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Transcript:

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA N. 879 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori BORDON, LEVI MONTALCINI, COSSIGA, COLOMBO Emilio, ZAVOLI, D ONOFRIO, FORMISANO, RUSSO SPENA, FOLLINI, ZANDA, BIONDI, ZANONE, ALFONZI, BAIO, BANTI, BELLINI, BINETTI, BOCCIA Antonio, BONADONNA, CAPELLI, CARLONI, DI SIENA, DONATI, FERRANTE, FIRRARELLO, FONTANA, FUDA, GAGLIARDI, GIANNINI, IZZO, LUSI, MALABARBA, MANZELLA, MARINO, PETERLINI, POLLASTRI, PROCACCI, RAMPONI, RIPAMONTI, SAPORITO, SCALERA, SODANO, SOLIANI e TECCE COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 2006 Norme per la valorizzazione e il recupero della via Appia antica nell intero percorso da Roma a Brindisi TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 879 Onorevoli Senatori. Il presente disegno di legge ha come obiettivo principale quello di promuovere un progetto speciale relativo al patrimonio culturale e paesaggistico su un area caratterizzata da una notevole presenza di siti archeologici, nonché da contesti ambientali e naturalistici di grande pregio: l Appia Antica, così denominata dal nome del censore Appio Claudio Cieco che ne iniziò i lavori nel 312 a.c. Definita «Regina viarum», essa fu la prima grande strada pubblica dell antichità, con un percorso di 530 km. da Roma a Brindisi (attraversando quattro regioni: Lazio, Campania, Basilicata e Puglia), per i collegamenti verso il Meridione e la Grecia. Un opera monumentale, con una concezione moderna del collegamento diretto e rapido, lungo il cui percorso sono sorti templi, fabbriche sepolcrali, tombe illustri, borghi, ville, fontanili, santuari, stazioni, impianti termali, dando vita ad un vero e proprio museo archeologico e storico a cielo aperto, unico al mondo. Si tratta di un patrimonio straordinario, irripetibile, carico di suggestioni, di interesse archeologico, storico, culturale e paesaggistico, giunto fino a noi integro, ancora in attesa di una tutela e valorizzazione unitaria. Nel 1887 il Governo italiano, con i ministri Guido Baccelli e Ruggiero Borghi, propose la creazione di un grande parco archeologico da Roma a Brindisi lungo il percorso dell Appia, ma il progetto non fu mai realizzato. Il disegno di legge che si sottopone alla vostra attenzione si prefigge lo scopo di ottenere, finalmente, una tutela e valorizzazione unitaria di questo bene culturale, un progetto di valenza e richiamo internazionale, una grande opera culturale, un moderno grand tour capace di valorizzare i territori e le comunità che attraversa da Roma a Brindisi, e l immagine dell Italia nel mondo. Lo strumento che con il presente disegno di legge si suggerisce, per rispondere all esigenza di un reale e duraturo rilancio economico e sociale, è quello della programmazione e razionalizzazione degli interventi, oltre ad un consistente intervento finanziario dello Stato, che il nuovo articolo 119 della Costituzione sicuramente consente in contesti tanto preziosi ma al tempo stesso problematici del nostro Paese. Il disegno di legge ha uno schema molto lineare. Non crea nuovi organismi, non si sovrappone ad istituzioni e competenze già esistenti sul territorio; fornisce a regioni, comuni e soprintendenze, uno strumento nuovo, agile ma rigoroso con l obbiettivo di recuperare e valorizzare l intero tracciato della via Appia da Roma a Brindisi, attivando finanziamenti e procedure a favore dei soggetti di cui sopra, un volta attivati i vincoli di tutela sul tracciato della strada. Il sedime della via Appia viene vincolato ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ad eccezione delle aree urbanizzate, per l intero percorso. Le regioni e le soprintendenze, ciascuno per le proprie competenze, individuano le aree degli interventi, che riguardano la ricognizione, lo scavo, il restauro, la conservazione di immobili di interesse archeologico e storico, la ricettività e l accoglienza turistica col recupero di manufatti esistenti; parchi naturali e aree protette per migliorare la qualità paesaggistica del territorio. Il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni stipulano accordi di programma quadro in base alla legge 23 dicem-

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 879 bre 1996 n. 662. Per interventi sui beni privati l accordo di programma prevede contributi fino al 30 per cento della spesa richiesta. Nella consapevolezza che il nostro Paese fonda gran parte della propria ricchezza nei giacimenti culturali, nei beni ambientali, paesaggistici e nel turismo, il presente disegno di legge, atteso da anni, costituisce una interessante iniziativa di valore internazionale capace di attivare risorse culturali, umane, sociali ed economiche, di cui saranno protagonisti le regioni, i comuni, le soprintendenze e l intera comunità dei territori interessati. Una grande opportunità per l intero Paese.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 879 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Connotazioni geografico-territoriali) 1. Lo Stato, nell ambito delle finalità di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio archeologico, storico-culturale, ambientale, artistico e paesaggistico, riconosce il percorso della via Appia antica, da Roma a Brindisi, con il suo tracciato originario e le varianti di epoca classica, di seguito denominato via Appia, quale risorsa culturale ed ambientale di notevole interesse pubblico. A tale scopo lo Stato, in accordo con le regioni attraversate, promuove la tutela, la valorizzazione ed il recupero della via Appia e del territorio da questa attraversato, anche come occasione di miglioramento della qualità della vita della popolazione residente nelle aree interessate, attraverso interventi di ricerca archeologica, recupero, rifunzionalizzazione e riuso del patrimonio storico-culturale e di quello ambientale, nonché attraverso la riqualificazione di quello recettivo esistente. Art. 2. (Misure di diretta applicazione) 1. Ai fini della presente legge, l intero tracciato della via Appia è tutelato ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, d ora in poi denominato: «codice dei beni culturali». La pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale costituisce comunicazione di avvio del procedimento di cui all articolo 46, comma 1, del codice dei beni culturali, stante l elevato nu-

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 879 mero di destinatari per i quali non è possibile la comunicazione personale, e comporta l applicazione delle disposizioni di cui all articolo 46, comma 4 del codice dei beni culturali. A tal fine le aree limitrofe al tracciato della via Appia, per una distanza di metri 150 dal ciglio stradale in entrambi i lati, sono tutelate ai sensi dell articolo 46 del codice dei beni culturali. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge i comuni curano la sua affissione agli albi comunali, e gli interessati possono presentare eventuali osservazioni ai sensi dell articolo 14, comma 2, del codice dei beni culturali. 2. Per le finalità di cui all articolo 1 le regioni, d intesa con i comuni interessati, predispongono il quadro complessivo degli interventi di cui all articolo 5 della presente legge, da approvare con accordo di programma quadro di cui all articolo 4, indicando le priorità di intervento. Art. 3. (Interventi) 1. Gli interventi di cui all articolo 1 comprendono: a) attività di ricognizione, scavo, restauro e risanamento conservativo, manutenzione, conservazione di immobili di interesse archeologico e storico-artistico di proprietà pubblica, privata e di enti morali, ai fini della tutela del paesaggio e di ripristino o miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione; b) acquisizione di beni immobili di valore archeologico e storico-artistico al patrimonio degli enti pubblici; c) recupero dell antico tracciato e sua interconnessione con le infrastrutture per la mobilità esistenti al fine di migliorarne la percorribilità anche a fini escursionistici; d) adeguamento della ricettività turistica con priorità agli interventi di recupero dei

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica N. 879 manufatti di interesse storico-architettonico ed ai beni storico testimoniali esistenti; e) creazione di servizi di accoglienza, ivi compresa la ristorazione, e complementari alla ricettività turistica, con priorità per gli interventi di recupero di manufatti esistenti di interesse storico-architettonico, storico-testimoniale, agricolo od ambientale; f) interventi in parchi naturali, oasi ed aree protette, finalizzati al miglioramento delle qualità paesaggistiche ed ambientali del territorio ed alla sua fruizione turistica, anche attraverso l acquisizione di aree; g) tutela e salvaguardia del paesaggio, anche mediante interventi di architettura del paesaggio, nonché recupero delle aree degradate collegate al percorso ed alla viabilità ad esso afferente attraverso il recupero della produzione agricola di qualità e biologica. Art. 4. (Accordi) 1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni interessate stipulano, nell ambito delle intese istituzionali di programma, un apposito accordo di programma quadro di cui all articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. 2. Ai fini del monitoraggio e della verifica dei risultati dell accordo di programma quadro di cui al comma 1 si applica la normativa di settore. Art. 5. (Contributi) 1. Per gli interventi riguardanti beni non statali, presenti nell accordo di programma

Atti parlamentari 7 Senato della Repubblica N. 879 quadro di cui all articolo 4, sono concessi alle amministrazioni interessate contributi a carico del Fondo di cui all articolo 8, comma 1, fino ad un importo massimo pari al 30 per cento della spesa riconosciuta. 2. I contributi di cui al comma 1 possono essere corrisposti sia in corso d opera, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, sia a saldo finale, previa verifica da parte della regione competente dall avvenuta tutela dell area. 3. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di una convenzione tra la regione competente ed il soggetto privato interessato e dovrà comunque prevedere la non trasferibilità degli immobili per almeno un decennio e la conservazione della destinazione d uso prevista in progetto per almeno un ventennio. 4. La possibilità di accesso pubblico al bene, qualora compatibile con la natura del bene, costituisce qualifica prioritaria per la concessione del contributo. Art. 6. (Collaborazioni) 1. Per l attuazione delle finalità previste dalla presente legge le amministrazioni competenti possono avvalersi della collaborazione delle università, degli istituti di ricerca e delle associazioni di volontariato presenti sul territorio che esprimano una volontà diffusa di tutela dei beni culturali ed ambientali, favorendone la completa fruizione. Art. 7. (Promozione e comunicazione) 1. I soggetti promotori di iniziative di comunicazione, informazione e pubblicitarie relative ad interventi sul territorio oggetto della presente legge sono tenuti ad utilizzare

Atti parlamentari 8 Senato della Repubblica N. 879 il logo di cui all allegato A, previa autorizzazione delle autorità competenti. Art. 8. (Finanziamento) 1. Per la realizzazione degli interventi di cui all articolo 1, oltre ai fondi disponibili delle amministrazioni interessate, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze un fondo di 60 milioni di euro per il triennio 2008-2010 a favore delle regioni attraversate dalla via Appia, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite con riferimento ai programmi di recupero e di valorizzazione individuati nell accordo di programma quadro di cui all articolo 4. 3. Agli oneri derivanti dall attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Atti parlamentari 9 Senato della Repubblica N. 879 Allegato A

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