CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

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Milano (MI), data SCUOLA DI PSICOTERAPIA MARA SELVINI PALAZZOLI CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE (AI SENSI DELLA D.G.R. N 825 DEL 25/10/2013 NUOVI INDIRIZZI REGIONALI IN MATERIA DI TIROCINI) TRA La SCUOLA DI PSICOTERAPIA MARA SELVINI PALAZZOLI, con sede principale in Viale Vittorio Veneto n. 12-20124 Milano (MI) e con sede periferica in Via Privata De Vitalis n. 44 25126 Brescia (BS) e Corso Stati Uniti n. 11/H Torino (TO), gestita dalla Soc. Attività Formativa del Nuovo Centro per lo Studio della Famiglia S.n.c., Codice Fiscale/Partita I.V.A. N. 09351020152, nella persona del Dott. Matteo Selvini, Rappresentante Legale della Scuola. Si precisa che la Scuola è riconosciuta con Decreto Ministeriale dal Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca: sede di Milano con D.M. del 29 Settembre 1994; sede di Brescia con D.M. del 20 dicembre 2005; sede di Torino con D.M. del 10 marzo 2008. E l Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema con sede legale in Largo Ugo Dossena n. 2, - 26013 Crema - codice fiscale/partita IVA 01629350198, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Luigi Ablondi, nato a Parma (PR) in data 05/02/1954 PREMESSO CHE: all art. 8 co. 2 del Decreto 11 dicembre 1998, n.509 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1999 n.37) Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell' articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127 prevede che Il numero delle ore annuali di insegnamento teorico e di formazione pratica è determinato in misura non inferiore a 500, di cui almeno 100 dedicate al tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza la Giunta della Regione Lombardia con Deliberazione del 25/10/2013 n 825 ha approvato i nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini (di seguito denominati indirizzi regionali ), ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini, nel cui ambito rientrano tirocini formativi e di orientamento ovvero di inserimento o reinserimento lavorativo, non costituenti rapporti di lavoro, bensì periodi di formazione e di orientamento al lavoro, finalizzati ad agevolare le scelte professionali, attraverso

una conoscenza diretta del mondo del lavoro nella fase di transizione, mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale: promossi da uno dei soggetti indicati al paragrafo Il promotore ; a beneficio di soggetti rientranti nelle tipologie indicate nei paragrafi Tirocini curriculari e Tirocini extracurriculari ; svolti presso datori di lavoro pubblici o privati, con sede operativa ubicata sul territorio della Regione Lombardia, nel rispetto dei limiti quantitativi indicati al paragrafo L ospitante ; svolti nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; attuati: per i tirocini extracurriculari, sulla base di quanto previsto negli indirizzi regionali; per i tirocini curriculari, sulla base delle previsioni dei piani di studio e dell offerta formativa; per i tirocini riferiti a percorsi abilitanti o regolamentati, sulla base delle disposizioni delle specifiche normative. SI CONVIENE QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 DEFINIZIONE DEL TIROCINIO 1. La ASST CREMA su proposta della Scuola di Psicoterapia Mara Selvini Palazzoli, si impegna ad accogliere presso le sue sedi operative ubicate sul territorio della Regione Lombardia, soggetti in possesso dei requisiti previsti dagli indirizzi regionali, di seguito denominati tirocinanti, per tirocini finalizzati alla realizzazione di momenti di alternanza tra scuola e lavoro o ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale ed in particolare per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art. 2. 2. Ogni tirocinio ha la durata ed è svolto nell arco temporale che è definito nei singoli Progetti formativi individuali; il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità, ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti da volontà del tirocinante. 3. La durata di ogni tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalla regolamentazione di riferimento per specifica tipologia di tirocinio previo accordo tra le parti e il tirocinante, come meglio specificato al successivo art.8.

Nella struttura ospitante si erogano servizi di psicologia clinica e/o psicoterapia e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche il ruolo di tutor per gli specializzandi della Scuola. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 il soggetto ospitante autorizza l effettuazione di un tirocinio di almeno 100 ore annue per ogni tirocinante della Scuola. La presente convenzione viene stipulata per un numero massimo di 2 tirocinanti l anno, nei periodi che saranno concordati tra i responsabili dei tirocini e gli organi direttivi della Scuola. ARTICOLO 2 PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE 1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Formativo Individuale, redatto secondo lo schema adottato da Regione Lombardia e sottoscritto dalle parti e dal tirocinante. 2. Il Progetto Formativo Individuale costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione. 3. Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art.3, ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art.6. ARTICOLO 3 LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO 1. Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor didattico organizzativo e da un tutor aziendale, individuati nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti. 2. Il tutor didattico organizzativo è designato dal promotore, come stabilito dalle indicazioni regionali; svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante, assicurando il monitoraggio del progetto individuale attraverso la predisposizione di puntuali report. Inoltre predispone in collaborazione con il tutor aziendale, la relazione finale del tirocinio anche ai fini della certificazione delle competenze. 3. Il tutor aziendale è designato dall azienda come stabilito dalle indicazioni regionali; svolge funzioni di affiancamento, anche non continuativo, del tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con il soggetto promotore. Nella struttura ospitante si svolgono anche servizi di psicologia clinica e/o di psicoterapia e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche il ruolo di tutor per gli specializzandi della Scuola.

4. In relazione allo svolgimento del tirocinio presso diversi settori aziendali, la funzione di tutor aziendale può essere affidata a più di un soggetto, al fine di garantire la massima coerenza con gli obiettivi del Progetto Formativo Individuale. ARTICOLO 4 DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE 1. Come stabilito dagli indirizzi regionali le parti concordano che il tirocinante: a) durante lo svolgimento dei tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell attività di tirocinio con l attività del datore di lavoro; b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare l articolazione oraria, i contenuti e l effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro ; c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio; d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor didattico ed al tutor aziendale. 2. Le parti concordano altresì che: a) Al termine del tirocinio il promotore, sulla base di quanto rilevato dal tutor didattico organizzativo e dal tutor aziendale, rilascia al tirocinante una propria attestazione contenente (indicare l opzione od entrambe): X la descrizione delle attività svolte ovvero una valutazione sull esito del tirocinio; la certificazione delle competenze acquisite nel rispetto della normativa regionale di riferimento, anche ai fini della definizione del proprio profilo formativo e professionale di ingresso e reingresso in percorsi formali di istruzione e istruzione e formazione professionale, in coerenza con il progetto formativo realizzato. b) indicare l opzione: è prevista a favore del tirocinante un indennità/rimborso di partecipazione nella misura e con le modalità indicate nel Progetto Formativo Individuale. X non è prevista alcuna indennità/rimborso di partecipazione essendo tirocinio curriculare per formazione di specializzazione scolastica.

1. Ogni tirocinante è assicurato: ARTICOLO 5 GARANZIE ASSICURATIVE presso l Istituto Nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal soggetto promotore Attività Formativa Nuovo Centro per lo studio della Famiglia Snc., Polizza INAIL PAT 06353262 voce di rischio 0611 a) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi indicata sul progetto formativo, rinnovata annualmente. 2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante nel progetto formativo al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo. ARTICOLO 6 MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 1. Preso atto che ai sensi dell art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come lavoratori, le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare: a) l ente promotore è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all art. 37 D.Lgs. 81/08 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, così come definiti dall Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011. Le parti concordano che: l erogazione della formazione generale sia a carico del soggetto ospitante; l erogazione della formazione specifica sia erogazione a carico del soggetto ospitante b) Gli obblighi di cui agli artt. 36 Informazione ai lavoratori e 41 Sorveglianza sanitaria del D.lgs 81/08 sono a carico del soggetto ospitante, laddove previsto. ARTICOLO 7 COMUNICAZIONI E CONTROLLI PER I TIROCINI CURRICULARI Comunicazioni obbligatorie: i tirocini curriculari non sono soggetti alle comunicazioni obbligatorie. La Convenzione ed il Piano formativo specifico sottoscritti sono tenuti agli atti dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante.

ARTICOLO 8 DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO X Convenzione settoriale - La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione per 48 mesi e si applicherà ad ogni tirocinio riferito ai servizi in cui vengono erogati servizi di psicologia clinica e psicoterapia, che avrà avuto inizio nell arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe. Si allega copia autenticata dell accreditamento (nel caso di una struttura privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale e con Regione Lombardia). 1. Come stabilito dagli indirizzi regionali sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo; b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo o non consenta l effettivo svolgimento dell esperienza formativa del tirocinante; c) le parti possono indicare ulteriori fattispecie. 3. Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all altra parte e al/ai tirocinante/i coinvolto/i mediante comunicazione telefonica e avrà effetto immediato. Per Scuola di Psicoterapia Mara Selvini Palazzoli Il Rappresentante Legale Dott. Matteo Selvini Per Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema Il Direttore Generale Dott. Luigi Ablondi Luogo Data