Orientamenti relativi al regolamento sugli abusi di mercato (MAR) Ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate

Documenti analoghi
Orientamenti relativi al regolamento sugli abusi di mercato (MAR)

Raccomandazioni che modificano le raccomandazioni ABE/REC/2015/01

EBA/GL/2015/ Orientamenti

Orientamenti Calibrazione degli interruttori di circuito e pubblicazione delle sospensioni di negoziazioni ai sensi della direttiva MiFID II

sul supporto implicito per le operazioni di cartolarizzazione

sulla valutazione del merito creditizio

ORIENTAMENTI SU TEST, VERIFICHE O ESERCIZI CHE POSSONO PORTARE A MISURE DI SOSTEGNO ABE/GL/2014/ settembre 2014

Orientamenti Orientamenti in materia di strumenti di debito complessi e depositi strutturati

ORIENTAMENTI SULL ELENCO MINIMO DI SERVIZI O MECCANISMI ABE/GL/2015/ Orientamenti

Orientamenti definitivi

Orientamenti Regole e procedure dei CSD da seguire in caso di inadempimento dei partecipanti

Orientamenti EBA/GL/2017/08 12/09/2017

Orientamenti Orientamenti sulla valutazione delle conoscenze e competenze

Orientamenti per l utilizzo dell identificativo dei soggetti giuridici (LEI)

SOGEFI S.p.A. - PROCEDURA INTERNA IN MATERIA DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Orientamenti sui criteri minimi per un piano di riorganizzazione aziendale

Orientamenti. in materia di informativa sulle attività vincolate e su quelle non vincolate. 27 giugno 2014 ABE/GL/2014/03

CORPORATE GOVERNANCE PROCEDURA PER LA COMUNICAZIONE ALL ESTERNO DI DOCUMENTI ED INFORMAZIONI

concernenti le politiche e le prassi di remunerazione relative alla vendita e alla fornitura di prodotti e servizi bancari al dettaglio

Senato della Repubblica 10 a Commissione Permanente (Industria, Commercio, Turismo)

Orientamenti sul trattamento delle imprese partecipate, comprese le partecipazioni

Orientamenti dell'abe sul tasso di sconto nominale applicabile alla remunerazione variabile

Orientamenti sui parametri specifici dell impresa

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E L ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE VI HANNO ACCESSO

1. Informazione su fatti rilevanti

Orientamenti Indicatori alternativi di performance

ORIENTAMENTI SUI LIMITI DELLE ESPOSIZIONI VERSO SOGGETTI DEL SISTEMA BANCARIO OMBRA EBA/GL/2015/20 03/06/2016. Orientamenti

GPI S.p.A. PROCEDURA OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL NOMAD

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2378 DELLA COMMISSIONE

SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE SULL EMITTENTE

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del

AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO DELLE AZIONI PROPRIE

ORIENTAMENTI SULLE CONDIZIONI PER IL RICORSO ALL'INTERVENTO PRECOCE EBA/GL/2015/ Orientamenti

PRINCIPIO DI REVISIONE INTERNAZIONALE (ISA) 610 UTILIZZO DEL LAVORO DEI REVISORI INTERNI

1. Informazione su fatti eventi e circostanze rilevanti. Direttiva livello 2. Regolamento Proposto. Art (Comunicazioni al pubblico)

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE E LA COMUNICAZIONE ALL ESTERNO DI INFORMAZIONI RISERVATE E PRIVILEGIATE

PROCEDURA PER LA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI EFFETTUATE DA SOGGETTI RILEVANTI E DA PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AD ESSI

Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario

RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI SULLE PROPOSTE ALL ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI (13 APRILE 2016 UNICA CONVOCAZIONE)

Regolamento interno per la gestione delle informazioni privilegiate

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 4 ottobre 2017 (OR. en)

Considerazioni relative all accettazione dell incarico... Considerazioni relative alla pianificazione e allo svolgimento della revisione

Codice di comportamento dei soggetti rilevanti di Monrif S.p.A. e delle societa' controllate "Internal Dealing"

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 87 del

Progetto. REGOLAMENTO (UE) n.../... DELLA COMMISSIONE

SETTORE PRODUZIONI AGRICOLE, VEGETALI E ZOOTECNICHE. PROMOZIONE

Orientamenti sulla classificazione dei fondi propri

OPENJOBMETIS S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO REGOLAMENTO DELL ELENCO DELLE PERSONE AVENTI ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 641/2014 DELLA COMMISSIONE

Orientamenti in materia di contabilizzazione e valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche

DGG 1B UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 9 giugno 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) PE-CONS 23/16 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI E LA COMUNICAZIONE ALL ESTERNO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E SONDAGGI DI MERCATO

Codifica LG005. Linea Guida. Data: Pag. 1 di 16 10/10/2016

FUSIONE TRANSFRONTALIERA PER INCORPORAZIONE AEDES INTERNATIONAL SA AEDES SPA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AEDES SPA

REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE ED IL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE E PER LA COMUNICAZIONE ALL ESTERNO DI DOCUMENTI E DI INFORMAZIONI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

L UE e le fonti del diritto europeo

ALLEGATO. Sistema disciplinare HP ITALY SRL. Data di approvazione: 17 settembre

Le delibere di consiglio nelle operazioni straordiarie

REGOLAMENTAZIONE DEL TRATTAMENTO E DELLA DIFFUSIONE DI DOCUMENTI ED INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SOCIETA ED IL GRUPPO

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

L ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Orientamenti EBA. sui Metodi Avanzati (AMA) Estensioni e modifiche (GL 45)

RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA. Il diritto derivato

AGENZIE DI RATING E COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELLE ASSOCIAZIONI DI

tra Il Ministero dell economia e delle finanze-dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, rappresentato dal dott...,

DIRETTIVE REGIONALI IN MATERIA DI PRESTAZIONE ENERGETICA IN EDILIZIA

AGGIORNAMENTO NORMATIVO N. 18/2014

PRINCIPIO DI REVISIONE INTERNAZIONALE (ISA) 560 EVENTI SUCCESSIVI

REGOLAMENTO IVASS N. 21 DEL 10 MAGGIO 2016 L ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Proposta di autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie

29 aprile Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il al seguente indirizzo:

BIODUE S.P.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING

BENI STABILI S.P.A. SIIQ

PARLAMENTO EUROPEO ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO. Documento legislativo consolidato EP-PE_TC1-COD(2006)0287

Orientamenti. Orientamenti - su alcuni aspetti dei requisiti della funzione di controllo della conformità di cui alla MiFID

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 19 MAGGIO 2017

Procedura operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione Capital For Progress 2 S.p.A.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 354/2013 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 664/2014 DELLA COMMISSIONE

BANCA D ITALIA - CONSOB

IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea. (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Delibera n. 100/2016

REDATTA AI SENSI DELL ART. 3 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA N. 437/1998

SCHEMA DI REGOLAMENTO SULL ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2017, N

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Orientamenti sulla capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite

SETTORE AUTORITA' DI GESTIONE FEASR. INTERVENTI PER LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE AGRICOLE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PROVINCIALE PER L'ASSISTENZA E LA PREVIDENZA INTEGRATIVA

DOCUMENTO INFORMATIVO

Orientamenti in materia di informazioni da fornire alle autorità di vigilanza e di informativa al pubblico

Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

SEZIONE I/B OPERAZIONI EFFETTUATE DA SOGGETTI RILEVANTI E DA PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AD ESSI (cd. INTERNAL DEALING) CODICE DI COMPORTAMENTO

Proposta per un. REGOLAMENTO (CE) n../ DELLA COMMISSIONE

Transcript:

Orientamenti relativi al regolamento sugli abusi di mercato (MAR) Ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate 20/10/2016 ESMA/2016/1478 IT

Indice 1 Ambito di applicazione... 3 2 Riferimenti, abbreviazioni e definizioni... 3 3 Scopo... 3 4 Obblighi di conformità e di comunicazione... 4 4.1 Status degli orientamenti... 4 4.2 Obblighi di comunicazione... 4 5 Orientamenti sui legittimi interessi degli emittenti nel ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e sulle situazioni in cui il ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate può indurre in errore il pubblico... 4 2

1 Ambito di applicazione Chi? 1. I presenti orientamenti si applicano alle autorità competenti e agli emittenti. Cosa? 2. I presenti orientamenti stabiliscono un elenco indicativo non esaustivo dei legittimi interessi degli emittenti che potrebbero essere pregiudicati dalla comunicazione immediata al pubblico di informazioni privilegiate e delle situazioni in cui il ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate può indurre in errore il pubblico, ai sensi dell articolo 17, paragrafo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. Quando? 3. I presenti orientamenti saranno applicabili a partire da 20/12/2016. 2 Riferimenti, abbreviazioni e definizioni MAR Regolamento ESMA Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione 3 Scopo 4. Lo scopo dei presenti orientamenti consiste nello stabilire linee guida fornendo esempi al fine di coadiuvare gli emittenti nella loro decisione di ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi dell articolo 17, paragrafo 4 del regolamento MAR. 3

4 Obblighi di conformità e di comunicazione 4.1 Status degli orientamenti 5. Il presente documento contiene orientamenti emanati ai sensi dell articolo 17, paragrafo 11 del regolamento MAR. Le autorità competenti e i partecipanti ai mercati finanziari sono tenuti a compiere ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni. 4.2 Obblighi di comunicazione 6. Le autorità competenti a cui si applicano i presenti orientamenti devono notificare all ESMA se si sono conformate o intendono conformarsi agli orientamenti, indicando le motivazioni per la mancata conformità, entro due mesi dalla data di pubblicazione da parte dell ESMA all indirizzo [MARguidelinesGL3@esma.europa.eu]. In caso di mancata risposta entro tale termine, le autorità competenti saranno ritenute non conformi. Sul sito web dell ESMA è disponibile un modello per le notifiche. 7. Gli emittenti non sono tenuti a comunicare la propria conformità ai presenti orientamenti. 5 Orientamenti sui legittimi interessi degli emittenti nel ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e sulle situazioni in cui il ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate può indurre in errore il pubblico 1. Legittimi interessi dell emittente nel ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate 8. Per gli scopi previsti dall articolo 17, paragrafo 4, lettera a), del regolamento MAR, i casi in cui la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi degli emittenti possono includere, senza limitazione alcuna, le seguenti circostanze: a. l emittente sta conducendo trattative il cui esito sarebbe probabilmente compromesso dalla comunicazione immediata al pubblico. Alcuni esempi delle suddette trattative possono riguardare quelle relative a fusioni, acquisizioni, scissioni e scorpori, acquisti o cessioni di attività rilevanti o di rami di attività aziendali, ristrutturazioni e riorganizzazioni. b. la sostenibilità finanziaria dell emittente risulta in serio e imminente pericolo, sia pure non ricadente all interno dell ambito della legge fallimentare applicabile, e la comunicazione immediata al pubblico di informazioni privilegiate pregiudicherebbe 4

seriamente gli interessi degli azionisti esistenti e potenziali, compromettendo la conclusione delle trattative imbastite per garantire il risanamento finanziario dell emittente; c. le informazioni privilegiate si ricollegano a decisioni prese o a contratti stipulati dall organo direttivo di un emittente i quali necessitano, in conformità con le leggi nazionali o lo statuto interno dell emittente, dell approvazione di un altro organo dell emittente diverso dall assemblea generale degli azionisti al fine di entrare in vigore, a condizione che: i. la comunicazione immediata al pubblico di dette informazioni prima di una decisione definitiva in tal senso possa compromettere la corretta valutazione delle informazioni da parte del pubblico; e ii. l emittente abbia disposto che la decisione definitiva sarà presa quanto prima. d. l emittente ha sviluppato un prodotto o un invenzione e la comunicazione immediata al pubblico di dette informazioni potrebbe compromettere i diritti di proprietà intellettuale dell emittente; e. l emittente sta pianificando l acquisto o la vendita di partecipazioni azionarie rilevanti in un altra entità e la comunicazione di dette informazioni potrebbe compromettere l attuazione di tale piano; f. un operazione annunciata in precedenza è soggetta all approvazione di un autorità pubblica e tale approvazione risulta subordinata al soddisfacimento di requisiti aggiuntivi, laddove la comunicazione immediata al pubblico di detti requisiti possa influenzare la capacità dell emittente di soddisfarli e pregiudichi pertanto il successo finale dell accordo o dell operazione. 2. Situazioni in cui il ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate può indurre in errore il pubblico 9. Per gli scopi previsti dall articolo 17, paragrafo 4, lettera b), del regolamento MAR, le situazioni in cui il ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate può indurre in errore il pubblico includono almeno le circostanze seguenti: a. le informazioni privilegiate di cui l emittente intende ritardare la comunicazione sono sostanzialmente differenti dalla precedente dichiarazione pubblica dell emittente in merito all argomento a cui fanno riferimento le informazioni privilegiate; o b. le informazioni privilegiate di cui l emittente intende ritardare la comunicazione riguardano il fatto che gli obiettivi finanziari dell emittente non saranno probabilmente raggiunti, laddove tali obiettivi siano stati precedentemente annunciati in forma pubblica; o 5

c. le informazioni privilegiate di cui l emittente intende ritardare la comunicazione sono in contrasto con le aspettative del mercato, laddove tali aspettative siano fondate su segnali precedentemente inviati dall emittente al mercato, quali interviste, campagne promozionali itineranti o qualsivoglia altro tipo di comunicazione organizzata dall emittente o con il consenso del medesimo. 6