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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n 238 del 19/05/2015 Oggetto: Presa d'atto convenzione per la delega di pagamento relativa a contratti di finanziamento ai dipendenti dell'istituto - Intesa San Paolo Personal Finance Spa.

IL DIRETIOREGENERALE l','. )t. ~ Oggetto: Presa d'atto Convenzione per la Delega di pagamento relativa a contratti dfhnanziamentò ai :,~. dipendenti dell'istituto -Intesa SanPaolo PersonalFinanceS.p.A. i.'.c""" :,';!,.:J ':::. \1 ';',.~"~,: ". "f~~ :'.~-) PREMESSOche il dipendente pubblico, al ricorrere di determinati presupposti, può avilalersi dèw,istitutoc,'/ della delegazione convenzionale di pagamento, a valere sulle proprie competenze '\tipendia'n',d:i~'ì:f corrispondere delle somme dovute al proprio creditore, in virtù degli obblighi assunti co';ìì~.-stes~b a seguito della stipula di un contratto di finanziamento; VISTAla precedente Deliberazione n. 161/2015 con la quale è stato approvato uno schema di convenzione in materia di contratti di finanziamento e richiamate le motivazioni e valutazioni ivi espresse; RICORDATO,in particolare, che: la delegazione convenzionale di pagamento a seguito della stipula di un contratto di finanziamento è l'incarico che il dipendente pubblico affida all'amministrazione di appartenenza - a fronte degli emolumenti spettanti per la prestazione di lavoro e a condizione che la stessa Amministrazione accetti di obbligarsi - di pagare un istituto esercente il credito in virtù dell'awenuta sottoscrizione di un contratto di finanziamento; la suddetta attività, per essere attuata senza incidere sulle risorse pubbliche, deve contemplare il ristoro degli oneri, anche amministrativi, sostenuti dall'amministrazione, la quale, pertanto, ha l'obbligo di recuperare i costi amministrativi sostenuti; VISTAla richiesta del 02.04.2015 pervenuta dalla 50cietà Intesa San Paolo Personal Finance 5.p.A. (cfr. prot. 7302/2015) con la quale manifesta il proprio interesse alla stipula di una convenzione per prestiti con delegazione di pagamento; VISTO il D.P.R.5 gennaio 1950 n. 180 di approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni; VI5TA la Circolare MEF n. 1/RG5 del 17 gennaio 2011 in merito all'istituto della delegazione convenzionale di pagamento che detta istruzioni operative per le trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici con oneri a carico degli Istituti delegatari; VI5TA la Circolare MEF n. 2 del 15.01.2015 Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento - Nuove istruzioni operative; VI5TA la dichiarazione di regolarità tecnica del p Dirigente deil'u.o. Amministrazione Perso ACQUI51TOil parere favorevole e di legittimità del 10 dell'accordo di cui alle Leggi Region i. sensi dell'art. 11 dello Statuto dell'ente. cedimento rilasciata, per quanto di competenza, dal irettore Amministrativo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 dell'umbria e n. 40/2013 delle Marche e s.m.i. e ai ACQUISITOil parere favorevole del Direttore 5anitario, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 dell'accordo di cui alle Leggi Regionali n.28/2013 della Regione Umbria e n. 40/201, eli Re 'one Marche e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 11 dello Statuto dell'ente; Tutto ciò premesso DELIBERA 1. di prendere atto della stipula della Convenzione tra questa Amministrazione e la Società Intesa San Paolo Personal Finance S.p.A. per la delega di pagamento relativa a contratti di finanziamento ai dipendenti dell'istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'umbria e delle Marche, allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrale e sostanziale; 2. di trasmettere il esente provvedimento ail'u.o. Amministrazione Personale ed all'u.o. Gestione Economic Finan 'aria per i conseguenti adempimenti. (

~\;~,'.. ".- ~:~ ".,,.",1'~ CONVENZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI DI finanziamento tra L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'umbria e delle Marche (P.i. 001S0090S46), di seguito "Amministrazione", nella persona di DDTT, SilVANO SEVERiNI, nato a Montecopiolo (PU) il 02.08.1955 e domiciliato per la carica in Perugia, Via G, 5alvemini, ~,1, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore Generale. e ~.N.'li:iJ)..:;'1~r.:~".r_u.,f.<r,:~:~.~i...F..\"-M..(..L..;L.f..3, con sede legaie in,6..\il...il!i:,'.'i..~,,.!i..i..~.,i.~i. l>.!..p'.!i!.ctén.t.1!,,",j...,,... (codice fiscale.\1.(i;.!i).~.1.q..{,;,j.k, pa rtita IVA.Q.~.~\).l:(Q.1~~tt e iscrizione all'albo degli intermediari rinanziari al n. 3..;.!,..i/..0. ), di seguito "Istituto", nella persona di..c.!.!\a U\.Ki..Q 1N.,:(~.~.~, nato il 1.o,h'3.11h<. a...,f...,.;ì..,!:<a,, codice fisca le.n.1..f!..0.~p,~z.f..1.,j..h.;.v.i.i_, in qualità di...f.!',d..c.j:.r"k.r.~.&.;lj.r(ç"d:.u.... premesso che l'istituto è una società che opera nel mercato del credito, ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo l' settembre 1993, n. 38S; l'istituto concede finanziamenti ai dipendenti pubblici, da estinguersi con tr,attenute mensili sui loro emolumenti in for2a di delega rilasciata dai medesimi dipendenti; le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio; i suddetti finanziamenti non sono garantiti dawamministrazione e devono, di norma, essere garantiti dai rischi di premorienza del d'pendente, cessazione anticipata dal servizio e riduzione dello stipendio; "Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per ratti dipendenti, in particolare, da azioni giudiziarie sugli stipendi; la presente convenzione intende disciplinare la delegazione che il dipendente pubblico (di seguito, anche amministrato} rilascia ajl'amministrazione per pagare. tramite trattenuta sugli emolumenti spettanti, "Istituto in ragione dell'avvenuta sottoscrizione di un contratto di finanziamento; visti gli artt. 1269 e seguenti del codice civile concernenti la disciplina della delegazione di pagamento; il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, suii'approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895. inerente all'approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle reggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni; convengono e stipulano quanto segue Art, 1 (Modalità di fruizione della delegazione di pagamento) 1. l'amministrazione autorizza i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico ad operare le trattenute, tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni, sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell'istituto, nella misura in cui le trattenute stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e

.-.,,. /<," :~-.:~': ~':'~,~~'",- ;- -.:-' \.'.; " ~.. /,)/.:/ '\..~ l d \. -"/.;i..." ~;... successive modi(icazioni., _,... "', '".._.::.... ~.. 2. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita d~lfondo di cui all'art. 16 dello slesso D.P.R. n_ 180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art. 34, come modificalo dall'art. l, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'amministrazione, non può, comunque, superarsj-ia metà dello stipendio. 3. La quota relatìva ajl'istituto della delegazione deve essere unica e non può essere, di norma, superiore al singolo quinto delle competenze mensili. 4_ l'applicazione del tasso di preammortamento da parte dell'istituto deve essere espressamente specificata nel contratto di finanliamento. Gli eventuali interessi di preammortamento sono calcolati in pre deduzione dall'ammontare del finanziamento erogato dall'istituto. 5. I finanziamenti, salvo diversa previsione espressa. devono essere idoneamente garantiti dai rischi di premorienza del dipendente, cessazione anticipata dal servizio e riduzione dello stipendio. Ad ogni modo, nelle predette evenienze nessuna azione può essere fatta valere nei confronti dell'amministrazione. Art. 2 (Beneficiari) 1. Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con J'lstituto contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni di pagamento al massimo di durata decennale. 2. Eventuali richieste di rinnovo saranno consentite solo dopo che siano decorsi i due quinti della durata dei contratti medesimi. Art. 3 (Trattenute stipendiali) 1. L'effettuazione delle trattenute stipendiali verrà eseguita dall'amministrazione a mezzo dei competenti uffici i quali prowederan~o alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime. 2. In caso di ridu'zione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.l. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosita a norma degli artt. 60, 61 e 62.del D.P.R. n. 180/1950 o di altre dispo,ilioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che all'amministrato sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione. 3. L'Amministrazione non è responsabile per l'interruzione delle trattenute stipendiali a causa di atto O fatto non imputabile alla ste5sa. Art. 4 (Versamenti delle trattenute stipendiali) 1. I versamenti delle trattenute Verranno operati da.wamministrazione mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti al conto corrente bancario o postale avente Je coordinate lban.j1".l3nr:o]a('~j.l:;f-.1.ho.q.q~.9.ajo?àp..~.,..., o comunque altro (onta corrente indicato formalmente dall'istituto, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime. Art. 5 (Oneri amministrativi) 1. l'istituto si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attivate in virtù della presente convenzione. 2. Per la determjnazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alle previsioni recate dalle circofari diramate in proposito dalla Ragioneria Generale dello Stato. In particolare, J'lstituto si obbliga a corrispondere l'onere nelle misure di { 18,00 (euro diciotto/do) una tontum per ogni delega di nuova attivazione e ( 2,05 (euro due/05) mensili, per ogni delega attiva.

-."~'! ~'. \ f, '; \..~".,.., i..,, l., 3. Eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle de,;gazloni.:;.;~'- :. attivate e ancora in essere.. -'._M_,...-" ". (Versamento Art. 6 degli oneri amministrativi) l. Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento sarà effettuato, previa ritenzione degli stessi sulle somme trattenute af dipendente e destinate ad essere accreditate all'istituto. La ritenzione dell'onere una tantum - pari ad. 18,00 - dovuto per ogni delega di nuova attivazione o rinnovo è effettuato sula prima trattenuta operata al dipendente. Art. 7 (Estinzione e rinnovo del finanziamento) 1. Qualora il dipendente abbia Bià in atto un prestito e intenda rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente mutuante Il conto del residuo debito. 2. Agli atti dell'amministrazione dovrà pervenire la documentazione idc?neaa dimostrazione dell'estinzione del debito. 3. L'Amministrazione, quindi, darà corso alla nuova ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'awenuta estinzione del <2.ebito per la precedente delegazione e dell'erogazione del nuovo finanziamento. Art. 8. (Durata) 1. La pres.ent"jj.,o,q.venzione di durata biennale entra in vigore il.o((../j5/1.0..'1.5.. e si intende valida fino al.ij.,>./;)5!jxr,~t,esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli arlt. 3, q, 5 e 6. 2. Prima della scadenza, le parti, con atto scritto, possono convenire una proroga della presente convenzione per un periodo, singolarmente considerato, non supériore alla durata originaria della convenzione stessa. Con le medesime formalità, la proroga, prima della scadenza, può essere reiterata, 3. Nel caso in cui la convenzìone non venga prorogata, le ritenute relative alle deleghe accettate dall'amministrazione rino.alla data di validità de Ifa Convenzione continueranno ad essere operate, sempre previa ritenzione degli oneri amministrativi, 4. la presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione, per qualunque causa, dal servizio del dipendente interessato a far data dall'avvenuta cessazione. La presente convenzione non produce altresi effetti in relazione alle somme relative al Trattamento di Fine 5ervizio/Rapporto dovute al dipendente in quanto gestite e liquidate dall'inp5 ex- Inadel, di cui IlAmministrazione, in caso di cessazione del dipendente, non dispone. Art. 9 (Recesso) 1. E' prevista la facoltà di recesso dalla presente convenzione di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con un preawiso di almeno sessanta giorni. (Attività Art. lo dell'istituto) 1. L'Istituto si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria vincolati da contratto monomandatario o, nei casi previsti dall'art, 128.quater, comma 4, del decreto legislativo n. 385/1993, da agenti non monomandatari nonche. a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscano un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale). un TAE.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.c. {Indicatore Sintetico dei Costi; massimi che siano tutti comunque inferiori al "tasso soglia". cosi come trimestralmente definito dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 19961 n. 108, recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Altri finanziamenti olle fomiglie e alle imprese". di almeno 4 (quattro) punti percentuali.

;' i \ \ '-o ::: l,,; 2. Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riteribhi in qualsiasi modo al servizio di assicuraiior)~. mediazione e/o.consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una-"'.' corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento. v ~-- ~ 3. L'eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente' articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso. -- Art. 11 (Comunicazioni dell'istituto) 1. L'Istituto, pena la risoluzione unilaterale della presente.convenzione senza obbligo di pre<lwiso. si impegna ad inviare trimes.tralmente, entro il 15 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, una tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti dell'amministrazione comprendente le sotto indicate voci: a) nominativo ~ebjtore; b) importo lordo e netto erogato; cl numero rate; dl importo mensile rata; e) tasso di preammortamento, T_E.G., TAE.G. e 1.5.C.; f) decorrenza e scadenza finanziamento. 2. Nel periodo di vigenza della convenzione,!'istituto si impegna a comunicare ali' Amministrazione, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l'istituto stesso, quali, ad esempio' e senza pretesa di esaustività. il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, l'avvenuta c.essione del credito, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica. la violazione di tale impegno, costituisce motivo di immediata risoluzione della convenzione. 3. l'istituto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente ali'amministrazione la notizia relativa all'erogazione del finanziamento al dipendente. '''~. Art. 12 (Trattamento dei dati personali}. 1. le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003. n. 196. recante il codice in materia di protezione dei dali personali. ~ Art. 13 (Registrazione in caso d/uso) 1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo l aì sensi della normativa vigente. 2. NeWeventualità di registrazione in caso d'uso, la relativa spesa è a carico della parte richiedente la registrazione. '~~~...... "

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE Delibera del Direttore Generale no: 238 del 19/05/2015 Il presente verbale di delibera viene pubblicato ali' albo pretori o dell 'Istituto il giorno: 1 9 MAG. 2015 per la durata di giorni 15. Il Dirigente: Perugia, \ 9 11AG. 2015 ESECUTIVIT A' conseguita il 1 9 t'iag. 2015 ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 24//03/20 l O. Attestato di conformità all' originale, La presente copia è conforme all'originale composta da no pagine. esistente presso l'ufficio Il Dirigente: _ Trasmissione oggetto delibera: Collegio dei Revisori Registrato a p. n. 9 del Registro n. Il delle deliberazioni del Direttore Generale. IInviata alla Corte dei Conti il _