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COMUNE DI CANOSIO Provincia di Cuneo COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 OGGETTO : DETERMINAZIONE ALIQUOTA MUNICIPALE UNICA ( I.M.U.) PER L'ANNO 2013. PROVVEDIMENTI. L anno duemilatredici, addì ventidue, del mese di aprile, alle ore 18 e minuti 30, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. Sono presenti i Signori: Cognome e Nome Carica Pr. As. COLOMBERO ROBERTO Sindaco X PASERO LORENZO (58) Vice Sindaco X MICHELIS CLAUDINA Consigliere X BUSSO CRISTINA Consigliere X CUCCHIETTI FIORELLA Consigliere X PASERO LORENZO (37) Consigliere X ARMANDO GIUSEPPE Consigliere X CUCCHIETTI LUIGINO Consigliere X FORANO MARCELLO Consigliere X LOMBARDO ERNESTO Consigliere X ALLIONE CHIAFFREDO Consigliere X PONZO ENRICO Consigliere X Totale 7 5 Assiste all adunanza il Segretario Comunale CLEMENTE DOTT. GIUSEPPE il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor COLOMBERO ROBERTO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE VISTO la propria deliberazione n. 3 in data 21.03.2012 ad oggetto Approvazione Regolamento per la disciplina dell Imposta Municipale Unica ( I.M.U.). Provvedimenti, dichiarata eseguibile ai sensi di legge ex art. 134-4 comma D.Lvo 18.08.2000, n. 267, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, con la quale veniva approvato il Regolamento per la disciplina dell imposta municipale unica con effetto dal 1 gennaio 2012; VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ; DATO ATTO che l ' art. 13 ( Anticipazione sperimentale dell Imposta Municipale Propria), del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, convertito in legge 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell art. 52 del D.Lgs n. 446/1997; VISTO l art. 1, comma 381 della Legge n. 228/2012 ( Legge di Stabilità 2013) il quale differisce al 30/06/2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l anno 2013; VISTO l art.1, comma 169 della Legge n. 296/2006 ( Finanziaria 2007) la quale ha previsto che : Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all inizio dell esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; CONSIDERATO che l art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 stabilisce che la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU decorre dalla data di pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell Economia e delle Finanze, e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1 gennaio dell anno di pubblicazione nel sito, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell anno a cui la delibera si riferisce; TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, prevede all art. 13, commi 6-7-8-9 le seguenti aliquote IMU: 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76% con possibilità di variarla in aumento o diminuizione sino a 0.3 punti percentuali 2) ALIQUOTA del 0,4% per l abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità di variarla in aumento o diminuizione sino a 0.2 punti percentuali 3) ALIQUOTA del 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale ( di cui all art.9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994, con possibilità di variarla in aumento o diminuizione sino a 0,1% e con l esenzione in zona montana ISTAT VISTO l art. 1, comma 380, lettera a), della legge n. 228/2012 ( Legge di stabilità 2013) : è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 ; CONSIDERATO che per il calcolo effettivo degli introiti di spettanza agli enti, si dovrà attendere l emanazione del DPCM previsto per il 30 aprile 2013 ( nel caso in cui non venga raggiunto l accordo entro tale data fra il Ministero dell Interno Ministero dell Economia e delle Finanze Conferenza Stato Città Autonomie Locali il DPCM verrà emanato entro il 15 maggio 2013) il quale stabilirà le modalità previste per la restituzione allo Stato della quota di incassi IMU ricevuti dai comuni che andrà ad alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale introdotto dall art.1, comma 380, lettera b) della citata Legge n. 228/2012; CONSIDERATO che l art. 1, comma 444, della citata Legge n. 228/2012, stabilisce che per ripristinare gli equilibri di bilancio in deroga all art.1, comma 169 della Legge n. 296/2006, l Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30/09/2913;

VISTA la propria delibera n. 4 del 21/3/2012 Determinazione aliquota Imposta Municipale Unica (IMU) per l anno 2012. Provvedimenti, esecutiva ai sensi di legge; RITENUTO, in conseguenza di quanto sopra riportato di determinare per l anno 2013 le seguenti aliquote: - 0,96% aliquota di base; - 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principale del soggetto passivo e relative pertinenze; - 0,4% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata; - 0,76% per gli immobili del gruppo catastale D ( immobili produttivi) quota riservata e versata a favore dello Stato con codice tributo 3919; - 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale ( di cui all art.9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994 TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ; CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ; EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200,00 ; CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate; VISTO il D.Lv0.18.08.2000,,n. 267; VISTO lo Statuto comunale; VISTO le disposizioni di legge in precedenza richiamate; DATO ATTO che sulla proposta di adozione del seguente provvedimento è stato espresso parere favorevole, sotto il profilo tecnico/contabile da parte dei Responsabili del servizio ex art. 49 D.Lvo 18.08.2000, n. 267, come sostituito dall art. 3, comma 2, lettera b) D.L. 10.10.2012, n. 174; Con n. 6 voti favorevoli, 0 astenuti e 1 contrario (Pasero Lorenzo 1937) resa per alzata di mano: DELIBERA 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ; 2) di determinare per l anno 2013 l Imposta Municipale Unica (I.M.U.) sul territorio comunale nei seguenti importi, rispettando l equilibrio di bilancio :

- 0,96% aliquota di base; - 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principale del soggetto passivo e relative pertinenze; - 0,4% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata; - 0,76% per gli immobili del gruppo catastale D ( immobili produttivi) quota riservata e versata a favore dello Stato con codice tributo 3919; - 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale ( di cui all art.9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994 3) di prendere atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica e che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200,00; 4) di stabilire che la detrazione per l abitazione principale del soggetto passivo determinata in euro 200,00 deve essere applicata anche alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 5) di dare atto che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall art. 13, commi 3,4 e 5 del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 6) di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all art. 52, comma 2, del decreto Legislativo n. 446/1997; 7) di dare mandato al responsabile del servizio per tutti gli atti connessi e conseguenti all attuazione del presente deliberato, intendendosi fin d ora valido e rato ogni suo atto; 8) di dichiarare con successiva, separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134 4 comma D.Lvo 18.08.2000, n. 267;

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. IL PRESIDENTE F.to COLOMBERO ROBERTO PARERE DI REGOLARITA CONTABILE Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000, come sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10/10/2012, n. 174 Canosio, lì 22/04/2013 RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Il presente verbale è in pubblicazione all albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 23/04/2013 al 8/05/2013, ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000. La presente deliberazione: DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.); è divenuta esecutiva in data per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.). RICORSI Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso: - al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione; - al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. E copia conforme all originale per uso amministrativo. ( CLEMENTE DOTT. GIUSEPPE)