AVVISO DEPOSITI DORMIENTI

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AVVISO DEPOSITI DORMIENTI La Legge Finanziaria per il 2006 (art. 1, commi 343 e 345 della legge 23 dicembre 2005, n. 266) ha stabilito la costituzione di un Fondo per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito. Il Fondo verrà alimentato dall'importo dei conti correnti e degli altri rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario, nonché del comparto assicurativo e finanziario, che, peraltro, finanzieranno in parte anche il Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici. Il D.P.R. 116 del 2007, ha definito dormienti i seguenti rapporti di: deposito di somme di denaro, effettuato presso l'intermediario con l'obbligo di rimborso (ad esempio: rapporti di conto corrente, deposito a risparmio nominativo ecc.); deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione (ad esempio: deposito titoli); contratto di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (ramo vita), in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata, in relazione ai quali si siano verificate le seguenti condizioni: non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari; il valore dei beni sia superiore a 100,00 euro. Al verificarsi delle condizioni di dormienza la banca invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto dall intermediario e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo restando impregiudicate le cause di estinzione dei diritti.

Il rapporto dormiente non verrà estinto dall intermediario se, entro il predetto termine di 180 giorni, verrà effettuata un'operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta. DEPOSITI DORMIENTI AL PORTATORE Anche i rapporti di deposito al portatore (rappresentati ad esempio da libretti al portatore), il cui saldo sia superiore ad 100,00 e che non risultano movimentati da oltre dieci anni, sono destinatari della disciplina dei depositi dormienti. Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa e stante l impossibilità della banca di individuare i titolari tempo per tempo di tali rapporti, si invitano i titolari stessi a presentare presso gli sportelli della banca, entro 180 giorni dall affissione dell elenco allegato al presente avviso, i relativi titoli rappresentativi disponendo l effettuazione di un operazione o di una movimentazione. Si fa presente che, in mancanza di disposizioni in merito, decorso il predetto termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi al rapporto saranno devoluti al citato Fondo, secondo le modalità previste dal regolamento. *** *** *** MESE DI SETTEMBRE DELL ANNO 2014 1) n. 23 000040007

MESE DI OTTOBRE DELL ANNO 2014 MESE DI NOVEMBRE DELL ANNO 2014 1) n. 21 000012001 1) n. 02 100021222

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