COMUNE DI CASNATE CON BERNATE Provincia di Como

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COMUNE DI CASNATE CON BERNATE Provincia di Como APPENDICE PRESTAZIONI SOCIALI RESE E DISCIPLINATE IN AUTONOMIA DAL COMUNE DI CASNATE CON BERNATE E BENEFICI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 25.02.2016 1

INDICE TITOLO I - SERVIZI OGGETTO DELL APPENDICE Art. 1 SERVIZI NON DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO ISEE Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 TITOLO II - AREA ANZIANI TELESOCCORSO PASTI CALDI A DOMICILIO TRASPORTI NON URGENTI ANZIANI SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI TITOLO III - AREA MINORI E FAMIGLIA Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 ASILO NIDO E SCUOLA DELL INFANZIA SERVIZI SCOLASTICI CENTRI ESTIVI CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE TITOLO IV - AREA DISABILI Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 SOSTEGNO SCOLASTICO E DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTO TRASPORTI NON URGENTI A FAVORE DI DISABILI SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO TITOLO V - PROCEDURE Art. 14 PROCEDURE PER LA RICHIESTA DI PRESTAZIONI SOCIO - ASSISTENZIALI TITOLO VI - BENEFICI CONCESSI A ENTI E ASSOCIAZIONI Art. 15 Art. 16 Art. 17 DESTINATARI DELL INTERVENTO INTERVENTI ORDINARI INTERVENTI STRAORDINARI 2

TITOLO I SERVIZI OGGETTO DELL APPENDICE ART. 1 SERVIZI NON DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO ISEE 1. La presente appendice disciplina i servizi e gli interventi gestiti direttamente dal Comune di Casnate con Bernate e non contemplati dal Regolamento ISEE Disciplina e modalità degli interventi e delle prestazioni dei Servizi Sociali dei Comuni afferenti all Ambito Territoriale di Lomazzo Fino Mornasco (di seguito denominato Regolamento ), di cui forma parte integrante come previsto dall articolo 15 comma 2 dell allegato Tipologie di interventi e servizi al citato Regolamento. 2. Ai fini dell applicazione del presente Regolamento si individuano le seguenti tipologie di servizi e di interventi: AREA ANZIANI a) Telesoccorso b) Pasti caldi a domicilio c) Trasporti non urgenti d) Soggiorni climatici per anziani e disabili AREA MINORI E FAMIGLIA a) Asilo nido e scuola dell infanzia b) Servizi scolastici c) Centri estivi d) Centri di aggregazione giovanile AREA DISABILI a) Sostegno scolastico a favore di minori disabili b) Trasporti non urgenti a favore di disabili c) Servizio inserimento lavorativo 3. L elenco sopra indicato assume valore meramente indicativo in quanto ulteriori servizi e prestazioni potranno essere attivati su iniziativa della Giunta Comunale. 4. Il presente regolamento disciplina altresì i criteri e le modalità per la concessione di benefici ad enti e associazioni. 3

TITOLO II AREA ANZIANI ART. 2 TELESOCCORSO 1. Il telesoccorso può essere gestito direttamente dal Comune o mediante convenzione preferibilmente con cooperative di solidarietà sociale o con associazioni senza scopo di lucro. 2. Il telesoccorso, avvalendosi di un apposito apparecchio in dotazione all anziano, si pone come un supporto volto a prolungare la permanenza della persona nella propria abitazione e comunità di appartenenza, garantendo la promozione della salute intesa non solo come benessere fisico, ma anche come benessere psicologico e sociale. 3. È prevista una compartecipazione alla spesa da parte degli utenti definita con apposito atto della Giunta Comunale. ART. 3 PASTI CALDI A DOMICILIO 1. L intervento consiste nella distribuzione e consegna di pasti caldi presso l abitazione di persone anziane, invalide ed adulti che si trovino in contingenti situazioni di parziale o totale non autosufficienza. 2. Può essere erogato compatibilmente con le disponibilità finanziarie, strumentali e di personale a disposizione. 3. La compartecipazione a carico dell utente sarà definita in relazione alla tabella di cui all allegato n. 1) il quale potrà essere oggetto di modifica con atto della Giunta Comunale. 4. In caso di erogazione diretta del pasto da parte del Comune, si provvederà alla stesura di apposito regolamento. ART. 4 TRASPORTI NON URGENTI ANZIANI 1. L Amministrazione Comunale può effettuare il servizio di trasporto in favore di persone anziane con motivata impossibilità a raggiungere autonomamente centri riabilitativi, ospedalieri, o per motivate necessità personali. 2. Il servizio può essere erogato compatibilmente con le disponibilità finanziarie, strumentali e di personale a disposizione. 3. Il servizio può essere attivato anche con convenzione con un ente esterno e può prevedere una quota di partecipazione alla spesa da parte dell utente. ART. 5 SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI E DISABILI 1. L Amministrazione Comunale può provvedere annualmente all organizzazione di soggiorni climatici per anziani e/o disabili con onere a carico degli stessi e su espressa richiesta. 4

TITOLO III AREA MINORI E FAMIGLIA ART. 6 ASILO NIDO E SCUOLA DELL INFANZIA 1. L'Asilo Nido e la Scuola dell Infanzia si pongono come servizi educativi - assistenziali di interesse pubblico volti a favorire, in collaborazione con la famiglia, l'armonico sviluppo psico-fisico e sociale del bambino in età prescolare. 2. Il servizio può essere offerto stipulando convenzioni con gli enti del territorio. 3. L amministrazione può prevedere un rimborso parziale alla frequenza dei minori iscritti che potrà essere erogato alle famiglie beneficiarie in relazione a specifici criteri legati all ISEE e/o alla particolare composizione del nucleo familiare, definiti con atto della Giunta Comunale. 4. I casi particolari, in deroga al precedente comma 3, verranno considerati quali interventi di contributo economico come da art. 2 dell allegato Tipologie di Interventi e Servizi del Regolamento. ART. 7 SERVIZI SCOLASTICI 1. I servizi a domanda individuale di seguito specificati Mensa scolastica Trasporto scolastico hanno un costo a carico del richiedente. 2. Gli utenti possono beneficiare di riduzioni tariffarie in merito ai servizi di cui sopra nelle misure di quanto definito dalle relative tabelle inerenti I.S.E.E. di cui all allegato 2). 3. La tabella di cui sopra potrà essere oggetto di modifica con atto della Giunta comunale. 4. Le situazioni in difficoltà socio - economica all attenzione dell Assistente sociale, possono beneficiare di esenzione dai costi dei servizi sopra menzionati. 5. I servizi di cui sopra sono comunque disciplinati da apposito regolamento comunale. ART. 8 CENTRI ESTIVI 1. L Amministrazione Comunale, nell ambito della promozione dell infanzia e dell adolescenza, promuove progettazioni, organizzate nel periodo estivo, volte ad offrire occasione di socializzazione e di utilizzo del tempo libero in un contesto educativo favorevole alla crescita dei soggetti interessati anche in collaborazione con gli enti e le parrocchie del territorio. 2. I casi particolari, che richiedono una compartecipazione dell Amministrazione Comunale, verranno considerati quali interventi di contributo economico come da art. 2 dell allegato Tipologie di Interventi e Servizi del Regolamento. 5

ART. 9 CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE 1. Il servizio promuove tutte quelle azioni che possono migliorare la qualità delle relazioni e accrescere la possibilità di protagonismo e partecipazione attraverso un lavoro di rete in una logica di promozione della comunità; si rivolge a pre-adolescenti, adolescenti e giovani. 2. La metodologia di lavoro adottata prevede dei momenti di attività all interno della struttura del C.A.G., altre attività legate al territorio ed ai luoghi di aggregazione spontanea ed informale nonché momenti di informazione, scambio e confronto con le agenzie territoriali ed i genitori. 3. Il servizio può essere erogato in convenzione con gli enti del territorio e può prevedere una compartecipazione al costo da parte dei beneficiari. TITOLO IV AREA DISABILI ART. 10 SOSTEGNO SCOLASTICO A FAVORE DI MINORI DISABILI 1. Il servizio viene attivato in seguito alla presentazione dei seguenti documenti: Diagnosi Funzionale ai sensi del DPCM n. 185 del 23.02.2006 e/o Progetto Educativo Individualizzato redatti a cura del servizio di neuropsichiatria infantile, operante in struttura pubblica o in ente/associazione che si occupa specificatamente del settore disabili. Richiesta della scuola. Richiesta della famiglia ART. 11 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELL INTERVENTO 1. Assistenza scolastica Diagnosi Funzionale attestante deficit grave e permanente - monte ore complessivo non superiore a 12 ore settimanali Diagnosi Funzionale attestante deficit di lieve o media entità - monte ore complessivo non superiore alle 6 ore settimanali 2. Si possono prevedere interventi di assistenza domiciliare in aggiunta o in sostituzione a quelli di assistenza scolastica non superando il monte ore settimanale previsto dai criteri di cui sopra; 3. In casi eccezionali la Giunta Comunale su parere dell assistente sociale, tenuto conto delle risorse disponibili, può valutare l integrazione del monte ore assegnato. 6

ART. 12 TRASPORTI NON URGENTI A FAVORE DI DISABILI 1. Il servizio è predisposto a cura dell Amministrazione Comunale o da altri soggetti o enti convenzionati per l accompagnamento dei soggetti disabili da e per i Centri di cui agli articoli 11, 12 e 13 dell allegato Tipologie di interventi e servizi del Regolamento. 2. Per il raggiungimento dei centri di cui al comma 1, saranno predisposti, compatibilmente con le risorse disponibili, interventi idonei solo in caso di estrema necessità, anche organizzativa, delle famiglie interessate. ART. 13 SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO 1. L Amministrazione Comunale promuove e favorisce l inserimento lavorativo di persone portatrici di handicap e/o a rischio di emarginazione attraverso progetti mirati, avvalendosi dello strumento della borsa lavoro in collaborazione con il S.I.L. territoriale, con gli enti ed i soggetti preposti alla formazione professionale e all inserimento lavorativo. Il costo della borsa lavoro sarà sostenuto dall Amministrazione Comunale. TITOLO V PROCEDURE ART. 14 PROCEDURE PER LA RICHIESTA DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI 1. L accesso ai servizi, l attivazione, l istruttoria e la valutazione del bisogno, l esito del procedimento, casi eccezionali e deroghe, cessazione presa in carico sono disciplinati in analogia a quanto disposto dagli artt. 7 18 dell allegato Tipologie di interventi e servizi del Regolamento. TITOLO VI BENEFICI CONCESSI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ART. 15 DESTINATARI DELL INTERVENTO 1. Possono ricevere contributi, sussidi, vantaggi economici comunque attribuiti, Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel territorio del Comune e/o ivi operanti con iniziative idonee a favorire lo sviluppo sociale, culturale, ricreativo o sportivo della comunità locale nonché gli organismi o Enti aventi quale scopo lo sviluppo delle attività produttive ed occupazionali locali. 2. I contributi predetti possono essere erogati anche ad enti ed associazioni operanti su tutto il territorio nazionale per le iniziative di cui al comma 1. 7

3. Gli interventi del Comune possono essere ordinari e straordinari e sono deliberati dalla Giunta Comunale. ART. 16 INTERVENTI ORDINARI 1. Gli interventi ordinari consistono nell assegnazione di contributi in denaro con frequenza annuale a sostegno dell attività ordinaria dell Ente o Associazione richiedente. 2. La richiesta di contributi ordinari dovrà essere presentata entro il mese di febbraio dell anno in corso per l assegnazione nell esercizio medesimo e sarà corredata, a pena di esclusione, da: a) copia semplice dello statuto, atto costitutivo e del codice fiscale e/o Partita Iva dell Ente richiedente; b) copia del conto consuntivo dell anno precedente comprendente il rendiconto delle iniziative attuate c) copia del programma delle iniziative per l anno in corso con la previsione dei relativi costi. 3. I documenti finanziari dovranno comprendere tutte le entrate e tutte le spese dell ente, ivi comprese quelle derivanti da attività commerciali. 4. Comune delibera annualmente, dopo l approvazione del bilancio, il piano di riparto delle somme stanziate nei relativi capitoli quali contributi ordinari. 5. Il piano di riparto viene redatto dalla Giunta Comunale tenendo conto: a) della caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale; b) del rendiconto delle attività dell anno precedente nonché della qualità e quantità delle iniziative realizzate; c) della quantità e qualità delle iniziative programmate nonché del loro costo presunto. 6. La richiesta di assegnazione del contributo ordinario dovrà essere rinnovata anno per anno negli stessi termini e con la medesima documentazione richiesta per la prima istanza fatta eccezione per lo statuto ed atto costitutivo già presentati, salvo che gli stessi abbiano subito modificazioni. 7. L inserimento nel piano di riparto costituisce titolo per l inserimento nei piani degli anni successivi per i quali l Amministrazione Comunale ha facoltà di assegnare importi in misura diversa da quella precedentemente assegnata ovvero di non confermare il contributo ordinario in relazione alle risorse stanziate negli appositi capitoli ed ai programmi presentati. ART. 17 INTERVENTI STRAORDINARI 1. Gli interventi straordinari consistono nell assegnazione di contributi in denaro una-tantum a sostegno di iniziative a carattere straordinario. 2. La richiesta di assegnazione del contributo straordinario dovrà essere presentata alla Amministrazione Comunale e dovrà essere corredata: 8

a) da una dettagliata relazione sull iniziativa nella quale saranno evidenziati gli scopi che l Ente o l Associazione intende perseguire e la capacità di promozione sociale, culturale, artistica, ricreativa o sportiva nei confronti della comunità locale; b) da una dettagliata previsione di spesa con l indicazione delle risorse con le quali l Ente o l Associazione richiedente intende farvi fronte. 3. Non potranno essere richiesti contributi straordinari per iniziative o acquisti già inseriti negli interventi di cui al precedente articolo che hanno usufruito di contributo ordinario. 4. La Giunta Comunale deciderà sulla richiesta, tenendo conto delle risorse disponibili e stanziate nel bilancio comunale, determinando l entità del contributo e le modalità della sua erogazione e ne darà immediata comunicazione ai richiedenti. 5. In caso di più richieste, la Giunta Comunale stabilirà l eventuale assegnazione del contributo e la sua entità tenendo conto delle caratteristiche delle iniziative straordinarie programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale e al costo previsto. 6. L assegnazione di contributo straordinario non costituisce titolo per l assegnazione di eventuali ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi. 7. L Ente o l Associazione assegnataria di contributo straordinario potrà tuttavia presentare domanda per nuove iniziative nel medesimo esercizio o in quelli successivi. 9

ALLEGATO 1) PASTI A DOMICILIO FASCIA ISEE % A CARICO AMMINISTRAZIONE % A CARICO UTENTE 1 0 1.000 100 0 2 1.000, 01-3.265, 47 90 10 3 3.265, 48-6.530, 94 85 15 4 6.530, 95-8.163, 69 70 30 5 8.163, 70-10.204, 62 50 50 6 10.204, 63-12.755, 79 25 75 7 12.755, 80 - OLTRE 0 100 ALLEGATO 2) SERVIZI SCOLASTICI FASCIA ISEE % A CARICO AMMINISTRAZIONE % A CARICO UTENTE 1 0 9.000,00 70 30 2 9.001,00 12.000,00 50 50 3 12.001,00 16.000,00 30 70 4 OLTRE 0 100 10