Libero Domani Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione Iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n.5092 (art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005) Documento sulla rendita integrativa temporanea anticipata - RITA Sara Vita Spa, in qualità di soggetto istitutore e gestore del Piano Individuale Pensionistico, si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento. Il presente documento è valido a decorrere dal 1 maggio 2017. modello V394Rita edizione 05/17 Sara Vita Spa - Sede legale: Via Po, 20-00198 Roma - Capitale Sociale Euro 26.000.000 i.v. registro Imprese Roma e C.F. 07103240581- REA Roma n.556742 P.IVA 01687941003 Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita con Decreto Ministero Industria Commercio e Artigianato n.16724 del 20/06/86. Iscritta al n.1.00063 nell'albo delle imprese assicurative. Società del Gruppo assicurativo Sara iscritto all'albo dei gruppi assicurativi al numero 001. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa. PEC: saravita@sara.telecompost.it
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DOCUMENTO SULLA RITA Libero Domani Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione Iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5092 DOCUMENTO SULLA RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA - RITA Art.1 - Introduzione e finalità della RITA Con la Legge 11 dicembre 2016 n.232 (Bilancio di previsione dello Stato per l anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 - di seguito Legge di Bilancio 2017), all Art.1 - commi da 188 a 193 - per gli iscritti alla previdenza complementare in prossimità del pensionamento, è stata introdotta la possibilità di poter usufruire della rendita integrativa temporanea anticipata (di seguito RITA), disciplinandone i requisiti. La RITA rappresenta un istituto innovativo che aggiunge alle prestazioni pensionistiche ordinariamente consentite dalla disciplina di settore e già erogabili, un opzione aggiuntiva. La finalità perseguita dalla RITA è quella di offrire, tramite le forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, un sostegno finanziario agli iscritti del settore privato o pubblico, che sono vicini al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia e che hanno i requisiti per ottenere l anticipo finanziario a garanzia pensionistica (di seguito APE) disciplinato dall Art.1, commi da 166 a 178, della Legge di Bilancio 2017. Di conseguenza, ai lavoratori dipendenti e autonomi - iscritti ad una forma pensionistica complementare e in possesso dei requisiti maggiormente dettagliati al successivo Art.2 - è offerta la possibilità di utilizzare in tutto o in parte il montante accumulato della propria posizione individuale, anche al fine di integrare l eventuale anticipo pensionistico richiesto con l APE. La RITA a cui gli iscritti possono accedere è data dall erogazione in forma frazionata di tutto o di parte del montante accumulato nel corso del periodo di anticipo pensionistico e può avere una durata massima di 3 anni e 7 mesi. La RITA in fase di prima applicazione sperimentale trova applicazione per il periodo che va dal 1 maggio 2017 al 31 dicembre 2018. Art.2 - Condizioni prescritte dalla normativa per la fruizione della RITA da parte degli Aderenti di Libero Domani Possono usufruire della RITA sia i lavoratori iscritti alle forme pensionistiche complementari di cui al Decreto Legislativo 252 del 2005 (di seguito Decreto) sia i dipendenti pubblici iscritti alle forme pensionistiche complementari loro destinate, ai quali ancora si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 124 del 1993. È prevista, quindi, per gli Aderenti a Libero Domani la facoltà di poter usufruire della RITA. Non sono previsti requisiti minimi di contribuzione/partecipazione alla previdenza complementare. Per ottenere la RITA occorre in primo luogo che l Aderente di Libero Domani sia in possesso di tutti i requisiti per l accesso all APE, di seguito elencati: iscrizione all assicurazione generale obbligatoria (o a forme sostitutive o esclusive della medesima) o alla Gestione Separata dell INPS di cui all Art.2, comma 26, della Legge 335/1995 età anagrafica minima di 63 anni maturazione del diritto a una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi anzianità contributiva minima nel sistema di previdenza obbligatoria di 20 anni diritto a fruire di una pensione obbligatoria, al netto delle rate di ammortamento dell APE eventualmente richieste, pari o superiore, al momento dell accesso alla prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell assicurazione generale obbligatoria Pagina 3 di 7
DOCUMENTO SULLA RITA non essere già titolari di un trattamento pensionistico diretto. Secondo quanto previsto dall Art.1, comma 168, della Legge di Bilancio 2017, la sussistenza dei predetti requisiti sarà appositamente attestata e certificata dall INPS. La certificazione rilasciata dall INPS deve essere consegnata - dall Aderente o tramite l Intermediario - a Sara Vita (di seguito, Impresa) che provvede ad archiviarla. L acquisizione da parte dell Impresa di detta certificazione è, quindi, condizione indispensabile per l erogazione della relativa prestazione di RITA. Oltre al possesso e alla certificazione dei suddetti requisiti per l accesso all APE, la legge richiede che sia anche intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro. L Impresa provvede all accertamento della sussistenza di detta situazione prima di procedere all erogazione della RITA. Accertato il possesso, da parte dell Aderente, di tutti i requisiti per l accesso all APE, la Legge di Bilancio 2017 dispone che l Aderente possa scegliere se avvalersi della fruizione dell APE e della RITA in modo congiunto ovvero se beneficiare dell erogazione della sola RITA. La scelta dell Aderente di avvalersi dell erogazione della RITA è una scelta irrevocabile. Art.3 - Modalità di erogazione della RITA È facoltà dell Aderente poter scegliere quanta parte del montante accumulato nella propria posizione individuale impegnare nell erogazione della RITA, potendo la stessa far riferimento all intero montante o su una porzione dello stesso. L Impresa rende disponibile per l Aderente un Modulo per la richiesta della RITA, in cui sono fornite tutte le informazioni necessarie ad indirizzare le proprie scelte. Nel corso del periodo di erogazione della RITA viene tenuta in gestione all interno della propria posizione individuale, al fine di poter beneficiare anche dei relativi rendimenti che maturano nel suddetto periodo: la totalità del montante ovvero la quota parte del montante destinato dall Aderente a titolo di RITA. La RITA è erogata per il periodo che intercorre dalla data di accettazione della richiesta da parte dell Impresa al compimento dell età necessaria per l Aderente al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia. In ogni caso la durata massima prevista per il periodo di erogazione della RITA è di 3 anni e 7 mesi. La RITA viene corrisposta, senza possibilità di essere riscattata durante il periodo di erogazione, con cadenza: annuale semestrale trimestrale. Non è possibile da parte dell Aderente richiedere una diversa rateazione nel corso del periodo di erogazione. Non sono previsti costi a carico dell Aderente per l erogazione della RITA. Il 31 dicembre di ogni anno il montante residuo destinato a titolo di RITA viene rivalutato nella misura e secondo le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione, contenuta nelle Condizioni di Assicurazione di Libero Domani. La RITA riconosciuta all Aderente nel corso del periodo di erogazione viene annualmente ricalcolata e tiene conto della misura di rivalutazione annuale riconosciuta al contratto. Pagina 4 di 7
DOCUMENTO SULLA RITA Nel caso in cui l Aderente destini alla RITA una sola porzione della propria posizione individuale, egli conserva il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni di capitale e di rendita sulla porzione di montante residua della posizione individuale. In caso di decesso dell Aderente nel corso del periodo di erogazione della RITA, il residuo del montante destinato all erogazione della RITA non corrisposto viene riscattato seguendo le regole relative alla premorienza disciplinate dall Art.11, comma 3, del Decreto. Art.4 - Cessione, sequestro e pegno della RITA Alla RITA si applicano gli stessi limiti - previsti ai sensi dell Art.11 comma 10 del Decreto - fissati alla cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità della prestazione erogata sia in capitale che in rendita. Tali limiti sono gli stessi in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria. Art.5 - Regime fiscale applicato alla RITA L Art.1, comma 189, della Legge di Bilancio 2017 stabilisce per la RITA l applicazione di un regime fiscale di particolare favore. La parte imponibile della RITA - determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della posizione individuale - è assoggettata alla ritenuta a titolo d imposta con aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione ad una forma di previdenza complementare è anteriore al 1 gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15. Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1 gennaio 2007. Pagina 5 di 7
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