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LANDI RENZO S.p.A. Sede in Via Nobel 2/4 - Corte Tegge - Cavriago (RE) Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 11.250.000 Registro Imprese di Reggio Emilia C.F. e P.Iva 00523300358 DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE inerente la fusione per incorporazione di A.E.B. S.p.A. unipersonale in Landi Renzo S.p.A. ai sensi dell'articolo 2505 del codice civile redatto ai sensi dell'articolo 7 della Procedura per le operazioni con parti correlate di Landi Renzo S.p.A. e dell'articolo 5, nonché dell'allegato 4, del regolamento adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato ed integrato Il presente Documento Informativo è stato depositato presso la sede sociale di Landi Renzo S.p.A. in Corte Tegge - Cavriago (Re) Via Nobel 2/4, ed è disponibile sul sito www.landirenzogroup.com 1

PREMESSA Il presente Documento Informativo (il "Documento Informativo") è stato redatto dal Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo S.p.A. ("Landi Renzo") in ottemperanza alle previsioni di cui all'articolo 7 della Procedura per le operazioni con parti correlate adottata da Landi Renzo e ai sensi dell'articolo 5 del regolamento approvato da Consob con delibera 12 marzo 2010, n. 17221 e successive modificazioni (il "Regolamento"), al fine di illustrare le condizioni e le modalità di esecuzione della fusione per incorporazione di A.E.B. S.p.A. unipersonale ("AEB") in Landi Renzo ai sensi dell'articolo 2505 del codice civile (la "Fusione"). Il presente Documento Informativo è stato depositato presso la sede sociale di Landi Renzo S.p.A. in Corte Tegge - Cavriago (Re) Via Nobel 2/4 ed è disponibile sul sito www.landirenzogroup.com. 1. Avvertenze La fusione costituisce un'operazione tra parti correlate in ragione del rapporto di controllo in essere tra Landi Renzo e AEB, il cui capitale sociale è interamente detenuto da Landi Renzo. La Fusione si qualifica quale operazione di maggiore rilevanza in quanto risultano superiori alla soglia del 5% gli indici di rilevanza del controvalore, dell'attivo e delle passività ai sensi dell'articolo 4.1 del Regolamento e della procedura per le operazioni con parti correlate adottata da Landi Renzo in data 29 novembre 2010 (la "Procedura"), come da prospetto che segue al punto 2.5. Per tale ragione la Fusione è stata oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo in data 15 settembre 2017, previo ottenimento del parere favorevole del Comitato per le operazioni con parti correlate (il "Comitato"), preposto all'esame delle operazioni con parti correlate, in conformità alla Procedura. La Fusione non presenta profili di rischio in quanto: - l'operazione non comporta effetti economici, patrimoniali e finanziari negativi in quanto Landi Renzo consolida integralmente il bilancio di AEB già dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 e quindi non comporta alcun effetto a livello di bilancio consolidato di Landi Renzo non risultando modificata l'area di consolidamento; - la Fusione non presenta alcuno specifico rischio, attuale o potenziale, di conflitto di interessi delle parti correlate; e - dal punto di vista sostanziale, l'operazione di Fusione non presenta profili di rischio né incertezze che possano condizionare l'attività di Landi Renzo. 2. Informazioni relative alla Fusione 2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni della Fusione. La Fusione verrà attuata secondo la procedura "semplificata" di cui all'articolo 2505 del codice civile in quanto AEB è interamente detenuta da Landi Renzo. Per l'effetto, pertanto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2505, primo comma, del codice civile non saranno predisposte né la relazione dell'organo amministrativo di cui all'articolo 2501-quinquies del codice civile né la relazione degli esperti di cui all'articolo 2501-sexies del codice civile. La Fusione avrà effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione effettuate presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia. Tuttavia, le operazioni effettuate da AEB saranno imputate al bilancio di Landi Renzo, anche ai fini delle imposte sui redditi, a decorrere dal primo giorno dell'esercizio in corso al momento del verificarsi della data di efficacia della Fusione (come sopra individuata). 2

Inoltre lo statuto di Landi Renzo non subirà alcuna modifica e continuerà a rimanere in vigore nell'attuale testo. Alla luce di ciò, si precisa che non ricorrono i presupposti per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile in quanto la Fusione non comporta alcuna modificazione dell'oggetto sociale di Landi Renzo. Quanto alla situazione patrimoniale delle società partecipanti alla Fusione, da redigersi ai sensi dell'articolo 2501-quater del codice civile, (i) la situazione patrimoniale di Landi Renzo sarà come consentito dal secondo comma dell'articolo 2501-quater del codice civile sostituita dalla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2017 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 7 settembre 2017, mentre (ii) AEB predisporrà una situazione patrimoniale ad hoc riferita al 30 giugno 2017. Relativamente all'iter autorizzativo della Fusione, ai sensi dell'articolo 2505, secondo comma, del codice civile, la decisione in ordine alla fusione sarà assunta: (i) (ii) con riferimento a Landi Renzo, direttamente dal Consiglio di Amministrazione della stessa mediante deliberazione risultante da atto pubblico, secondo quanto consentito dall'articolo 18 dello statuto sociale di Landi Renzo, fatto salvo il diritto degli azionisti rappresentanti almeno il cinque per cento del capitale sociale di richiedere, ai sensi dell'articolo 2505, terzo comma del codice civile, con domanda indirizzata a Landi Renzo entro otto giorni dal deposito del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia, che la decisione in ordine alla Fusione sia adottata dall'assemblea straordinaria dei soci a norma dell'articolo 2502, primo comma, del codice civile; con riferimento a AEB, dall'assemblea straordinaria dei soci, in quanto, pur ammettendo l'articolo 18 del suo statuto sociale che la delibera possa essere assunta direttamente dal Consiglio di Amministrazione di AEB mediante atto pubblico, AEB è attualmente amministrata da un amministratore unico rendendosi pertanto necessario l'intervento dell'assemblea straordinaria dei soci. 2.2. Indicazione delle parti correlate con cui la Fusione sarà stata posta in essere e della natura della correlazione. La Fusione prevede che Landi Renzo incorpori AEB il cui capitale sociale è interamente detenuto da Landi Renzo. 2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per Landi Renzo della Fusione. La Fusione ha come obiettivo quello di consentire l'ottimizzazione dei processi decisionali e il miglioramento dell'utilizzazione e della valorizzazione delle risorse e competenze attualmente esistenti nelle società partecipanti alla Fusione, la quale, attraverso l'accorpamento delle attività in un unico soggetto giuridico, porterà ad un miglioramento dell'efficienza gestionale (societaria, contabile ed amministrativa), alla realizzazione di sinergie e alla riduzione dei costi complessivi evitando la duplicazione di talune attività su due distinte entità giuridiche e una maggiore razionalizzazione dei costi. 2.4. Rapporto di concambio della Fusione, modalità di assegnazione delle azioni e data di partecipazione agli utili Nessun cambio di azioni verrà effettuato poiché Landi Renzo detiene l'intero capitale sociale di AEB. Conseguentemente, le azioni rappresentative del capitale sociale di AEB saranno annullate e non viene determinata alcuna data dalla quale le azioni parteciperanno agli utili. 2.5. Indici di rilevanza. Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari della Fusione. La Fusione si qualifica quale operazione di maggiore rilevanza: risultano infatti superiori alla soglia del 5% gli indici di rilevanza del controvalore, dell'attivo e delle passività come da prospetto che segue. 3

I valori della presente tabella sono espressi in migliaia di Euro e riferiti al 30 giugno 2017. Indice Descrizione Numeratore Denominatore Indice Indice di rilevanza del controvalore Indice di rilevanza dell attivo Indice di rilevanza delle passività Rapporto tra il controvalore dell'operazione (*) e il patrimonio netto consolidato tratto dal più recente stato patrimonale pubblicato dalla Landi Renzo S.p.A. ovvero se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato. Rapporto tra il totale attivo dell entità oggetto dell operazione e il totale attivo della Landi Renzo S.p.A.. tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato. Rapporto tra il totale delle passività dell entità acquisita e il totale attivo della Landi Renzo S.p.A. tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato. (*) valore partecipazione A.E.B. S.p.A.nel bilancio della Incorporante al 30 giugno 2017 Soglia di di rilevanza 44.379 86.063 52% 5% 47.804 202.346 24% 5% 13.000 202.346 6% 5% Dal punto di vista economico, patrimoniale e finanziario si prevede che la Fusione non generi per Landi Renzo significativi impatti né specifici effetti di natura patrimoniale. 2.6. Incidenza della Fusione sui compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della società e/o di società da questo controllate. Non è prevista alcuna variazione dell'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione di Landi Renzo e/o di società da questa controllate in conseguenza della Fusione. 2.7. Organi coinvolti nell'approvazione ed esecuzione della Fusione. Lo studio di fattibilità della Fusione è stata coordinato dall'amministratore Delegato dott. Cristiano Musi il quale, a tal fine, ha ricevuto il supporto delle competenti strutture interne di Landi Renzo. In conformità a quanto previsto dalla Procedura, la Fusione è stata sottoposta all'esame preventivo del Comitato, formato da due amministratori non esecutivi e indipendenti, che in data 15 settembre 2017 ha espresso parere favorevole motivato sulla Fusione stessa. Una sintesi del verbale del Comitato è allegato al presente Documento Informativo sub allegato A. Il Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo riunitosi in data 15 settembre 2017 ha recepito il parere favorevole del Comitato ed ha approvato la Fusione con il voto favorevole di tutti consiglieri presenti, inclusi i consiglieri esecutivi, non esecutivi ed indipendenti. Milano, 15 settembre 2017 Per il Consiglio di Amministrazione (Stefano Landi) 4

ALLEGATO A Sintesi del Verbale del Comitato che ha approvato la Fusione Parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ai sensi del Regolamento CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato Nella riunione del 15 settembre 2017 il Comitato Parti Correlate della società Landi Renzo S.p.A., nelle persone del Presidente Signor Ivano Accorsi e dell'altro membro indipendente Signora Sara Fornasiero ha esaminato la documentazione concernente il progetto di fusione per incorporazione di A.E.B. S.p.A. unipersonale ai sensi dell'articolo 2505 del codice civile (la "Fusione") dalla quale emerge che (i) A.E.B. S.p.A. unipersonale deve essere qualificata quale parte correlata di Landi Renzo S.p.A., in ragione del rapporto di controllo esistente tra Landi Renzo S.p.A. e A.E.B. S.p.A. unipersonale interamente controllata da Landi Renzo S.p.A. e che (ii) la Fusione si qualifica quale Operazione di Maggiore Rilevanza, ai sensi della Procedura per le operazioni con parti correlate adottata da Landi Renzo in data 29 novembre 2010, in quanto risultano superiori alla soglia del 5% gli indici di rilevanza del controvalore, dell'attivo e delle passività. Considerato che il Comitato è stato coinvolto nella fase istruttoria ed ha ricevuto un flusso informativo completo sulle finalità e modalità di effettuazione della Fusione e precisamente: i. che la Fusione verrà attuata secondo la procedura "semplificata" di cui all'articolo 2505 del codice civile in quanto A.E.B. S.p.A. unipersonale è interamente detenuta da Landi Renzo S.p.A. e pertanto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2505, primo comma, del codice civile non saranno predisposte né la relazione dell'organo amministrativo di cui all'articolo 2501-quinquies del codice civile né la relazione degli esperti di cui all'articolo 2501-sexies del codice civile; ii. che l'interesse economico alla Fusione consentirebbe di ottimizzare i processi decisionali e migliorare l'utilizzazione e la valorizzazione delle risorse e competenze attualmente esistenti nelle società partecipanti alla Fusione, la quale, attraverso l'accorpamento delle attività in un unico soggetto giuridico, porterà ad un miglioramento dell'efficienza gestionale (societaria, contabile e amministrativa), alla realizzazione di sinergie e alla riduzione dei costi complessivi evitando la duplicazione di talune attività su due distinte entità giuridiche con una conseguente maggiore razionalizzazione dei costi esprime PARERE FAVOREVOLE AL COMPIMENTO DELLA FUSIONE, rilevato che dall'analisi di detta documentazione risulta tutelato l'interesse, nonché la convenienza economica e la correttezza, anche sostanziale, della Fusione per incorporazione. 5