COMUNE DI COLLI AL METAURO (Provincia di Pesaro e Urbino) REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI, L ORGANIZZAZIONE, LE MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL MUNICIPIO (APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 27/03/2017).
ART. 1 MUNICIPI 1. Allo scopo di valorizzare le comunità locali, il Comune di Colli al Metauro, ai sensi del disposto dell art.2 comma 2 della legge regionale Marche 7 dicembre 2016 n.29, istitutiva del nuovo ente, e conformemente agli articoli 16 del D. Lgs. n.267/2000 e 1 comma 116 della legge 7 aprile 2014, ha previsto con l art. 29 dello Statuto comunale l istituzione sul proprio territorio dei Municipi, quali organismi privi di personalità giuridica con funzioni consultive e partecipative. 2. L'Amministrazione comunale riconosce e valorizza i Municipi quali organismi di democrazia, partecipazione e consultazione, con la finalità di favorire la migliore organizzazione e garantire servizi efficienti ai residenti nel rispettivo territorio. 3. Il territorio comunale è ripartito in Municipi corrispondenti alle circoscrizioni territoriali degli originari Comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina, ora fusi nel Comune di Colli al Metauro. I Municipi hanno sede presso le rispettive sedi dei Comuni estinti ed esercitano le proprie funzioni sul territorio del Comune di origine. I Municipi rappresentano le esigenze della popolazione del proprio territorio, nell ambito dell unitarietà del Comune di Colli al Metauro. 4. I Municipi assicurano e promuovono la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli e associati, residenti od operanti nel territorio, nei limiti previsti dal presente regolamento. 5. Per l espletamento dei compiti e delle funzioni di loro competenza, ai Municipi possono essere assegnate specifiche dotazioni strumentali, e il bilancio comunale prevede appositi capitoli di spesa. E esclusa l assegnazione o la disponibilità di personale dipendente. 6. Il presente regolamento disciplina l ordinamento dei Municipi, le modalità di elezione dei relativi organi, il loro funzionamento, le funzioni e le competenze attribuite. ART. 2 ORGANI DEL MUNICIPIO 1. Gli Organi del Municipio sono il Prosindaco ed il Consiglio Municipale. ART. 3 IL PROSINDACO 1. Il Consiglio Comunale, nella seduta successiva alla convalida degli eletti, provvede alla nomina di un Prosindaco per ogni Municipalità, per scrutinio segreto e voto limitato ad uno. 2. Il Prosindaco è individuato fra le persone residenti sul territorio del Municipio. La carica di Prosindaco è incompatibile con la carica di Sindaco, Consigliere o Assessore comunale. Si applicano in ogni caso le norme sulla incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità dei Consiglieri Comunali. 3. Il mandato del Prosindaco è direttamente collegato alla durata in carica del C o n s i g l i o C o m u n a l e, e p u ò e s s e r e r e v o c a t o c o n d e l i b e r a z i o n e m o t i v a t a.
4. Il Prosindaco può rimettere in qualunque momento il mandato con comunicazione scritta firmata indirizzata al Consiglio Comunale e al Sindaco, e presentata al protocollo del Comune. Le dimissioni sono irrevocabili e hanno effetto dalla data di registrazione al protocollo del Comune. 5. In caso di dimissioni o revoca del Prosindaco, il Consiglio Comunale provvede alla surroga entro 30 giorni. 6. L esercizio delle attività che il presente regolamento demanda al Prosindaco non dà diritto a indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti di qualsiasi natura. ART. 4 ATTIVITA DEL PROSINDACO Ogni Prosindaco, per il Municipio di propria competenza:. stimola la partecipazione alla vita politica ed amministrativa comunale;. porta all attenzione dell Amministrazione comunale le problematiche di interesse Pubblico;. fornisce all Amministrazione comunale indicazioni utili in merito ad interventi pubblici;. può essere sentito dalle Commissioni consiliari e dal Consiglio comunale e può richiedere la trattazione di particolari argomenti;. può acquisire dagli uffici comunali informazioni in relazione ad atti e procedimenti amministrativi;. collabora con l Amministrazione comunale al fine di individuare gli aspetti più caratteristici della tradizione, della cultura, della vita sociale, al fine di programmare iniziative per la loro valorizzazione;. collabora con l Amministrazione comunale per portare a conoscenza dei cittadini particolari problematiche riguardanti la municipalità o l intero territorio del Comune;. collabora per il buon esito delle attività promosse e programmate dall Amministrazione comunale;. promuove rapporti con gli enti e le associazioni operanti nel proprio territorio;. è tenuto a rispettare verso l esterno gli stessi obblighi di riservatezza gravanti sui Consiglieri Comunali. Il Prosindaco può chiedere di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Comunale nelle quali si discute di argomenti relativi ad interessi specifici del Municipio. ART. 5 CONFERENZA DEL SINDACO DEI PROSINDACI 1. E istituita la Conferenza del Sindaco e dei Prosindaci. 2. La Conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco, o dal Vicesindaco, per la presentazione delle linee guida del bilancio, del piano regolatore e sue varianti generali, nonchè nel caso in cui sia necessario programmare attività di interesse comune. La convocazione può essere richiesta da due o più Prosindaci, con l indicazione delle materie da trattare. In tal caso il Sindaco è tenuto a convocare la conferenza entro 15 giorni dalla richiesta. 3. Ai lavori della Conferenza possono partecipare, se invitati dal Sindaco, Assessori, Consiglieri Comunali, Consultori, componenti delle Commissioni Consiliari comunali, funzionari comunali ed esperti.
ART. 6 I CONSULTORI 1. Nella stessa seduta con la quale viene nominato il Prosindaco, il Consiglio Comunale provvede alla nomina di due Consultori per ogni Municipalità, per scrutinio segreto e voto limitato ad uno. 2. I Consultori sono nominati fra le persone residenti sul territorio del Municipio. La carica di Consultore è incompatibile con la carica di Sindaco, Consigliere o Assessore comunale. Si applicano in ogni caso le norme sulla incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità dei Consiglieri Comunali Un Consultore è espressione dei gruppi di minoranza consiliare. A tal fine, si procede con due distinte votazioni, a ciascuna delle quali partecipano unicamente i rappresentanti della maggioranza, compreso il Sindaco, e della minoranza consiliare. 3. Il mandato dei Consultori è direttamente collegato alla durata in carica del C o n s i g l i o C o m u n a l e, e p u ò e s s e r e r e v o c a t o c o n d e l i b e r a z i o n e m o t i v a t a. 4. I Consultori possono rimettere in qualunque momento il mandato con comunicazione scritta firmata indirizzata al Consiglio Comunale e al Sindaco, e presentata al protocollo del Comune. Le dimissioni sono irrevocabili e hanno effetto dalla data di registrazione al protocollo del Comune. 5. In caso di dimissioni o revoca del Consultore, il Consiglio Comunale provvede alla surroga entro 30 giorni. 6. I C o n s u l t o r i s o n o t e n u t i a rispettare verso l esterno gli stessi obblighi di riservatezza gravanti sui Consiglieri 7. L esercizio delle attività che il presente regolamento demanda ai Consultori non dà diritto a indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti di qualsiasi natura. ART.7 IL CONSIGLIO MUNICIPALE 1. Ogni Consiglio Municipale è composto dal Prosindaco, che rappresenta il Municipio, e dai due Consultori. 2. Il Consiglio Municipale è convocato e presieduto dal Prosindaco. Lo stesso Prosindaco dirige i lavori e le attività del Consiglio Municipale e svolge il ruolo di collegamento con gli organi amministrativi del Comune. 3. I documenti elaborati dal Consiglio Municipale non costituiscono atti amministrativi. ART. 8 ATTIVITA DEL CONSIGLIO MUNICIPALE
1. Al Consiglio Municipale sono attribuite funzioni di impulso e partecipazione alle scelte amministrative del Comune, limitatamente al proprio territorio e alla popolazione ivi residente. Il Consiglio rappresenta i bisogni e le esigenze della collettività, individua gli obiettivi da raggiungere ed i progetti da realizzare, evidenziandone le priorità. 2. La partecipazione del Municipio all amministrazione del Comune, si esprime anche attraverso la consultazione in merito ai seguenti atti: Statuto, bilancio, adozione degli strumenti di pianificazione urbanistica generale e attuativa, programmi di opere pubbliche e di alienazione immobiliare, regolamento sul funzionamento dei Municipi, regolamenti relativi alla gestione dei servizi pubblici locali, provvedimenti permanenti in materia di traffico e viabilità riguardanti il proprio territorio, intitolazione di spazi ed aree pubbliche nel proprio territorio. L Amministrazione Comunale potrà peraltro disporre la consultazione per ogni argomento, iniziativa o progetto di particolare rilevanza o specificità per la popolazione residente nel Municipio. 2. Il Consiglio Municipale esprime e pareri di competenza nel termine di dieci giorni dalla data del ricevimento della richiesta, corredata dal relativo schema di provvedimento. In caso di urgenza, il Sindaco può richiedere che l espressione dei pareri di cui al comma 1 del presente articolo, avvenga entro il termine di cinque giorni. 3. Qualora entro il termine previsto non sia espresso il parere, questo si assumerà reso in senso favorevole. ART.9 ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione con la quale viene approvato.