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DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA Divisione XXII -Sistema camerale Ministero dello Sviluppo Economico Dipariimento per l'impresa e I'intemazionalizzazione Struttura: DG-MCCVNT REGISTRO UFFICIALE Prot. n. 01%0007-11/10/2011- rrscira ALLE CAMERE DI COMMERCIO E INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA D I BELLUNO BIELLA CASERTA MESSINA MILANO MONZA E BRIANZA NUORO PESARO PRATO VARESE VERBANO CUSI OSSOLA per conoscenza- AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE ROMA ALL'ISTITUTO NAZIONALE D1 STATISTICA ROMA Oggetto: Decreto 4 agosto 2011, n.155 L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, recante la riforma dell'ordinamento delle camere di commercio, stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico definisce i criteri generali per la ripartizione dei componenti dei consigli camerali sulla base della classificazione ISTAT delle attività economiche e tenuto conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione e del valore aggiunto di ogni settore nonché dell'ammontare del diritto annuale, versato ad ogni singola camera di commercio dalle imprese di ogni settore. I1 Ministro dello sviluppo economico ha dato attuazione ai disposto dell'articolo 10 sopra citato emanando il decreto 4 agosto 201 1, n. 155, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 222 del 23 settembre 201 1. Via Sallustiana, 53-001 87 Roma tel. +39 06 4705 5320 - fax +39 06 483691 e-mail elisabetta.mosini@sviluppoeconomico.gov.it www.sviluppoeconomico.gov.it

L'articolo 3 del citato decreto n. 1551201 1, in particolare, stabilisce che i dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione, al valore aggiunto e al diritto annuale sono elaborati con l'assistenza di Unioncamere e comunicati, entro il 30 marzo di ogni anno allo scrivente Ministero, il quale, previa verifica della loro completezza e coerenza complessiva, e sentiti in Conferenza di servizi, indetta ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'istituto nazionale di statistica e l'unioncamere, provvede alla loro pubblicazione, anche in forma sintetica, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet istituzionale. L'articolo 7 dello stesso decreto n. 15512011, prevede, inoltre, che le camere di commercio interessate all'avvio delle procedure di rinnovo dei consigli nel periodo compreso tra la data di prima applicazione del regolamento e il termine previsto per la prima pubblicazione, trasmettono in tempo utile allo scrivente i dati sopra indicati, ai fini di una loro specifica pubblicazione. Alla luce del combinato disposto delle norme sopra richiamate, questo Ministero ritiene necessario, nell'individuare le camere di commercio interessate all'avvio delle procedure di ricostituzione dei consigli nel periodo individuato dall'articolo 7 sopra citato, fornire alcune importanti indicazioni in merito ai parametri richiamati dalla medesima norma. In primo luogo si ritiene utile ricordare che il periodo individuato dall'articolo 7 è delimitato dalla data di prima applicazione del regolamento, che l'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo n. 2312010 ha stabilito decorsi 60 giorni dalla pubblicazione del decreto attuativo dell'articolo 10 della legge n. 58011 993, che corrisponde al 22 novembre 201 1, e il termine previsto per la prima pubblicazione dei dati, tenendo conto dei nuovi parametri introdotti dal decreto legislativo stesso, relativo quindi al 30 giugno 20 12. Alla luce di quanto sopra esposto questo Ministero intende provvedere alla pubblicazione dei dati economici di codeste camere di commercio, interessate, precisamente, all'avvio delle procedure di ricostituzione dei consigli nel periodo sopra evidenziato, non potendo essere utilizzati i dati già pubblicati dallo scrivente con i decreti 12 luglio 201 1 e 4 agosto 201 1. In merito ai parametri sopra richiamati lo scrivente conferma che: - il numero delle imprese è determinato dal numero complessivo delle imprese, delle unità locali e delle sedi secondarie operanti nelle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio e iscritte o annotate nel Registro delle imprese e nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative; - l'indice di occupazione è determinato sulla base dei dati forniti dall'istituto nazionale di statistica relativi alle persone occupate nelle sedi delle imprese, nelle sedi secondarie e nelle unità locali, con una posizione di lavoro indipendente o dipendente; - il valore aggiunto è determinato sulla base delle stime calcolate dalla fondazione Istituto Guglielmo Tagliacarne; - il diritto annuale riscosso è determinato in base alle scritture contabili delle singole camere di commercio risultanti alla data del 3 1 dicembre di ogni anno e individua il diritto annuale riscosso da

ciascuna camera di commercio per ogni singola impresa iscritta o annotata nel registro delle imprese, comprese le sedi secondarie e le unità locali. Si ritiene opportuno chiarire che è necessario provvedere, per la successiva pubblicazione, alla comunicazione dei dati relativi ai seguenti parametri: a) "numero delle imprese" al 31 dicembre 2010, riclassificate in base alla classificazione ATECO 2007 e secondo l'allegato A) del decreto n. 1551201 1 ; b) "valore aggiunto" relativo al 2009; C) "indice di occupazione" al 2009; d) "diritto annuale" 2010 riscosso al 31 dicembre 2010. Naturalmente anche i dati di cui alle lettere b), C) e d) devono essere ripartiti per i settori di cui all'allegato A) del decreto n. 1551201 1, secondo la classificazione ATECO 2007. Si precisa, infatti, che la nuova classificazione ATECO 2007, predisposta dall'istituto nazionale di statistica al fine di consentire la comparabilità delle statistiche a livello internazionale, ha introdotto notevoli innovazioni rispetto alle precedenti classificazioni delle attività economiche ATECO 91 e ATECO 2002, in base alle quali sono stati individuati sino ad oggi i settori economici ai fini della ripartizione dei consiglieri camerali. Tale nuova classificazione è stata utilizzata ai fini della predisposizione della nuova tabella contenuta nell'allegato A al decreto n. 1551201 1. Al fine quindi di consentire a questa Direzione generale la verifica della completezza e coerenza complessiva dei dati trasmessi da codeste camere e la pubblicazione degli stessi sul sito internet di questo Ministero in tempo utile per l'avvio delle procedure di ricostituzione dei consigli, si invitano codeste camere di commercio a voler trasmettere con la massima sollecitudine i dati sopra indicati. Si allega, inoltre, il nuovo schema della dichiarazione che dovrà essere rilasciata dal Conservatore del registro. Si invita, altresì, Unioncamere, che legge per conoscenza, a voler attivare con ogni possibile sollecitudine le opportune iniziative al fine di agevolare l'invio tempestivo delle elaborazioni richieste. Si richiama, infine, l'attenzione di codeste camere di commercio sul disposto dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 che prevede che entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto attuativo dell'articolo 10 della legge n. 58011993, devono essere adeguati gli statuti e regolamenti alle nuove disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. A tal proposito lo scrivente ritiene necessario evidenziare che codeste camere, per evitare successive e ravvicinate convocazioni del consiglio e tenuto conto dell'urgenza in questo caso di ambedue gli adempimenti, possono valutare l'opportunità di far coincidere il predetto

adeguamento di carattere generale con quello relativo alle modifiche statutarie da adottare ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge n. 58011993, per ridefinire la ripartizione dei consiglieri a seguito della pubblicazione dei relativi dati da parte dello scrivente. Lo scrivente si riserva di fornire ulteriori indicazioni sia in merito alla modifica degli statuti che alle richieste di chiarimenti pervenute da alcune camere di commercio, in relazione alla applicazione dei decreti attuativi degli articoli 10 e 12 della legge n. 58011993. IL DIRETTORE GENERALE (GianJi.ancesco Vecchio)

Dichiarazione del Conservatore del Registro Sulla base dei criteri stabiliti dall'art.4 del decreto 4 agosto 201 1, n. 155 concernenti le procedure di calcolo per la ripartizione dei seggi tra i settori, si attesta che il numero delle imprese, pari a........... : - è costituito dal numero complessivo delle imprese, delle unità locali e delle sedi secondarie operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di..., iscritte o annotate nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative al 3 1 dicembre.......... - include le imprese iscritte la cui procedura di liquidazione, fallimento o cancellazione non sia conclusa e registrata come tale nel registro delle imprese; - esclude le pratiche risultanti "giacenti" o "in attesa di esame". Inoltre, si attesta che le imprese "non classificate" artigiane, le imprese "non classificate" cooperative, e le imprese "non classificate" degli altri settori sono state ripartite in base alla distribuzione percentuale per settore delle imprese classificate, applicando la metodologia statistica utilizzata negli esempi di calcolo proposti nella nota redatta dall'unioncamere.

all. n. 2 ELENCO ORDINI PROFESSIONALI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI (legge 7 gennaio 1976, n. 3. Dislocazione territoriale: provinciale) AGROTECNICI E AGROTECNICI LAUREATI (legge 6 giugno 1986, n. 251. Dislocazione territoriale: provinciale) ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI (legge n. 139511923. Dislocazione territoriale: provinciale. Ha assunto la sua attuale denominazione con il D.P.R. n. AVVOCATI (R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36-. Dislocazione territoriale: provinciale. CHIMICI (R.D. lo marzo 1928, n. 842, legge 25 aprile 1938, n.897, D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382. Dislocazione territoriale: regionale, interregionale, provinciale, interprovinciale) CONSULENTI DEL LAVORO (legge 11 gennaio 1979, n. 12. Dislocazione territoriale: provinciale) DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI (D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139. Dislocazione territoriale: provinciale e nei circondari di tribunale GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI (R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382. Dislocazione territoriale: provinciale) INGEGNERI (legge 24 giugno 1923, n. 1395, D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382. Dislocazione territoriale: provinciale) PSICOLOGI (legge l8 febbraio 1989, n. 56". Dislocazione territoriale: regionale e, limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, a livello provinciale) PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI (legge 28 mano 1968, n. 434, legge 21 febbraio 1991, n. 54. Dislocazione territoriale: provinciale) PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI (R.D. 11 febbraio 1929, n. 275, D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, legge 8 dicembre 1956, n.1378, D.P.R. 5 giu~no 2001, n. 328. Dislocazione territoriale: provinciale) NOTAI (legge 16 febbraio 1913, n. 89. Dislocazione territoriale: provinciale o interprovinciale) MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI (D. Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233. Dislocazione territoriale: provinciale) MEDICI VETERINARI (D. Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221. Dislocazione territoriale: provinciale) OSTETRICHE (D. Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233. Dislocazione territoriale: provinciale o interprovinciale~

FARMACISTI (D. Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233. Dislocazione territoriale: provinciale 1 INFERMIERI, ASSISTENTI SANITARIE VISITATRICI E VIGILANTI DELL'INFANZIA (legge 29 ottobre 1954, n. 1049. Dislocazione territoriale: provinciale o interprovinciale) TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA (legge 04 agosto 1965, n. 1103, legge 31 gennaio 1983, n. 25. Dislocazione territoriale: provinciale o interprovinciale)