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Regione Piemonte. Deliberazione G.R. 13 luglio 2009, n. 24-11743 Approvazione criteri assegnazione contributi per il sostegno all'utilizzo degli asili nido e micro nidi privati, dei baby parking e nidi in famiglia, per il prolungamento dell'orario dei nidi comunali e per il nuovo convenzionamento tra Comuni per l'utilizzo dei nidi comunali Pubblicata nel B.U. Piemonte 30 luglio 2009, n. 30. A relazione dell'assessore Migliasso: Visto che la L.R. n. 1/2004 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali" prevede all'art.41 una serie di attività volte sostenere e promuovere la genitorialità ed il miglioramento della qualità della vita delle famiglie; preso atto che esigenza fondamentale e sempre crescente delle famiglie è la fruizione di idonei servizi di accoglienza all'infanzia, in grado di assicurare risposte educative efficaci e flessibili, fin dai primi mesi di vita dei bambini; visto che la rete degli asili-nido pubblici operanti nella regione è in grado di accogliere circa il 10% della popolazione minorile della fascia di età 0/2 anni; dato atto, pertanto, che le famiglie che non possono usufruire di asili nido pubblici in molti casi ricorrono a soluzioni diverse, avvalendosi di servizi di tipo privato oppure di servizi a custodia oraria; dato atto, inoltre, che nell'ottica di una programmazione e promozione dei servizi pubblici che possa rispondere in modo più adeguato alle esigenze delle famiglie si intende: - sostenere i comuni titolari di asili nido comunali, che intendano estendere l'orario di apertura giornaliero o settimanale dei propri asili nido; 1

- promuovere forme di nuovo convenzionamento tra comuni sede di asili nido comunale e comuni privi di qualsiasi tipologia di servizi per la prima infanzia; dato, inoltre, atto che la Regione Piemonte, in base alle considerazioni di cui sopra, da tempo realizza politiche d'intervento a sostegno della natalità, tra cui: - sostegno alla rete dei servizi pubblici per la prima infanzia (L.R. n. 3/1973); - sostegno alle famiglie che ricorrono ai servizi privati (nidi, micro nidi, baby parking e nidi in famiglia) in assenza di servizi pubblici (contributi assegnati dal 2001 al 2008); - promozione del nuovo convenzionamento tra comuni sede di asili nido comunale e comuni privi di qualsiasi tipologia di servizi per la prima infanzia (contributi introdotti nel 2005); considerato che si ritiene opportuno potenziare gli interventi già in atto ed offrire risposte diversificate in favore dei bisogni emergenti delle famiglie, a sostegno della natalità, attraverso le azioni di seguito elencate, le quali nelle modalità sostanziali confermano quanto già attuato con analoghi provvedimenti nei precedenti anni: 1. contributi alle famiglie che usufruiscono di asili nido e micro nidi privati, baby parking e nidi in famiglia nei comuni privi di asili pubblici; 2. contributi ai comuni per prolungamento orario di apertura giornaliero asili nido, senza oneri aggiuntivi per le famiglie; 3. contributi per il nuovo convenzionamento tra comuni sede di asili nido comunale e comuni privi di qualsiasi tipologia di servizi per la prima infanzia; appare opportuno procedere all'approvazione dei criteri e delle procedure per l'accesso ai suddetti contributi secondo quanto specificato nell'allegato 1, parte integrante della presente Deliberazione. 2

Agli oneri derivanti dal presente provvedimento si fa fronte con gli stanziamenti di cui all'upb DB 19011. Tutto ciò premesso; la Giunta regionale; vista la L.R. 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte"; visto il D.P.G.R. 5 dicembre 2001, n. 18/R "Regolamento contabile della Regione Piemonte" e sue successive modificazioni; vista la L.R. 30 dicembre 2008, n. 35 "Legge finanziaria per l'anno 2009"; vista la L.R. 30 dicembre 2008, n. 36 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011"; vista la Delib.G.R. 19 gennaio 2009, n. 22-10601 "Bilancio di previsione per l'anno 2009. Adempimenti a seguito dell'adozione della nuova organizzazione della Regione e ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli" con la quale sono state inoltre assegnate le risorse, nelle more della definizione degli obiettivi del programma operativo; a voti unanimi espressi nelle forme di legge, Delibera - di approvare, per le considerazioni in premessa descritte, i criteri per l'accesso ai seguenti contributi: 3

1. contributi alle famiglie che usufruiscono di asili nido e micro-nidi privati, baby parking e nidi in famiglia nei comuni privi di asili pubblici; 2. contributi ai comuni per prolungamento orario di apertura giornaliero asili nido, senza oneri aggiuntivi per le famiglie; 3. contributi per il nuovo convenzionamento tra comuni sede di asili nido comunale e comuni privi di qualsiasi tipologia di servizi per la prima infanzia; di cui all'allegato 1, parte integrante della presente Deliberazione; - di prevedere che le istanze per l'accesso ai contributi di cui ai Punti 1, 2 e 3 siano inviate, da parte dei Comuni interessati, all'assessorato Regionale Welfare e Lavoro, entro e non oltre il 20 ottobre 2009; - di dare atto che agli oneri derivanti dal presente provvedimento si fa fronte con gli stanziamenti di cui all'upb DB 19011. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R del 2002. (omissis) Allegato 1 1. Criteri per l'accesso ai contributi per il sostegno all'utilizzo degli asili-nido e micro-nidi privati, baby-parking e nidi in famiglia a) Destinatari dei contributi 4

I contributi regionali sono erogati ai comuni, privi di asili-nido comunali, nei quali siano funzionanti asili-nido e micro-nidi autorizzati quali servizi privati, baby-parking pubblici e privati e nidi in famiglia. A pena di inammissibilità, le strutture devono essere in possesso dell'autorizzazione al funzionamento come asilo-nido privato, micro-nido privato o baby-parking, rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'asl competente per territorio, entro la data di scadenza fissata dal presente provvedimento. Per i nidi in famiglia, entro la suddetta data deve essere stata trasmessa alla Regione Piemonte l'informazione dell'avvio dell'attività, a cura del Comune dove hanno sede, ai sensi della normativa vigente (art. 7, comma 3, Allegato A Delib.G.R. 29 dicembre 2004, n. 48-14482). I Comuni utilizzano i contributi, in piena autonomia, secondo le seguenti modalità: - assegnazione diretta alle famiglie che usufruiscono del servizio di cui trattasi; - erogazione ai soggetti gestori dei servizi, finalizzandone l'utilizzo ad interventi di miglioramento o potenziamento del servizio, che comportino una riduzione documentata degli oneri applicati alle famiglie al momento della richiesta del contributo; - interventi diretti da parte dei Comuni a favore dei gestori dei servizi in oggetto per spese connesse al funzionamento, finalizzate alla riduzione degli oneri a carico delle famiglie (esempio: utenze, opere di miglioramento). Ai contributi in oggetto si applica la normativa vigente in materia di ritenute fiscali. Qualora non sia possibile utilizzare tutto il finanziamento regionale secondo le modalità di cui sopra, a causa di un numero di iscritti inferiore ai posti bambino autorizzati oppure a causa di una scarsa frequenza dei minori iscritti, la quota non utilizzata può essere destinata, per un importo massimo non superiore al 20% del contributo assegnato, all'acquisto di attrezzature e beni di consumo, o interventi di ampliamento del servizio, i cui costi diversamente sarebbero a carico delle famiglie. 5

b) Entità del contributo L'entità del contributo è fissato in: - 520,00 per ogni posto bambino autorizzato come asilo nido; - 520,00 per ogni posto bambino autorizzato come micro-nido; - 260,00 per ogni posto bambino autorizzato come baby parking; - 200,00 per ogni posto bambino attivato come nido in famiglia. Le quote di riduzione degli oneri a carico delle famiglie possono essere differenziate in base al reddito del nucleo familiare e/o alla frequenza, purché il beneficio interessi tutti i minori iscritti all'asilo nido, micro-nido baby-parking o nido in famiglia, senza alcuna esclusione dovuta alla residenza della famiglia, al reddito o ad altri criteri. In ogni caso, la quota di beneficio massima assegnata ad ogni nucleo familiare non può superare l'importo di 700,00 per ciascun minore iscritto. Nel caso in cui l'ammontare dei contributi richiesti ed ammissibili superi la somma stanziata a bilancio regionale, si provvederà ad una riduzione proporzionale degli importi assegnati fino ad esaurimento dei fondi disponibili. c) Procedure per la presentazione delle istanze, ammissibilità delle istanze e termine di presentazione Le domande di contributo devono essere inoltrate tramite Raccomandata A/R (in tal caso fa fede la data del timbro postale di invio) dai Comuni interessati alla Regione Piemonte -Direzione Politiche 6

Sociali - C.so Stati Uniti, 1-10128 TORINO entro e non oltre il 20 ottobre 2009, corredate, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione: 1. Istanza del Sindaco contenente una dichiarazione in cui si attesti che l'asilo-nido o micronido privato, il baby-parking o il nido in famiglia interessato svolge un servizio di pubblica utilità e che nel Comune non esistono asili-nido e micro-nidi comunali; 2.a. Per nidi privati, micro-nidi privati e baby parking: copia fotostatica del provvedimento formale di autorizzazione al funzionamento dell'asilo-nido privato, micro-nido privato o baby-parking, rilasciata entro la data di scadenza del presente bando, dall'azienda Sanitaria competente per territorio, nella quale sia indicata la ricettività massima autorizzata, da allegare esclusivamente nel caso di prima richiesta di contributo, oppure di variazione della ricettività massima autorizzata o del titolo autorizzativo; 2.b. Per i nidi in famiglia: copia fotostatica della comunicazione di avvio del servizio presentata al Comune dal titolare del servizio stesso, nella quale sia indicata la capacità ricettiva del nido in famiglia, corredata dalla relativa documentazione, ai sensi della Delib.G.R. 29 dicembre 2004, n. 48-14482, Allegato A, art. 7, punti 1 e 2, da allegare esclusivamente nel caso di prima richiesta di contributo. d) Modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi Sulla base delle verifiche effettuate dagli Uffici competenti, l'assegnazione e l'erogazione dell'acconto 50% dei contributi ai Comuni interessati saranno disposte contestualmente con apposita Determinazione Dirigenziale del Dirigente responsabile della Direzione Politiche Sociali. Ai fini dell'erogazione del saldo 50%, i Comuni destinatari dei contributi dovranno far pervenire alla Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia apposita rendicontazione attestante le modalità di utilizzo del contributo e gli obiettivi raggiunti. L'assegnazione dei presenti contributi è riservata ai Comuni privi di asili nido e micro-nidi comunali e sede di servizi per la prima infanzia privati e/o di baby parking pubblici e privati e nidi in famiglia, pertanto è da ritenersi incompatibile con l'assegnazione dei contributi per la gestione degli asili nido comunali, disposta dalle Amministrazioni Provinciali ai sensi della L.R. n. 3/1973 e s.m.i. e della L.R. n. 1/2004 a favore dei Comuni titolari di nidi e micro nidi comunali. 7

e) Verifiche e controlli L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, a campione, verifiche sull'effettivo utilizzo dei contributi. f) Trattamento dei dati personali A norma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si forniscono le informazioni seguenti: Il trattamento che si effettuerà (art. 13): - ha le seguenti finalità: concessione dei contributi per il sostegno all'utilizzo degli asili nido e micro-nidi privati, baby parking e nidi in famiglia; - sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzata da incaricati del Settore competente della Direzione Politiche Sociali; - i dati potranno venire a conoscenza del responsabile del trattamento e/o del personale dell'ufficio incaricato del trattamento. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto necessario al procedimento amministrativo, ed il loro ed eventuale mancato conferimento potrebbe comportare la mancata concessione del contributo. Il titolare del trattamento è la Regione Piemonte con sede in Torino- Piazza Castello n. 165. 2. Criteri per l'accesso ai contributi per prolungamento orario di apertura giornaliero asili nido, senza oneri aggiuntivi per le famiglie 8

a) Destinatari dei contributi I contributi regionali sono erogati ai comuni titolari di asili nido o micro-nidi comunali, che intendano estendere l'orario di apertura giornaliero o settimanale dei propri asili nido, al fine di rispondere in modo più adeguato alle esigenze delle famiglie. b) Entità del contributo L'entità del contributo è fissata in: - 3.000 per l'estensione di un'ora dell'orario di apertura giornaliero per ciascun asilo nido comunale; - 5.000 per l'estensione di due ore dell'orario di apertura giornaliero per ciascun asilo nido comunale; - 7.000 per l'estensione da tre a quattro ore dell'orario di apertura giornaliero per ciascun asilo nido comunale oppure per l'estensione dell'orario settimanale con apertura del servizio il sabato, per almeno 4 ore, per ciascun asilo nido comunale. Il contributo per l'estensione dell'orario giornaliero è cumulabile con quello per l'estensione dell'orario settimanale al sabato. Nel caso in cui l'ammontare dei contributi richiesti superi la somma stanziata a bilancio regionale, si provvederà ad una riduzione proporzionale degli importi assegnati fino ad esaurimento dei fondi disponibili. c) Procedure per la presentazione delle istanze, ammissibilità delle istanze e termine di presentazione Le domande di contributo devono inoltrate tramite Raccomandata A/R (in tal caso fa fede la data del timbro postale di invio) dai Comuni interessati alla Regione Piemonte - Direzione Politiche 9

Sociali - C.so Stati Uniti, 1-10128 TORINO entro e non oltre il 20 ottobre 2009, corredate, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione: - Istanza del Sindaco contenente una dichiarazione in cui si attesti l'orario attuale di apertura degli asili nido/micro-nidi comunali interessati all'estensione e l'estensione oraria/settimanale che si intende attivare attraverso l'utilizzo del contributo; - Per i micro-nidi comunali: copia fotostatica del provvedimento formale di autorizzazione al funzionamento del micro-nido comunale, rilasciata in capo al Comune titolare del servizio entro la data di scadenza del presente bando, dall'azienda Sanitaria competente per territorio, da allegare esclusivamente nel caso di prima richiesta di contributo. d) Modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi Sulla base delle verifiche effettuate dagli Uffici competenti, l'assegnazione e l'erogazione dell'acconto 50% dei contributi ai Comuni interessati saranno disposte contestualmente con apposita Determinazione Dirigenziale del Dirigente responsabile della Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia. Ai fini dell'erogazione del saldo 50%, i Comuni destinatari dei contributi dovranno far pervenire alla Direzione Politiche Sociali apposita rendicontazione attestante le modalità di utilizzo del contributo e gli obiettivi raggiunti. e) Verifiche e controlli L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, a campione, verifiche sull'effettivo utilizzo dei contributi. f) Trattamento dei dati personali A norma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si forniscono le informazioni seguenti: 10

Il trattamento che si effettuerà (art. 13): - ha le seguenti finalità: concessione dei contributi per prolungamento orario di apertura giornaliero asili nido; - sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzata da incaricati del Settore competente della Direzione Politiche Sociali; - i dati potranno venire a conoscenza del responsabile del trattamento e/o del personale dell'ufficio incaricato del trattamento. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto necessario al procedimento amministrativo, ed il loro ed eventuale mancato conferimento potrebbe comportare la mancata concessione del contributo. Il titolare del trattamento è la Regione Piemonte con sede in Torino- Piazza Castello n. 165. 3. Criteri per l'assegnazione di contributi per nuovo convenzionamento utilizzo nidi comunali a) Destinatari di contributi I contributi regionali sono erogati ai comuni titolari di asili nido o micro-nidi comunali, per il nuovo convenzionamento con comuni privi di qualsiasi tipologia di servizi per la prima infanzia, allo scopo di rendere loro disponibili un certo numero di posti del nido comunale alle stesse condizioni degli utenti residenti. Non sono considerate ammissibili le istanze di contributo relative al rinnovo di convenzioni già in atto, oppure alla prosecuzione per gli anni successivi al primo di convenzioni già oggetto di finanziamento regionale nel 2007 o nel 2008. b) Entità del contributo 11

L'entità del contributo si calcola sulla base dell'impegno finanziario complessivo sottoscritto per il primo anno della convenzione dai Comuni privi di servizi prima infanzia aderenti. Il contributo regionale in ogni caso non potrà superare l'80% di tale importo, fino ad una quota massima di 600,00 per posto/bambino oggetto della convenzione. Nel caso in cui l'ammontare dei contributi richiesti superi la somma stanziata a bilancio regionale, si provvederà ad una riduzione proporzionale degli importi assegnati fino ad esaurimento dei fondi disponibili. c) Procedure per la presentazione delle istanze, ammissibilità delle istanze e termine di presentazione Le domande di contributo devono essere inoltrate tramite Raccomandata A/R (in tal caso fa fede la data del timbro postale di invio) dai Comuni interessati alla Regione Piemonte - Direzione Politiche Sociali - C.so Stati Uniti, 1-10128 TORINO entro e non oltre 20 ottobre 2009, corredate, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione: 1. Istanza del Sindaco del Comune titolare dell'asilo nido o micro-nido comunale attestante: - l'intenzione di sottoscrivere apposita convenzione con i comuni indicati, privi di qualsiasi tipologia di servizi per la prima infanzia, - il numero di posti del nido comunale riservati a ciascun comune aderente alla convenzione, alle stesse condizioni degli utenti residenti. 2. L'istanza di cui al punto precedente deve essere obbligatoriamente corredata dall'attestazione del Sindaco di ciascun Comune che intende aderire alla convenzione, in cui si dichiara: - l'intenzione di sottoscrivere la convenzione stessa, 12

- il contributo economico complessivo che si intende corrispondere al Comune titolare del nido o micro-nido, per il primo anno di attuazione della convenzione; - l'assenza, sul territorio comunale, di qualsiasi tipologia di servizi per la prima infanzia, pubblici e privati. 2. Qualora la convenzione abbia ad oggetto i posti di un micro-nido comunale, l'istanza deve essere corredata da copia fotostatica del provvedimento formale di autorizzazione al funzionamento del micro-nido comunale, rilasciata in capo al Comune titolare del servizio entro la data di scadenza del presente bando dall'azienda Sanitaria competente per territorio (2). d) Modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi Sulla base delle verifiche effettuate dagli Uffici competenti, l'assegnazione dei contributi ai Comuni interessati sarà disposta con apposita Determinazione Dirigenziale del Dirigente responsabile della Direzione Politiche Sociali. I contributi saranno erogati previo ricevimento delle convenzioni, stipulate a norma di legge, che i Comuni titolari dei nidi comunali destinatari dei contributi dovranno far pervenire alla Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia entro il 1 marzo 2010. In caso di mancata stipula delle convenzioni previste, si procederà alla revoca dei contributi assegnati. e) Verifiche e controlli L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, a campione, verifiche sull'effettivo utilizzo dei contributi. f) Trattamento dei dati personali 13

A norma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si forniscono le informazioni seguenti: Il trattamento che si effettuerà (art. 13): - ha le seguenti finalità: concessione dei contributi per il nuovo convenzionamento utilizzo nidi comunali; - sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzata da incaricati del Settore competente della Direzione Politiche Sociali; - i dati potranno venire a conoscenza del responsabile del trattamento e/o del personale dell'ufficio incaricato del trattamento. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto necessario al procedimento amministrativo, ed il loro ed eventuale mancato conferimento potrebbe comportare la mancata concessione del contributo. Il titolare del trattamento è la Regione Piemonte con sede in Torino - Piazza Castello n. 165. (2) La numerazione dei punti della presente lettera, apparentemente errata, è così pubblicata nel Bollettino Ufficiale. 14