Inarcassa notizie 5/2011



Documenti analoghi
REGIME SANZIONATORIO INARCASSA DECORRENZA DAL 20/05/2011

PROCEDURE SANZIONATORIE IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 9 E 10 DEL REGOLAMENTO DELL ENTE 1

I L C OMITATO N AZIONALE DEI D ELEGATI. Il Comitato Nazionale dei Delegati,

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente

Allegato A. TITOLO II Gestione, costo, tariffe. TITOLO II Gestione, costo, tariffe. ART. 3 Gestione e costo del servizio

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI circoscrizione del Tribunale di Catania CATANIA

COMUNICAZIONI DAL DELEGATO INARCASSA

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI

IL CONSIGLIO COMUNALE

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SANZIONI

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA di alcune fattispecie di violazioni in materia di TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI

DICHIARAZIONE DEI REDDITI E VERSAMENTI UNIFICATI: COME SI APPLICA IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Regolamento per il condono dei Tributi Locali

REGOLAMENTO RISCATTI E RICONGIUNZIONI. Art. 1 - Soggetti, modalità e termini per i riscatti

CIRCOLARE N.18/E. OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni

COMUNE DI GUAGNANO. Provincia di Lecce

Comune di Rubiera. Provincia di Reggio Emilia REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Comune di Palagianello Provincia di Taranto

Comune di Badia Calavena PROVINCIA DI VERONA

CITTA DI FIUMICINO (Provincia di Roma) COMANDO DI POLIZIA LOCALE

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) PER LE AREE FABBRICABILI

COMUNE DI RIESI. (Provincia di Caltanissetta) REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. Articoli del Regolamento

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Art. 1 Iscrizione obbligatoria alla Cassa

REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI

Protocollo: 350/Pres./2010 Al Dott. Ing./Arch. Professionista iscritto Professionista non iscritto LORO SEDI

CONSORZIO di BONIFICA dell EMILIA CENTRALE Corso Garibaldi n Reggio Emilia - Tel Fax c.f.

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

CITTÀ DI FIUMICINO (Provincia di Roma) REGOLAMENTO

Domanda di rateazione entro il 31 luglio per i soggetti decaduti dai "vecchi" piani di dilazione

COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE Provincia di Venezia

COMUNE DI T O R G I A N O U f f i c i o T r i b u t i REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI TRIBUTI COMUNALI ARRETRATI

COMUNE DI MARCIANA MARINA PROVINCIA DI LIVORNO Codice Fiscale

TITOLO I CRITERI APPLICATIVI DELLE SANZIONI

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

CONTROLLO FORMALE Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014 1

CITTÀ DI FOLIGNO. Regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale degli Amministratori comunali.

MODIFICA REGOLAMENTO DEFINIZIONE AGEVOLATA TRIBUTI COMUNALI

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del )

COMUNE DI OGGIONO PROVINCIA DI LECCO

Circolare n. 4/2014 IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2013

DOCUMENTO ESPLICATIVO

****** TRIBUTI E CATASTO TARSU DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N / 2014

COPIA BOZZA FINALE PER PRESENTAZIONE EMENDAMENTI STATUTO. Testo vigente Bozza finale Note

- il pagamento dell IMU relativo all'anno 2012 deve essere effettuato tenendo conto dei requisiti stabiliti nel D.M. n.

sull Imposta di soggiorno

COMUNE DI MASSA. Regolamento Imposta di Soggiorno

OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO DEL TRIBUTO: 30% dell imposta dovuta. OMESSA DENUNCIA E OMESSO PAGAMENTO: 100% del tributo dovuto con un importo

REGOLAMENTO. (Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 23 maggio 2014)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RISCOSSIONI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

DOCUMENTO ESPLICATIVO

Contribuenti obbligati alla presentazione di Unico Enc

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A

Dottore Commercialista

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (CONDONO TARSU)

ESTRATTO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA UNICA COMUNALEI.U.C.

La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti

F.I.M.I.A.V. REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le pensioni nel 2006

L.R. 5/2012, artt. 11 e 33 B.U.R. 1/7/2015, n. 26. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 giugno 2015, n. 0117/Pres.

News per i Clienti dello studio

OGGETTO: ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA REGIONE SARDEGNA COLPITA DALL ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 2013

CF CAS S AFc)REN :> E

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Comunicazione. Roma, Messaggio n.

Nomina RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

REGOLAMENTO COMUNALE

Periodico informativo n. 173/2014 Dichiarazioni tardive e rettificative entro fine mese

COMUNE DI SCLAFANI BAGNI PROVINCIA DI PALERMO

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

OGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita

COVIP COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

COM O - VI A R OVELLI, 40 - TEL F AX INFORMATIVA N. 26/2015

Regolamento per la disciplina dell Imposta di soggiorno

Informativa per la clientela

COMUNE DI MODENA Settore Politiche Finanziarie e Patrimoniali Servizio Tributi

COMUNE DI SARTIRANA LOMELLINA (PV)

Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito.

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

NOTA OPERATIVA N. 4/2014. OGGETTO: Mini condono fiscale 2014 sulle somme iscritte a ruolo.

AUMENTATE LE SANZIONI RIDOTTE E IL TASSO D INTERESSE PER IL RAVVEDIMENTO

COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI

Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

OGGETTO: La compensazione dei crediti con la P.A.

Regolamento per i versamenti contributivi aggiuntivi SOMMARIO ARTICOLO 1 OGGETTO... 3 ARTICOLO 2 VERSAMENTI CONTRIBUTIVI AGGIUNTIVI...

Città di Lecce SETTORE TRIBUTI E FISCALITA LOCALE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI PER IMPOSTE, TRIBUTI COMUNALI ED ALTRE ENTRATE

Regolamento Sanimpresa

COMUNE DI ROBASSOMERO PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI PRESTITO D ONORE

BREVIARIO SULLA PREVIDENZA FORENSE di Giulio Pignatiello Delegato nazionale alla Cassa Forense

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23/01/2009 INDICE PREMESSA

CIRCOLARE N /2014 DEL 4 APRILE 2014

Mini Guida Informativa per le Aziende

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Transcript:

a cura di Arch. Claudia Niccolini _ Delegato Inarcassa Architetti Pisa Via Pisana, 69 56025 Pontedera (PI) cell. 328-2751645 c.niccolini@awn.it Dott.ssa Rossana Bernardini_ Responsabile Nodo periferico Inarcassa Pisa P.zza San Francesco, 1 56127 Pisa tel. 050-540232 infopisa@awn.it Pisa, 19 giugno 2011 Comunicazioni, informazioni utili, scadenze Scadenza prima rata dei contributi minimi 2011 Ricordiamo che il pagamento della prima rata dei contributi minimi 2011 (rispettivamente pari ad 1.019,50 per contributo intero ed 364,50 per contributo ridotto) dovrà avvenire entro il 30/6/2011. Nel caso in cui non sia ancora pervenuto il bollettino MAV (e non si rientra nella categoria del punto successivo) è opportuno contattare il numero verde 800248464, in quanto il mancato arrivo del bollettino non esonera l iscritto dagli adempimenti. Novità per la contribuzione ridotta Il Comitato Nazionale dei Delegati, nella riunione del 24 e 25 marzo 2011, ha deliberato una integrazione agli artt. 22.4 e 23.4 dello Statuto, in favore di quegli associati che, pur essendo nei primi tre anni di iscrizione, hanno perduto il beneficio della riduzione contributiva per avere superato il 35 anno di età all'entrata in vigore della nuova norma. Tale integrazione stabilisce che: "Per gli ingegneri ed architetti iscritti ad Inarcassa entro il 31 dicembre 2009, è confermata l agevolazione contributiva prevista dalla precedente normativa statutaria qualora più favorevole rispetto a quella vigente. Inoltre, per il solo contributo soggettivo, si precisa che anche nel caso di applicazione della normativa precedente, dall anno 2010 la riduzione contributiva è applicata solo fino al reddito inferiore o uguale al primo scaglione di reddito usato per il calcolo pensionistico di cui all art. 25.5." Come noto questa delibera, per essere efficace, dovrà essere approvata dai Ministeri Vigilanti. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle sue competenze, ha deliberato di differire alla data del 31 dicembre 2011 il pagamento dell intero contributo minimo dovuto per l anno in corso da tale categoria di professionisti. La dilazione riguarda i soli iscritti che abbiano compiuto i 35 anni di età alla data del 31 dicembre 2009 e che siano in possesso dei seguenti requisiti: abbiano usufruito della riduzione contributiva per l anno 2009; b) si trovino in costanza di iscrizione alla data odierna; c) non abbiano usufruito della agevolazione per l intero triennio previsto dalla precedente norma. Questi colleghi non riceveranno come di consueto i bollettini MAV relativi alla prima e alla seconda rata dei contributi minimi, rispettivamente a giugno e a settembre, ma un unico bollettino in prossimità della scadenza su indicata del 31 dicembre 2011. Sistema sanzionatorio Inarcassa - Novità Inarcassa informa che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con apposito decreto interministeriale del 20 maggio 2011 ha approvato le modifiche statutarie agli articoli 8, commi 2 e 3; 36, commi 4 e 5; 37, commi 4, 5 e 6 e dell'introduzione dei nuovi articoli 37 bis, ter e quater, così come deliberate dal Comitato Nazionale dei Delegati nella seduta del 27 e 28 maggio 2010. pag.1

Queste importanti novità incidono profondamente sul sistema attuale, che vedrà una significativa riduzione delle sanzioni oltre all introduzione del ravvedimento operoso e l accertamento con adesione. In allegato uno schema di raffronto tra l attuale sistema sanzionatorio e il prossimo in attesa di pubblicazione sulla G.U. In considerazione dell importanza dell argomento ritorneremo a breve su questo punto. Richieste di rimborso per le polizze sanitarie Ricordiamo che in seguito alle modifiche contrattuali introdotte dal 01/01/2011 alla Polizza sanitaria Base e al Piano sanitario Integrativo Cattolica Assicurazioni, le richieste di rimborso devono essere trasmesse dall Assicurato alla Compagnia entro il termine perentorio di 120 giorni dall'evento. Il modulo per la denuncia dei sinistri e tutte le informazioni inerenti le polizze e la loro applicazione sono disponibili sul sito di Inarcassa nelle pagine dedicate all' assistenza sanitaria. Cordiali Saluti, Arch. Claudia Niccolini _ Delegato Inarcassa Architetti Pisa Dott.ssa Rossana Bernardini_ Responsabile Nodo periferico Inarcassa Pisa - allegato comparazione sistema sanzionatorio pag.2

SISTEMA SANZIONATORIO IN VIGORE Art. 8 - Modalità di iscrizione 8.2 - In caso di comunicazione di iscrivibilità effettuata oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale di cui all art. 36 relativa all anno solare nel quale si sono verificate le condizioni di iscrivibilità, l iscritto è tenuto a versare ad INARCASSA, oltre ai contributi evasi, una somma a titolo di sanzione pari al 50 per cento degli stessi, nonché gli interessi di mora nella stessa misura prevista per le imposte dirette. 8.3 - In caso di mancata comunicazione di iscrivibilità, l iscrizione avviene d ufficio e l iscritto è tenuto al pagamento, oltre ai contributi evasi, di una sanzione pari al 100 per cento dei contributi stessi, nonché degli interessi di mora nella stessa misura prevista per le imposte dirette. NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO Art. 8 - Modalità di iscrizione 8.2 - In caso di domanda di iscrizione effettuata oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale di cui all art. 36 relativa all anno solare nel quale si sono verificate le condizioni di iscrivibilità, l iscritto è tenuto a versare ad Inarcassa una sanzione pari al 30 per cento dei contributi evasi. 8.3 - Nel caso di iscrizione d ufficio, la sanzione è pari al 40 per cento dei contributi dovuti e non corrisposti. Tale sanzione aumenta al 60 per cento a partire dal 1 gennaio del quinto anno successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni di iscrivibilità da calcolarsi su tutti i contributi dovuti e non corrisposti. Art. 36 - Comunicazioni obbligatorie ad Inarcassa 36.4 - Ai sensi dell'art. 16 della Legge 3.1.1981 n. 6, chi non ottemperi all'obbligo di comunicazione di cui ai precedenti commi o effettui una comunicazione infedele, è tenuto a versare ad Inarcassa, oltre ai contributi evasi, una somma pari al 40 per cento degli stessi, nonché gli interessi di mora nella stessa misura prevista per le imposte dirette, qualora il versamento sia stato effettuato dopo il 31 gennaio successivo al termine di presentazione della comunicazione stessa. La sanzione di cui al presente comma non è dovuta ove siano comminabili le sanzioni di cui all art.8. Art. 36 - Comunicazioni obbligatorie ad Inarcassa 36.4 stralciato 36.4 L'omissione, il ritardo oltre il termine di cui al primo comma del presente articolo e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica entro il termine medesimo costituiscono infrazione disciplinare. Gli Ordini professionali competenti, su comunicazione di Inarcassa, sono tenuti a dare corso alla relativa procedura; la seconda infrazione comporta la sospensione dall'albo fino all'adempimento. L omissione o il ritardo della comunicazione oltre il termine di cui al primo comma del presente articolo comporta una sanzione pari a 100 euro. Tale sanzione non si applica nel caso in cui il soggetto obbligato provveda comunque al pagamento dei contributi entro i termini previsti e non ritardi l invio oltre il 31 dicembre dell anno nel quale la comunicazione deve essere prodotta. 36.5 - L'omissione, il ritardo oltre il termine di cui al comma precedente e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica entro il termine medesimo costituiscono infrazione disciplinare. Gli Ordini professionali competenti, su comunicazione di Inarcassa, sono tenuti a dare corso alla relativa procedura; la seconda infrazione comporta la sospensione dall'albo fino all'adempimento. 36.5 - L infedele comunicazione non seguita da rettifica entro il termine di cui al primo comma del presente articolo e dal pagamento dei contributi relativi comporta una sanzione pari al 50 per cento dei contributi evasi corrispondenti ai minori importi dichiarati come reddito professionale e/o come volume d affari ai competenti uffici fiscali, oltre gli interessi. Tale sanzione non si applica se il contributo evaso è inferiore a 500 euro. In questo caso sui contributi non corrisposti vengono applicati solamente gli interessi. Si intende infedele la comunicazione resa ad Inarcassa con l indicazione di un reddito professionale e/o di un volume d affari professionale inferiore rispetto a quello dichiarato ai competenti uffici fiscali. Art. 37 - Pagamento dei contributi 37.4 - Il ritardo nei pagamenti dei contributi dovuti ai sensi dell art. 22 e 23 del presente Statuto comporta una maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto e l obbligo del pagamento degli interessi di mora, nella stessa misura prevista per le imposte dirette. Tale maggiorazione è ridotta ad un quarto se il pagamento è effettuato entro i trenta giorni successivi alla scadenza, e non è dovuta ove siano comminabili le sanzioni di cui all art. 8 o all art. 36.4. Art. 37 - Pagamento dei contributi 37.4 Il ritardo nei pagamenti dei contributi dovuti ai sensi dell art. 22 e 23 del presente Statuto comporta una maggiorazione pari al 2 per cento mensile, fino ad un massimo del 60 per cento, dei contributi non corrisposti nei termini e l obbligo del pagamento degli interessi decorrenti dalle rispettive date di scadenza. pag.3

37.5 - Ai sensi dell articolo 17 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione ad Inarcassa, gli interessi di mora decorrono dal 1 gennaio dell anno in cui doveva essere eseguita la comunicazione. 37.6 - Ai sensi dell'art. 17 della legge 3.1.1981 n. 6, Inarcassa può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 36, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'intendenza di Finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette. 37.5 stralciato 37.5 - Gli importi di cui agli artt. 36 e 37 del presente Statuto sono soggetti a rivalutazione annuale sulla base delle variazioni Istat dei prezzi al consumo ed arrotondati ai 5 euro superiori. Date e modalità di riscossione dei contributi sono stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Gli interessi applicati per il ritardato pagamento dei contributi dovuti e non corrisposti nei termini sono calcolati in base alle variazioni del tasso BCE, maggiorato di 4,5 punti. 37.6 - Fermo restando l'applicazione degli art. 8-36-37, la sanzione relativa alla ritardata/omessa dichiarazione non è mai ripetibile agli aventi causa anche se la suddetta irregolarità fosse contestuale al ritardato/omesso versamento dei contributi. 37 bis - Ravvedimento operoso Si può accedere al ravvedimento operoso nel caso in cui l irregolarità non sia stata già accertata dagli uffici competenti di Inarcassa o, se già constatata, non sia stata ancora formalmente notificata, per le sanzioni relative a: a) Ritardata presentazione della domanda di iscrizione; b) Omessa, ritardata o infedele dichiarazione; c) Ritardato versamento della contribuzione a) Ritardata presentazione della domanda di iscrizione (art. 8.3) L irregolarità può essere sanata mediante l invio di dichiarazione resa ai sensi di legge di possesso dei requisiti di iscrivibilità ed, entro 60 giorni dall invio, il contestuale pagamento dei contributi evasi. Su tali importi vengono applicati gli interessi e le sanzioni di cui all art 8.3 del presente Statuto sono ridotte del 70 per cento. b) Omessa, ritardata o infedele dichiarazione (artt 36.4 36.5) L irregolarità può essere sanata mediante l invio di dichiarazione resa ai sensi di legge e riportante i corretti dati di dichiarazione ed, entro 60 giorni, il contestuale pagamento dei contributi evasi. Su tali importi vengono applicati gli interessi e le sanzioni di cui all art. 36, commi 4 e 5 del presente Statuto sono ridotte del 70 per cento. c) Ritardato versamento della contribuzione (art. 37.4) L irregolarità può essere sanata mediante il pagamento dei contributi evasi. Su tali importi vengono applicati gli interessi e la sanzione di cui all art. 37.4 del presente Statuto è ridotta del 70 per cento. Su istanza del richiedente, il versamento degli importi dovuti può essere rateizzato secondo le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione. In tal caso il ravvedimento operoso si perfeziona con la formale accettazione del debito complessivo. Nel caso di mancato rispetto del piano di rateazione e omesso versamento di almeno tre rate, il ravvedimento operoso decade e Inarcassa procederà d ufficio al recupero dell intero debito con l applicazione delle sanzioni in misura intera. 37 ter Accertamento con adesione Si può accedere all accertamento con adesione in tutti i casi di provvedimenti notificati da Inarcassa. Il procedimento è attivato mediante istanza da presentarsi entro 30 giorni dalla data di ricezione dell accertamento. pag.4

A seguito dell adesione all accertamento, le sole sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo allo stesso, sono ridotte con le seguenti modalità: a) in caso di iscrizione d ufficio, o successiva a domanda formulata in ritardo, le sanzioni di cui all art. 8.3 del presente Statuto sono ridotte del 30 per cento; b) in caso di omessa o ritardata dichiarazione la sanzione di cui all art. 36.4 del presente Statuto è ridotta del 30 per cento; c) in caso di accertamento per infedele dichiarazione la sanzione di cui all art. 36.5 del presente Statuto è ridotta del 30 per cento; d) in caso di omesso versamento contributivo, la sanzione è ridotta del 30 per cento. La definizione dell accertamento con adesione si perfeziona con il versamento, entro 30 giorni dalla comunicazione di adesione, degli importi dovuti e la trasmissione della relativa quietanza di pagamento. Nel caso in cui l associato non abbia commesso alcuna violazione nell ultimo decennio, ovvero dalla data di iscrizione, se inferiore al decennio, le sanzioni previste per le violazioni di cui ai punti b) c) e d) del presente articolo sono ridotte, per la sola prima volta, del 70 per cento anziché del 30 per cento. Su istanza del richiedente, il versamento degli importi dovuti può essere rateizzato secondo le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione. In tal caso l accertamento si considera definito al momento della formale accettazione del debito complessivo. 37 quater Creditore apparente Qualora l associato dimostri, attraverso copia delle quietanze di versamento e di idonea certificazione, di avere erroneamente denunciato, in buona fede, i propri redditi professionali e versato la relativa contribuzione ad un altro ente di previdenza, non si applicheranno le sanzioni relative al ritardo della domanda di iscrizione, all omessa comunicazione obbligatoria e all omesso versamento dei contributi e, in accordo con il professionista, si procederà alla richiesta di trasferimento della contribuzione erroneamente versata all altro ente di previdenza, definito creditore apparente. Nel caso in cui la contribuzione dovuta ad Inarcassa risulti superiore a quella versata e trasferita dal creditore apparente, l associato dovrà integrare il pagamento dei maggiori contributi dovuti, maggiorati degli interessi, senza applicazione di sanzioni. -Omissis pag.5