Roma, 10 agosto 2007

Documenti analoghi
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA

RISOLUZIONE N.141/E. Roma, 04 ottobre 2005

OGGETTO: Sanzioni in materia di riscossione - articoli 13 e 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 QUESITO

RISOLUZIONE N. 36 /E

Nuovo Decreto Fiscale: anche la dichiarazione integrativa potrà essere presentata entro i termini per l'accertamento

RISOLUZIONE N. 78/E. Roma, 6 marzo Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Risoluzione N. 113/E

Risoluzione n. 40/E. Roma,09 marzo 2007

Risoluzione del 06/03/2002 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e

Risoluzione N.107/E QUESITO

Dichiarazioni integrative. Giacomo Manzana -

Roma, 5 febbraio Oggetto: Interpello /2001 ART. 11, legge , n. 212.

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Dichiarazione Iva 2009: i gruppi di società a cura di Norberto Villa

RISOLUZIONE N. 13/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 94/E.

RISOLUZIONE N. 80/E. OGGETTO: Istanza di Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212

RISOLUZIONE N. 73 / E

Aldrovandi. Oggetto: Società di comodo in perdita sistemica i chiarimenti dell Agenzia

RISOLUZIONE N. 92/E QUESITO

Risoluzione n. 108/E

RISOLUZIONE N. 136/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 99/E. Roma, 03 agosto 2006

OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11, legge 27 luglio 2000, n Istruzioni per la compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi

Circolare n. 17. del 29 dicembre 2009

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione del DLgs n. 23 del 2011, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 127/E denominato Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi di cui all art. 1, commi da 96 a 117, L. n. 244/2007.

Agenzia delle Entrate. Risoluzione 25 maggio 2009, n.127/e

OGGETTO: Agevolazione prima casa credito d imposta - pertinenza.

Fiscal News La Circolare di aggiornamento professionale

RISOLUZIONE N.143/E. Roma, 21 giugno 2007

Oggetto: Istanza di Interpello - Art. 19-bis1, lett. i), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

IVA: ACCONTO E RAVVEDIMENTO PENALE

Dichiarazioni integrative. Giacomo Manzana -

RISOLUZIONE N. 110/E

Risoluzione del 30/11/2010 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l applicabilità del regime agevolativo prima casa, è stato esposto il seguente

Oggetto: Istanza di interpello. XX s.a.s. Credito d imposta ex articolo 8, legge 23 dicembre 2000, n. 388.

OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n Prestazione garanzia IVA di gruppo - Articolo 38-bis del DPR n.

OGGETTO: Interpello Art. 1 del DL n. 83 del Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura.

DICHIARAZIONE A FAVORE: PROFILI DI CONVENIENZA. 17 ottobre 2017 Dott. Duilio Liburdi

RISOLUZIONE N. 115/E

RISOLUZIONE N. 199/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 19 giugno 2002

CIRCOLARE N.54 /E. Roma, 23 dicembre 2005

Roma, 09 novembre 2007

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 98/2013 LUGLIO/8/2013 (*) 12 Luglio 2013

Dentro la Notizia. 19 Ottobre 2012

RISOLUZIONE N. 29/E. Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Oggetto: Assoggettamento ad IVA delle somme corrisposte all associato, nel quadro di un contratto di associazione in partecipazione.

Risoluzione n. 340/E. OGGETTO: Istanza di interpello. ALFA- Irap soggetti passivi- articoli 2 e 3 del D. Lgs del 12 dicembre 1997, n. 446.

Rivalutazione immobili: quando e come pagare l imposta

Risoluzione del 03/04/2008 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa

TITOLO: Remissione in bonis Primi chiarimenti Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 38/E del 28 settembre Contenuto in sintesi

RISOLUZIONE N. 66/E QUESITO

DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

L ATTIVITA DI TUTORAGGIO DEI GRANDI CONTRIBUENTI

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

LA TRASFORMAZIONE DELL ECCEDENZA ACE IN CREDITO D IMPOSTA E IL MOD. UNICO / IRAP 2015

RISOLUZIONE N. 189/E

RISOLUZIONE N. 108/E

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Prassi

Circolare n. 18/2016. Dichiarazioni integrative Novità del DL n. 193 conv. L n. 225

RIR RISOLUZIONE N. 355/E

La Dichiarazione Integrativa a favore

Fiscal News N. 78. Dichiarazione Iva autonoma anche dopo il 28 Febbraio. La circolare di aggiornamento professionale

RISOLUZIONE N. 113 /E

LIMITI ALLA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA: I CHIARIMENTI DEFINITIVI

Oggetto: Istanza di interpello - WK S.p.a. - Operazioni esenti dall imposta - Articolo 10, n. 18) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

RISOLUZIONE N. 17/E. Roma, 16 febbraio 2015

RISOLUZIONE N. 145/E QUESITO. La X s.r.l. ha in affitto il complesso aziendale della Xi Ceramiche s.p.a., in liquidazione.

RISOLUZIONE N. 231/E.. Roma, 22 agosto 2007

Roma, 09 novembre 2006

Rimborsi per versamenti in eccedenza

L UTILIZZO DEL CREDITO IVA 2016

RISOLUZIONE N. 235/E. Roma, 24 agosto Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 114/E QUESITO

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Previdenza complementare articolo 14 del decreto legislativo n.

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Previdenza complementare articolo 14 del decreto legislativo n.

Roma, 19 giugno Esposizione del quesito

La responsabilità solidale negli appalti aspetti fiscali. I requisiti oggettivi e soggettivi a cura di Piergiorgio Mondini, 19 aprile 2013

REGIME DELLE PERDITE FISCALI

RISOLUZIONE N. 61/E. Roma, 16 maggio Oggetto: Istanza di interpello Art. 47 TUIR Associazione in partecipazione Recesso dell associato X

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO I PARERI IN MATERIA TRIBUTARIA PARERE N. 11 DEL 12 MAGGIO 2011

Risoluzione n. 233/E

RISOLUZIONE N. 42/E. Roma, 12 aprile 2011

RISOLUZIONE N. 140/E

RISOLUZIONE N. 90/E. OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n rilascio visto di conformità - articolo 10 del DL n.

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell art. 18 del DPR n. 600 del 1973, è stato esposto il seguente QUESITO

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO

OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 TRUST ALFA - Articoli 67, 68 e 73 del D.P.R. n. 917 del 1986 QUESITO

Fiscal News N. 249 Unico 2012: integrativa entro il Categoria: Sottocategoria: ravvedimento di Unico 2012 Premessa 30 settembre Dichiarazione

RISOLUZIONE N.83 /E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 17 del QUESITO

Svalutazioni crediti, deducibilità degli accantonamenti

RISOLUZIONE N245/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma,23 luglio 2002

VERIFICA DELLA OPERATIVITÀ DELLA SOCIETÀ

La dichiarazione Iva autonoma e i limiti alla compensazione del credito Iva

OGGETTO: Compensazione del credito IVA in F24 Precisazione della circolare 1/E del 2010.

OGGETTO: Trattamento ai fini Iva delle vendite operate da un ente pubblico

RIVALUTAZIONE BENI IMMOBILI RELATIVI ALL IMPRESA: ASPETTI FISCALI

Transcript:

RISOLUZIONE N. 225/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 agosto 2007 Oggetto: Istanza d interpello - Limitazioni all utilizzo in compensazione del credito Iva da parte di società non operativa - Articolo 30, comma 4, della legge n. 724 del 23 dicembre 1994 -. Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente Quesito Con istanza presentata, in data 11 aprile 2007, ai sensi dell articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la.. (di seguito la Società ) ha chiesto chiarimenti in merito alla limitazione all utilizzo in compensazione dell eccedenza Iva a credito prevista - a carico delle società che non hanno superato il cd. test di operatività - dal comma 4, dell articolo 30, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (come modificato dall articolo 35, comma 15, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248). La Società, avente ad oggetto l acquisto e la gestione di beni immobili di qualsiasi natura, dichiara di rientrare tra quelle considerate non operative ai sensi del predetto articolo 30 nei periodi di imposta 2005 e 2006. In sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2005 (Unico 2006), la Società ha compensato il credito Iva relativo all anno 2005 con i debiti per le altre imposte liquidate nel medesimo anno. Considerato che le modifiche alla disciplina di contrasto delle società non operative introdotte dal citato decreto legge n. 223 del 2006, non consentono l utilizzo in compensazione cd. orizzontale del credito Iva per le società che siano risultate non operative, la

2 Società chiede di chiarire se tale divieto si applichi anche all eccedenza Iva a credito risultante dalla dichiarazione presentata per l'anno 2005 (Unico 2006). Se così fosse, la Società chiede di confermare se sia corretto sanare la violazione commessa nella dichiarazione per l anno 2005 (i.e., l indebito utilizzo in compensazione del credito Iva dalla stessa scaturente) avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, e, quindi, procedendo al versamento dell Iva indebitamente compensata come risulta dall Unico 2006. Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente La Società ritiene che le modifiche introdotte dal decreto legge n. 223 del 2006 alla disciplina sulle cd. società di comodo non riguardino il credito Iva risultante dalla dichiarazione presentata per l'anno 2005, in quanto le nuove disposizioni si applicano esclusivamente per i crediti Iva derivanti da operazioni poste in essere a partire dal 1 gennaio 2006, esercizio nel corso del quale sono entrate in vigore le medesime modifiche normative. Parere dell Agenzia delle entrate In via preliminare si osserva che gli effetti della disciplina di contrasto alle società non operative, originariamente limitati alle imposte dirette, sono stati successivamente estesi anche ad altri ambiti impositivi, tra cui quello dell imposta sul valore aggiunto. L articolo 3, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nell introdurre effetti deteriori anche sotto il profilo dell Iva a carico dei soggetti non in grado di superare il test di operatività - stabiliva che per le società e gli enti non operativi ai sensi dell articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non è ammessa al rimborso l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno che comprende l'esercizio, o la maggior parte dell'esercizio, per il quale si verificano le condizioni ivi previste.

3 La penalizzazione originariamente prevista da tale ultima disposizione è stata, da ultimo, ampliata dall'articolo 35, comma 15, del D.L. n. 223 del 2006 che, nel riscrivere il comma 4, del citato articolo 30, ha stabilito, tra l altro, che per le società e gli enti non operativi, l eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell imposta sul valore aggiunto non è ammessa al rimborso ( ) né può costituire oggetto di compensazione ( ) o di cessione ( ). L'eccedenza Iva a credito, più precisamente, come chiarito dalla circolare 4 maggio 2007 n. 25/E (paragrafo 1), - risultante dalla dichiarazione annuale del periodo d'imposta relativamente al quale non è stato superato il test di operatività previsto dal comma 1 del citato articolo 30 - non può essere: - né chiesta a rimborso; - né utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; - né ceduta ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154. L'ultimo periodo del menzionato comma 4 stabilisce, inoltre, che l'eccedenza di credito Iva non potrà essere ulteriormente riportata a scomputo dell'iva a debito relativa ai periodi di imposta successivi (con conseguente perdita anche della facoltà di compensazione cd. verticale ) se il contribuente: - sia risultato non operativo per tre periodi di imposta consecutivi; e al contempo - non abbia effettuato, in nessuno dei menzionati tre periodi d'imposta consecutivi, operazioni rilevanti ai fini dell'iva per un importo almeno pari a quello risultante dall'applicazione delle percentuali di cui al comma 1 dell articolo 30 (cfr. circolare n. 25/E del 2007, paragrafo 7). Con specifico riferimento alla penalizzazione costituita dalla preclusione all utilizzabilità in compensazione orizzontale del credito Iva, si osserva che la

4 stessa opera con riferimento alla eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell imposta sul valore aggiunto. Al riguardo si rammenta che la Corte di Cassazione (cfr. sentenza 17 giugno 2005, n. 13079), ha chiarito che l'espressione eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione (contenuta nel comma 45, dell'articolo 3, della legge n. 662 del 1996) possiede, sul piano letterale, un indubbio ed univoco significato nel senso del puro e semplice riferimento all'eccedenza detraibile che emerge (indistintamente) dalla dichiarazione considerata - a prescindere dall'anno di maturazione dei crediti che la compongono. Ai fini della soluzione della problematica in esame, assume rilievo la considerazione del periodo d imposta di entrata in vigore delle limitazioni introdotte dal citato D.L. n. 223 del 2006, per i soggetti che siano risultati non operativi ai sensi dell articolo 30 della legge n. 724 del 1994. Le limitazioni in questione, per espressa previsione normativa, trovano applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (cfr. articolo 35, comma 16, D.L. n. 223 del 2006) ovvero, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l anno solare, a decorrere dal periodo d'imposta 2006. Ne consegue, in particolare, che il divieto di utilizzare in compensazione con altri tributi l eccedenza di credito risultante dalle dichiarazioni presentate ai fini dell'iva, opera relativamente alle dichiarazioni presentate a partire dal periodo d'imposta 2006 (Unico 2007), a condizione che per la stessa annualità d imposta la società sia risultata non operativa. Pertanto, con specifico riferimento alla fattispecie in oggetto, si ritiene corretto il comportamento dichiarato dalla Società, in quanto il credito Iva dalla stessa compensato è relativo ad un periodo di imposta (2005) precedente a quello di entrata in vigore delle limitazioni introdotte dall articolo 35, comma 15, del D.L. n. 223 del 2006 (tra cui quella alla compensazione orizzontale dell eccedenza Iva a credito).

5 Stante l affermata condizione di non operatività della Società, si precisa, inoltre, che se dalla dichiarazione relativa al 2006 (Unico 2007), dovesse emergere un eccedenza Iva a credito, formata in tutto o in parte da credito maturato nel periodo di imposta 2005 o in anni a quest ultimo precedenti, il divieto di utilizzazione in compensazione si estenderebbe all'intera eccedenza detraibile così come (indistintamente) risultante dalla medesima dichiarazione. In tale ultima ipotesi, infatti, l eccedenza Iva a credito, pur risultando in tutto o in parte formata da crediti maturati in pendenza della previgente disciplina di contrasto alle società non operative, risulterebbe dalla dichiarazione annuale relativa al primo periodo d imposta di applicazione delle nuove (e più penalizzanti) disposizioni. La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.