D.P.R. 412 del 26 agosto 1993 + D.L. 192 del 19 agosto 2005 + D.L. 311 del 29 dicembre 2006 NOTE TECNICHE DI SETTORE D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici aifini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art.4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10. rettificato in base al contenuto del dpr 21/12/1999 n 551 D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia. Aggiornamento: maggio 2008 Note: il presente documento rappresenta una sintesi delle valutazioni espresse dall Ufficio Tecnico C.L.L.A.T. spa in relazione al tema in oggetto coordinato dall ing. Angelo Bernardini; l elaborazione dei testi e dei documenti redatti viene effettuata a fini informativi e divulgativi e non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.
D.P.R. n 412 del 26/08/1993 + D.L. n 192 del 19/08/2005 + D.L. n 311 del 29/12/2006 Rappresenta il decreto applicativo della legge 10/91 e comporta delle sostanziali variazioni sulle modalità di installazione. Come per quanto già scritto, anche il presente decreto verrà trattato nelle sue parti fondamentali, lasciando al lettore la trattazione integrale dell argomento. art. 5 Requisiti e dimensionamento degli impianti termici IMPIANTI ACQUA CALDA POTENZA MAGGIORE 350 Kw due generatori minimo un solo generatore per sostituzioni con impedimenti di natura tecnica o economica all installazione di due generatori IMPIANTI PLURIFAMILIARI PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE SANITARIA di qualsiasi potenza sia per edifici nuovi che ristrutturazioni occorre inserire generatori di calore separati oppure dimostrare maggiori consumi o impedimenti tecnico-economici tramite relazione tecnica per inserire un solo generatore TRATTAMENTO ACQUE OBBLIGATORIO applicare la norma UNI 8065 per impianti nuovi di potenza complessiva maggiore a 350 Kw 345
DIMENSIONAMENTO GENERATORI PER PRODUZIONE SANITARIA per impianti nuovi o ristrutturati a servizio di una pluralità di utenze di tipo abitativo secondo norma UNI 9182 SISTEMA DI ACCUMULO deve essere: coibentato secondo le indicazioni valide per le tubazioni la temperatura dell acqua di mandata pari a 48 C con tolleranza 5 C PUNTO PRELIEVO FUMI per impianti nuovi o ristrutturati e sostituzione dei generatori per riscaldamento o produzione sanitaria, va previsto un punto prelievo fumi fra la cassa fumi del generatore ed il camino PREVEDERE LO SBOCCO FUMI SOPRA IL TETTO QUANDO: in caso di edifici con più unità immobiliari nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle singole unità immobiliari; ristrutturazioni di impianti termici centralizzati; ristrutturazione della totalità degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio; trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali; impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall impianto centralizzato; lo prevedano i regolamenti edilizi locali e loro successive modifiche 346
SI PUO PREVEDERE LO SCARICO DIRETTO ALL ESTERNO QUANDO: l edificio ha una sola unità immobiliare; mera sostituzione di generatori di calore individuali; e nei seguenti casi, qualora si adottino generatori di calore che per i valori di emissione dei prodotti della combustione, appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla Norma Tecnica UNI EN 297: singole ristrutturazioni degli impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o di sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell edificio funzionali ed idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi con combustione asservita da ventilatore; - Nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto termico, a condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo. Sempre che lo permetta il regolamento edilizio locale e loro successive modifiche. NON SONO CONSIDERATI IMPIANTI TERMICI e non si applicano quindi le disposizioni degli ultimi due quadri a: stufe caminetti apparecchi per riscaldamento localizzato ad energia radiante scaldacqua unifamiliari Tali apparecchi, se fissi, sono considerati impianto termico qualora la somma della loro potenza al focolare al servizio della singola unità, è maggiore o uguale a 15 Kw. UBICAZIONE DEI GENERATORI DI INDIVIDUALI applicato a impianti nuovi o ristrutturati si possono installare: apparecchi di tipo C ovunque apparecchi di altro tipo all esterno o in locale tecnico adeguato a conservare l integrità del generatore ed a salvaguardare la sicurezza degli abitanti - in locale abitato con apposita apertura di ventilazione realizzata secondo le modalità della UNI 7129/01 di sezione libera totale non inferiore a cm 2 6 ogni Kw. ISOLAMENTO TUBAZIONI negli impianti nuovi e ristrutturati ogni tubazione comunque installata deve essere coibentata come descritto dal decreto è obbligatorio coibentare separatamente tubazioni contenenti fluidi a temperatura diversa 347
art. 6 Rendimento minimo dei generatori di calore Negli impianti di nuova installazione e ristrutturazione e nella sostituzione dei generatori di calore il: rendimento termico utile nei generatori ad acqua calda non deve essere inferiore ai valori del DPR 660/96 rendimento di combustione, per i generatori ad aria calda non deve essere inferiore ai valori del presente decreto allegato E Sono esclusi da quanto detto: i generatori di calore alimentati a combustibile solido, o comunque con caratteristiche sensibilmente diverse dai combustibili liquidi o gassosi i generatori di calore policombustibili limitatamente al funzionamento con i combustibili sopra descritti. art. 7 Termoregolazione e contabilizzazione SI APPLICA agli impianti termici nuovi o ristrutturati la cui concessione edilizia sia successiva al 01/08/1994 IMPIANTI CENTRALIZZATI PLURIUTENZA CON POTENZIALITA COMPLESSIVA DI ALMENO 35Kw per quanto concerne il riscaldamento ambiente deve essere dotato di programmatore che: 1- consenta la regolazione della temperatura ambiente almeno su due livelli a valori sigillabili nell arco delle 24 ore 2 - sia pilotato da sonda rilevatrice della temperatura esterna 3 - valuti la temperatura dei fluidi di mandata e ritorno con tolleranza massima di 2 C In alternativa a quanto previsto al punto 1, il programmatore può consentire la regolazione su un solo livello di temperatura ambiente qualora in ogni singola unità immobiliare sia installato e funzionante: un sistema di contabilizzazione del calore un programmatore locale che consenta la regolazione della temperatura ambientale almeno su due livelli nell arco delle 24 ore 348
IMPIANTI IN EDIFICI CON CONCESSIONE EDILIZIA RILASCIATA DOPO IL 18/07/1991 devono avere: sistemi di regolazione della temperatura sistemi di contabilizzazione del calore ogni singola unità immobiliare IMPIANTI IN EDIFICI CON CONCESSIONE EDILIZIA RILASCIATA DOPO IL 30/06/2000 devono avere anche: sistemi di contabilizzazione del consumo energetico per ogni singola unità immobiliare IMPIANTI IN EDIFICI CON OCCUPAZIONE DISCONTINUA il programmatore deve essere settimanale o mensile per consentire: o lo spegnimento del generatore o l intercettazione o l attenuazione nei periodi di non occupazione IMPIANTI PER SINGOLE UNITA IMMOBILIARI dotate di programmatore che consente la regolazione della temperatura ambiente almeno su due livelli nell arco delle 24 ore REGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA TEMPERATURA AMBIENTE NEI SINGOLI LOCALI Allegato I art. 11 del D.L. 311/06 (ex art. 7 D.P.R. 412/93) Occorre predisporre una regolazione automatica della temperatura ambientale, locale per locale, od al più per ogni singola zona con uso ed esposizione uniforme CENTRALI TERMICHE CON PIU GENERATORI il funzionamento dei generatori deve essere attivato automaticamente in base al carico termico dell utenza 349
art. 11 Esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli relativi DEFINIZIONI PROPRIETARIO DELL IMPIANTO TERMICO si intende per «proprietario dell impianto termico», chi è proprietario, in tutto o in parte, dell impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario del presente regolamento sono da intendersi riferito agli Amministratori. TERZO RESPONSABILE si intende per «terzo responsabile dell esercizio e della manutenzione dell impianto termico», la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell esercizio, della manutenzione e dell adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici. 350
IMPIANTI TERMICI INDIVIDUALI La figura dell occupante, per tutta la durata dell occupazione, assume le responsabilità dell impianto connesso a: l esercizio la manutenzione le verifiche periodiche egli è tenuto: 1 - al rispetto del periodo annuale d esercizio 2 - all osservanza dell orario prescelto nei limiti della durata giornaliera di attivazione consentita 3 - al mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti 4 - se non possiede i requisiti o non intende provvedere direttamente ad affidare le operazioni di controllo ed eventuali manutenzioni dell impianto a soggetti abilitati alla manutenzione straordinaria degli impianti di cui alla leggera C art. 1 comma 1 Legge 46/90 e per gli impianti alimentati da combustibile gassoso anche alla lettera E 5 - a consegnare al proprietario o al subentrante il libretto di impianto al termine dell occupazione. PUO : PER IMPIANTI TERMICI CON POTENZA NOMINALE AL FOCOLARE < 35 Kw affidare al manutentore la responsabilità riguardante la manutenzione assumendo comunque in toto la responsabilità dei punti residui. IMPIANTI TERMICI CENTRALIZZATI La figura del proprietario, come sopra definito, è il responsabile unico dell esercizio, della manutenzione e delle verifiche periodiche sull impianto e si assume tutte le responsabilità che nel paragrafo impianti termici individuali si assumeva l occupante. A differenza dell occupante però, il proprietario può cedere l intera responsabilità dell impianto (compreso quindi l esercizio) al soggetto abilitato come terzo responsabile. In particolare per impianti con potenza nominale superiore a 350 Kw risulta in possesso dei requisiti di terzo responsabile chi: è iscritto all albo nazionale dei costruttori categoria gestione e manutenzione degli impianti termici di ventilazione e condizionamento mediante iscrizione ad albi equivalenti della Unione Europea è accreditato ai sensi delle Norme UNI EN ISO Serie 9000. 351
LIBRETTO DI CENTRALE O DI IMPIANTO DEVONO RIPORTARE il responsabile dell esercizio e della manutenzione che vi appone la firma quale soggetto passibile di sanzioni QUANDO SI COMPILA per tutti gli impianti ed in particolare si compila: il libretto di centrale per impianti con potenza nominale superiore o uguale a 35 Kw il libretto di impianto per impianti con potenza nominale minore di 35Kw Si compila su modelli predisposti secondo gli allegati I e II del D.M. 17.03.03. Possono essere effettuati anche su supporto informatico a patto che siano stampabili su carta. CHI LO COMPILA per la compilazione iniziale di impianti nuovi o ristrutturati e per la sostituzione di generatori di calore in impianti individuali: l installatore per impianti esistenti al 01/08/1994 e per le verifiche periodiche previste: il responsabile dell esercizio e della manutenzione secondo i modelli e le metodologie meglio descritte negli specchi successivi OPERAZIONI DI CONTROLLO E EVENTUALE MANUTENZIONE Effettuate in base a quanto stabilito dal costruttore dell impianto In mancanza in base a quanto stabilito dal costruttore degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte l impianto In mancanza in base alle prescrizioni e con periodicità prevista dalle norme UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo In mancanza quelle previste dall allegato F (potenza nominale >= 35 Kw) o dall allegato G (potenza nominale < 35 Kw) 352
PERIODICITA DELLE VERIFICHE Per le verifiche di controllo e manutenzione il proprietario, il conduttore, l amministratore od il terzo responsabile deve seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni o disposizione del costruttore dell impianto o del costruttore degli apparecchi o norme UNI e CEI specifiche (i primi tre casi dello specchio precedente). Nel caso non siano presenti si deve fare parte attiva per reperire copia di quanto sopra. Per le verifiche di efficienza energetica da effettuare sugli apparecchi meglio descritti nel libretto di centrale o di impianto, si deve procedere secondo le seguenti i dettami degli allegati F o G ovvero: Ogni anno per impianti alimentati a combustibile solido e liquido (qualunque potenza) o gas (con potenza al focolare >= 35 Kw) Ogni due anni per impianti con generatore ad acqua calda a camera aperta se installati in locali abitati a gas con potenza nominale < 35 Kw se di età superiore a otto anni Ogni quattro anni per tutti gli altri impianti RENDIMENTI DI COMBUSTIONE MINIMI i rendimenti di combustione ottenute dalle verifiche suddette devono risultare superiori ai valori minimi previsti dall allegato H del D.L. 311/06 a seconda se il generatore: è ad acqua calda o ad aria calda GENERATORI NON RICONDUCIBILI OLTRE I VALORI MINIMI i generatori che dopo le verifiche non raggiungano i valori minimi di rendimento e non vi siano riconducibili a mezzo di azioni di manutenzione devono essere sostituiti entro: entro 300 giorni solari dalla verifica RISCALDAMENTO MEDIANTE MACCHINE DIVERSE DAI GENERATORI DI CALORE tipo pompe di calore, centrali di cogenerazione al servizio degli edifici, scambiatori di calore in impianti di teleriscaldamento, impianti con sistemi solari attivi. Devono avere un libretto di centrale predisposto: dall installatore se installati dopo il 01/08/1994 dal responsabile dell esercizio e manutenzione se installate prima del 01/08/1994 Deve contenere: la descrizione dell impianto gli elementi da sottoporre a verifica i limiti inferiori da confrontare con i risultati delle verifiche realizzate in conformità alle leggi vigenti la periodicità delle verifiche uno spazio dove annotare gli interventi di manutenzione straordinaria 353
VERIFICHE E CONTROLLI le devono fare: i comuni con più di 40.000 abitanti le provincie per i comuni con meno di 40.000 abitanti con cadenza biennale, a carico dell utente inoltre i Comuni sono tenuti a verificare, fra l inizio lavori e comunque entro cinque anni dalla loro ultimazione, la corrispondenza fra la documentazione depositata e quanto realizzato in termini impiantistici, di coibentazione e di risparmio energetico SOLARE TERMICO E FOTOVOLTAICO OBBLIGHI In tema di energie alternative l allegato I del D.L. 311/06 stabilisce: Per tutte le categorie di edifici, nel caso di edifici pubblici e privati, è obbligatorio l utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. In particolare, nel caso di edifici di nuova costruzione o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l utilizzo delle predette fonti di energia. Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei centri storici. Nel caso di edifici di nuova costruzione, pubblici e privati, o di ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati e di demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, è obbligatoria l installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (ovvero entro giugno 2007), dovevano essere stabiliti i parametri per definire meglio sia i limiti degli obblighi sia i metodi di calcolo; al momento della stampa di questo opuscolo i decreti non sono ancora stati pubblicati e quindi invitiamo il lettore a verificarne l uscita. LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI Dal Tipologia edilizia Nel caso di 01/07/2007 Edifici con superficie utile compravendita dell intero immobile maggiore a 1.000 m 2 01/07/2008 Edifici con superficie utile minore o uguale a 1.000 m 2 01/07/2009 Singole unità immobiliari compravendita compravendita dell intero immobile (con esclusione delle singole unità immobiliari) L attestato di certificazione energetica ha una validità di 10 anni, ma va aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell edificio o dell impianto. 354