LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Documenti analoghi
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

VI-2 SEZIONE CIVILE. - Presidente Rep. - Consigliere C.C.15/9/2015. CARUSO Assunta, DEL GROSSO Michele e VANGELI Avv. Pietro,

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1. Dott. VITTORIO RAGONESI Consigliere - Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass. 3613/2013: Violazione amministrativa commessa da minore di anni diciotto.

REPUBBLICA ITALIANA, IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -2 SENTENZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 2. Dott. FELICE MANNA - Presidente - Dott. LORENZO ORILIA - Consigliere -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 3 ORDINANZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3. Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere - ORDINANZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE. Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Presidente -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 ORDINANZA COOPERATIVA SOCIALE SANNTOMEDICAL 0

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2016 Omessa comunicazione dati conducente: il trascorrere del tempo rende i ricordi evanes

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T ORDINANZA. SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, V

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PRIMA SEZIONE CIVILE. Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere - Dott. FRANCESCO TERRUSI - Rel. Consigliere - SENTENZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SEZIONE SESTA CIVILE - 2. Dott. Felice MANNA - Consigliere Cron Rep. C l) Dott. Vincenzo CORRENTI ORDINANZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Sentenza di condanna - La compensazione delle spese comprende anche quelle successive alla sentenza

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

- controlicorrente - avverso la sentenza n. 920/2010 della CORTE D'APPELLO di SALERNO del , depositata il 13/10/2010; udita la relazione dell

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 2. Dott. STEFANO PETITTI - Presidente - Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - ORDINANZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione II Sezione Civile - n del 3 agosto 2016

I;AkIk LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 3 ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PRIMA SEZIONE CIVILE SENTENZA. legale rappresentante pro tempore, e. in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2009. Spese di CTU: solidarietà tra le parti. Scritto da Francesco Annunziata Giovedì 20 Marzo :17

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA. EQUITALIA SUD SPA , quale cessionaria del. ramo di azienda di EQUITALIA PRAGMA SPA (già Pragma

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO. Composta dagli Ill.mi Sigg.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2014. Raccomandata inviata a mezzo ufficio postale: effetti

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 2. Dott. FELICE MANNA - Presidente - Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere - ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SECONDA SEZIONE CIVILE. - Rel. Consigliere - Od. 26/10/2016 SENTENZA NADIA

15,037/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA. SEZIONE CIVILE. Dott. ANIELLO NAPPI - Presidente -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 18 OTTOBRE 2017, N.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass /09: Il Ricorso al Prefetto preclude l'emissione della Cartella esattoriale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N 330. Imposte e tasse repressione delle violazioni delle leggi finanziarie sanzioni - prescrizione

Cass. 7949/2017. Distanza tra autovelox e relativa segnalazione. Scritto da Francesco Annunziata Venerdì 31 Marzo :00

Lavoro, lettera di licenziamento, mancanza della sottoscrizione, produzione in giudizio, validità

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 3. Dott. GIUSEPPINA LUCIAN A BARREC_A - Rel. Consigliere - ORDINANZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 ORDINANZA

Le variazioni ai giudizi di impugnazione


Transcript:

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -2 Composta dagli 111.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STEFANC) PETITTI - Presidente - Oggetto CONDOMINIO Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO) - Consigliere - Dott. PASQUALE D'ASCOLA - Consigliere - 11e1 17/02/21)17 - Cf: Dott. ALBERTO GIUSTI - Consigliere - Dott. ANTONINO SCALISI - Rel. Consigliere - R.G.N. 23384/2015 Co'- Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23384-2015 proposto da: CONDOMINIO) - ricorrente - contro FRANC:ESCA, elettivamente domiciliata in ROMA, V - controricorrente

avverso la sentenza n. 337/2015 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 04/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI. Ric. 2015 n. 23384 sez. M2 - ud. 17-02-2017-2-

Preso atto che: il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata dalla Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo la "Manifesta infondatezza del ricorso perché nel caso concreto non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato n La proposta del relatore è stata notificata alle parti, le quali non hanno formulato osservazioni. Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe. Ritenuto che: 1.= Il Condominio Palazzo Vi in (Salerno) con ricorso notificato il 17 settembre 2015 ha chiesta a questa Corte di Cassazione l'annullamento della sentenza n. 337 del 2015, con la quale la Corte di Appello di Salerno accoglieva la domanda di Francesca di eliminazione delle cause di umidità derivanti al proprio appartamento per mancata coibentazione delle pareti condominiali e condannava il Condominio al risarcimento del danno. 2.= Con l'unico motivo di ricorso il Condominio Palazzo Vi in Cava dei Tirreni denuncia la nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., per violazione dell'art. 345, primo comma, 183, comma 4 e 5,e 112 cod. proc. civ. Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe omesso di ravvisare la mutatio libelli e di dichiarare inammissibile la nuova domanda avanzata da Francesca In particolare secondo il ricorrente Francesca che in primo grado aveva chiesto l'eliminazione della causa di infiltrazioni da impermeabilizzazione della parete condominiale e al risarcimento dei danni, in appello avrebbe chiesto la eliminazione della causa di umidità dovuta a carente coibentazione della parete condominiale. 1

2.1. = Il motivo è infondato perché nel caso concreto non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Come ha già detto questa Corte in altra occasione, non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, qualora, relativamente ad una domanda di condanna all'esecuzione dei lavori di ripristino del soffitto di un appartamento sito all'ultimo piano dell'edificio in condominio fondata sulla lesione del diritto di proprietà configurata in concreto da pregiudizi cagionati al soffitto dall'umidità, il giudice, a seguito degli accertamenti compiuti dal consulente tecnico, alle precisazioni ed alle istanze formulate dalle parti in corso di causa, pronunzi la condanna all'esecuzione dei lavori necessari per eliminare l'umidità determinata, non dalle infiltrazioni di acqua provenienti dal solaio di copertura, ma dalla condensa connessa al difettoso isolamento termico del solaio. Le spese seguono la soccombenza. Il Collegio da atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Per Questi Motivi La Corte rigetta il ricorso ; condanna il ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che G4d : it_.5 liquida in C. 2.500,00 di cui C. 200,00 per esborsi, oltre spese eier'cadi pari al 15% ed accessori come per legge; dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile Sottosezione Seconda di questa Corte di Cassazione il 17 febbraio 2017 2

Il Presidente LLR t. :!,,:... DEPOSITATO IN CANCELLERIA ii 28 GIU. 2017 IL CANCEL E E3'3 Dott.ssa Fab Barone 3