COMUNE DI VERDELLINO Provincia di BERGAMO CONTRATTO DI CONCESSIONE LOCULI L'anno DUEMILTREDICI il giorno.. del mese di. In Verdellino nella Residenza Municipale sono presenti: Il Sig. CAMIZZI MARIO nato a Cianciana il 15.2.1954, nella sua qualità di Responsabile Settore II del Comune di Verdellino, codice fiscale n. 00321950164, e qui domiciliato per la funzione il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell interesse dell Amministrazione che rappresenta; E Il/La Sig./a. nato/a il. residente a in via.. n Cod. fis. ; TRA LE PARTI, come prima costituite, si conviene e si stipula quanto segue: Premesso che in data.. è deceduto/a il/la Sig./a.. che era nato/a a. il..; che il/la Sig./a.. ha chiesto la concessione di un loculo nel cimitero comunale per la tumulazione della salma del/della defunto/a. Il Comune intestato, come sopra rappresentato, dà e concede, per la durata di anni DIECI, decorrenti da oggi, al/alla summenzionato/a che accetta, per sé e suoi eredi l'uso di n. 1 loculi posti nel Cimitero comunale di VERDELLINO e distinto alla fila con il numero - ala dx - lotto F - cimitero nuovo. Tale concessione resta disciplinata dalle norme e condizioni, che il/la Concessionario/a, per sé e i suoi eredi, dichiara di accettare senza riserva alcuna: 1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente concessione;
2) Tutte le opere ornamentali, nessuna esclusa, sono a completo carico del/della Concessionario/a o suoi eredi che, all'uopo, dovranno sottostare a tutte le prescrizioni che potranno essere imposte sia dall'ufficio tecnico comunale che dall'autorità sanitaria competente. Rimangono, altresì, a carico del/della concessionario/a o suoi eredi, gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei loculi concessi limitatamente alle opere ornamentali esterne, ivi compresi il marmo e la muratura di chiusura, da eseguirsi con muro di mattoni pieni a una testa e malta di cemento; 3) La finitura esterna del loculo dovrà essere contenuta nello specchio d'apertura e non dovranno essere occupati gli spazi circostanti di separazione dei loculi attigui; 4) La presente concessione si intende fatta ed accettata fra le parti ed operante alle condizioni e modalità e sotto le prescrizioni risultanti dalle leggi, dai regolamenti, dai decreti sulla sanità pubblica e sui cimiteri, dall'apposito regolamento comunale di polizia mortuaria ora in vigore e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, nonché di tutte le altre disposizioni che potranno in seguito ed in proposito essere emanate; 5) Nel caso di soppressione del Cimitero troveranno applicazione le norme di cui agli artt. 99 e 100 del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, che testualmente recitano: - art. 99 - in caso di soppressione del cimitero, gli enti o le persone fisiche concessionari di posti di sepolture private, con i quali i comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggior durata o di perpetualità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero. Le spese per la costruzione o il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano
desiderate nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private, sono tutte a carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. - art. 100 - Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero. Qualora i concessionari rifiutino di farlo passeranno in proprietà al comune. 6) Per quanto non contemplato nel presente contratto si intendono applicabili le norme del regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, e di quello comunale, nonché delle norme generali sulle concessioni demaniali; 7) Il/La Concessionario/a, oltre al prezzo del loculo, dovrà pagare, per la tumulazione, le tasse e diritti relativi stabiliti dal Comune; 8) L'epigrafe da apporre sulla lapide di chiusura dovrà essere preventivamente approvata dall'autorità sanitaria. Similmente dovrà essere autorizzato, dall'ufficio tecnico comunale, il collocamento di decorazioni, fanali e simili sull'arcosolio; 9) Il/La Concessionario/a, per il semplice fatto della stipulazione del presente contratto, accetta implicitamente e senza riserva, per sé e suoi eredi tutte le condizioni che regolano, o potranno regolare in futuro, la concessione dei loculi; 10) Le spese per bolli, diritti, registrazioni e tutte quelle eventuali che possono occorrere, sono a carico del/della Concessionario/a. Le parti danno atto che in corrispettivo della concessione di cui all'atto presente, il/la concessionario/a ha pagato e versato alla Tesoreria Comunale la somma di Euro MILLESEICENTO=1.600,00), come da bolletta n... del per pari importo emessa dalla Tesoreria Comunale onde il Comune
concedente rilascia ampia e liberatoria quietanza, da valere in unico effetto con la bolletta sopra richiamata. Dattiloscritto da persona di fiducia, il presente contratto viene letto dagli intervenuti i quali, riscontrandolo conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL/LA CONCESSIONARIO/A