commi 10 (lettera e) e 11: quelli di mora, quelli relativi alla maggiorazione (interessi per ritardato pagamento) imposta dall articolo 27, comma 6, della legge 689/1981 su tutte le sanzioni amministrative (l articolo 27 richiamato prevede che, in caso di ritardo nel pagamento, la 6

somma dovuta è maggiorata di 1/10 per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.). Quindi, contrariamente a quanto previsto per gli altri debiti compresi nella sanatoria, non c è nessuno sconto sulla sanzione, e sulla cartella per violazione del codice della strada si pagherà quindi la sanzione amministrativa (l importo della multa) scontata degli interessi, questo perché il debito originario, contrariamente a quanto accade per le altre pendenze incluse nella sanatoria, non è un tributo ma una sanzione, pertanto non può valere la regola generale stabilita dall articolo 6. L art. 6 ter che prevede il beneficio della definizione agevolata per le somme riscosse dai Comuni tramite le ingiunzioni fiscali stabilisce al c.5. che si applicano i commi 10 e 11 dell articolo 6. Per correttezza e completezza di esposizione, si segnala come sussistano sul punto due interpretazioni: 1. per le contravvenzioni stradali, siano iscritte a ruolo o notificate tramite ingiunzione fiscale, la c.d. rottamazione comporta il non pagamento dei soli interessi di mora ed eventuali maggiorazioni irrgate ex art. 27 L 689/81; dovranno invece essere pagati multa, aggio di riscossione, spese di esecuzione e notifica; 2. richiamando l articolo del Sole 24 ore 11/11/16 (Maurizio Caprino e Gianni Trovati, Enti non Equitalia rottamazione caos su multe e interessi ): il rinvio del c.5. art 6 bis al comma 11 non risulterebbe coordinato, nella relazione tecnica si spiega come avesse solo l intenzione di chiarire che la sanatoria nei Comuni Equitalia rimane automatica, le sanzioni citate dall art. 6 ter sono formalmente diverse dalle sanzioni incluse nei ruoli di cui parla l art. 6; con l effetto di consentire, in sostanza, la cancellazione della sanzione stradale. Si ritiene comunque assolutamente preferibile l interpretazione sub 1, così come anche conformato da IFEL (nota di approfondimento IFEL 10/02/17) per cui per quanto riguarda le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, la definizione agevolata comporta l abbattimento degli interessi (analogamente a quanto previsto per la procedura dei ruoli), in 7

questo caso compresi quelli moratori, oltre che della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall art. 27 della legge n. 689 del 1981. A conferma, ancora, si segnala il chiarimento di Equitalia nel corso del convegno ROTTAMAZIONE DEI RUOLI all'ordine dei Dottori Commercialisti di Roma del 2 marzo 2017 circa le multe stradali, per cui, con riferimento alle sanzioni amministrative irrogate per violazioni al Codice della strada, aderendo alla definizione agevolata non sono da corrispondere, per ciascuna partita, le somme dovute a titolo di interessi, compresi quelli di cui all articolo 27, sesto comma, della Legge 24 novembre 1981 n. 689, restando, invece, integralmente dovuta la sanzione. * * * * * Riteniamo con ciò di aver assolto all incarico affidato. Restiamo a disposizione per qualsiasi altro chiarimento si rendesse necessario od opportuno, cogliendo altresì l occasione per porgere i nostri migliori saluti, Con ossequio. avv. Antonio Finocchiaro avv. Stefania Pedace 8