COMUNE DI ROSORA (Provincia Ancona)

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Transcript:

COMUNE DI ROSORA (Provincia Ancona) COPIA DI DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 del Reg. Data 22-04-2013 Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L APPLICAZIONE DELL= IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2013. L'anno duemilatredici, il giorno ventidue del mese di aprile alle ore 19:00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai componenti del Consiglio Comunale a norma di legge, risultano presenti: MARCHETTI LAMBERTO P BREGA MAURO P BRUNORI FRANCESCO P PORFIRI LAURA P BADIALI ENRICO P SABBATINI FABRIZIO P BASSOTTI FRANCESCO P Assegnati n. 7 Presenti n. 7 In carica n. 7 Assenti n. 0 Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: Presiede il Sig. MARCHETTI LAMBERTO in qualità di SINDACO Partecipa il Segretario Comunale Signor GIULIONI GIULIANO. La seduta è Pubblica Nominati scrutatori i Signori: BADIALI ENRICO BREGA MAURO il Presidente dichiara aperta la discussione sull argomento in oggetto regolarmente iscritto all ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE RICHIAMATA la propria deliberazione n. 45 del 25.10.2012, con la quale è stato approvato il vigente Regolamento per la disciplina dell Imposta Municipale Propria, istituita dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dal corrente anno e fino al 2014; TENUTO CONTO che l applicazione a regime dell imposta municipale propria è fissata all anno 2015; RICHIAMATO: - il DL n. 35 del 8 aprile 2013 Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali; - l art.1, comma 380, Legge 24.12.2012 n.228 (Legge di stabilità 2013) CONSIDERATO che ai sensi dell art.13, comma 13-bis, D.L. 201/2011 convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l Associazione nazionale dei comuni d Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l anno precedente. TENUTO CONTO delle novità introdotte alla disciplina IMU, già vigente per l anno 2012, dalla normativa soprarichiamata, che si riportano in sintesi:

- l imposta su tutti gli immobili è interamente versata al Comune, con la sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo catastale D (immobili produttivi). - per gli immobili del gruppo catastale D (immobili produttivi) : a) la quota fissa dello 0,76% è riservata e versata a favore dello stato con codice tributo 3919 b) l eventuale aumento sino ad un massimo di un ulteriore 0,30% (a discrezione del comune), quale quota variabile, è versata a favore del comune, con codice tributo 3918 - gli immobili in categoria D/10 (immobili produttivi e strumentali agricoli) passano di intera competenza statale, con codice tributo 3919 (altri fabbricati), aliquota fissa 0,20%, senza possibilità di riduzione, nel Comune di Rosora, parzialmente montano, sono totalmente ESENTI - moltiplicatori redite catastali: di 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione); tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1 gennaio 2013; - I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. - Il versamento della prima rata è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero delle Finanze, alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. - Il versamento della seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero delle Finanze, alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; CONSIDERATO che: - resta confermato che dall imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ; - per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ; EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad 200 ; TENUTO CONTO che i Comuni possono disporre l'elevazione dell importo della detrazione fino a concorrenza dell imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire

un aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ; ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. TENUTO CONTO che l aliquota ridotta per l abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2- bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. DATO ATTO che il Comune di Rosora all.art.2 del regolamento per la disciplina dell imposta municipale propria ha previsto di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ; PRESO ATTO che il versamento dell'imposta, in deroga all articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,n. 241 (modello F24), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate; nonché, a decorrere dal 1 dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. RICHIAMATA la propria deliberazione n. 7 del 24.02.2012, con la quale sono state determinate le aliquote per l applicazione dell Imposta Municipale Propria per l anno 2012; RITENUTO di dover determinare le aliquote per l applicazione dell Imposta Municipale Propria per l anno 2013; ACQUISITO il seguente parere ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA TECNICA E CONTABILE Il Responsabile dell Area Contabile Rag. Cinzia Pastori Con il seguente esito della votazione, espressa per alzata di mano dai n. 7 Consiglieri presenti: favorevoli n. 5, contrari n. 2 (Porfiri Laura, Sabbatini Fabrizio) DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ; 2) di determinare le seguenti aliquote per l applicazione dell Imposta Municipale Propria anno 2013: ALIQUOTA DI BASE 0,92 PER CENTO ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE O,4 PER CENTO 3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2013; 4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 45 del 25/10/2012; 5) di provvedere all invio telematico, mediante inserimento del testo della presente delibera, nell apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione entro il 16 maggio 2013, nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360. 6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, con successiva ed apposita votazione espressa per alzata di mano dai n. 7 Consiglieri presenti, dal seguente esito: favorevoli n. 5, contrari n. 2 (Porfiri Laura, Sabbatini Fabrizio).

Il presente verbale, salva l ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue: IL PRESIDENTE F.to MARCHETTI LAMBERTO F.to GIULIONI GIULIANO E copia conforme all originale Rosora lì 24-04-2013 GIULIONI GIULIANO ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 24-04-2013 Rosora lì 24-04-2013 F.to GIULIONI GIULIANO ESECUTIVITA Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d ufficio, attesta che la presente deliberazione: ( ) e stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/200; ( ) è divenuta esecutiva in data, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000) Rosora lì GIULIONI GIULIANO