SEMINARIO AGGIORNAMENTO REGISTRO AIUTI DI STATO SIAN ROMA 28 GIUGNO 2017
CONDIZIONALITA EX ANTE Reg. (UE) n. 1303/2013 Il Reg. (UE) n. 1303/2013 definisce la Condizionalità ex ante (CExA): prerequisito per l'efficace ed efficiente raggiungimento di un obiettivo specifico relativo a una priorità d'investimento o a una priorità dell'unione (cfr. Art. 2 - punto 33) gli Stati membri accertano che sia le condizionalità ex ante specifiche di ciascun fondo sia quelle generali siano applicabili agli obiettivi specifici perseguiti nell'ambito delle priorità dei rispettivi programmi e che siano soddisfatte (cfr. Art. 19) l allegato XI del Reg. (UE) n. 1303/2013 definisce le CExA generali: Antidiscriminazione Parità di genere Disabilità Appalti pubblici Aiuti di Stato Normativa ambientale connessa alla VIA e alla VAS Sistemi statistici e indicatori di risultato Stati membri adempiono alle CExA entro il 31/12/2016 riferiscono sull adempimento al più tardi nella Relazione Annuale di Attuazione del 2017
CONDIZIONALITA EX ANTE Accordo di Partenariato e Programmi L Accordo di Partenariato stabilisce una sintesi della valutazione dell'ottemperanza delle CExA applicabili a livello nazionale e indica: le azioni da intraprendere gli organismi responsabili il calendario di attuazione di tali azioni Anche i programmi (PON, POR e PSR) individuano le CExA applicabili e quelle soddisfatte alla data di trasmissione degli stessi alla Commissione Europea. Per le CExA non soddisfatte, i Programmi contengono altresì: una descrizione delle azioni da attuare gli organismi responsabili il calendario di attuazione
CONDIZIONALITA EX ANTE AIUTI DI STATO Criteri di adempimento 1. Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'unione in materia di aiuti di Stato. Reingegnerizzazione della Banca dati anagrafica delle agevolazioni (BDA) per renderla Registro Nazionale degli Aiuti Pubblicazione elenco dei destinatari di ordini di recupero di aiuti illegali Messa a regime dei registri degli aiuti di Stato in agricoltura e pesca 2. Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE. Realizzazione di azioni di formazione, seminari e workshop Creazione forum informatico interattivo Pubblicazione elenco referenti in materia di aiuti di Stato 3. Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'unione in materia di aiuti di Stato. Piani Rafforzamento Amministrativo (PRA) Istituzione di apposite strutture competenti in materia di aiuti di Stato Supporto tecnico e coordinamento Con nota dell Agenzia Coesione Territoriale n. 5563 del 16 giugno 2017 sono state restituite alla Commissione Europea e alle AdG dei Programmi le informazioni sugli adempimenti relativi alle CExA "Appalti pubblici" e "Aiuti di Stato"
OBBLIGO DI REGISTRAZIONE AIUTI DI STATO DAL 1 LUGLIO 2017 Art. 52, legge 24 dicembre 2012, n. 234 Comma 1 - «al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici e privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA). Comma 2 - Il Registro di cui al comma 1 contiene le informazioni concernenti: aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea, ivi compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica; aiuti de minimis regolamento (UE) 1407/2013; aiuti SIEG elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero (clausola Deggendorf)
OBBLIGO DI REGISTRAZIONE AIUTI DI STATO DAL 1 LUGLIO 2017 Art. 52, legge 24 dicembre 2012, n. 234 monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e dell acquacoltura, assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del RNA con i registri già esistenti per i settori agricoltura (SIAN) e pesca (SIPA) Regolamento Mise, di concerto con Mef e Mipaaf, recante le modalità di funzionamento del RNA in fase di pubblicazione; Art. 6 del regolamento - interoperabilità tra RNA e SIAN e SIPA, protocollo di comunicazione la trasmissione delle informazioni al Registro relative agli aiuti e l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti che devono contenere espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso L'inadempimento degli obblighi comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti
ART 6 DEL REGOLAMENTO INTERMINISTERIALE le informazioni relative agli aiuti nei settori agricoltura e pesca continuano ad essere contenute nei registri SIAN e SIPA, che assicurano, per il settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e per il settore della pesca e dell acquacoltura la registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc nonché degli aiuti individuali
OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITÀ Art. 9 del Regolamento UE 702/2014: lo Stato membro interessato garantisce la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni: I. All. II del regolamento UE 702/2014 (Autorità erogatrice, titolo della misura, base giuridica, tipo di misura, durata, dotazione di bilancio, strumento di aiuto, altre informazioni) II. Informazioni relative a ciascun aiuto individuale di importo superiore a 60.000 euro per beneficiari attivi nella produzione agricola primaria e 500.000 euro per i beneficiari attivi nella trasformazione di prodotti agricoli, nella commercializzazione di prodotti agricoli, nel settore forestale o in attività che non rientrano nell art. 42 del Trattato (all. III Riferimento al numero di identificazione degli aiuti, nome del beneficiario, tipo di impresa, Regione a livello NUTS II, settore di attività NACE, importo dell aiuto, strumento di aiuto, data della concessione, obiettivo, autorità erogatrice) Settore agricolo: pagina aperta al pubblico nel Portale SIAN
REGISTRAZIONE AIUTI DI STATO AGRICOLI ED EXTRA-AGRICOLI Registro SIAN: Orientamenti dell Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 Regolamento (UE) 702/2014 di esenzione in agricoltura Regolamento (UE) 1408/2013 de minimis agricolo Registro aiuti di Stato RNA Regolamento (UE) 651/2014 di esenzione generale Regolamento (UE) 1407/2013 de minimis generale
REGISTRO AIUTI DI STATO SIAN Il Registro aiuti di Stato SIAN è diviso in due sezioni: Gestione Catalogo Gestione Registro Il «Catalogo» è la sezione del Registro dove vengono inserite le informazioni sul regime di aiuti/aiuti ad hoc o regime de minimis come la descrizione dell aiuto, la base giuridica, l importo, l Autorità responsabile, l Autorità concedente, l Autorità erogante, l obiettivo etc La sezione «Registro» contiene i benefici, ossia le concessioni e le erogazioni percepite da un beneficiario in riferimento ad un aiuto censito nel Catalogo.
RUOLI E FUNZIONI AutoritàResponsabile: il soggetto cui, nell ambito dell ordinamento giuridico nazionale, è attribuita la competenza ad adottare il provvedimento di attuazione del regime di aiuti o dell aiuto ad hoc registra nel Catalogo le informazioni relative al regime di aiuto, aiuto ad hoc Soggetto concedente: il soggetto di natura pubblica o privata che concede aiuti individuali effettua le verifiche propedeutiche consultando il RNA ed inserisce nel Registro le concessioni Soggetto erogante: inserisce nel Registro i pagamenti relativi alla misura censita nel Catalogo
ACCREDITAMENTO AL SIAN Richiesta al Mipaaf per l autorizzazione all utilizzo dei servizi SIAN Valutazione da parte del Mipaaf e successiva richiesta all Ente di indicare un Responsabile degli Utenti interno che avrà il ruolo di gestire le richieste di attivazione/disattivazione degli utenti all utilizzo dei servizi SIAN nome cognome, codice fiscale, e-mail e telefono del soggetto che assume il ruolo di Responsabile degli Utenti il Responsabile degli Utenti incaricato viene contattato dai servizi tecnici del SIAN per ricevere gli strumenti e le informazioni per gestire le autorizzazioni dei soggetti appartenenti all Ente che utilizzeranno i servizi SIAN Abilitazione utenti ai servizi SIAN relativi agli aiuti di Stato: Gestione Catalogo Gestione Registro Per gli uffici Mipaaf: richiesta all Ufficio AGRET2 per l utilizzo dei servizi SIAN relativi agli aiuti di Stato : Gestione Catalogo Gestione Registro
PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DEI REGIMI DI AIUTO/AIUTI AD HOC AGRICOLI NEL SIAN Comunicazione/notifica del regime di aiuti/aiuto ad hoc alla Commissione europea tramite il sistema di notifica elettronica degli aiuti di Stato (SANI2) Registrazione da parte dell Autorità responsabile del regime di aiuti/aiuto ad hoc autorizzato nella sezione Gestione Catalogo del SIAN che rilascia un «Codice Univoco Interno dell'aiuto» Nota: per la parte RNA, i regimi di aiuti/aiuto ad hoc già istituti devono essere registrati qualora sono previste concessioni ed erogazioni individuali successivamente alla data di entrata in vigore del Regolamento.
PROCEDURA DI REGISTRAZIONE AIUTI INDIVIDUALI AGRICOLI NEL SIAN Il Soggetto concedente effettua sul RNA due visure propedeutiche alla concessione degli aiuti di Stato: la «Visura aiuti» che identifica, con riferimento ad un periodo massimo di 10 esercizi finanziari, gli aiuti di Stato concessi ad un soggetto identificato tramite codice fiscale; La «Visura Deggendorf» che contiene le informazioni relative agli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero. il Soggetto concedente registra l aiuto individuale inserendo il beneficiario nella sezione Gestione Registro del SIAN che rilascia il «Codice Univoco Interno della concessione» I provvedimenti di concessione devono contenere l esplicita indicazione del codice univoco interno della concessione e delle due visure «aiuti» e «Deggendorf» Il Soggetto erogante registra le successive erogazioni relative all aiuto individuale
PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DEGLI AIUTI DE MINIMIS AGRICOLI NEL SIAN Ai fini della verifica del massimale, il Soggetto concedente effettua sul RNA la Visura de minimis che identifica gli aiuti de minimis concessi nei due esercizi finanziari precedenti e nell esercizio finanziario in corso del soggetto beneficiario. Registrazione da parte dell Autoritàresponsabile delregime de minimis nella sezione Gestione Catalogo del SIAN che rilascia un «Codice Univoco Interno dell'aiuto» Registrazione da parte del Soggetto concedente della concessione dell aiuto de minimis nella sezione Gestione Registro del SIAN che rilascia un «Codice Univoco Interno della concessione». I provvedimenti di concessione devono contenere l esplicita indicazione del codice univoco interno dell aiuto e della visura de minimis Il Soggetto erogante registra le successive erogazioni nella sezione Gestione Registro del SIAN. Nota: per la parte RNA, fino al 1 luglio 2020 il Soggetto concedente è tenuto ad effettuare il controllo sia tramite la visura de minimis sia sulla base dalle dichiarazioni rilasciate dai soggetti beneficiari. A partire dal 1 luglio 2020 il controllo del massimale avviene esclusivamente tramite il Registro
REGISTRAZIONE AIUTI AGRICOLI DI NATURA FISCALE, CONTRIBUTIVA E ASSICURATIVE NEL SIAN I cosiddetti aiuti «automatici» non sono subordinati a preventivi provvedimenti concessori o autorizzatori dell amministrazione di riferimento e vengono fruiti dal beneficiario in un momento non noto e per questo non sono applicabili i meccanismi di registrazione e verifica preventivi alla concessione Si intendono concessi e vanno registrati nel SIAN nell esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario ovvero, per gli aiuti fiscali, nell'esercizio finanziario successivo a quello della presentazione delle dichiarazioni fiscali Registrazione di questi aiuti da parte dell Agenzia delle entrate, dell ente previdenziale e assistenziale di pertinenza. Per il calcolo del cumulo degli aiuti de minimis, il RNA utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell aiuto individuale Obbligo di Registrazione dei regimi di aiuti o aiuti ad hoc nel SIAN prima della registrazione dell aiuto individuale
SUPPORTO Manuale operativo utente per la Gestione del Catalogo e per la Gestione del Registro Assistenza tecnica: contatto via mail aiutidistato@sin.it