COMUNE DI GALLIATE Provincia di Novara REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

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COMUNE DI GALLIATE Provincia di Novara REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 31/1/2017 1

CAPO I DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ 1. Il presente regolamento è volto a individuare le modalità per la concessione di prestazioni sociali agevolate, benefici economici e sussidi a favore di persone e famiglie che si trovano in condizioni di disagio socio-economico e di grave necessità o a rischio di emarginazione, che non dispongono di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali e/o che si trovino in situazioni di non autonomia o in condizione di emergenza economica, al fine di promuovere l autonomia e favorire il superamento dei momentanei stati di difficoltà, in modo da evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale. 2. Il presente Regolamento fa riferimento ai principi costituzionali di solidarietà, di pari dignità sociale, di non discriminazione, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di servizi sociali. In particolare si richiamano la Legge 8 novembre 2000, n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). 3. Sono esclusi dall ambito di applicazione del presente Regolamento: a) i contributi che il Comune è tenuto ad erogare o a trasferire ai sensi di specifiche disposizioni di legge, regionali o dello Stato; b) i benefici e le prestazioni sociali agevolate che rientrano nei servizi e nelle funzioni trasferiti al CISA Ovest Ticino, Consorzio Intercomunale di servizi socio-assistenziali di cui il Comune di Galliate è membro, come da Statuto e Regolamenti del Consorzio stesso. ART. 2 BENEFICIARI 1. Hanno diritto ad usufruire degli interventi disciplinati dal presente Regolamento le persone residenti nel territorio comunale da almeno tre mesi alla data di presentazione della domanda, che versino in condizioni di bisogno e/o disagio sociale e che rientrano nelle condizioni di cui ai successivi articoli, a condizione che non abbiano parenti tenuti ad intervenire solidalmente e in grado di provvedere, ai sensi dell art. 433 del Codice Civile e in possesso dei requisiti di accesso previsti per ciascuna tipologia di intervento, indicati nei seguenti paragrafi del Regolamento. 2. E' data facoltà all'amministrazione comunale di procedere all'assegnazione dei benefici di che trattasi in deroga al possesso del requisito dei tre mesi di residenza e del requisito ISEE, in caso di situazioni di carattere straordinario ed eccezionale, comprovate ed accertate dall'assistente Sociale. 2

ART. 3 TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI E PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 1. L Amministrazione Comunale concede contributi e prestazioni sociali agevolate per quanto attiene alle finalità espresse nell art. 1, nelle seguenti forme: A) contributi ordinari a persone singole o a nuclei familiari che si trovano in condizioni di indigenza o che versano in grave difficoltà momentanea; B) contributi straordinari finalizzati a far fronte ad una spesa improvvisa, concessi a persone che vengono a trovarsi in situazioni di grave disagio economico in conseguenza di un fatto eccezionale (perdita del lavoro, malattia, perdita di un familiare, ecc.); C) agevolazioni tariffarie per i servizi erogati direttamente dal Comune di Galliate e integrazioni alle tariffe di servizi affidati in convenzione/concessione, nei seguenti ambiti: a) frequenza della mensa scolastica b) Centri Estivi per minori; c) Soggiorni estivi per minori, famiglie e anziani organizzati dal Consorzio delle case di vacanze dei comuni novaresi); d) soggiorni marini per anziani organizzati dal Comune, anche in convenzione con Associazioni di volontariato; e) attività motorie per la terza età; f) frequenza dell Asilo Nido; D) contributi ad integrazione delle rette di ricovero in strutture residenziali, che non siano di competenza del Consorzio CISA o altri enti, in base ai Regolamenti e convenzioni vigenti. 2. Il Comune, inoltre, tenuto conto delle necessità rilevate e compatibilmente con le risorse di bilancio, può prevedere l attivazione di specifiche procedure per l assegnazione di sussidi integrativi anche continuativi, comunque definiti temporalmente, e sussidi ricorrenti a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per: a) frequenza delle scuole dell Infanzia paritarie; b) utenze domestiche; c) istruzione e diritto allo studio. ART. 4 CRITERI DI ACCESSO A CONTRIBUTI E PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 1. Per l accesso ai contributi e alle agevolazioni e integrazioni di cui alle lettere A), B) e C) dell art. 3 deve essere utilizzato l ISEE ordinario per prestazioni sociali, calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 del DPCM 159/2013. 2. Per contributi e prestazioni agevolate rivolte a minorenni si fa riferimento all ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni, calcolato secondo quanto previsto nell art. 7 del DPCM 159/2013. 3. Per l accesso ai contributi e alle agevolazioni di cui all art. 3, lettera D), deve essere utilizzato l ISEE per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, calcolato secondo quanto previsto nell art. 6 del DPCM 159/2013. 3

4. I valori ISEE per l accesso ai contributi e alle prestazioni agevolate sono così definiti, fatti salvi casi particolari e/o deroghe eventualmente indicati nei successivi articoli specificamente dedicati ai singoli interventi: a) per i contributi ordinari e straordinari, di cui alle lettere A) e B) del precedente articolo 3 il limite massimo è fissato in 9.000,00; b) per le agevolazioni e integrazioni tariffarie di cui alla lettera C) dell art. 3, si rimanda agli atti, Regolamenti e agli avvisi specifici che disciplinano i singoli interventi; c) per ottenere integrazioni comunali alle rette di ricovero di anziani nelle strutture di cui al precedente art. 3, lettera D), il limite ISEE è determinato nel valore massimo di 20.000,00; d) i criteri e i parametri di accesso ai benefici economici di cui all art. 3, comma 2, saranno definiti negli atti degli specifici procedimenti eventualmente avviati. 5. E data facoltà ai beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previste nell art. 9 del DPCM 159/2013, di presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. L ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite. L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione. CAPO II TIPOLOGIE E MODALITA DI ACCESSO A CONTRIBUTI E PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE ART. 5 - CONTRIBUTI ORDINARI 1. Si tratta di contributi economici a persone singole o a nuclei familiari che si trovano in condizioni di indigenza o che versano in gravi difficoltà socio-economiche e sono assegnati nella forma di pagamento diretto di utenze domestiche, di spese condominiali, o sotto forma di buoni economati/gift card per l acquisto di generi alimentari o di prima necessità. 2. Al fine di beneficiare dei contributi ordinari, il richiedente è tenuto a rivolgere istanza presso lo sportello dell Assistente Sociale sito nel palazzo comunale, allegando alla stessa l attestazione relativa all indicatore ISEE in corso di validità e la documentazione attestante il tipo di spesa per la quale si chiede l intervento economico. 3. I contributi ordinari sono disposti con determinazione del Responsabile del Settore comunale competente, sulla base della proposta di intervento formulata dall Assistente Sociale in una relazione sintetica ma circostanziata, sentito il parere dell Assessore competente e tenuto conto delle disponibilità di bilancio. 4. In caso di urgenza e di valutazione contingente di estremo bisogno, il Responsabile può disporre l assegnazione di singoli interventi ordinari, comunque per importi inferiori al limite di 200,00 di cui al successivo comma 6, anche nelle more del ricevimento della relazione 4

sociale e, in ogni caso, previa acquisizione di parere da parte dell Assessore competente e dell Assistente Sociale stessa. 5. In nessun caso può essere prevista l erogazione diretta agli utenti di somme di denaro. 6. L importo di ogni singolo intervento ordinario, di norma, è inferiore a 200,00 e, in ogni caso, l importo complessivamente assegnato a ciascun nucleo familiare nell arco dell anno solare non potrà essere superiore a 600,00, salvo diversa decisione motivata della Giunta comunale. 7. Per l accesso ai contributi ordinari il valore ISEE non dovrà essere superiore a 9.000,00, come indicato al precedente art. 4, comma e fatto salvo quanto previsto al successivo art. 10, comma 4. ART. 6 - CONTRIBUTI STRAORDINARI 1. Si tratta di contributi assegnati per far fronte ad una spesa urgente e straordinaria che compromette l equilibrio economico di un nucleo familiare disagiato o di contributi finalizzati al reinserimento sociale della persona o del nucleo stesso. 2. Anche per ottenere i contributi straordinari il richiedente è tenuto a rivolgere istanza presso lo sportello dell Assistente Sociale sito nel palazzo comunale, allegando alla stessa l attestazione relativa all indicatore ISEE in corso di validità e la documentazione attestante il tipo di spesa per la quale si chiede l intervento economico. 3. I contributi straordinari, che di norma non possono essere superiori a 600,00, sono previsti nei seguenti casi: a) a supporto di spese eccezionali, necessarie a garantire i bisogni fondamentali di un nucleo familiare, quali, a solo titolo di esempio: manutenzione della caldaia, assicurazione/riparazione auto utilizzata per fini lavorativi, acquisto di medicinali e/o prodotti e ausili sanitari, ecc.; b) per il pagamento di canoni di locazione o a sostegno delle spese necessarie all avvio di un nuovo contratto d affitto, purché gli interventi assegnati concorrano effettivamente a risolvere la situazione di disagio e contribuiscano al reinserimento sociale del soggetto o del nucleo beneficiario. 4. I contributi straordinari sono deliberati dalla Giunta comunale, sulla base di una relazione del Servizio Sociale del CISA Ovest Ticino che rilevi la situazione del nucleo familiare e proponga azioni e progetti per il recupero. 5. Possono essere previsti, inoltre, contributi straordinari per esenzione o riduzione di tariffe o potrà essere tradotto in erogazione gratuita o a tariffa ridotta di servizi socio-assistenziali ed educativi (rette asilo nido, etc). Tali benefici sono adottati con atto della Giunta comunale opportunamente motivato e supportato da relazione dettagliata del Servizio Sociale. ART. 7 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE E INTEGRAZIONE RETTE E TARIFFE 1. Il Comune di Galliate prevede agevolazioni sulle tariffe dei servizi erogati direttamente dal Comune di Galliate e integrazioni alle tariffe previste per servizi gestiti da terzi (per, anche in convenzione/concessione, nei seguenti ambiti: 5

a) frequenza della mensa scolastica b) trasporto scolastico c) Centri Estivi per minori (organizzati dal Comune o in convenzione con soggetti privati); d) Soggiorni estivi per minori, famiglie e anziani organizzati dal Consorzio delle case di vacanze dei comuni novaresi); e) soggiorni marini per anziani organizzati dal Comune, anche in convenzione con Associazioni di volontariato; f) attività motorie per la terza età; g) frequenza dell Asilo Nido. 2. Le modalità, i parametri ISEE e i criteri di concessione delle agevolazioni e delle integrazioni tariffarie non sono disciplinate dal presente Regolamento, ma sono normate da specifici bandi o avvisi pubblici o dagli atti di approvazione delle singole tariffe, e sono assegnati su richiesta degli interessati. 3. L istruttoria delle domande, salvo diversa indicazione prevista negli atti specifici, viene curata dal Settore comunale competente, che provvede ad accordare o negare il beneficio, sulla base dei criteri economici e dei parametri prefissati e a comunicare l esito della domanda, nei termini fissati dalla Legge o dalle norme disciplinanti ciascun procedimento. ART. 8 - CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE PERSONE ANZIANE O INABILI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI E STRUTTURE 1. Ai ricoverati presso strutture (Case di Riposo), il Comune può riconoscere un contributo sulla quota della retta di degenza. Destinatari del contributo possono essere le persone anziane o inabili, residenti nel comune al momento del ricovero, che si trovano in condizioni di disagio socio-economico, che non sono proprietari di patrimoni mobiliari e immobiliari e che non hanno parenti tenuti ad intervenire in solido. In caso di richiesta di integrazione da parte di ricoverati in regime convenzionato con l ASL la competenza è del CISA Ovest Ticino. 2. Ai fini dell'assegnazione dell'integrazione della retta presso strutture protette sarà considerato l ISEE per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, di cui all art. 6 del DPCM 159/2013, e s intende richiamato quanto previsto all art. 6, comma 4, della L. 8 novembre 2000, n. 328. 3. Per poter beneficiare dell integrazione della retta, il soggetto anziano o chi ne cura gli interessi rivolge apposita istanza al Comune, corredata dalla situazione economica reddituale e patrimoniale; quindi il Comune richiederà all Assistente Sociale di provvedere ad effettuare l istruttoria della pratica. 4. Poiché i servizi residenziali vengono, di norma, considerati servizi sostitutivi della famiglia, l'assistente sociale, prima di proporre al Comune l integrazione della retta, qualora se ne riscontri la necessità, provvederà, ove possibile, a convocare gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell art. 433 del codice civile, allo scopo di accertare un assunzione diretta di responsabilità. 5. Il soggetto anziano è tenuto a corrispondere l importo della retta di ricovero della struttura protetta con: 6

a) l ammontare dei proventi economici di qualsiasi natura in godimento (es. pensione, indennità di accompagnamento, etc.); b) l ammontare del proprio patrimonio mobiliare (es. depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie etc.) e immobiliare. 6. Terminata l istruttoria, l integrazione della retta è determinata con apposito atto della Giunta comunale. 7. I contributi per integrazioni di rette di ricovero sono temporanei e definiti nel tempo, finalizzati alla definizione del regime di ricovero in convenzione e/o a altra soluzione alternativa. 8. Per l assegnazione dei contributi a integrazione delle rette di ricovero saranno in ogni caso considerati anche gli specifici Regolamenti del CISA Ovest Ticino, che andranno ad integrare, per quanto compatibili, il presente Regolamento. ART. 9 - SUSSIDI INTEGRATIVI 1. Si tratta di benefici economici, anche continuativi, comunque definiti temporalmente, e sussidi ricorrenti che il Comune potrà assegnare, tenuto conto delle necessità rilevate e compatibilmente con le risorse di bilancio, quali forme di sostegno alle famiglie per: a) frequenza delle scuole dell Infanzia paritarie; b) spese per le utenze domestiche; c) istruzione e diritto allo studio. 2. I suddetti benefici economici possono essere assegnati mediante emissione di apposito Bando approvato con provvedimento della Giunta comunale, che ne disciplina modalità, criteri e parametri ISEE di assegnazione, nel rispetto delle normative vigenti, compatibilmente con le disponibilità di bilancio. 3. I sussidi per la frequenza delle scuole dell infanzia paritarie sono contributi espressamente finalizzati ad applicare a carico degli utenti quote differenziate di contribuzione previste dalle convenzioni stipulate con le scuole ai sensi della L.R. 28/2010. Tali sussidi non possono essere superiori al 70% del costo delle rette e vengono corrisposti per l intero periodo di frequenza della scuola materna (massimo 10 mesi all anno), sulla base dei dati forniti dalla scuola materna che attestino l effettiva frequenza. Il sussidio non viene erogato direttamente alla famiglia, ma alla scuola materna frequentata. L entità del sussidio, differenziata sulla base delle condizioni economiche, viene stabilita dalla Giunta Comunale sulla base delle risorse stanziate annualmente. Nel medesimo provvedimento vengono stabiliti i / il parametri /o ISEE di accesso al sussidio che vengono mutuati dai parametri approvati dalla Giunta comunale per l accesso alle agevolazioni tariffarie. 4. I sussidi per il concorso alle spese per le utenze domestiche e/o per le spese di diritto allo studio, potranno essere assegnati annualmente, valutate le necessità e i bisogni del territorio, in aggiunta o in alternativa ad altre forme di contributo previste dal presente Regolamento, compatibilmente con le risorse del bilancio. Tali sussidi verranno eventualmente erogati direttamente alla famiglia, previa emissione di apposito bando approvato con deliberazione della Giunta comunale, che stabilisce anche l entità del sussidio, sulla base delle risorse eventualmente stanziate. Nel medesimo provvedimento vengono stabiliti i/il parametri/o ISEE 7

di accesso al sussidio, che vengono mutuati dai parametri approvati dalla Giunta comunale per l accesso alle agevolazioni tariffarie. ART. 10 ISTRUTTORIA ISTANZE DI CONTRIBUTO ORDINARIO E STRAORDINARIO 1. Ai fini dell assegnazione dei contributi ordinari e straordinari, fatto salvo il caso di rilevazione contingente del bisogno di cui all art. 5, comma 4, l Assistente Sociale del CISA Ovest Ticino svolgerà un indagine conoscitiva socio-economica del singolo e/o del nucleo familiare in difficoltà, al fine di accertare le reali necessità e ne redige dettagliata relazione, al fine di determinare quanto meglio possibile i bisogni del richiedente e di elaborare, se possibile, un piano personalizzato di intervento. 2. Nell ambito ed ai fini del completamento della fase istruttoria, l'ufficio Assistenza alla Persona e l Assistente Sociale del CISA potranno avvalersi della collaborazione della Polizia Municipale per l'espletamento delle verifiche e dei controlli ritenuti opportuni e necessari e si riservano, inoltre, la facoltà di richiedere al richiedente eventuale documentazione integrativa rispetto all'istanza presentata. 3. L Assistente Sociale è tenuta ad informare il richiedente che l intervento del Comune è consentito nel caso in cui lo stesso richiedente non abbia parenti chiamati ad intervenire solidalmente, e in grado di provvedere, ai sensi dell art. 433 del codice civile e delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace. Per poter accedere agli interventi economici in oggetto l attestazione ISEE del richiedente non deve essere superiore all importo di 9.000,00, come riportato anche ai precedenti articoli 4 e 5. 4. In presenza di situazioni particolari quali, ad esempio, il decesso, lo stato detentivo, l improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore del reddito ed altre situazioni rilevabili dall Assistente Sociale, è consentita una deroga dal limite ISEE sopra indicato. In ogni caso, laddove possibile, viene richiesta la presentazione dell ISEE corrente rilasciato ai sensi dell art. 9 del DPCM 159/2013, come indicato all art. 4, comma 3, del presente Regolamento. 5. L Assistente Sociale valuterà altresì le entrate patrimoniali che non rientrano nel calcolo ISEE, quali indennità di accompagnamento, pensioni sociali, pensioni di guerra, rendite INAIL. Saranno inoltre considerati i beni mobili posseduti dal soggetto/nucleo richiedente, quali autoveicoli e motoveicoli, televisori, cellulari, ecc. 6. Per la quantificazione dell entità dei contributi ordinari e straordinari, concessi in base ai criteri e alle modalità indicate nel presente regolamento, si terrà conto: 1. dell entità dei contributi in denaro già erogati al soggetto richiedente dal Comune o da altri enti; 2. dei vantaggi o benefici economici indiretti dovuti all utilizzo gratuito o a tariffe agevolate di servizi. ART. 11 COMMISSIONE 1. Al fine di monitorare e coordinare l assegnazione delle risorse e la gestione delle prestazioni sociali previste dal presente Regolamento viene costituita una Commissione 8

composta dall Assessore competente, dall Assistente Sociale di territorio e dal Responsabile del Settore Politiche Sociali o suo delegato. 2. La Commissione viene riunita periodicamente, comunque almeno due volte all anno, al fine di prendere in esame le situazioni di disagio rilevate sul territorio, valutare forme e modalità comuni di intervento e verificare gli esiti delle azioni messe in atto, ottimizzando così la gestione e la distribuzione delle risorse, nel rispetto dei diritti di riservatezza. 3. La Commissione potrà richiedere la partecipazione del Parroco e di altro personale del CISA Ovest Ticino, per una valutazione più allargata dei bisogni e delle difficoltà del territorio. ART. 12 CONTROLLI CAPO III DISPOSIZIONI DIVERSE 1. Ai fini dell accertamento della veridicità delle informazioni e dichiarazioni presentate dal cittadino utente in relazione agli interventi disciplinati dal presente Regolamento, il Comune potrà effettuare appositi controlli, disposti dal Responsabile del Settore competente sulla base sulla base degli indirizzi stabiliti dall Amministrazione comunale, in base alle normative vigenti. ART. 13 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 1. Il trattamento dei dati personali e sensibili ai fini della erogazione dei benefici di cui al presente regolamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati stessi. ART. 14 OBBLIGHI DI TRASPARENZA 1. Gli atti di concessione dei contributi e dei benefici economici di cui al presente Regolamento saranno pubblicati a norma dell art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, e s.m.i., con le limitazioni previste dal comma 4, art. 26, del medesimo decreto. ART. 15 ABROGAZIONI 1. Dall entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per la realizzazione di interventi e prestazioni di servizi in campo sociale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 28/06/2000. ART. 16 - ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza del termine della pubblicazione all Albo Pretorio dell Ente della delibera del Consiglio Comunale che l ha approvato. 9